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Imposte dirette - Irpef - Redditi di capitale



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Imposte dirette - Irpef - Redditi di capitale

Sommario

Redditi di capitale

Interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti

Versamenti dei soci in conto finanziamento

Interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, titoli diversi dalle azioni e certificati di massa

Rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 c.c.

Compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, artt. 1936 e seguenti c.c.



Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires

Utili derivanti da associazioni in partecipazione e da contratti di cointeressenza

Proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali

Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute

Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

Redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

Interessi e altri proventi derivanti dall'impiego di capitali

Fondi comuni e Sicav

O.i.c.v.m.

Redditi di capitale di fonte estera

Tassazione dei redditi di capitale

Riforma del sistema fiscale

Certificazione dei sostituti d'imposta

Dichiarazione dei redditi




Redditi di capitale

A partire dal 1 gennaio 2004 la disciplina dei redditi di capitale è stata riformata con l'approvazione, da parte del consiglio di ministri n. 134 del 27 novembre 2003, del primo decreto legislativo adottato a seguito della legge delega del 7 aprile 2003 n. 80 (in corso di pubblicazione in G.U). In particolare la nuova disciplina è contenuta nell'articolo 44 e seguenti del nuovo testo unico, che sostituiscono gli attuali articoli 41 e seguenti del tuir D.P.R. n. 917/86 in vigore fino al 31/12/2003.

I redditi di capitale (art. 44, Tuir) sono costituiti dagli interessi, utili o altri proventi di seguito elencati, effettivamente percepiti nel periodo d'imposta.

Redditi di capitale

Interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti

Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

Interessi e altri proventi di titoli diversi dalle azioni e titoli similari

Interessi e altri proventi dei certificati di massa

Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 C.C.

Compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia

Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, compresa la remunerazione dei finanziamenti eccedenti i limiti dell'art. 98, direttamente erogati dai soci e da parti correlate, anche in sede di accertamento

Utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 C.C.

Proventi derivanti dalla gestione collettiva di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni di terzi

Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute

Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

Redditi compresi nei capitali corrisposti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

I redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/1993 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale 

Interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale

Interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti

Sono redditi di capitale gli interessi derivanti da contratti di mutuo (art. 1813 c. c. ) e conto corrente (art. 1823 c. c. ), compreso lo sconto, inclusa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito. Per i capitali dati a mutuo gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto, salvo prova contraria. Tuttavia, quando non esiste una pattuizione scritta tra le parti, oppure esiste ma in essa non viene specificata la scadenza degli interessi e/o la loro misura, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta e si computano al saggio legale.

Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Data l'indeducibilità dal reddito complessivo delle persone fisiche degli interessi passivi, vengono quindi assoggettati a tassazione gli interesse attivi complessivi, al lordo di quelli passivi.

I redditi di capitale inclusi in questa categoria sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 27%, se di fonte nazionale, ad imposta sostitutiva del 27%, se di fonte estera.

Ai sensi dell'art. 17, lett. n), del Tuir, sono soggetti a tassazione separata i redditi costituiti dalla differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito, a condizione che il periodo di durata del contratto sia superiore a 5 anni e che tali somme non siano già state assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Versamenti dei soci in conto finanziamento

Le somme versate dai soci o associati a società, associazioni e consorzi, si considerano date a mutuo se dal bilancio della società non risulta che il versamento è stato fatto a titolo infruttifero. Gli interessi corrisposti per il finanziamento dei soci sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,5%.

I versamenti effettuati dai soci, come da istruzioni della Banca d'Italia, sono ammissibili solo se:

previsti nello statuto;

effettuati da soci iscritti a libro da almeno 3 mesi e titolari di una quota pari almeno al 2% del capitale sociale.

Tale limitazione è esclusa per le società di persone, relativamente ai finanziamenti dei soci illimitatamente responsabili, e per i prestiti intra-gruppo. Non assume rilevanza il fatto che i versamenti siano proporzionali alle quote di partecipazione e che risultino da formale deliberazione.

Interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, titoli diversi dalle azioni e certificati di massa

Sono inclusi in questa categoria gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione.

I certificati di massa sono costituiti dai documenti offerti in sottoscrizione al pubblico che, pur essendo rappresentativi di crediti, non costituiscono titoli di credito. Sono considerati similari alle obbligazioni i soli 'titoli di massa', e non anche i titoli 'di serie', che contengono l'obbligazione incondizionata di are alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Ai sensi dell'art. 17, lett. n), del Tuir, sono soggetti a tassazione separata i redditi costituiti dalla differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, a condizione che il periodo di durata del contratto sia superiore a 5 anni e che tali somme non siano già state assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

La tassazione dei redditi di capitale derivanti da obbligazioni emesse da istituti privati fino al 31 dicembre 1996, varia a seconda della data di emissione o sottoscrizione dei titoli:

Redditi di capitale - Obbligazioni emesse da istituti privati

fino al 30 giugno 1998

Titoli sottoscritti prima del 1° gennaio 1974 Ritenuta pari al minore importo tra quello dell'articolo 26 del D.p.r. 600/1973 ed i tributi che si sarebbero dovuti applicare con le norme in vigore al 31/12/1973. I proventi soggetti a ritenuta sono computati per la metà.

Titoli emessi dal 1° gennaio 1974 al 4 dicembre 1975 Ritenuta pari al:

10%, sui titoli emessi da istituti di credito che esercitano credito a medio e lungo termine;

20%, sui titoli emessi da enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali e dalle società finanziarie anche a partecipazione statale;

30%, sui titoli emessi da altri soggetti;

Titoli emessi dal 5 dicembre 1975 al 30 settembre 1982 Ritenuta pari al:

10%, sui titoli emessi da istituti di credito che esercitano credito a medio e lungo termine;

20% sui titoli emessi da altri soggetti;


Titoli emessi dal 1° ottobre 1982 al 31 dicembre 1983 Ritenuta pari al 10%

Titoli emessi dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 Ritenuta pari al 12,50%. Da tale data la ritenuta si applica anche a redditi corrisposti a residenti da emittenti non residenti, ovvero a redditi che derivano da obbligazioni non convertibili emesse sino al 31 dicembre 1988 e da certificati di deposito.

Titoli emessi dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1994 Ritenuta del 30% in genere e 12,50% per i titoli emessi da banche o società quotate.

Titoli emessi dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 Ritenuta del 30% in genere e 12,50% per i titoli emessi da banche o società quotate e per i titoli emessi da società non quotate con tasso di interesse allineato a quello di mercato.

Titoli emessi dal 1° gennaio 1996 al 29 agosto 1996 Ritenuta del 30% in genere e 12,50% per i titoli emessi da banche o società quotate e per i titoli emessi da società non quotate con tasso rendimento effettivo del prestito non superiore, al momento dell'emissione, al tasso ufficiale di sconto aumentato di 7 punti se le obbligazioni sono negoziate in mercati regolamentati e di 3 punti negli altri casi.

Titoli emessi dal 30 agosto 1996 al 30 giugno 1998 Ritenuta del 27% se i titoli emessi hanno scadenza inferiore a 18 mesi e 12,50% se la scadenza non è inferiore a 18 mesi; per le obbligazioni emesse da società non quotate in borsa, l'aliquota ridotta al 12,50% è applicabile solo se, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo del prestito non è superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di 7 punti se le obbligazioni sono negoziate in mercati regolamentati e di 3 punti negli altri casi.

Obbligazioni emesse a partire dal 1° luglio 1998

Per le obbligazioni emesse dal 1° luglio 1998, l'aliquota della ritenuta varia a seconda della durata del prestito obbligazionario ed è pari:

al 27% degli interessi, se i titoli emessi hanno scadenza inferiore a 18 mesi;

al 12,50% degli interessi, se i titoli emessi hanno scadenza non inferiore a 18 mesi.

Se le obbligazioni sono emesse da società commerciali diverse dalle banche, con capitale rappresentato da azioni non quotate in borsa, l'aliquota ridotta al 12,50% è applicabile solo se, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo del prestito non è superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato:

del doppio, se le obbligazioni sono negoziate in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea o collocate mediante offerta al pubblico;

di 2/3 se le obbligazioni non sono negoziate in borsa o non sono collocate mediante offerta al pubblico.

In caso di rimborso delle obbligazioni prima che siano trascorsi 18 mesi dalla loro emissione, la società emittente è tenuta al versamento di una somma corrispondente al 20% degli interessi e proventi maturati fino alla data dell'anticipato rimborso (art. 26, D.p.r. 600/1973).

Obbligazioni emesse a partire dal 1° luglio 1998 Aliquota Tassazione

Titoli di Stato ed equiparati (obbligazioni di enti territoriali, buoni postali, .) 12,50 % Imposta sostitutiva

Obbligazioni e titoli similari emessi da banche o società quotate con durata non inferiore a 18 mesi 12,50 % Imposta sostitutiva

Obbligazioni e titoli similari emessi da società non quotate con durata non inferiore a 18 mesi 12,50 % Ritenuta d'imposta

Obbligazioni e titoli similari emessi da società non quotate con durata inferiore a 18 mesi 27 % Ritenuta d'imposta

Obbligazioni e titoli similari emessi da banche o società quotate con durata inferiore a 18 mesi 27 % Ritenuta d'imposta

Rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 c.c.

La rendita perpetua è quel contratto con il quale una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altri beni fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. La rendita perpetua è caratterizzata dall'indeterminatezza della durata. In tale categoria di redditi di capitale sono inoltre incluse le prestazioni annue perpetue costituite a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

Tali redditi sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 12,5%.

Compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, artt. 1936 e seguenti c.c.

E' considerato fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La determinazione della base imponibile Irpef avviene in funzione dell'importo contrattualmente stabilito dalle parti.

Tali redditi sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 12,5%.

Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires

Sono considerati redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione in:

S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, residenti in Italia;

enti commerciali, pubblici o privati, residenti in Italia;

enti non commerciali, pubblici o privati, residenti in Italia;

società ed enti, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.

Sono espressamente esclusi da questa categoria le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di società di capitale, che costituiscono reddito di lavoro autonomo (art. 53, Tuir).

Le modalità di tassazione dei dividendi sono esposte nella seguente tabella:

Dividendi su partecipazioni non qualificate Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% La ritenuta non si applica se il percipiente non attesta di possedere partecipazioni non qualificate; in tal caso gli utili partecipano alla base imponibile Irpef, con diritto al credito d'imposta.

E' prevista la possibilità di optare per la non applicazione della ritenuta anche per i possessori di azioni nominative o quote e per i soci di banche popolari cooperative.

Dividendi su partecipazioni qualificate - Non si applica alcuna ritenuta. Gli utili partecipano alla base imponibile Irpef nella misura del 40% dell'ammontare percepito.

Utili su dividendi di partecipazioni non qualificate in società ed enti non residenti Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% La ritenuta non si applica se il percipiente non attesta di possedere partecipazioni non qualificate; in tal caso gli utili partecipano alla base imponibile Irpef, come partecipazioni qualificate.

Utili su dividendi di partecipazioni qualificate in società ed enti non residenti Ritenuta a titolo d'acconto del 12,5% La ritenuta si applica sul 40% dell'ammontare del dividendo, al netto delle imposte applicate all'estero.

Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti non tassati

Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette ad Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta: tali somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Costituisce distribuzione di utili la riduzione del capitale esuberante deliberata in seguito ad aumenti di capitale effettuati mediante passaggio di riserve o fondi diversi da quelli sopra indicati.

Aumento di capitale gratuito

In caso di aumento del capitale mediante passaggio delle riserve a capitale, l'incremento nel valore nominale delle azioni non costituisce utile per i soci.

Recesso dei soci o riduzione del capitale

Costituiscono utili da partecipazione le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, limitatamente alla parte che eccede il prezzo ato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. La regola si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti ad Ires.

Utili derivanti da associazioni in partecipazione e da contratti di cointeressenza

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. E' considerato reddito di capitale quello derivante da contratti in cui l'apporto dell'associato è rappresentato da capitale o da capitale e lavoro. In caso di apporto di solo lavoro, il reddito percepito dall'associato è considerato reddito di lavoro autonomo (art. 53, Tuir) ed è assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del 20%. E' considerata reddito anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati.



Le modalità di tassazione di tali utili sono esposte nella seguente tabella:

Utili su apporti non superiori al:

al 5% (se quotata) del patrimonio netto contabile

al 25% (se non quotata) del patrimonio netto contabile

al 25% dei beni strumentali netti comprese le rimanenze (se in contabilità semplificata)

Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%

Utili erogati a soggetti residenti su apporti superiori al:

al 5% (se quotata) del patrimonio netto contabile

al 25% (se non quotata) del patrimonio netto contabile

al 25% dei beni strumentali netti comprese le rimanenze (se in contabilità semplificata) Non si applica alcuna ritenuta. Gli utili partecipano alla base imponibile Irpef nella misura del 40% dell'ammontare percepito.

Utili erogati a soggetti non residenti su apporti superiori al:

al 5% (se quotata) del patrimonio netto contabile

al 25% (se non quotata) del patrimonio netto contabile

al 25% dei beni strumentali netti comprese le rimanenze (se in contabilità semplificata) Ritenuta a titolo d'acconto del 12,5% sul 40% dell'ammontare percepito

Ai sensi dell'art. 17, lett. n), del Tuir, sono soggetti a tassazione separata i redditi costituiti dalla la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati, a condizione che il periodo di durata dei contratti sia superiore a 5 anni e che tali somme non siano già state assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali

Sono considerati redditi di capitale i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Le somme o il valore normale dei beni distribuiti da tali organismi sono soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione. Le somme o il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni a tali organismi costituiscono proventi tassabili per un importo pari alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle quote rilevato alla data di distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle quote rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Ai sensi dell'art. 17, lett. n), del TUIR, sono soggetti a tassazione separata i redditi costituiti dalla differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione, a condizione che il periodo di durata dei contratti sia superiore a 5 anni e che tali somme non siano già state assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

La Legge delega di riforma del sistema fiscale n° 80 del 7 aprile 2003, ha previsto la completa revisione della disciplina fiscale relativa alla tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulla base dei principi di cassa e di compensazione.

Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute

Questi redditi di capitale sono determinati calcolando la differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute; se tali operazioni hanno ad oggetto titoli non partecipativi, dalla differenza così ottenuta vanno scomputati gli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata del rapporto, fatta eccezione per gli interessi e altri proventi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono ati o incassati.

In questa categoria di redditi sono inclusi solo i proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine 'contestuali', mentre i redditi derivanti dalle operazioni di cessione a termine 'isolate' costituiscono redditi diversi.

Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

Sono inclusi tra i redditi di capitale i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito, compreso, oltre al valore del mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli non partecipativi maturati nel periodo di durata del rapporto.

Tali redditi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 12,5% o con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi e i proventi dei titoli sottostanti il rapporto.

Redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

Il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi versati, ridotti del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto. L'abbattimento del 2% non si applica per i riscatti o i capitali erogati ai lavoratori autonomi o dipendenti dai fondi pensione integrativi.

I proventi delle polizze vita sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,5%, mentre il riscatto della polizza vita durante il 1° quinquennio è soggetto a ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10%.

Sono esclusi dalla tassazione i capitali percepiti in caso di decesso dell'assicurato (art. 34 D.p.r. 601/1973).

Interessi e altri proventi derivanti dall'impiego di capitali

Sono inclusi tra i redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, ad esclusione dei rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Tali redditi sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 12,5%.

Fondi comuni e Sicav

I proventi derivanti da fondi comuni mobiliari, chiusi e aperti, e immobiliari, nonché da Sicav, non sono soggetti ad alcuna tassazione in capo al percettore persona fisica, purché non percepiti nell'esercizio d'impresa.

O.i.c.v.m.

Le quote degli O.I.C.V.M. conformi alle direttive comunitarie, autorizzati al collocamento, sono soggette alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50%. La ritenuta è invece a titolo di acconto per le quote degli O.I.C.V.M. non comunitari o non conformi alle direttive comunitarie.

La legge n. 326 del 24 novembre 2003 di converisone del d.l. n. 269/03   ha determinato, per gli O.I.C.V.M. e le SICAV specializzati in società quotate di piccole e media capitalizzazione, la riduzione, a partire dal 1 gennaio 2004, dell'aliquota d'imposta dal 12,50 al 5 per cento. L' aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che:

non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione;

e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento del fondo, alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo;

il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta ricollegabile ai risultati negativi della gestione.

Redditi di capitale di fonte estera

L'art.18 bis del Tuir stabilisce che i redditi di capitale erogati da non residenti a soggetti residenti, a cui in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta, sono soggetti ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Tuttavia, al contribuente viene riconosciuta la facoltà di non avvalersi del regime sostitutivo, nel qual caso compete un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Tassazione dei redditi di capitale

Per i redditi di capitale la tassazione si verifica prevalentemente mediante l'applicazione di ritenute alla fonte o di imposte sostitutive applicate dagli intermediari finanziari autorizzati (D.p.r. 600/1973, artt. da 26 a 27 ter), con la conseguenza che per tali redditi si è esonerati dagli obblighi dichiarativi.

Gli intermediari finanziari autorizzati sono banche, Sim, società fiduciarie, agenti di cambio o altri soggetti residenti in Italia ed indicati in appositi decreti ministeriali, che comunque intervengono nella riscossione dei proventi o nei trasferimenti dei titoli, anche in qualità di acquirenti.

Ritenuta o imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento Tassazione

Titoli di Stato ed equiparati (obbligazioni di enti territoriali, buoni postali, .) Imposta Sostitutiva

Obbligazioni e similari emessi da banche o società quotate di durata non inferiore a 18 mesi Imposta sostitutiva

Obbligazioni e similari emessi da società non quotate di durata non inferiore a 18 mesi Ritenuta d'imposta

Cambiali finanziarie Ritenuta d'imposta

Pronti contro termine Ritenuta d'imposta

Dividendi su partecipazioni non qualificate Ritenuta d'imposta

Utili su dividendi in società ed enti non residenti Ritenuta d'acconto

Interessi per finanziamento soci Ritenuta d'acconto

Polizze vita e contratti di capitalizzazione Ritenuta d'imposta

Ritenuta o imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento Tassazione

Obbligazioni e titoli similari emessi da banche o società quotate con durata inferiore a 18 mesi Ritenuta d'imposta

Obbligazioni e titoli similari emessi da società non quotate con durata inferiore a 18 mesi Ritenuta d'imposta

Depositi bancari, conti correnti, certificati di deposito e buoni fruttiferi di fonte interna Ritenuta d'imposta

Depositi bancari, conti correnti, certificati di deposito e buoni fruttiferi di fonte estera Imposta sostitutiva

Depositi postali, conti correnti, libretti di risparmio ordinari e vincolati di fonte interna Ritenuta d'imposta

Depositi postali, conti correnti, libretti di risparmio ordinari e vincolati di fonte estera Imposta sostitutiva

Accettazioni bancarie Ritenuta d'imposta

Titoli atipici Ritenuta d'imposta

Polizze di credito commerciali (commercial paper) Ritenuta d'imposta.

In ordine alle modalità di tassazione (cfr. Irpef - Redditi diversi), si applicano ai redditi di capitale di natura finanziaria le disposizioni inerenti al:

metodo del risparmio amministrato, secondo i criteri ordinari di tassazione;

metodo del risparmio gestito con eventuale applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% sul risultato della gestione e conseguente esonero da:

imposta sostitutiva su obbligazioni emesse da società quotate;

ritenuta sui conti correnti bancari, purché la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito;

ritenuta sugli interessi di obbligazioni con durata superiore a 18 mesi, dovuti da soggetti non residenti;

ritenuta su dividendi;

ritenuta su proventi degli organi di investimento collettivo.

Riforma del sistema fiscale

La Legge 07 aprile 2003, n° 80, legge delega per la riforma del sistema fiscale, ha introdotto le linee guida per la riforma del sistema di tassazione delle rendite finanziarie, ora suddivise tra redditi di capitale e redditi diversi.

Certificazione dei sostituti d'imposta

I soggetti che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte devono rilasciare, entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti, un'apposita certificazione, attestante l'ammontare complessivo di tali somme e valori (art.7 bis, D.p.r. 600/1973). La certificazione può essere redatta in forma libera purché contenga obbligatoriamente:

i dati relativi al sostituto d'imposta, (nome e cognome o denominazione, eventuale data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale);

la causale;

l'ammontare lordo delle somme corrisposte;

l'ammontare della ritenuta effettuata;

la sottoscrizione del sostituto d'imposta.

Per quanto concerne la certificazione dei dividendi distribuiti, la certificazione deve essere redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2004.

Dichiarazione dei redditi

I redditi di capitale conseguiti da persone fisiche devono essere dichiarati nel quadro RI del modello Unico relativo all'anno in cui sono stati effettivamente percepiti. Se percepiti da società di persone ed assimilati e società ed enti con personalità giuridica non esercenti attività d'impresa, vanno dichiarati, rispettivamente, nel quadro RI del modello Unico - Società di persone e nel quadro RI del Modello Unico; Enti non commerciali.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.P.R. 917/1986, artt. 17-l8, 44-48; D.Lgs. 461/1997; D.P.R. 601/1973, art. 34; D.P.R. 600/1973, artt. 7 bis, 26, 27, 27 bis, 27 ter; c.c. artt. 1861, 1869, 2554, 1813, 1823, 1782; D.L. 167/1990; D.Lgs. 259/1999; D.Lgs. 505/1999; D.Lgs. 47/2000; L. 23/11/2001 n. 409; D.L. 22/02/2002 n. 12; D.L. 282/2002; D.L. 59/2003; L. 07/04/2003, n° 80; L. 24/11/2003 n. 326; L. 350/2003; Provv. 15/12/2004; L. 311/2004. 




