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IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



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IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'IRAP è un'imposta regionale in quanto la regione è la beneficiaria del gettito.

È un'imposta reale ed è l'unica imposta reale di cui si compone il nostro ordinamento tributario (le altre sono imposte personali che colpiscono il reddito complessivo, personali nel senso che il prelievo viene fatto presso il percettore). L'IRAP colpisce il reddito che deriva da determinate fonti quindi si può dire che il prelievo avviene presso la fonte.

L'imposta non è deducibile ai fini IRPEF.


Il presupposto dell'imposta è l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, quindi lo svolgimento di un'attività produttiva. Si parla di presupposto dell'imposta a proposito di attività imprenditoriali, di produzione di beni o di prestazioni di servizi e di attività autonome.

Per gli enti non commerciali il presupposto dell'imposta è invece costituito dalla corresponsione delle retribuzioni.



La filosofia dell'imposta è quella di colpire i soggetti in funzione della quantità dei servizi pubblici che utilizzano (il criterio di ripartizione dei servizi pubblici indivisibili è chiarito nell'art. 53 che tratta della capacità contributiva, la potenzialità economica di ogni soggetto). Si è ipotizzato un rapporto diretto tra assorbimento/utilizzazione dei servizi pubblici indivisibili e l'entità della produzione di beni e servizi che ciascun soggetto realizza.


L'IRAP si presta a molte critiche perché facendo riferimento al volume della produzione e non al reddito, effettua una prelievo anche quando il guadagno non c'è (può essere che ci siano componenti negativi di reddito che assorbono tutti i ricavi).

Si fa riferimento all'attività autonomamente organizzata molti professionisti che svolgono un'attività a titolo personale, senza avvalersi di un'organizzazione significativa (ad esempio, il commercialista che come aiuto ha solo una collaboratrice, si dice che siccome questa attività di lavoro autonomo non è organizzata, non deve essere assoggettata ad IRAP).


I soggetti passivi dell'imposta (art. 3) sono i seguenti:

  tutte le società, sia le società di capitali che le società di persone che svolgono attività commerciale. Le società di persone anche se non hanno soggettività passiva ad IRPEF, l'hanno invece all'IRAP;

  le persone fisiche che svolgono l'attività d'impresa o che svolgono anche altre professioni;

  i produttori agricoli anche se non si tratta di redditi d'impresa;

  gli enti non commerciali la cui base imponibile è costituita dal monte delle retribuzioni.


Per gli altri soggetti che non siano enti non commerciali la base imponibile è costituita dal valore della produzione. Si fa riferimento all'art. 2425 del Codice Civile che disciplina il contenuto del conto economico nel cui ambito la legge sull'IRAP dice quali sono i componenti positivi che devo assumere e quali quelli negativi che posso detrarre. Allora la base imponibile assume il valore della produzione di cui alla lettera A) del Conto Economico. A questo importo occorre togliere i costi della produzione ma non tutti quelli elencati dall'art. 2425 del Codice Civile. Sono deducibili:

  i costi per le materie prime,



  i costi per i servizi,

  i costi per il godimento dei beni di terzi,

  i costi per gli ammortamenti,

  i costi per gli altri oneri diversi della gestione.


Non sono invece comprese le spese per il personale che non sono quindi deducibili ai fini IRAP. Non sono inoltre deducibili gli interessi passivi; e sono poi indeducibili e non tassabili rispettivamente  gli oneri e i proventi straordinari.


Una prima richiesta di riforma dell'IRAP è stata di ammettere gradualmente la deducibilità non tanto per gli interessi passivi ma quanto per le retribuzioni corrisposte. Qualcosa è già contenuto nella Finanziaria 2004 dove si ammette la deducibilità del costo del personale dedicato alla ricerca che se nulla si fosse detto sarebbe risultato indeducibile.


Il riferimento per determinare il valore della produzione è il Conto Economico civilistico però componenti positivi e negativi di questo Conto Economico vanno visti sulla base delle leggi fiscali quindi vanno presi nella misura in cui sia reso obbligatorio o consentito dalle regole tributarie.


L'IRAP è un'imposta reale che viene prelevata alla fonte la cui caratteristica è il fatto che sono redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per cui quando un'impresa produce il proprio reddito in parte in Italia e in parte all'estero, se quest'attività produttiva svolta all'estero viene portata avanti attraverso una stabile organizzazione ecco che questo reddito prodotto all'estero non è soggetto ad IRAP però ci deve essere la condizione dello svolgimento dell'attività attraverso una stabile organizzazione. Diversamente se l'attività svolta dall'impresa all'estero è senza l'ausilio di una stabile organizzazione tutto il reddito è considerato prodotto nel territorio dello Stato e quindi è tutto assoggettato ad IRAP.


L'IRAP colpisce il volume della produzione con l'aliquota del 4,25%. È un'aliquota bassissima che però si avvale di una base imponibile molto elevata che non è composta solo dal reddito ma anche dal monte delle retribuzioni maggiorato del totale degli interessi passivi che sono spese deducibili ai fini della formazione del reddito civilistico ma che invece non sono deducibili ai fini IRAP.


Il gettito dell'imposta è gestito dalle regioni e viene utilizzato soprattutto per finanziare la sanità. La gestione dell'imposta invece spetta all'amministrazione finanziaria dello Stato. Vi è un obbligo di dichiarazione in capo al contribuente, poi vi può essere eventualmente un accertamento per vedere se si sono rispettati correttamente gli obblighi di legge.








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