ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

Il contratto consensuale, sinallagmatico, oneroso - I beni immobili e mobili - Il patto di riscatto

ricerca 1
ricerca 2

INDICE




Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..1

modulo I. Il contratto consensuale, sinallagmatico, oneroso . . . . .2

La compravendita è "libera" . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .3

moduli II. I beni

2.1 I beni immobili e mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4

2.2 La vendita di cosa futura . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.3 La vendita di cosa anche parzialmente di altri . . . . . . . . . 5

2.4 La vendita con riserva di proprietà . . . . . . . . . . . . . .5

2.5 Il patto di riscatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6



Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7

La Compravendita

"La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (1470)" .

Più semplicemente il contratto di compravendita è il contratto mediante il quale una parte, detta venditore (o alienante), trasferisce la proprietà di un bene o di un diritto ad un'altra, detta compratore, che si obbliga a are un prezzo come corrispettivo[1].

La vendita è il contratto tipico dello scambio in un sistema economico monetario, poiché quanto oggetto di vendita viene scambiato contro un corrispettivo in denaro; in assenza della moneta si avrebbe scambio in termini di baratto. Nella vendita un diritto è trasferito in cambio del conseguimento di un prezzo, espresso e corrisposto in quantità di moneta. Il prezzo è di solito determinato nel contratto, ma le parti possono affidarne la determinazione ad un terzo, scelto nel contratto stesso o da scegliere posteriormente. Qualora, infine, le parti non si accordassero sulla scelta, esso verrebbe nominato dal Presidente del Tribunale.

Effetti essenziali del contratto di compravendita sono il trasferimento del diritto e la costituzione dell'obbligazione per il prezzo.







modulo I

Il contratto consensuale, sinallagmatico, oneroso


La vendita è un contratto consensuale ciò significa che la proprietà

passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti hanno raggiunto

l'accordo, anche se la cosa non è stata ancora consegnata ed il prezzo non

ancora ato. Esso è anche ad effetti reali, sinallagmatico (cioè a prestazioni corrispettive), oneroso (se non c'è nulla di gratis ed entrambi danno e ricevono qualcosa )

e commutativo (quando i vantaggi e gli svantaggi sono noti già da subito

). Non è necessariamente un contratto istantaneo perché vi sono casi in cui la fase esecutiva non si esaurisce nella stessa unità di tempo.

Come per gli altri tipi di contratto, il perfezionamento avviene nel momento in cui le dichiarazioni delle parti sono congruenti tra loro. Nondimeno tale congruenza può essere l'esito di uno scambio di proposta ed accettazione, oppure di laboriose trattive durante le quali le parti elaborano un testo comune.

Non sempre la vendita ha effetti traslativi immediati, ma può aversi un trasferimento differito che non si verifica al perfezionamento del contratto, ma in un momento successivo.

Nella compravendita sia il venditore sia il compratore hanno degli obblighi: nelle disposizioni generali vi sono le obbligazioni principali del venditore , ad esempio

    Quella di consegnare la cosa al compratore (1476)

    La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (1477)

    La cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata (1490)

    In caso di risoluzione deve rimborsare al compratore le spese (1494)

Dall'altro canto anche il compratore ha delle obbligazioni:

    E' tenuto a are il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto (1498)

    Qualora la cosa venduta produca frutti, decorrono gli interessi sul prezzo (1499)


1.1 La compravendita è "libera"

La forma di un contratto di compravendita è libera (può anche manifestarsi oralmente o per comportamenti concludenti), ma per taluni casi, per lo più riferiti alla natura dell'oggetto, la legge dispone l'obbligatorietà della forma scritta, ad esempio nel caso di trasferimento della proprietà di cose immobili (art. 1350 c.c.), a pena di nullità. Sintetizzando il primo requisito della compravendita è l'accordo tra le parti ; l'accordo può essere semplicemente verbale nel caso di vendita di beni mobili non registrati, mentre per la compravendita di beni registrati (ad esempio un'automobile) e di beni immobili (ad esempio una casa) sono richiesti invece la trascrizione nei pubblici registri e un atto scritto che comprovi il contratto (rispettando la pubblicità dell'atto). Il regime di pubblicità (cioè di accessibilità da parte del pubblico) degli atti che riguardano i beni immobili si spiega con l'esigenza di rendere note le vicende giuridiche di un bene ed evitare così il conflitto tra più acquirenti di uno stesso bene.


