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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO



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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’IVA è un’imposta sui consumi, non su altre entità. I soggetti che devono versare l’imposta all’Erario sono tutti gli operatori economici che non sono incisi dall’imposta grazie al meccanismo delle rivalsa (hanno una funzione assimilabile a quella dell’esattore).

Si tassa il valore aggiunto prodotto in un certo periodo (3 mesi o 1 mese).

Non è necessario applicare gli ammortamenti di competenza o individuare il magazzino perché nel lungo periodo questi componenti positivi e negativi tendono a compensarsi.


Tutto andrebbe bene se nel nostro sistema ci fosse solo un’aliquota d’imposta. In realtà esistono una molteplicità di aliquote 4%, 10% e 20% (aliquota ordinaria). Vi sono anche beni e servizi esenti.




Si prenda ad esempio la seguente situazione:


Vendite












Acquisti


IVA 10%





IVA 5%





IVA esente















Valore aggiunto






IVA dovuta all’Erario




L’incidenza dell’imposta non è più pari all’aliquota ordinaria (in questo caso 10%). Anziché determinare l’aliquota da versare all’Erario utilizzando il criterio base da base (che è il procedimento usato sopra) ma si usa il procedimento imposta da imposta:


Vendite


IVA 10%








Acquisti




IVA 10%




IVA 5%




IVA esente








Si fa riferimento all’imposta sul volume degli acquisti e all’imposta sul volume delle vendite.



In questo procedimento si ottiene l’effetto di recupero l’aliquota ordinaria corrisponde esattamente all’incidenza dell’imposta.


La disciplina relativamente all’IVA è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 72 del 26/10/ . .

Disposizioni generali. Un problema fondamentale consiste nel possedere i criteri in base ai quali si può stabilire se un’operazione economica è soggetta ad IVA o meno che è il problema del presupposto d’imposta (questo tema è affrontato dall’art. 1).

L’IVA si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio dell’impresa e nell’esercizio di altre professioni; si applica inoltre sulle importazioni da chiunque effettuate. Le importazioni sono assoggettate a tassazione perché il Paese che esporta ha fatto sì che quel bene sia completamente depurato dell’imposta sui consumi vigente in quella determinata Nazione. Nel commercio internazionale infatti vige il principio della tassazione nel Paese di destinazione.


Sono soggette a imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi presupposto oggettivo di applicabilità dell’IVA. Questa cessione di beni e queste prestazioni di servizi devono essere compiuti nell’esercizio d’impresa o nell’esercizio di altre professioni presupposto soggettivo. Devono essere queste le connotazioni che permettono di identificare il soggetto attivo. Questi presupposti però non sono sufficienti: occorre aggiungere un altro presupposto la condizione di territorialità.

Per rendere una determinata operazione economica soggetta ad IVA devono esistere questi tre presupposti. È sufficiente che uno di questi manchi per far sì che l’operazione non sia assoggettata.


Art. 2 le cessioni di beni sono atti a titolo oneroso (gli atti a titolo gratuito non comportano l’assoggettamento ad IVA, occorre l’onerosità) che devono comportare il trasferimento della proprietà (ad esempio, la vendita, la permuta, il conferimento, . ) o la costituzione di diritti reali di godimento (come l’uso, l’usufrutto, l’abitazione, la servitù, . ). Ci sono delle operazioni che non presentano questi connotati e che tuttavia il legislatore ha considerato come rientranti nell’ambito delle cessioni rilevanti:

  vendite in riserva di proprietà la riserva di proprietà fa sì che la proprietà del bene si trasferisca alla fine, quando il compratore lo finisce di are. Però sotto il profilo tributario questa vendita viene considerata come se comportasse immediatamente il trasferimento della proprietà;

  contratto di locazione a titolo di proprietà rapporto di locazione che comporta che se il soggetto non a più, rimane proprietario dell’atto (dal punto di vista tributario la proprietà passa all’inizio del rapporto di locazione). Il proprietario si garantisce il amento integrale del prezzo;

  passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquista in esecuzione del contratto di commissione (contratto di mandato senza rappresentanza). Sotto il profilo tributario occorre che il commissionario che ha acquistato per il committente debba assoggettare questo contratto all’imposta anche se sotto il profilo civile non è così;

  donazioni con ad oggetto beni che consistono in attività propria di impresa in via d’eccezione queste donazioni sono soggette ad imposta.




Poi ci sono cessioni di beni da considerare non soggette ad IVA:

  destinazione dei beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore sono operazioni che avrebbero tutte le caratteristiche per essere considerate come assoggettate ad IVA ma non lo sono;

  cessioni di terreni agricoli (non sono suscettibili di utilizzazioni a destinazione unificata);

  cessioni di aziende;

  campioni gratuiti eccezione all’eccezione: per avere cessione occorre cha ci sia trasferimento della proprietà e che ci sia onerosità però se l’operatore economico dona dei campioni gratuiti che hanno modico valore in una confezione appositamente contrassegnata, pur trattandosi di donazioni di beni oggetti della propria attività non sono assoggettati ad IVA;

  passaggi di beni in caso di fusioni e scissioni.


