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IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE

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IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE


1. Considerazioni generali.


L'ordinamento comunitario comprende un sistema di tutela giurisdizionale che assicura la protezione delle posizioni giuridiche sorte per effetto del diritto comunitario. Tale sistema è ripartito tra il giudice comunitario (Corte di giustizia, Tribunale di primo grado e Tribunale Funzione pubblica) e i giudici degli Stati membri.

Alla competenza esclusiva del giudice comunitario spettano alcune azioni tassativamente enumerate dal TCE, che i soggetti interessati possono proporre direttamente davanti allo stesso giudice comunitario (competenze dirette):

a) ricorsi per infrazione;

b) ricorsi d'annullamento;



c) ricorsi in carenza;

d) ricorsi per risarcimento;

(il TCE attribuisce alla competenza diretta del giudice comunitario anche altre materie minoris generis: controversie tra istituzioni e propri dipendenti, controversie riguardanti la Banca Europea degli Investimenti, controversie derivanti da contratti di diritto privato stipulati dalla comunità, controversie tra Stati membri connesse con l'oggetto del trattato, qualora le parti concludano un compromesso che sottoponga la controversia al giudice comunitario. A queste competenze di tipo contenzioso si aggiungono alcune competenze consultive, tra cui la compatibilità con il Trattato degli accordi internazionali la cui conclusione è prevista dalle istituzioni)

Al di fuori di tali azioni, vige invece la competenza dei giudici nazionali. I soggetti interessati all'applicazione di una norma comunitaria possono infatti rivolgersi ai giudici nazionali e chiedere loro di assicurare la tutela giudiziaria delle posizioni giuridiche loro spettanti.

Per evitare che, nell'applicare il diritto comunitario, i giudici nazionali degli Stati membri possano pregiudicare l'uniformità delle disposizioni di tale diritto, interpretandole come se si trattasse di norme appartenenti al rispettivo ordinamento nazionale, il TCE ha previsto uno strumento di raccordo con il giudice comunitario: la procedura del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234, grazie alla quale il giudice nazionale ha la facoltà o, in alcuni casi, l'obbligo di deferire alla Corte di giustizia le questioni riguardanti il diritto comunitario.

(Con le pronunce su una questione pregiudiziale la Corte esercita una competenza meramente indiretta. Essa infatti conosce solo delle questioni di diritto comunitario deferite dal giudice nazionale, al quale spetta il potere di decidere l'intera controversia, dopo che la Corte si sia pronunciata)

Secondo la Corte di giustizia, il sistema comunitario di tutela giurisdizionale dev'essere completo. L'ordinamento comunitario, infatti rispetta il principio generale del diritto ad un rimedio giudiziario effettivo. Ne consegue che il titolare di una posizione soggettiva di origine comunitaria deve avere la possibilità di esperire un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice competente contro gli atti che violano tale sua posizione (v. sentenza Johnston).

Qualora dovessero darsi delle lacune, nel senso che manchi un rimedio giurisdizionale utilizzabile per ottenere la protezione di determinate posizioni soggettive, la lacuna dovrebbe essere colmata attraverso un'interpretazione evolutiva delle norme applicabili.

Perché si possa parlare di lacune è tuttavia necessario prendere in considerazione i rimedi esistenti tanto a livello comunitario, quanto a livello nazionale. L'insufficienza dei rimedi esprimibili a livello comunitario non comporta violazione del diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo, qualora esista un rimedio adeguato che possa essere azionato davanti ai giudici nazionali. Nell'ipotesi che nessun rimedio giurisdizionale effettivo esista sorge la necessità di colmare la lacuna in via interpretativa (v. sentenza Parti écologiste Les Verts e sentenza Uniòn de Pequenos agricultores).

La disciplina del Titolo V TUE, relativo alla PESC, non predispone alcun tipo di rimedio giurisdizionale. Gli atti adottati in tale ambito sono sottratti a qualunque tipo di controllo di legittimità da parte della Corte di giustizia. Per quanto riguarda il Titolo VI, relativo alla Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, invece, l'art. 35 TUE attribuisce alla Corte di giustizia alcune competenze (v. sentenza 12 maggio 1988, Commissione c. Consiglio).


2. Il ricorso per infrazione.


Disciplinato dagli articoli 226 e 227 TCE (l'art. 228 definisce portata obblighi e conseguenze violazione).

L'oggetto del ricorso è la violazione da parte di uno Stato membro di uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.

Per Stato membro va inteso lo stato-organizzazione, comprensivo di tutte le articolazioni in cui è organizzato l'esercizio del potere pubblico sul territorio statale (quindi non solo gli organi facenti capo al Governo nazionale, ma anche poteri indipendenti rispetto a quello esecutivo ed enti territoriali dotati di autonomia e di competenza esclusive - v. sentenza 16 gennaio 2003, Commissione c. Italia). L'oggetto del ricorso può riguardare la violazione di qualsiasi obbligo derivante direttamente dal Trattato o dagli atti adottati in base ad esso (frequenti sono i ricorsi per mancata o non corretta attuazione delle direttive entro il termine).

(L'unica eccezione riguarda il rispetto del divieto di disavanzi eccessivi la cui violazione è sottratta all'applicazione degli articoli 226 e 227. Un ricorso per infrazione non è esperibile nemmeno riguardo al comportamento di uno Stato membro che comporti violazione dei diritti dell'uomo tutelati in quanto principi generali del diritto comunitario, salvo che il comportamento stesso sia stato adottato dallo Stato membro di in attuazione di una norma del Trattato o di un atto delle istituzioni che ne autorizzi o ne richieda l'adozione. Tuttavia per ipotesi di violazione grave persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2 e successivi TUE prevede una procedura di constatazione affidata al Consiglio, che può sfociare nella fissazione di sanzioni a carico dello Stato membro interessato. Le sanzioni possono consistere nella sospensione di alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro. È prevista inoltre una procedura di pre-allarme).

La violazione è presa in considerazione nel suo obiettivo manifestarsi. Non è pertanto necessario dimostrare la presenza di un atteggiamento psicologico di colpa o di dolo. Lo Stato membro non può addurre giustificazioni (v. varie sentenze).

Il procedimento per proporre un ricorso per infrazione varia a seconda del soggetto che ne assume l'iniziativa. L'art. 226 disciplina l'ipotesi più frequente, che sia alla Commissione,in quanto custode della legalità comunitaria ad aprire il procedimento.L'art. 227 contempla la possibilità che ad agire sia uno Stato membro.