CAPITOLO II

I beni

2.1 I beni immobili e mobili

Per  beni mobili ed immobili indica genericamente tutto ciò che può arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione. La distinzione tra beni mobili, come il bestiame, e beni immobili, come la terra e gli edifici costruiti su di essa, era già presente nel diritto romano, che aveva però previsto regole identiche per il trasferimento della terra, degli schiavi e degli animali, e regole diverse per tutto ciò che non era direttamente collegato al lavoro agricolo. Secondo una definizione giuridica moderna, il bene mobile è invece quello che può essere spostato, mentre l'immobile è incorporato nel suolo (un campo, una sorgente, un corso d'acqua, un edificio): la distinzione ha importanti conseguenze soprattutto per quanto riguarda i modi di trasferimento della proprietà del bene. Nel diritto italiano, la categoria dei beni mobili si costituisce per esclusione: sono cioè beni mobili quei beni che il legislatore non ha disposto siano immobili.

Nel codice vediamo che il bene immobile (1537)può essere a misura o a corpo, secondo rispettivamente che in contratto si faccia o meno riferimento all'estensione superficiaria del bene per la determinazione del prezzo. Se, ad esempio, la vendita avviene per un corrispettivo di X euro per metro quadrato, si tratta di una vendita a misura, diversamente è una vendita a corpo. La circostanza rileva anche in ordine ad eventuali successive compensazioni del prezzo, che possono essere richieste anche dopo la conclusione del contratto, qualora si riscontri una differenza rispetto alla superficie dichiarata.


2.2 La vendita di cosa futura

Il contratto di vendita di cosa futura è un contratto che prevede il trasferimento della proprietà di una cosa che ancora non esiste, ma che verrà realizzata (ad esempio una casa da costruirsi). Il mancata concretizzazione dell'evento nel termine convenuto (la venuta ad esistenza della cosa oggetto del contratto), determina la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Infatti  se la cosa non viene ad esistenza, qualora la parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio (se vantaggi e svantaggi si conosceranno solo in un momento

successivi), la vendita è nulla (1472).

2.3 La vendita di cosa anche parzialmente di altri

La vendita di cosa parzialmente altrui è disciplinata dall'art 1480 c.c. , il quale statuisce che se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno qualora debba ritenersi, date le circostanze,che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo,oltre al risarcimento del danno

2.4 La vendita con riserva di proprietà

Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa solo con il amento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna (1523). Se il compratore non a, alle scadenze pattuite, le rate del prezzo, il venditore può ottenere la risoluzione del contratto. Non può però ottenerla per il mancato amento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo,nonostante ogni patto contrario. Risolto il contratto il venditore esigerà la restituzione delle cosa, ma dovrà a sua volta restituire le rate già riscosse, salvo il diritto a trattenerne una quota a titolo di compenso per l'uso che il compratore ha fatto della cosa.

2.5 Il patto di riscatto

La vendita può essere conclusa con patto di riscatto:il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del medesimo prezzo,maggiorato delle spese che l'acquirente ha dovuto affrontare per la vendita,per le riparazioni necessarie e,nei limiti dell'aumento,delle spese che hanno aumentato il valore della cosa. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di 2 anni nella vendita di cose mobili;di 5 anni per gli immobili. Il patto di riscatto crea sulla cosa venduta un vincolo reale: se il compratore vende la cosa, il venditore può riscattarla anche nei confronti del terzo acquirente,purché il patto sia ad esso opponibile.

















Conclusioni


Concludendo vorrei ricordare alcune clausole particolari:

    La vendita a prova: si ha vendita a prova quando le parti stabiliscono che il contratto avrà effetto solo dopo che si sia dimostrato, attraverso un'apposita prova, che la cosa venduta possiede le qualità pattuite.

    La Vendita su campione che si ha quando le parti stabiliscono che la merce venduta debba corrispondere esattamente, per la qualità, a quella scelta come campione. In tale caso, qualsiasi difformità, anche minima, attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.

    La caparra confirmatoria: l'acquirente versa una somma che, al momento della stipula dell'atto definitivo, verrà detratta dal prezzo di vendita pattuito.

    La permuta.Il contratto di compravendita non va confuso con la "permuta", che è il contratto, che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti, da un contraente all'altro (1552).

    La vendita a distanza (o compravendita per corrispondenza)


Vediamo meglio quest'ultima che riflette le attuali tendenze dei giovani: una

volta si intendevano soprattutto quelle per catalogo; oggi invece interessano

soprattutto il WEB ( uno tra i più grandi centri commerciali on line è e-bay): sono le "vendite a distanza", quei contratti di compravendita di prodotti, che si realizzano senza contatto diretto tra consumatore e venditore. Queste vendite sono comunque disciplinate da un decreto legislativo: la disciplina si riferisce tanto ai contratti on-line, quanto a quelli conclusi tramite altri strumenti di contatto "virtuale" ( TV, televideo o mediavideo, telefono).





qualora venisse dato in corrispettivo un'altra cosa si avrebbe un contratto diverso e cioè la permuta.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta