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INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO



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INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO


Invalidità del negozio giuridico: il negozio è viziato, difettoso o malato in seguito all'inosservanza dei limiti stabiliti dall'ordinamento. Si parla di inesistenza quando un deficienza grave non permette il riconoscimento del negozio. L'invalidità può assumere i due aspetti della nullità e dell'annullabilità.


La nullità: un atto si dice nullo quando è invalido e non è idoneo a realizzare i suoi effetti tipici. In ogni caso la nullità deve essere fatta valere dalle parti interessate altrimenti il negozio seppur nullo rimane efficace. Cause di nullità sono :

specifico richiamo contenuto in una norma di legge [art. 1418 codice civile];



mancanza di uno dei requisiti essenziali del negozio [art. 1350 codice civile] come ad esempio la forma, l'oggetto o il contenuto;

l'essere contrario a norme imperative [art. 1418 codice civile].


La nullità può essere :

totale quando il vizio che la determina investe l'intero negozio;

parziale se il vizio investe solo alcune clausole del negozio; in questo caso l'intero negozio è nullo se la parte viziata doveva considerarsi essenziale [art. 1419 codice civile]; per le clausole sostituite da norme di legge continuano a valere i contratti originari con le clausole nuove..


L'azione di nullità è azione giudiziale che mira al riconoscimento della nullità del negozio; le caratteristiche sono :

imprescrittibilità

il negozio nullo è insanabile e non può essere convalidato;

impossibilità di un accordo tra le parti che deroghi al principio di imprescrittibilità;

l'azione di annullamento è di mero accertamento; il negozio era nullo anche prima della dichiarazione di nullità quindi la situazione giuridica non viene modificata perché inesistente già prima dell'accertamento;

è legittimato attivamente  al riconoscimento della nullità chiunque ne abbia interesse( nell'annullabilità invece solo una parte);

la nullità di un atto può essere rilevata di ufficio cioè se il negozio viene invocato da una parte in un giudizio se ne può dichiarare la nullità anche in assenza di domanda..


Si ha conversione del negozio nullo quando un contratto può produrre gli effetti di un contratto diverso purché contenga tutti i requisiti di sostanza e di forma richiesti per quest'ultimo (requisito oggettivo) ed a condizione che possa ritenersi che le parti avrebbero accattato di stipulare quest'accordo in luogo dell'altro (requisito soggettivo) [art. 1424 codice civile]. La conversione non esige una nuova manifestazione di volontà delle parti, è l'ordinamento stesso che la pone in essere.



Per ottenere lo scopo del primo negozio interviene la rinnovazione del negozio nullo che si verifica quando le parti si accordano per stipulare un nuovo negozio che rimedi al vizio del negozio nullo.

IL riconoscimento di nullità per i contratti di lavoro subordinato non produce effetto.

Le società registrate per cui si ha nullità dell'atto costitutivi si considerano sciolte solo dal momento del riconoscimento.

La nullità dell'atto non è opponibile ai terzi in buona fede



L'annullabilità costituisce un'anomalia di gravità minore rispetto alla nullità; l'azione di annullabilità può essere promossa per incapacità del soggetto, vizi della volontà, errore, violenza o dolo. Il negozio annullabile produce i suoi effetti ma questi vengono meno se viene presentata ed accolta l'azione di annullamento. L'azione di annullamento presenta le seguenti caratteristiche :

l'azione di annullamento è un'azione costitutiva (mira a modificare una situazione preesistente cioè che aveva prodotto i suoi effetti).

legittimato attivamente è solo la parte nel cui interesse l'annullabilità è prevista dalla legge [art 1441 codice civile](persona ingannata o minacciata . );

l'annullabilità di un atto non può essere rilevata d'ufficio dal giudice;

l'azione di annullamento è soggetta a prescrizione (di regola cinque anni) [art 1442 codice civile]; la prescrizione comincia a decorrere da quando è cessata la violenza o la causa che ha dato luogo al vizio, dal giorno del compimento della maggiore età;

l'annullabilità è sempre sanabile o attraverso la prescrizione dell'azione di annullamento o con la convalida;

se l'azione di annullamento viene accolta dal giudice l'annullamento ha effetto retroattivo cioè si verifica la stessa situazione che avrebbe luogo se l'atto non si fosse mai verificato; le prestazioni effettuate devono essere restituite (per l'incapace solo nei limiti in cui essa è rivolta a suo vantaggio); l'annullamento del primo negozio, ricade sul secondo negozio se si tratta di vendita da parte di minore, alienazione in cui l'acquirente non è in buona fede.


La convalida è il  negozio col quale la parte legittimata a proporre azione di annullamento si preclude la possibilità di far valere il vizio. La convalida può essere espressa o tacita; espressa se contiene la menzione del negozio annullabile, del motivo di invalidità e la dichiarazione convalidante; tacita se viene data esecuzione volontaria al negozio annullabile.


Inefficacia è l'inettitudine del negozio (valido) a produrre i suoi effetti per un fatto estraneo al negozio stesso, perché ad esempio non si è verificata una condizione. Può essere originaria , e in tal caso è sempre transitoria, oppure successiva se dipende dall'impugnativa di una delle parti o terzi.








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