Le fonti
normative dell’ordinamento giuridico repubblicano: categorie e criteri di
identificazione
Se la convivenza tra individui e gruppi
sociali determina la continua produzione di norme di comportamento, lo Stato
moderno ha progressivamente preteso di disciplinare ogni fenomeno che ritenesse
socialmente rilevante. Se a ciò si aggiunge la considerazione che le
fonti prodotte dal nostro ordinamento giuridico statale sono in forma scritta,
può comprendersi come l'usuale distinzione fra fonti- atto e fonti-
fatto registri una decisa prevalenza ad delle prime sulle seconde. Per
fonti atto si intendono quegli atti giuridici cui l'ordinamento costituzionale
attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche, molto rari
sono i casi in cui il nostro ordinamento riconosce a fatti l'idoneità di
porre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuridico. Un'altra
distinzione preliminare è quella fra fonti di produzione e
fonti di cognizione: con la prima espressione ci si riferisce agli atti o
fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere una norma
attraverso l'individuazione dell'organo titolare del potere e del procedimento
di formazione dell'atto normativo; con la seconda ci si riferisce agli atti
formali nei quali consistono le diverse norme giuridiche. Fra le fonti di
produzione, una particolare ed importante categoria è costituita dalle
fonti sulla produzione: queste fonti hanno come contenuto specifico la
disciplina della produzione di norme giuridiche e della loro efficacia; la
fonte sulla produzione per eccellenza è la Costituzione. I
criteri sostanziali per l'individuazione delle fonti di sono: la
generalità, la astrattezza e l'innovatività. Con la
generalità ci si riferisce al fatto che la norma è destinata
ad una pluralità indeterminata ed a priori indeterminabile di soggetti o
di rapporti; con la astrattezza ci si riferisce al fatto che la norma
tende a valere nel tempo per tutti i rapporti che saranno ad essa
riconducibili; il requisito della innovatività attiene ai
requisiti minimi di contenuto di una norma.
La pubblicazione delle fonti normative
La pubblicazione costituisce l'ultima fase
del procedimento di produzione normativa; essa svolse una funzione essenziale
per la conoscibilità del testo legale e dalla data della pubblicazione
dipende il momento della efficacia della fonte, dopo un periodo di
'vacatio'. Si parla di pubblicità legale, una volta
intervenuta questa pubblicazione, si ha la presunzione di conoscenza del testo
da parte di diversi soggetti che ne possono essere i destinatari. Fra le
diverse pubblicazioni ufficiali che svolgono così importante funzione di
pubblicità legale un ruolo del tutto particolare è svolto dalla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che non solo deve pubblicare tutti gli
atti normativi statali e molti degli altri atti pubblici ma finge da strumento
di pubblicità legale anche per le sentenze della Corte costituzionale.
Devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
tutti gli atti normativi statali 'che siano strettamente necessari per
l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto
normativo', tutti gli accordi internazionali, i dispositivi delle sentenze
che dichiarano l'illegittimità costituzionale di leggi o fatti con forza
di legge.
Il sistema delle fonti e la rilevanza della funzione interpretativa
L'individuazione delle norme non deriva da
una lettura del testo, ma è il frutto di complessi procedimenti
interpretativi. In relazione alle fonti atto va tenuta presente la distinzione
fra disposizioni (ossia gli elementi testuali) e norme (ossia le
regole giuridiche che si traggono da questi testi tramite l'interpretazione).
Le disposizioni sull'interpretazione non appaiono compatibili con il
nuovo sistema costituzionale. La stessa elencazione dei possibili criteri
interpretativi (l'interpretazione letterale e logica, l'intenzione del
legislatore; solo nel caso che non sia individuabile una norma applicabile, si
consente l'utilizzazione della analogia legis e poi di quella iuris)
appare riferirsi ad una sorta di percorso obbligato per l'interprete. Il valore
interpretativo dell'intenzione del legislatore è stato ridotto ad
essere un criterio importante ma non risolutivo; e più utilizzato il
criterio dell'interpretazione logico- sistematica, che mira ad
individuare il contenuto di una singola disposizione dal significato che essa assume
nel settore normativo cui esso si riferisce (la ratio legis) o in
relazione ai principi costituzionali o ai principi generali dell'ordinamento
giuridico (ratio iuris). La stessa indicazione, dell'adozione
dell'analogia per colmare le lacune interne all'ordinamento, quelle
cioè relative a rapporti giuridicamente rilevanti ma non disciplinati,
le quali si prestano all'individuazione di 'disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe'. A conferma della crescente difficoltà dei
processi interpretativi relativi a leggi che essendo frutto di mediazioni
complesse, stanno moltiplicandosi i casi di leggi di interpretazione
autentica e cioè di leggi che definiscono l'esatto contenuto di
disposizioni contenute in leggi precedenti con efficacia fino dal momento della
loro originaria approvazione.
