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Il principio di irretroattività

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Il principio di irretroattività



Il principio base che regola la successione delle leggi penali nel nostro diritto positivo, non è quello della irretroattività. L'irretroattività è uno dei corollari di un principio superiore (favor libertatis), il quale, in omaggio alla libertà del cittadino, gli assicura il trattamento penale più mite tra quello stabilito dalla legge al momento della commissione del reato e i trattamenti stabiliti da leggi successive.


Nel nostro ordinamento le norme che fanno riferimento a tale principio sono:

a) art.25 Cost.



b) art.11 disp. prel. (principio generale di irretroattività assoluta).

c) art.2 c.p. (sancisce il principio di irretroattività relativa: irretroattività della legge sfavorevole e la retroattività della legge favorevole al reo).


* La legittimità costituzionale di norme che limitano la retroattività di disposizioni più favorevoli, derogando al principio generale, è perciò ammessa dalla dottrina con il limite del rispetto del principio d'uguaglianza.

L'irretroattività della nuova legge penale concerne l'applicazione "in concreto", a qualsiasi comportamento che in precedenza era penalmente lecito, essa vale sia quando venga istituito un nuovo titolo di reato, sia quando un mutamento degli elementi costitutivi di fattispecie criminose preesistenti renda punibili fatti che prima non lo erano.


Abolitio criminis.


* La decriminalizzazione successiva al fatto per il 2° co. ha un'efficacia che è stata definita iperretroattiva, travolgendo anche il giudicato ed i suoi effetti penali. [cfr. modifica della legge più favorevole al reo e irrefragabilità del giudicato].

Tale fenomeno giuridico si ha non solo nei casi di totale abrogazione di un titolo di reato, ma ogni volta che una nuova conurazione della fattispecie escluda la rilevanza penale di fatti che in precedenza costituivano reato.

L'abolitio criminis fa cessare ogni effetto penale della condanna (pene accessorie, recidiva, ecc.).


* L'ambito di applicazione del 3° co. comprende tutte le modifiche della disciplina quali ad es. pena, sospensione condizionale, prescrizione, querela, mutamento del titolo di reato, nuova circostanza attenuante. L'individuazione della legge più favorevole va fatta non in astratto ma in concreto sulla base delle risultanze di un giudizio basato sul caso concreto.



Le leggi eccezionali, temporanee e le leggi finanziarie costituiscono un'eccezione al principio di retroattività della legge favorevole al reo.

Da rilevare che per le leggi finanziarie che susseguano ad una legge comune, con disposizioni più favorevoli, la suddetta eccezione non opera. (rara ipotesi) (vedi L.1929/4)



Decreti-legge non convertiti e leggi dichiarate incostituzionali.


Nei casi sopra menzionati, tali atti cessano di avere efficacia ex tunc, con reviviscenza o riespansione retroattiva della legge sospesa in tutto o in parte dal decreto-legge e di quella abrogata o limitata dalla legge incostituzionale.

Entrambi i casi non danno luogo ad un fenomeno di successione di leggi.

I fatti pregressi sottostanno alla legge vigente al momento della loro commissione. (Corte Cost. 51/85 con rif. ai soli fatti anteriori)

I fatti concomitanti:


Se sottostavano ad un trattamento più sfavorevole, a seguito della mancata conversione del decreto o della declaratoria di incostituzionalità, rientrano nel campo di applicazione della legge più favorevole preesistente, che ha ripreso vigore, travolgendo l'eventuale giudicato penale di condanna.




Se sottostavano ad un trattamento più favorevole, è da ritenere che trovi applicazione il principio dell'art.25/2 Cost., per cui vanno applicati il suddetto decreto e la suddetta legge.

In tale ipotesi ci troviamo di fronte ad un conflitto tra le opposte esigenze costituzionali espresse:

a) dagli artt.77 e 136 Cost. favorevoli alla retroattività della legge previgente;

b) dall'art.25/2 favorevoli alla irretroattività della legge previgente, altrimenti si avrebbe l'applicazione di una disciplina penale che non era effettivamente vigente al momento del fatto.


[rif. attrito fra favor rei e certezza giuridica]


In caso di conversione del decreto con emendamenti, se questi consistono nella mancata conversione di una o più norme, vale quanto sopra detto. Se essi consistono nella sola modifica di una o più norme, trattasi di un normale caso di successione di leggi, sottoposto alle regole generali.


Tempus commissi delicti.





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