(non è consentito ad altri soggetti, in particolare singoli, aprire il procedimento e, in generale, rivolgersi direttamente alla Corte per far valere la violazione di un obbligo comunitario da parte di uno Stato membro. Essi potranno semmai denunciare la violazione alla Commissione o al proprio Stato membro per sollecitarli ad intervenire).

In entrambi i casi sono previste due fasi:

1) fase precontenziosa: ha due scopi. In primo luogo favorisce la composizione amichevole della controversia riguardante il rispetto delle obblighi del Trattato. Imponendo alle parti di discutere tra di loro si può evitare l'intervento della Corte. In secondo luogo la fase a uno scopo processuale, in quanto il suo svolgimento è condizione di ricevibilità del ricorso della Corte. L'inserimento nell'oggetto del ricorso di contestazione diverse da quelle sollevate nella fase precontenziosa provocherebbe l'irrecivibilità parziale del ricorso. In pratica la fase precontenziosa si articola nei seguenti momenti:

a) invio allo Stato membro di un atto non formale, la lettera di messa in mora, con quella Commissione, dopo aver contestato allo Stato membro determinati comportamenti, gli assegna un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni;

b) presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro;

c) emissione di un parere motivato, mediante il quale la Commissione espone in via definitiva gli addebiti mossi allo Stato e lo invita a conformarsi entro il termine fissato.

L'atto finale della fase precontenziosa è costituito da un atto non obbligatorio. Nel sistema del Trattato, infatti, il potere di constatare l'infrazione commessa da uno Stato membro non spetta alla Commissione, ma alla Corte. Quindi lo Stato membro non è obbligato a conformarsi al parere motivato, ma lo farà soltanto se preferisce evitare il ricorso alla Corte di giustizia. Ciò esclude l'impugnabilità del parere ai sensi dell'articolo 230.

Nel caso disciplinato dall'articolo 226 la scelta di dare avvio al procedimento, quella di portarlo avanti e di porre termine spettano alla Commissione, che gode in proposito di un ampio potere discrezionale.

(Non è dunque possibile proporre un ricorso in carenza ai sensi dell'articolo 232 contro l'omessa o ritardata apertura o conclusione del procedimento - v. sentenza Star Fruit e sentenza Commissione c. Max.mobil).

(Nella prassi tuttavia il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro è molto più articolato. La durata del procedimento dipende dalla Commissione, alla cui discrezionalità è rimessa la scelta di porvi fine, emanando il parere motivato. Per alcune materie si applica un procedimento speciale, in cui non è necessario esperire la fase precontenziosa prevista dall'articolo 226. Il caso più importante è previsto dall'articolo 88 in materia di controllo sugli aiuti di Stato alle imprese).

2) fase contenziosa: prevede il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia e l'emanazione di una decisione giudiziaria.

Il passaggio alla fase contenziosa è possibile soltanto una volta che il termine fissato nel parere motivato sia decorso invano, ai sensi dell'articolo 226.2 TCE. La Commissione non è obbligata a ricorrere alla Corte, né a farlo entro il termine per determinato.

Una volta presentato il ricorso la Corte, invece l'eventuale eliminazione da parte dello Stato membro della violazione contestata non comporta alcuna conseguenza sull'esito del giudizio (salvo che la stessa Commissione non accetti di rinunciare a ricorso): la situazione di infrazione si cristallizza al momento della presentazione del ricorso,eventi successivi pertanto restano i rilevanti (v. sentenza 30 maggio 1991, Commissione c. Germania).

La fase contenziosa termine con una sentenza della Corte. Dall'articolo 228 si evince che, in caso di accoglimento del ricorso, la Corte si limita a riconoscere che lo Stato membro ha mancato ad un obbligo derivante dal Trattato si tratta pertanto di una sentenza di mero accertamento. Lo stesso articolo prevede che lo Stato membro è tenuto a prendere provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. La sentenza non indica a quali adempimenti lo Stato membro dovrà dar corso e neppure il termine entro cui dovrà provvedere (v. sentenza 13 luglio 1972, Commissione c. Italia). La mancata o ritardata adozione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza può indurre la Commissione ad avviare nei confronti dello Stato membro un secondo procedimento di infrazione per violazione dell'art.228. Per accrescere l'efficacia deterrente del secondo procedimento, il TUE ha previsto una specifica disciplina, contenuta nel nuovo paragrafo 2 dell'articolo 228. La maggiore novità consiste nella possibilità che il secondo procedimento possa condurre alla emanazione, a carico dello Stato membro inadempiente, di una vera e propria sentenza di condanna al amento di una sanzione pecuniaria. Nel caso ritenga che uno Stato membro non ha preso i provvedimenti imposti da una precedente sentenza della Corte, la Commissione, esperita nuovamente la fase precontenziosa, presente alla Corte un ricorso, nel quale può essere indicato l'importo della somma forfettaria o di una penalità (v. varie sentenze).

(L'art. 227 disciplina il procedimento di infrazione avviato su iniziativa di uno Stato membro lo Stato deve rivolgersi alla Commissione chiedendole di agire nei confronti dell'altro Stato membro. La Commissione deve porre in condizione gli Stati interessati di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte. Successivamente la Commissione emette un parere motivato. Se però il parere non è stato formulato nel termine di tre mesi dalla domanda, lo Stato può presentare ricorso direttamente alla Corte. In caso di inerzia della Commissione,quindi,lo Stato membro riacquista la propria libertà di agire e può adire la Corte di giustizia. In caso di accoglimento del ricorso, la sentenza della Corte avrà le stesse caratteristiche di una sentenza emanata a seguito di ricorso della Commissione. Il potere di chiedere la comminazione di una sanzione pecuniaria a carico dello Stato membro in occasione di un secondo procedimento di infrazione è tuttavia di riservato alla Commissione. Per gli Stati membri il ricorso per infrazione ex art. 227 è l'unico mezzo per risolvere una controversia tra di loro circa il rispetto degli obblighi derivanti dal TCE)


3 Il ricorso d'annullamento.


Disciplinato dagli artt. 230 e ss. Costituisce la forma principale di controllo giurisdizionale di legittimità prevista per gli atti dell'istituzioni comunitarie. Esso mira ad ottenere l'annullamento degli atti che risultino illegittimi.

(sono previste altre procedure che consentono alla Corte di effettuare un controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni: l'eccezione di invalidità e le questioni pregiudiziali di invalidità. La pluralità delle procedure attraverso cui può essere contestata la legittimità di un atto delle istituzioni impone il mantenimento di una certa coerenza tra le stesse. Ciò si traduce nell'introduzione di elementi di armonizzazione della disciplina relativa alle varie procedura - v. sentenza 10 dicembre 1969, Commissione c. Francia).

L'art. 230.1 definisce gli atti impugnabili facendo riferimento a tre criteri:

1)autore: possono essere impugnati nell'ordine

i) atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio

ii) atti del Consiglio

in) atti della Commissione

iv) atti della BCE

v) atti del Parlamento digitate istituzioni.

Le citate istituzioni e la BCE sono pertanto dotati di legittimazione passiva nell'ambito del ricorso d'annullamento.

2)tipo: l' art. 230 parla genericamente di 'atti' e menziona due delle categorie di atti previsti dall'art. 249, i pareri e le raccomandazioni, alla limitato fine di escluderne l'impugnabilità. Pertanto devono essere ritenuti impugnabili gli atti appartenenti a tutte le altre categorie dell'art. 249 ma anche gli atti atipici delle istituzioni dotate di legittimazione passiva.

3)effetti: permette di limitare l'impugnazione ad atti suscettibili di creare effetti giuridici obbligatori.

(I dubbi sul se l'atto sia destinato a produrre effetti giuridici obbligatori si pongono, in realtà, soltanto nei confronti degli atti atipici mancando una definizione normativa degli stessi, è necessario valutarne, di volta in volta, la natura per dare una risposta - v. sentenza 16 giugno 1993, Francia c. Commissione - Un caso particolare è dato dai c.d. atti preparatori,ovvero atti che esauriscono le varie fasi di un procedimento complesso, destinato a sfociare in un provvedimento finale)

I soggetti legittimati a proporre il ricorso (legittimazione attiva)sono individuati dai commi 2,3,4 dell'art.230. Ciascuno di questi commi prevede condizioni diverse di ricevibilità. Può pertanto parlarsi di tre categorie di ricorrenti.

-prima categoria (ricorrenti privilegiati): comprende Stati membri, Parlamento, Consiglio e Commissione. Il loro diritto di ricorso non è soggetto ad alcun limite. Essi possono proporre ricorso contro qualunque atto che rientri nella definizione di atto impugnabile e non devono dimostrare alcuno specifico interesse a ricorrere, essendo considerati portatori di un interesse generale alla legittimità degli atti comunitari.

(Per Stati membri ai sensi dell'art. 230.2 si intendono le sole autorità di Governo degli Stati membri delle Comunità europee. Di conseguenza una regione che voglia impugnare un atto delle istituzioni deve rispettare le condizioni previste dal quarto comma delle persone fisiche o giuridiche. A norma della Legge la Loggia, si attribuisce alle Regioni o Province autonome se agiscono individualmente un mero potere di sollecitare il ricorso, mentre, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, con deliberazione a maggioranza assoluta, tali soggetti possono addirittura obbligare il Governo al ricorso. Si tratterà comunque di un ricorso del Governo e dunque di ricorso di uno Stato membro ai sensi dell'art. 230.1)

-seconda categoria (ricorrenti intermedi): costituita dalla Corte dei conti e dalla BCE. La legittimazione ricorrere di tali organi non è generale, ma specificatamente finalizzata a salvaguardare le loro prerogative.

-terza categoria (ricorrenti non privilegiati): costituita dalle persone fisiche e giuridiche. Le condizioni alle quali è sottoposto il diritto di ricorso spettante a tali soggetti sono definite in maniera particolarmente restrittiva dall'art.230.4. La norma disciplina due ipotesi distinte: a) ( prima ipotesi) una persona fisica o giuridica impugna una decisione di cui il ricorrente sia il destinatario. In questo caso occorre soltanto dimostrare di avere interesse a ricorrere (esempi di tali decisioni si hanno nel campo della disciplina della concorrenza); b) (seconda ipotesi) una persona fisica o giuridica impugna un atto di cui formalmente non è il destinatario, in quanto appare come un regolamento o una decisione rivolta ad altre persone. Per ricorrere contro un atto del genere il ricorrente deve dimostrare che l'atto lo riguarda direttamente ed individualmente. L'identificazione dei casi in cui tale duo più requisito può dirsi soddisfatto costituisce un problema interpretativo dei più difficili e delicati dell'intero diritto comunitario. Conviene affrontare l'esame distinguendo a seconda che l'atto impugnato sia:

a) una decisione rivolta ad altre persone fisiche o giuridiche;

b) un regolamento o una decisione rivolta a uno o più Stati membri.


a) Perché una persona fisica o giuridica possa impugnare una decisione rivolta ad un'altra persona fisica o giuridica, l'onere probatorio non è eccessivo. Basta dimostrare che il ricorrente è portatore di un interesse qualificato all'annullamento dell'atto. Un siffatto interesse è ritenuto implicito nel fatto di aver provocato l'avvio del procedimento che ha portato all'adozione dell'atto impugnato o nell'avervi partecipato, presentando osservazioni che sono state prese in considerazione nell'atto impugnato. In casi del genere, la ricevibilità del ricorso viene ammessa, senza procedere ad un esame differenziato dell'interesse diretto rispetto a quello individuale (soluzione questa seguita in particolare riguardo all'impugnazione delle decisioni di in materia di concorrenza - v. sentenza Metro).

b) Qualora invece l'atto impugnato sia costituito da un regolamento o anche da una decisione rivolta ad uno o più Stati membri, l'onere probatorio è maggiore. Le difficoltà non riguardano tanto l'interesse diretto. Per i regolamenti, considerato che si tratta di atti direttamente applicabili negli Stati membri, l'interesse diretto è in re ipsa. Quanto alle decisioni rivolte a Stati membri, si tratta di provare che le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale riguardo all'applicazione della decisione o che, pur godendo della facoltà di non applicare la decisione o di applicarla parzialmente, hanno già manifestato in anticipo la loro volontà di dare all'atto piena applicazione (v. sentenze Piraiki-Patraiki e von Cramer-Klet). Il vero 'scoglio' è costituito invece dall'interesse individuale. V. sentenza 15 luglio 1963, Plaumann. Ciò che rileva da essa non è che l'atto impugnato colpisca il ricorrente, ma a quale titolo il ricorrente sia colpito. Non basta che ciò avvenga in quanto il ricorrente appartiene ad una categoria di soggetti astrattamente individuata. Occorre invece dimostrare che l'atto ha preso in considerazione proprio la posizione individuale del ricorrente e pertanto a) produce effetti giuridici soltanto sulla sua posizione individuale ovvero b) produce sul ricorrente effetti giuridici diversi (più gravi) rispetto a quelli che si producono a carico di tutti gli altri soggetti. Conviene soffermarsi sui casi in cui l'interesse individuale può essere considerato sussistente:

-smascheramento dell'atto: il ricorrente deve fornire la dimostrazione che l'atto non è quel che appare, ma, in sostanza, è una decisione individuale nei suoi confronti (allo smascheramento si è talvolta pervenuti in casi di impugnazione di regolamenti -v. sentenza International Fruit);

-in altri casi è sufficiente dimostrare che l'atto contiene disposizioni che riguardano in maniera individuale determinati operatori economici (v. sentenze Extramet e Codorniu).