La
successione delle fonti nel tempo
Il caso di conflitto fra più fronti
viene risolto tramite lo strumento dell'abrogazione della norma precedente da
parte di quella successiva; l'abrogazione, consistente nella capacità
del nuovo atto- fonte di sostituirsi, in tutto o in parte, alla disciplina
precedente. L'abrogazione comporta la non applicabilità della norma
rispetto a nuovi fatti, mentre continua la sua eventuale efficacia rispetto a
fatti che si siano verificati prima dell'abrogazione (solo una legge
retroattiva potrebbe far venir meno questa efficacia). L'art. 15 prevede tre
tipi di abrogazione: l'abrogazione espressa, allorché la fonte successiva
indichi puntualmente le disposizioni precedenti abrogate; l'abrogazione
tacita si verifica quando la fonte successiva contiene disposizioni
incompatibili con quelle precedenti; l'abrogazione implicita, consegue
ad una complessiva modifica della disciplina dell'intero settore rendendola radicalmente
superata.
La gerarchia delle fonti
Le antinomie che si producono fra norme di
grado diverso vengono risolte non più in termini di successione nel
tempo, ma in termini di illegittimità della fonte di grado inferiore
contrastate con quella superiore, a prescindere dalle diverse possibili
successione delle morali. Il principio di costituzionalità si
esprime nel senso di una necessaria preesistenza di una disposizione
costituzionale nella materia disciplinata da una fonte primaria, mentre il
principio di legalità impone che le fonti secondarie presuppongano
l'esistenza di specifiche disposizioni di norme primarie o diano loro
esecuzione. Tutte le fonti di un livello gerarchico superiore abrogano le fonti
inferiori.
L'applicazione del criterio di competenza
Il principio del
riparto di competenza mira ad affidare il potere normativo, in determinati
settori, ad organi od enti diversi da quelli che ne sarebbero titolari o ad
instaurare procedimenti nei quali devono necessariamente intervenire.
L'eventuale illegittimità delle fonti di tipo costituzionale e primario
potrà essere dichiarata solo dalla Corte costituzionale. Apparentemente
affini alle fonti sono le applicazioni in senso 'debole' del
principio di competenza: numerose fonti speciali, che sono o fonti specializzate
per disciplinare determinati oggetti, o fonti comuni caratterizzate da un
contenuto normativo tipico.
Le fonti di livello
costituzionale
Al primo gradino si colloca ovviamente la Costituzione
norma fondamentale dell'intero ordinamento nonché della massima forza di
resistenza al cambiamento. Fra le fonti operanti a livello costituzionale,
oltre alla Costituzione, si collocano le leggi di revisione e di
integrazione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,
quelle cioè cui per dettato costituzionale è
'riservata' alla disciplina di certe materie, esse si differenziano
soprattutto per i diversi limiti che incontrano. Altre fonti di livello
costituzionale sono rappresentate dalle norme internazionali generalmente
riconosciute. Sul contenuto delle disposizioni costituzionali possono
incidere anche le sentenze della Corte costituzionale, sia quelle in
tema di conflitti fra i poteri dello Stato, sia quelle in tema di salvaguardia
dei supremi principi costituzionali.