Art. 3 le prestazioni di servizi verso corrispettivo (anche qui l’onerosità è condizione) dipendenti da obbligazioni assunte contrattualmente di FARE (non dare) e di NON FARE (ad esempio, un professionista si impegna per un certo numero di anni a non fare concorrenza ad una certa impresa).

Il legislatore individua poi operazioni che non avrebbero i requisiti per essere considerate come servizi ma che sono soggette ad IVA:

  prestiti in denaro, esclusi i prestiti obbligazionari;

  cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.


Poi ci sono prestazioni di servizi da considerare non soggette ad IVA:

  prestiti obbligazionari;

  servizi con fattispecie molto particolari.


La struttura utilizzata nell’articolo appena descritto è del tutto analoga alla struttura dell’art.2 prima c’è una nozione generale seguita da un elenco di operazioni assoggettate e da un elenco di operazioni non assoggettate ad IVA.


Art. 4 Per esercizio d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva dell’attività commerciale e dell’attività d’impresa agricola anche se non organizzata in forma d’impresa (nelle imposte dirette dava luogo a redditi l’esercizio di impresa commerciale). Anche qui è irrilevante l’organizzazione.

Occorre precisare che si considerano per presunzione assoluta effettuate nell’esercizio dell’impresa le cessioni di beni o le prestazioni di servizi dalle società commerciali (sia di persone che di capitali). Per esercizio di altre professioni si intende l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva (è richiesta la continuità) di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.


Il presupposto della territorialità riguarda il rapporto che l’operazione economica ha con il territorio dello Stato. A seconda che il bene sia mobile o immobile, il bene oggetto di cessione si trova fisicamente sul territorio dello Stato. Per i servizi è irrilevante la ura del soggetto che fa il servizio.


Art. 7 elencazione di servizi per i quali vale un presupposto di territorialità diverso. Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando l’immobile è collocato nello stesso.

È irrilevante il soggetto che compie il servizio, è importante il soggetto che lo riceve.


Un problema importante è quello dell’individuazione del momento fiscalmente rilevante: quando si considerano avvenute le cessioni di beni e le prestazioni di servizi? L’IVA si applica attuando un certo procedimento che inizia la momento Ø. Il primo atto del procedimento è la fatturazione a cui seguono la contabilizzazione e il versamento dell’imposta.

Per quanto riguarda le cessioni di beni se il bene è immobile o mobile registrato il momento fiscalmente rilevante è il momento di stipula dell’atto scritto.

Per la cessione di beni mobili il momento fiscalmente rilevante è la consegna.

Per i servizi il momento fiscalmente rilevante è il amento (nelle imposte dirette è l’utlimazione!).

Questi momenti normali possono essere anticipati quando si emette fattura prima della consegna del bene immobile, prima della stipula dell’atto scritto o prima del amento del servizio.

Altro fatto anticipatorio è il amento parziale (acconto), limitatamente all’importo dell’acconto che precede la consegna.


Esportazioni. Nel commercio internazionale c’è il principio della tassazione nel Paese di destinazione che consente ai prodotti italiani di pervenire sui mercati stranieri, di subire l’imposta sui consumi locale e quindi di trovarsi in posizione concorrenziale con i beni prodotti in quei Paesi.

La cessione del bene al cliente straniero non è soggetta a IVA. Occorre che l’IVA che l’esportatore ha ato per gli acquisti che ha fatto nello svolgimento dell’attività d’impresa gli sia rimborsata.

Si adotta la finzione per la quale i beni esportati si considerano non essere presenti nel territorio dello Stato.


Si prenda ad esempio, il produttore di sectiunelle che destina tutta la sua produzione all’esportazione (normalmente non è così) in USA. Queste cessioni non sono soggette a IVA per la finzione di cui sopra. Ma questo non è sufficiente perché il produttore per are le pelli, le parti metalliche, . , ha ato anche l’IVA. Bisogna che l’IVA ata venga rimborsata al nostro imprenditore.

L’Erario italiano procede al rimborso dell’IVA a monte.

Se c’è ripartizione delle vendite, il rimborso avviene mediante compensazione (cambia sì la modalità ma non la sostanza del problema) detraendo dall’IVA ricevuta sulle vendite TUTTA l’IVA ata sugli acquisti.


Supponiamo che in un certo mese (giugno 2004) il nostro operatore economico abbia esportato per 10.000.000 € ed abbia effettuato acquisti di vario tipo per 7.000.000 € su cui ha ato l’aliquota d’IVA ordinaria del 20% pari a 1.400.000 €. Occorre che i 10.000.000 € non siano assoggettati ad IVA italiana; e quindi è necessario anche che avvenga il rimborso dell’IVA ata a monte dall’esportatore (1.400.000 €).


Se, seguendo lo stesso esempio di cui sopra, si ammette che le vendite sono state fatte per 6.000.000 € negli USA e per 4.000.000 € sul mercato nazionale: 800.000 € è l’IVA che l’operatore economico deve versare allo Stato ma c’è ancora un credito d’imposta per 600.000 €. Le vendite pari a 6.000.000 € non sono assoggettate ad IVA ma quelle pari a 4.000.000 € sono soggette ad IVA con l’aliquota ordinaria 20%.







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