-presenza di un interesse individuale dimostrata dalla circostanza che l'atto impugnato contiene un espresso riferimento a determinati soggetti, ovvero che il comportamento di determinati soggetti sia stato preso in considerazione nel corso del procedimento per l'emanazione dell'atto impugnato (v. sentenza Allied Corporation).

- interesse individuale può derivare anche dalle caratteristiche del procedimento che conduce all'atto impugnato. Qualora sia prescritto che il procedimento coinvolga obbligatoriamente determinati soggetti o sia garantita la partecipazione di altri soggetti interessati, si presume che tutti questi soggetti siano portatori di un'interesse qualificato che consente loro di impugnazione dell'atto finale, indipendentemente dalla sua natura (esempio rilevante di ciò è dato dalle decisioni in materia di aiuti statali delle imprese - v. sentenze Intermills e Cofaz).

-in maniera analoga, l'interesse individuale è provato se l'istituzione autrice dell'atto impugnato è soggetta all'obbligo di prendere in considerazione la posizione giuridica di determinati soggetti (v. sentenza Sofrimport).

Le notevoli difficoltà che le persone fisiche o giuridiche incontrano per dimostrare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 230.4 ha spinto molti a chiedere un'attenuazione del rigore mostrato finora dalla giurisprudenza. In particolare è stato evidenziato il rischio che si producano lacune nel sistema di tutela giurisdizionale in situazioni in cui i soggetti pregiudicati non dispongano di alcun rimedio giurisdizionale effettivo, in alternativa al ricorso diretto ai sensi dell'art. 230.4. Lacune si avrebbero nel caso di regolamenti che non richiedono alcun provvedimento d'esecuzione da parte delle autorità nazionali. In questi casi verrebbe infatti meno anche la possibilità per gli interessati di rimettere in discussione la legittimità del regolamento, impugnando il provvedimento nazionale d'esecuzione e inducendo il giudice nazionale competente a sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234. Ciò comporterebbe una violazione del diritto fondamentale ad un rimedio giurisdizionale effettivo (v. sentenze Uniòn de Pequenos agricultores e Jego-Quèrè - la Corte sembra mettere, in via di pura ipotesi, che si possano dare situazioni in cui l'ordinamento comunitario non offra ai soggetti direttamente interessati da un regolamento alcun rimedio né diretto né indiretto per ottenere tutela giurisdizionale. Benché la Corte si sforzi poi di dimostrare come situazioni del genere sarebbero rare e improbabili, resta il fatto che la completezza del sistema di tutela giurisdizionale apprestato per i singoli dall'ordinamento comunitario appaia indubbiamente meno assoluta di quanto la Corte ha sempre preteso - la Costituzione prevederà condizioni di ricevibilità meno severe).

L'art. 230.2 elenca i vizi di legittimità, che possono essere fatti valere nell'ambito di un ricorso all'annullamento:

a) incompetenza: può essere interna nel caso in cui l'istituzione di emette l'atto non ha il potere di farlo, perché tale potere spetta ad altra istituzione. E' esterna quando nessuna istituzione ha il potere di emanare l'atto in questione, che non rientra fatto nella competenza comunitaria. (V. sentenza 9 agosto 1994, Francia c. Commissione e sentenza 5 ottobre 2000, Germania c. Parlamento e Consiglio).

b) violazione delle forme sostanziali: sussiste quando non sono rispettati quei requisiti formali di tale importanza da influire sul contenuto dell'atto. Può trattarsi di forme relative al procedimento da seguire per l'emanazione dell'atto. Altre ipotesi attengono all'atto in quanto tale. La più importante è costituita dalla violazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 253 TCE. Tale obbligo risulta violato quando la motivazione è del tutto assente oppure quando è insufficiente. L'estensione che essa deve assumere varia in ragione della natura dell'atto in questione: se l'atto è destinato ad avere effetti individuali, la motivazione dovrà essere più precisa e dettagliata che per un atto destinato ad operare con efficacia generale. Si deve inoltre tenere conto del contesto in cui l'atto è stato adottato (v. sentenza 25 ottobre 2001, Italia c. Consiglio).

c) violazione del Trattato e di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione: è il più frequentemente invocato dal momento che, da un punto di vista logico, ingloba anche l'incompetenza e la violazione di forme sostanziali. È espressione del principio della gerarchia delle fonti comunitarie e può riguardare la violazione di qualunque norma giuridica che sia da considerare superiore rispetto all'atto impugnato.

d) sviamento di potere: si ha quando un'istituzione emana un atto che ha il potere di adottare, perseguendo però scopi diversi da quelli per i quali il potere le è stato attribuito. Riscontrabile in casi molto rari.

A norma dell'art. 230.5 il termine di ricorso è di due mesi. Esso decorre: a) dalla pubblicazione sulla GUCE, se l'atto è stato pubblicato; b) dalla notificazione, se l'atto è stato notificato; c) in mancanza di entrambe, dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto.

L'art. 231 TCE disciplina l'efficacia delle sentenze di annullamento. Dal primo comma si deduce che la sentenza ha portata generale e retroattiva: l'atto è nullo erga omnes erga, e la nullità retroagisce al momento in cui l'atto è stato emanato. Il secondo comma prevede un'eccezione alla regola generale, eccezione che è affidata la Corte la quale può limitare discrezionalmente gli effetti della sentenza che annulli un regolamento. Possibilità questa che è stata estesa dalla giurisprudenza anche ad altri atti di portata generale (v. sentenza). Le limitazioni stabilite dalla corte possono avere ad oggetto la portata ratione personarum dell'annullamento: in questo caso l'atto è annullato solo nei confronti del ricorrente. Più spesso la limitazione ha ad oggetto la portata temporale dell'annullamento, stabilendosi che gli effetti vengano fatti decorrere a partire da un momento successivo individuato dalla corte (non quindi ex tunc) ovvero a partire dall'adozione di un nuovo atto da parte delle istituzioni (potere giustificato da esigenze di certezza del diritto e tutela dell'affidamento).

Il controllo sugli atti delle istituzioni esercitato dal giudice comunitario è un controllo di mera legittimità. La sentenza pertanto si limita ad annullare l'atto. L'art. 229 prevede tuttavia che regolamenti del Parlamento e del Consiglio possano attribuire al giudice comunitario anche una competenza di merito, limitata al riesame delle sanzioni previste nel regolamento stesso. In questi casi il giudice comunitario dispone del potere di modificare l'ammontare della sanzione.

L'art. 35,par 6 TUE prevede che la Corte di giustizia eserciti un controllo di legittimità analogo al ricorso all'annullamento di cui all'art. 230 TCE riguardo alle decisioni quadro o alle decisioni adottate nell'ambito del terzo pilastro. Il ricorso può essere promosso da uno Stato membro o dalla Commissione, entro tre mesi dalla pubblicazione dell'atto.


4. Il ricorso in carenza.


Esso è disciplinato dall'art. 232 TCE. Costituisce un'altra forma di controllo giurisdizionale della legittimità del comportamento delle istituzioni. L'oggetto del controllo in questi casi è un comportamento omissivo che si assume illegittimo, perché tenuto in violazione di un obbligo di agire previsto dal Trattato. I presupposti del ricorso sono perciò due:

a) esistenza di un obbligo di agire a carico dell'istituzione in causa: è quindi escluso che si possa ricorrere in carenza contro l'omissione di atti la cui adozione è affidata alla discrezionalità delle istituzioni (non può ad esempio esperirsi ricorso in carenza contro l'omessa emanazione di un parere motivato - v. sentenza Star Fruit,Guèrin e Telecinco);

b) violazione di un obbligo di agire: essa può essere fatta valere tramite un ricorso ai sensi dell'art. 232 a condizione che 1) l'istituzione in causa sia stata previamente richiesta di agire e 2) sia scaduto un termine di due mesi da tale richiesta senza che l'istituzione abbia preso posizione. In mancanza, il ricorso non è ricevibile. Anche l'art. 232, pertanto, prevede una fase precontenziosa obbligatoria.

La richiesta di agire (messa in mora) deve essere formulata in maniera tale che l'istituzione comprenda che, in caso di inerzia, rischia di subire la presentazione di un ricorso. Inoltre, deve indicare con chiarezza e precisione i provvedimenti che l'istituzione è richiesta di adottare. Per interrompere la mora è insufficiente che l'istituzione prenda posizione. Anche un atto di contenuto negativo, ovvero l'adozione di un atto di contenuto non coincidente con la richiesta costituiscono prese di posizione ai sensi dell'art.232.2 e rendono un'eventuale ricorso privo di oggetto. Resta salva la possibilità di impugnare tali atti ai sensi dell'art. 230. La presa di posizione tuttavia dev'essere definitiva. Una comunicazione di carattere meramente interlocutorio lascerebbe sussistere la mora.

Se l'istituzione non prende posizione entro due mesi dalla richiesta, il soggetto che l'ha formulata può presentare ricorso alla Corte di giustizia entro ulteriori due mesi (fase contenziosa). I soggetti contro i quali può essere proposto un ricorso in carenza sono: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la BCE. I soggetti che possono adire il giudice comunitario sono distinti in tre categorie:

- prima categoria: definiti ricorrenti privilegiati, in quanto dispongono di un diritto di ricorso particolarmente ampio e non soggetto a limitazioni. Essi sono gli Stati membri e le altre istituzioni (anche la Corte dei conti);

- seconda categoria: costituita dalla sola BCE, che può ricorrere soltanto nei settori che rientrano nella sua competenza;

- terza categoria: include le persone fisiche e giuridiche, le quali dispongono di un diritto di ricorso limitato, sono definiti pertanto ricorrenti non privilegiati. (Art. 232.3) Alla disposizione possono essere date due interpretazioni differenti:

1) posto che soltanto le decisioni possono essere emanate nei confronti di una persona fisica o giuridica, la norma legittimerebbe tali persone a ricorrere esclusivamente contro l'omissione di una decisione della quale sarebbero i destinatari formali;

2) la disposizione andrebbe letta alla luce dell'art.230.4. La norma pertanto dovrebbe consentire alle persone fisiche e giuridiche di ricorrere anche contro l'omissione di un regolamento o di una decisione da rivolgere ad altre persone, a condizione di dimostrare che l'atto messo, se emanato, riguarderebbe direttamente ed individualmente il ricorrente. Questa interpretazione ha prevalso il giurisprudenza (v. sentenza T.Port e Telecinco).

Se il ricorso viene accolto, il giudice comunitario emana una sentenza di accertamento. Non spetta alla Corte colmare la carenza, adottando l'atto omesso, e nemmeno condannare l'istituzione responsabile ad un obbligo di facere specifico. La sentenza fa però sorgere a carico dell'istituzione di un obbligo di agire (art. 233.1).


5. Il ricorso per risarcimento di danni.


Ai sensi dell'art. 235 la Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 288.2, il quale a sua volta afferma che in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La competenza del giudice comunitario è pertanto limitata a danni derivanti da responsabilità extracontrattuale (riguardo alla responsabilità contrattuale della Comunità, la competenza del giudice comunitario può essere prevista da una clausola compromissoria inserita nel contratto).

Si è tentato di assimilare il ricorso per risarcimento al ricorso d'annullamento e a quello in carenza, con l'obiettivo di estendere anche al ricorso per risarcimento le condizioni di ricevibilità molto restrittive previste dagli artt. 230.4 e 232.3. La Corte non si è prestata a tale manovra, insistendo invece sul fatto che il ricorso per risarcimento è concepito dal Trattato come un rimedio autonomo (v. sentenza Lutticke e Zuckerfabrik Schoppenstedt). La Corte ha precisato che il ricorso per risarcimento differisce dall'azione di annullamento in quanto tende ad ottenere, non già l'eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un'istituzione nell'esercizio dei suoi compiti.

È stato inoltre necessario distinguere il ricorso per risarcimento dalle azioni che i soggetti interessati possono esperire dinanzi ai giudici degli Stati membri. Il criterio distintivo è legato anche alla disponibilità di un'azione da proporre dinanzi ai giudici nazionali, che sia in grado di soddisfare pienamente la pretesa stessa. Se un'azione del genere è possibile, la competenza della Corte ai sensi dell'art. 235 è esclusa. Il ricorso per risarcimento si conura pertanto come un rimedio residuale rispetto alla tutela che possono offrire i giudici nazionali (v. sentenza Wagner e sentenza Krohn).