Le fonti primarie
Al di sotto della Costituzione e delle leggi
costituzionali si pongono le fonti primarie. La legge rappresenta
tuttora la principale fonte a competenza generale: la tradizionale qualificazione
di legge formale significa la capacità della legge di abrogare e
modificare atti normativi precedenti, nonché quella di resistere
all'abrogazione e alla modifica da parte di atti normativi successivi,
subordinati dalla legge stessa. Questa caratteristica propria della legge si
chiama forza di legge. Sotto il primo profilo, la 'competenza
generale' della legge risulta ridimensionata innanzitutto dalla impossibilità
di nascere in violazione delle regole costituzionali che disciplinano il
provvedimento legislativo ordinario, ma anche nel senso che non possono essere
violate le ulteriori regole procedimentali che caratterizzano le leggi
ordinarie rinforzate. In secondo luogo, dalla impossibilità di
violare principi sostanziali posti dalla Costituzione, sia nel caso in cui tali
principi si presentino come meri limiti positivi, destinati a condizionare in
positivo il contenuto della legge. Rientrano in questo ambito anche quelle
definite leggi meramente formali, ossia quelle che rivestono di forma
legislativa un contenuto normativo che non è nella piena
disponibilità del Parlamento. Sotto il secondo profilo, il ridimensionamento
della 'competenza generale' della legge deriva dalla rottura che la Costituzione opera
del monopolio parlamentare del potere legislativo e dalla nascita della
legge regionale anch'essa fonte primaria ma a competenza sociale. La
riserva di legge non esclude l'intervento autonomo di fonti normative
diverse dalla legge ma impone alla legge di disciplinare quella certa materia
in modo compiuto (nel caso di riserva assoluta) o in modo da definire
gli elementi principali della normativa in questione (nel caso di riserva
relativa). Un limite alla competenza generale della legge deriva anche dal
principio di irretroattività della legge stessa. Oltre alla legge
sono da annoverare i atti aventi forza di legge, ossia i decreti legislativi
e i decreti legge. I decreti legislativi sono fonti che si collocano
allo stesso livello della legge ma che tuttavia incontrano dei limiti; limiti
con riferimento ai 'principi e criteri direttivi', al
'tempo', agli 'oggetti definiti'. Anche i decreti legge
possono considerarsi fonti primarie a competenza generale: per tali atti non
valgono i limiti che incontrano i decreti legislativi, ma valgono i limiti
sostanziali che incontra la legge. Eguale natura di fonte primaria a competenza
riservata è da riconoscersi alle leggi regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Contrariamente a quanto sostenuto da parte della
dottrina, si ritiene oggi che anche il referendum abrogativo di legge
sia da includere tra le fonti normative primarie. Sono equiparate alle fonti
normative primarie nazionali anche i regolamenti e le altre norme
comunitarie direttamente applicabili, le quali impongono al giudice
nazionale di disapplicare la legge nazionale che interferisce nella stessa
materia disciplinata dalla fonte comunitaria.
Le fonti secondarie
Se le fonti di livello costituzionale e
primario sono da ritenersi ' a numero chiuso' altrettanto non
può dirsi per le fonti secondarie. Le fonti secondarie tendono ad
ordinarsi in relazione ai diversi livelli amministrativi con un rapporto che
è regolato dalle disposizioni costituzionali e legislative che garantiscono
l'autonomia dei livelli di governo locale rispetto all'assetto amministrativo
centrale. Fonte secondaria per eccellenza è il regolamento governativo. La Costituzione è
laconica, limitandosi a stabilire che essi assumono la veste formale di decreti
del Presidente della Repubblica e a tracciare una linea di confine con le fonti
primarie laddove essa prevede delle riserve di legge, essa si colloca al di sotto
delle fonti primarie. Ci si è chiesti se la fonte regolamentare debba
rispettare oltre che il principio di legalità formale (ossia
trovare il suo fondamento in un espresso atto legislativo), anche il
principio di legalità sostanziale (ossia rispettare anche i criteri
dettati dal legislatore nell'attribuzione del potere regolamentare). A livello
regionale, le fonti secondarie sono rappresentate dai regolamenti regionali
e da alcune forme di potestà statutarie e regolamentare previste da
leggi regionali a favore di enti pubblici regionali. A livello di enti locali
esistono due tipi di fonti normative secondarie (gli statuti e i
regolamenti), con un esplicito vincolo per i regolamenti di rispetto dalle
disposizioni statutarie.
Le fonti e le situazioni di necessità
L’ordinamento giuridico si fa carico di
possibili situazioni di assoluta necessità che possono alterare il
normale funzionamento degli strumenti di disciplina dei rapporti interpersonali
e collettivi: sul terreno delle fonti, ciò trova riscontro palese nella
disciplina della decretazione di urgenza e
dei poteri normativi in caso di guerra.
