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Il principio di tassatività

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Il principio di tassatività


A) Il principio di tassatività o di determinatezza presiede alla tecnica di formulazione della legge penale, con la primaria finalità di: a) assicurare la certezza della legge per evitare l'arbitrio del giudice, b) assicurare altresì la frammentarietà del diritto penale [cfr. art.2043 c.c.], c) l'eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta, d) la possibilità di conoscere chiaramente i comportamenti penalmente vietati al fine di decidere consapevolmente il proprio comportamento.

Nella costituzione tale principio è desumibile implicitamente dalla ratio dell'art.25, ed era già prescritto dall'art.1 c.p. attraverso l'avverbio "espressamente".

Il mezzo di attuazione di tale principio è la tecnica legislativa di tipizzazione degli illeciti penali.



La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per mancanza di tassatività l'art.603 c.p. "plagio" (eccessiva genericità della fattispecie incriminatrice: " Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito ").

L'unico modo corretto di tipizzazione è la tecnica di normazione sintetica, fondata sulla concentrazione della fattispecie attorno a reali tipologie ontologiche di aggressione a ben individuati oggetti giuridici; la possibilità di assicurare la determinatezza della fattispecie varia a seconda della natura degli elementi concettuali che sono utilizzati dal legislatore (rigidi, elastici, vaghi e indeterminati);

Il principio di tassatività è rispettato quando la fattispecie raggiunga il grado di determinatezza necessario e sufficiente a consentire al giudice di individuare, ad interpretazione compiuta, il tipo di fatto dalla norma disciplinato.


B) L'analogia è il procedimento attraverso il quale vengono risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili (analogia legis) , altrimenti, desunta dai principi generali del diritto (analogia juris).

Nei sistemi penali fondati sulla legalità formale, il divieto dell'analogia è preposto alla tutela del favor libertatis contro ogni limitazione della legge non espressamente stabilita; la portata di questo divieto va ricercata sul piano politico-garantista.

Possibili problemi di illegittimità costituzionale si possono presentare alla fattispecie ad elencazione sostitutiva quali ad es. 600, 601, 602, nelle quali si fa riferimento al concetto di schiavitù e l'elemento normativo elastico qual'è la condizione analoga alla schiavitù.

Diversamente vengono ritenute compatibili con la Costituzione le fattispecie ad elencazione esplicativa, nelle quali il genus delle ipotesi criminose è già definito dalla legge, rif. Artt.710, 711.


Nel diritto penale italiano, le fonti di tale divieto sono contenute:

nell'art.14 disp. prel. (legge interpretata nel senso di legge penale incriminatrice)

negli artt.1 e 199 c.p.

nell'art.25 Cost.


[interpretazione estensiva]


Le possibilità applicative dell'analogia in bonam partem sottostanno a tre limiti:

deduzione dell'eadem reatio dal diritto scritto;

sufficiente grado di determinatezza delle disposizioni a favore del reo, al fine di individuare con sufficiente precisione e certezza il rapporto di similitudine;

divieto generale di analogia delle norme eccezionali (art.14 disp. prel., immunità, cause di estinzione del reato).

Stretta fra i suddetti limiti l'analogia in bonam partem resta circoscritta ad ipotesi marginali, ma altrimenti non risolvibili in termini corretti. Di principio, non è preclusa rispetto alle norme scriminanti; infatti il rapporto fra norme incriminatrici e scriminanti non può essere ricondotto ad un problema di regola-eccezione, le prime si riferiscono a fatti illeciti e le seconde a fatti già ab origine leciti, perciò le scriminanti sono esse stesse espressione di principi generali. [rif. concezioni tripartita del reato]

L'art.52 è estensibile alla legittima difesa anticipata (bruto che minaccia vittima di stupro e viene ucciso dalla stessa nel sonno); l'art.54 è estensibile allo stato di necessità anticipato (sottoposto che esegue un'ordine illegittimo insindacabile), non a quello extralegale, relativo a beni meramente patrimoniali.






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