I presupposti della responsabilità extracontrattuale vanno tratti dai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri (art. 288.2). Principi che spetta alla giurisprudenza individuare. Secondo la Corte (v. sentenza Lutticke) ai tre presupposti del danno, del nesso di causalità e dell'illegittimità del comportamento delle istituzioni, altri se ne aggiungono qualora il comportamento delle istituzioni consista nell'esercizio di poteri caratterizzati da un ampio margine di discrezionalità e, in particolare, nell'adozione di atti normativi implicanti scelte di politica economica. In questi casi occorre altresì provare che: a) la norma violata dalle istituzioni sia preordinata a conferire diritti singoli e b) si tratti di una violazione grave e manifesta (v. sentenza Zuckerfabrik,Brasserie du Pecheur,Bergaderm,Rica Foods).

La scelta di subordinare la responsabilità delle istituzioni in caso di esercizio di poteri discrezionalità e, normativi in particolare, a specifici presupposti aggiuntivi discende dalla necessità di evitare che l'istituzione in questione sia ostacolata nelle sue decisioni dalla prospettiva di azioni di danni ogni volta che debba adottare, nell'interesse generale, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli (v. sentenza Bayerische, sentenza Mulder e sentenza Asteris).

Il diritto al risarcimento dei danni è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. (Il termine s'interrompe se viene rivolta istanza di risarcimento all'istituzione responsabile. In casi di rigetto dell'istanza, il ricorso assumerà le forme di un ricorso d'annullamento e andrà proposto l'entro due mesi. In caso di silenzio dell'istituzione, andrà presentato un ricorso in carenza).


6. La competenza pregiudiziale: concetti generali.


Art. 234: la Corte di giustizia può o, secondo i casi, deve essere chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni riguardanti il diritto comunitario che si pongono nell'ambito di un giudizio instaurato davanti ad una giurisdizione di uno degli Stati membri. In base a tale competenza, la Corte conosce di determinate questioni di diritto comunitario, soltanto in seguito al rinvio operato da un giudice nazionale. Questi richiedere alla Corte di pronunciarsi su determinate questioni perché reputa necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto (art. 234.2). Si tratta quindi di una competenza indiretta, in quanto l'iniziativa di rivolgersi alla Corte non è assunta direttamente dalle parti interessate, ma dal giudice nazionale. Essa è anche una competenza limitata, potendo la Corte esaminare soltanto le questioni di diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale. Questi rimane competente a pronunciarsi su tutti gli altri profili della controversia.

Le ragioni che hanno condotto ad inserire una competenza di tipo pregiudiziale sono relative ad alcune caratteristiche tipiche dell'ordinamento comunitario:

a) sistema decentralizzato di applicazione del diritto comunitario, per cui il compito di applicare la normativa comunitaria ai soggetti del di ordinamenti interni è affidato alle autorità di ciascuno Stato membro;

b) efficacia diretta delle norme comunitarie.

Entrambe queste caratteristiche rendono estremamente frequente l'insorgere di controversie, le quali, in quanto non sottoposte dal Trattato alla competenza diretta del giudice comunitario, vanno instaurate dinanzi ai giudici degli Stati membri.

Lo scopo di tale meccanismo è duplice:

a) evitare che ciascun giudice nazionale interpreti e verifichi la validità delle norme comunitarie in maniera autonoma, col rischio di infrangere l'unitarietà del diritto comunitario;

b) offrire ai giudici nazionali uno strumento di collaborazione per superare le difficoltà interpretative che il diritto comunitario può sollevare (v. sentenza Rheinmuhlen).

In quanto garanzia della corretta applicazione e dell'uniforme interpretazione del diritto comunitario, la competenza pregiudiziale ha dato un contributo di inestimabile importanza allo sviluppo di tale diritto. Il meccanismo previsto dall'art. 234 ha infatti coinvolto in prima persona i giudici nazionali, e quindi anche le persone che a tali giudici si rivolgono, nello sforzo diretto a controllare che il diritto comunitario venga correttamente interpretato da applicato da parte degli Stati membri e all'interno degli stessi, moltiplicando in misura esponenziale le occasioni in cui tale controllo può venire (v. sentenza Van Gend Loos). L'importanza della competenza pregiudiziale è ampiamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza della corte di giustizia (v. sentenza Simmenthal).

(In forza dell'articolo 68.1 TCE, l'art. 234 si applica alle norme del TCE contenute nel Titolo IV e agli atti adottati dalle istituzioni in base alle norme stesse, secondo condizioni particolari. Per quanto riguarda la PESC non è prevista alcuna competenza analoga a quella disciplinata dall'art. 234. Invece per il III pilastro, l'art. 35 TUE prevede la possibilità per ciascuno Stato membro di depositare una dichiarazione di accettazione della competenza pregiudiziale della Corte - v. sentenza Pupino)

La competenza pregiudiziale viene in rilievo anche sotto il profilo del diritto fondamentale ad un rimedio giurisdizionale effettivo, tutelato dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Infatti omettendo di sollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia quando invece le circostanze lo richiederebbero, il giudice, pregiudica il diritto dei soggetti interessati ad un rimedio giurisdizionale effettivo o addirittura li distoglie dal loro giudice naturale (v. ordinanza 25 gennaio 2000, Moosbrugger c. Austria).


7. Segue: ammissibilità e rilevanza della questione pregiudiziale.


Giudici nazionali e Corte di giustizia svolgono quindi un ruolo complementare al fine di individuare una soluzione al caso concreto che sia conforme al diritto comunitario. Invece l'assenza di un rapporto di tipo gerarchico spiega perché la Corte non eserciti alcun tipo di controllo sulla competenza del giudice nazionale a conoscere del giudizio nel cui ambito le questioni pregiudiziali sono state sollevate (v. sentenza World Wildlife Fund), ovvero sulla regolarità del giudizio stesso e, in particolare, del provvedimento di rinvio (v. sentenza Luigi Spano). Si tratta di aspetti disciplinati solo dal diritto interno del giudice nazionale e pertanto vanno risolti da quest'ultimo.

La Corte ha invece posto dei requisiti riguardanti il contenuto del provvedimento di rinvio. Essa richiede che (soprattutto con riferimento a questioni riguardanti il settore della concorrenza) il giudice nazionale definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto. In mancanza di sufficienti indicazioni la Corte non potrebbe giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale (v. sentenza Telemarsicabruzzo) e si riserva quindi la possibilità di non rispondere alle questioni pregiudiziali.