I bandi militari come fonti normative
di grado primario a ciò delegati dal Comandante supremo; presupposto per
l’adozione di tali bandi è la presenza di situazioni di necessità.
Le ordinanze di necessità
conseguono al conferimento ad alcuni organi amministrativi del potere di
adottare “ordinanze con tingibili ed urgenti” in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica o di grave pericolo per l’incolumità ai cittadini:
caratteristica tipica di questi atti ad
efficacia temporanea è quella di poter derogare anche alle
prescrizioni legislative vigenti, con l’unico limite rappresentato dai principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. La necessità può
essere anche un fatto normativo, che produce i suoi effetti al di fuori delle
stesse regole costituzionali o legislative.
Le fonti di natura
consuetudinaria
Le fonti di natura consuetudinaria rientrano
fra le fonti- fatto. Per consuetudine
si intende una norma di comportamento non scritta, di rilevanza collettiva,
regolarmente seguita nel gruppo sociale o nell’ambito territoriale interessato
dalla norma (“longa repetitio”), in
quanto ritenuta giusta o necessitata. Il nostro ordinamento giuridico
caratterizzato da atti-fonte scritti, riserva uno spazio marginale alle font
consuetudinarie: l’art. 8 delle “preleggi” prevede che gli “usi” abbiano
efficacia “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti” soltanto “in
quanto sono da essi richiamati”. Ciò legittima il riconoscimento di un
valore giuridico ad alcuni usi secundum
legem ed anche praeter legem; la
loro esistenza viene documentata mediante raccolte ufficiali tenute dal
Ministero dell’industria e dalle Camere di commercio. Gli usi non esauriscono
il quadro delle fonti consuetudinarie. La consuetudine si afferma come un fatto
normativo, sulla base della mera effettività dell’adesione sociale alle
sue prescrizioni. Non sempre comportamenti costanti nel tempo ad integrazione
delle disposizioni costituzionali costituiscono consuetudini costituzionali. Esistono le norme di correttezza costituzionale, che
rappresentano mere regole di corretto espletamento delle funzioni che spettano
agli organi fondamentali dello Stato. Alquanto diffuse sono le convenzioni costituzionali e cioè
regole di comportamento che gli organi fondamentali dell’ordinamento
costituzionali si danno per l’esercizio delle loro funzioni. Può
avvenire che alcune di queste regole vengano progressivamente sentite come obbligatorie
e tendano a trasformarsi in vere e
proprie consuetudini vincolanti.
Le fonti derivanti dal
rapporto con altri ordinamenti
L’antica e rigida concezione di una netta
separazione fra ordinamento statale ed altri ordinamenti appare ormai superata
su due versanti. Prima di tutto, l’adattamento automatico alle norme internazionali
generalmente riconosciute appare di grande importanza, poiché inserisce
stabilmente nel nostro ordinamento un tipo di fonte appartenente
all’ordinamento internazionale (ci si trova dinanzi ad un rinvio formale). In secondo luogo, le fonti comunitarie producono
in settori materiali ampi numerose fonti di tipo primario, buona parte delle
quali entrano in vigore nel nostro ordinamento, mentre altre devono essere
recepite mediane appositi atti normativi od anche attuate in via amministrativa.
Sono espressione del sistema binario di rapporti fra l’ordinamento interno e
quello internazionale le leggi di esecuzione dei trattati internazionali, sia
che l’esecuzione intervenga in via ordinaria
mediante l’adozione di un apposito atto normativo dotato della forza giuridica
idonea a dare attuazione all’accordo, ovvero per semplice ordine di esecuzione, il quale dovrà essere contenuto in un
atto normativo idoneo a dare attuazione all’accordo. Nel caso che nella fonte
statale ci si riferisca alla fonte del diritto internazionale, questo rinvio
sarà un rinvio recettizio e
cioè semplicemente un rinvio alle disposizioni di quella fonte e non a
quella fonte di produzione. Se la fonte statale i riferisce a fonti di produzione
di altri ordinamenti, si parla di rinvio
formale o mobile, ciò determina l’ingresso nel nostro ordinamento
delle disposizioni prodotte da quelle fonti esterne.