Normalmente, la Corte non verifica la necessità del rinvio e la rilevanza delle questioni di diritto comunitario rispetto alla soluzione del caso pendente davanti al giudice nazionale (v. sentenza CILFIT). Di conseguenza, in una prima fase, la Corte riteneva che spettasse al solo giudice nazionale valutare la necessità del rinvio e, in particolare, la rilevanza o la pertinenza delle questioni pregiudiziali. Successivamente un uso talvolta improprio del rinvio pregiudiziale ad opera delle parti e degli stessi giudici nazionali ha indotto la Corte a mutare atteggiamento. Essa si è così riservata il potere di verificare la rilevanza delle questioni pregiudiziali al fine di controllare se essa sia competente a rispondere e se non sussista alcuna delle ipotesi patologiche individuate dalla giurisprudenza. Ovvero:

- questioni poste nell'ambito di controversie fittizie: così definite perché le parti sono d'accordo tra di loro sull'interpretazione da dare alle norme comunitarie e vogliono soltanto ottenere una pronuncia della Corte sul punto che abbia efficacia erga omnes (v. sentenza Foglia);

- questioni manifestamente irrilevanti: in cui la norma comunitaria oggetto della questione pregiudiziale è manifestamente inapplicabile alla fattispecie oggetto del giudizio nazionale (v. sentenza Salgoil);

- questioni puramente ipotetiche: definite in ragione della loro genericità o del fatto che non rispondono ad un effettivo bisogno del giudice nazionale, in vista della soluzione della controversia (v. sentenza Meilicke).

Nella fase attuale, l'atteggiamento della Corte sembra nuovamente orientato verso maggiore prudenza. Valorizzando il principio secondo cui qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sull'interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a scaturire (v. sentenza Laurenço Diàs), la Corte spesso si accontenta che il giudice nazionale abbia indicato i motivi che lo inducono a ritenere necessaria la risposta alle questioni pregiudiziali (v. sentenza Gonzàles Sànchez).


8. Segue: la nozione di giurisdizione.


La competenza pregiudiziale può essere attivata soltanto da un organo che possa essere definito come una giurisdizione di uno degli Stati membri. La Corte si riserva il potere di verificare che l'organo autore del rinvio pregiudiziale rientri effettivamente in tale nozione, considerandola come una nozione comunitaria.

Il primo requisito che un organo nazionale deve soddisfare è che svolga una funzione giurisdizionale, cioè che sia chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. sentenza Job Centre).

(La Corte non si è mai pronunciata sulla posizione della Corte costituzionale, a differenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Essa pur avendo talvolta evocato la possibilità di usare essa stessa il meccanismo del rinvio pregiudiziale, in una più recente pronuncia ha espresso l'opinione che in essa non è ravvisabile quella giurisdizione nazionale alla quale fa riferimento l'art.234. Pertanto è rimesso al giudice comune il compito di rivolgersi dapprima alla Corte di giustizia e solo successivamente, se necessario, alla Corte costituzionale, realizzando il sistema detto della doppia pregiudizialità - v. sentenza Garofalo,Giampaoli, ordinanza Ferrara, sentenza Berlusconi, sentenza Consorzio italiano fiammiferi)

Nei casi dubbi, debbono inoltre essere verificati altri requisiti. La possibilità che un determinato organo effettui un rinvio pregiudiziale dipende da una serie di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v. sentenza Dorsch Consult). Tuttavia l'esame della giurisprudenza rivela come la presenza degli elementi citati sopra non venga verificata in maniera sistematica. Più rigoroso è invece apparso l'atteggiamento della Corte con riferimento al requisito dell'origine legale dell'organo, con particolare riferimento al caso degli arbitri, ai quali ha costantemente negato il potere di sollevare questioni pregiudiziali (v. sentenza Nordsee e sentenza Eco Swiss). L'unica eccezione ammessa riguarda i casi di arbitrato obbligatorio.


9. Segue: facoltà e obbligo di rinvio.


Rispetto al rinvio pregiudiziale, la posizione dei giudici nazionali varia secondo che essi emettano decisioni contro le quali sia possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno oppure no. Nel primo caso, il rinvio è oggetto di una semplice facoltà (art. 234.2) mentre nel secondo caso, il giudice è sottoposto ad un obbligo di rinvio (art. 234.3).

La ratio della distinzione è duplice: a) nel caso di un giudizio dell'ultima istanza, un errore del giudice nel risolvere questioni di diritto comunitario resterebbe senza ulteriore rimedio (quindi costituisce l'estrema forma di tutela); b) l'erronea soluzione data da un giudice di ultima istanza a questioni di diritto comunitario rischia di consolidarsi.

La nozione di giudice di ultima istanza di, dipende dalla possibilità concreta di proporre un'impugnazione contro le decisioni del giudice e non soltanto dal rango che occupa nell'ordinamento giudiziario nazionale. Per stabilire se vi sia possibilità di proporre un rimedio giurisdizionale di diritto interno vanno presi in considerazione soltanto i rimedi ordinari (in Italia i giudici di ultima istanza sono la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato della Corte costituzionale, quest'ultima almeno nell'esercizio delle sue competenze dirette).

La facoltà di rinvio che spetta ai giudici non di ultima istanza di implica che questi sono liberi di scegliere se sollevare o meno le questioni di diritto comunitario davanti alla Corte di giustizia, indipendentemente dalla richiesta delle parti (v. sentenza Salonia). Tale libertà si estende inoltre alla scelta del momento in cui effettuare il rinvio (v. sentenza Irish Creamery).

Nell'interpretare la portata dell'obbligo di rinvio a carico dei giudici di ultima istanza, la Corte ha introdotto alcuni elementi di flessibilità. Essa ha affermato che anche i giudici di ultima istanza dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia sul punto di diritto comunitario onde consentire loro di decidere (v. sentenza CILFIT). La sola circostanza che le parti non abbiano sollevato questioni di diritto comunitario non comporta perciò l'obbligo di rinvio. Inoltre la Corte ha individuato alcune ipotesi in cui, pur in presenza di questioni rilevanti, il rinvio può essere omesso. In casi del genere si può parlare di facoltà di rinvio anche per i giudici di ultima istanza:

- quando la questione sia materialmente identica ad altra questione già decisa in via pregiudiziale (v. sentenza Da Costa);

- quando la risposta da dare alle questioni risulti da una giurisprudenza costante della Corte che risolva il punto di diritto litigioso (v. sentenza CILFIT);

- quando la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (ipotesi dell'atto chiaro - v. sul libro le verifiche che deve compiere il giudice prima di concludere in questo senso).

La distinzione tra giudici di ultima istanza e giudici delle istanze inferiori è stata ulteriormente attenuata, introducendo un'ipotesi di obbligo di rinvio anche per giudici non di ultima istanza. La Corte ha infatti negato che un giudice, anche non di ultima istanza, possa autonomamente accertare l'invalidità di un atto delle istituzioni (v. sentenza Foto-Frost). Da ciò discende che qualora ritenga fondati i motivi di invalidità addotti dalle parti riguardo ad un atto delle istituzioni, il giudice è tenuto a rinviare alla Corte la relativa questione pregiudiziale (v. sentenza IATA- a questo obbligo di rinvio non si applicano le attenuazioni introdotte dalla sentenza CILFIT - v. sentenza Schul).

L'art.68,par.1 TCE limita la possibilità di effettuare un rinvio pregiudiziale riguardante le disposizioni del Titolo (si parla del titolo V: visti, asilo, immigrazione) o gli atti adottati in forza di tali disposizioni, alle sole giurisdizioni di ultima istanza (il par.3 introduce un'ipotesi analoga al rinvio nell'interesse della legge). Invece gli Stati membri che depositano una dichiarazione di accettazione della competenza pregiudiziale della Corte per quanto riguarda il III pilastro (art. 35 TUE) possono scegliere se limitare la possibilità di rinvio ai soli giudici di ultima istanza ovvero se estenderla anche ai giudici delle istanze inferiori. In questo secondo caso è possibile prevedere un obbligo di rinvio a carico del giudice di ultima istanza.


10. Segue: l'oggetto delle questioni pregiudiziali.


Dal testo del art. 234 risulta che la competenza pregiudiziale della Corte può riguardare questioni di interpretazione e questioni di validità.

Le questioni pregiudiziali d'interpretazione possono aver ad oggetto:

a) il trattato: si deve intendere il testo del TCE nella versione applicabile ratione temporis ai fatti della causa pendente davanti al giudice nazionale, compresi protocolli allegati, tenendo conto degli emendamenti intervenuti ai sensi dell'art.48 TUE.

b) atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE: nozione molto ampia. Essa comprende anzitutto gli atti appartenenti alle categorie di cui all'art. 249 TCE, incluse le raccomandazioni e pareri, ma anche gli atti atipici, gli accordi internazionali e gli atti privi di efficacia diretta (non rientrano invece della competenza pregiudiziale della Corte gli accordi o le convenzioni concluse tra gli Stati membri).

La lettera dell'art. 234 esclude che, nell'ambito di una questione d'interpretazione, la Corte possa essa stessa procedere all'applicazione di norme comunitarie alla fattispecie oggetto del giudizio pendente davanti al giudice nazionale. Tuttavia le risposte fornite dalla Corte vanno spesso al di là di un'interpretazione meramente astratta della norma comunitaria (per esempio nel settore della tariffa doganale comune - v. sentenza Poppe).

Parimenti non è previsto che la Corte possa procedere all'interpretazione di norme degli Stati membri o pronunciarsi sull'incompatibilità di una norma nazionale con norme non comunitarie. Entrambi questi compiti spettano al giudice nazionale che ha operato il rinvio.

Per quanto riguarda eventuali questioni pregiudiziali con cui il giudice nazionale chiede alla Corte un giudizio sulla compatibilità con il diritto comunitario di specifiche norme interne, la Corte, le riformula in modo da fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione che gli consentano di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa. In questo modo, si permette che il rinvio pregiudiziale sia utilizzato dai giudici nazionali per ottenere dalla Corte un giudizio, sia pure diretto, sulla compatibilità della norma interna con il diritto comunitario (c.d. uso alternativo del rinvio pregiudiziale - v. sentenze Piageme,Dzodzi,Kleinwort Benson).

Le questioni pregiudiziali di validità possono avere ad oggetto soltanto gli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità o della BCE. Tali questioni consentono alla Corte di effettuare un controllo sulla validità di tali atti.

L'analogia con l'art. 230 comporta che oggetto di una questione pregiudiziale di validità possano essere tutti gli atti contro i quali si può proporre un ricorso d'annullamento. Anche i motivi di invalidità sono gli stessi. Tuttavia la questione di validità che riguardi un regolamento o una decisione rivolta terzi non è sottoposta alle condizioni restrittive di cui all'art.230.4.Parimenti non trova applicazione il termine di due mesi previsto dal quinto comma. Ne consegue che una questione di validità può essere proposta anche a distanza di anni dall'entrata in vigore dell'atto in causa (v. sentenza  TWD Texilwerke Deggendorf).


11. Segue: il valore delle sentenze pregiudiziali.


Le sentenze rese dalla Corte in un procedimento a norma dell'art. 234 vincolano anzitutto il giudice che aveva effettuato il rinvio (v. sentenza Benedetti). Questi non può discostarsene, ma può soltanto, qualora lo ritenga necessario, adire nuovamente la Corte per chiedere ulteriori chiarimenti. Tuttavia la sentenza della corte assume un valore generale: qualunque giudice nazionale, il quale si trovi a dover risolvere questioni il merito le quali la Corte sia già pronunciata mediante sentenza pregiudiziale, deve adeguarsi a tale sentenza, salva la possibilità di rivolgersi nuovamente alla Corte ai sensi dell'art. 234. Il valore generale delle sentenze pregiudiziali di interpretazione risulta da quanto si è detto a proposito dell'obbligo di rinvio di cui all'art.234.3 (v. sentenze BECA,San Giorgio, Granital). Il principio è stato affermato con particolare chiarezza nel caso di sentenze pregiudiziali di validità che dichiarano l'invalidità di un atto delle istituzioni (v. sentenze International Chemical Corporation,Bela Muhle). In linea di principio tutte le sentenze pregiudiziali hanno valore retroattivo. L'interpretazione contenuta in una sentenza pregiudiziale, infatti, chiarisce il significato e la portata della norma quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore (v. sentenza Denkavit).Il valore retroattivo delle sentenze della Corte rese titolo pregiudiziale va tuttavia conciliato con il principio generale della certezza del diritto (v. sentenza Kunhe & Heitz). Inoltre la Corte si riserva il potere di limitare del tempo la portata delle proprie sentenze pregiudiziali tanto interpretative quanto di validità (v. sentenze Defrenne,Roquette Frères) (esigenze di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento). La Corte tuttavia fa generalmente salva la possibilità di invocare la sentenza pregiudiziale da parte di coloro che abbiano proposto un'azione giudiziaria o un reclamo equivalente prima della sentenza stessa (v. sentenza FRAGD).







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