Guida pratica

Titolo   : Imposte dirette - Irpef - Redditi di lavoro dipendente

Sommario

Redditi di lavoro dipendente

Lavoro a domicilio

Base imponibile

Somme escluse dalla base imponibile

Compensi in natura - 'fringe benefits'

Valore normale

Veicoli concessi in uso al dipendente

Prestiti concessi al dipendente

Rimborsi spese al dipendente

Rimborso misto

Rimborsi spese per trasferte all'estero e redditi di lavoro dipendente all'estero

Indennità di trasferimento o di prima sistemazione

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Attività libero-professionale intramuraria

Personale dipendente S.S.N.

Pubbliche funzioni

Rendite vitalizie

Redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa

Indennità per la fine di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Sussidi ricorrenti e assegni periodici

Altri redditi assimilati

Ricercatori italiani residenti all'estero

Ritenute alla fonte


Redditi di lavoro dipendente



A partire dal  1 gennaio 2004 la disciplina dei redditi di lavoro dipendente è stata riformata con l'approvazione, da parte del consiglio di ministri n. 134 del 27 novembre 2003, del primo decreto legislativo adottato a seguito della legge delega del 7 aprile 2003 n. 80 (in corso di pubblicazione in G.U). In particolare la nuova disciplina è contenuta nell'articolo 49 e seguenti del nuovo testo unico, che sostituiscono gli attuali articoli 46 e seguenti del Tuir D.P.R. n. 917/86 in vigore fino al 31/12/2003.

Sono considerati redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (art. 49, Tuir).

Il reddito imponibile è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto del lavoro (art. 51, Tuir). Ai fini della tassazione, si considerano percepiti nel periodo d'imposta cui si riferiscono anche le somme ed i valori incassati entro il 12 gennaio del periodo successivo, a condizione che tali importi:

vengano assoggettati a ritenuta, da versare entro il 16 gennaio;

siano inseriti nel conguaglio di fine anno.

Sono inoltre considerati reddito di lavoro dipendente:

il lavoro a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente dalle norme della legislazione sul lavoro;

le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate;

le somme, oltre agli interessi, percepite per crediti di lavoro a seguito di sentenza di condanna da parte del giudice.

Ulteriori chiarimenti in materia di amenti vengono riportati nella C.M n. 67/E del 6 luglio 2001, dove si specifica, ancora una volta, la qualificazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con la duplice partizione in tipici e atipici (o non tipizzati), chiarendo, inoltre, gli adempimenti del sostituto d'imposta; difatti se il sostituto è in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi che andrà a corrispondere e procede periodicamente al loro amento, la tassazione sui redditi dei collaboratori potrà essere effettuata sulla base del principio di cassa allargato, che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, se riferibili all'anno precedente, ragguagliando al periodo di a le aliquote progressive per scaglioni annui di reddito. L'imposta così determinata deve essere diminuita delle detrazioni spettanti sulla base dell'apposita richiesta rilasciata dal collaboratore.

Inoltre i amenti possono essere effettuati in un'unica soluzione o in più soluzioni non periodiche; nella prima ipotesi l'attribuzione delle detrazioni e l'effettuazione delle ritenute devono essere commisurate all'intero ammontare del compenso, atteso che nell'ipotesi considerata non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta. Le detrazioni andranno attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute, con riferimento all'intera durata del rapporto nel periodo d'imposta, e non sarà necessario effettuare alcun ragguaglio al periodo di a.

Nel caso, invece di una pluralità di amenti durante il periodo d'imposta, ma non è possibile conoscere, nemmeno in via presuntiva, l'ammontare complessivo degli stessi, il committente sarà tenuto ad applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei amenti, sull'intero ammontare. Anche in tale fattispecie non sarà necessario operare alcun ragguaglio per la determinazione degli scaglioni di riferimento. Tale modalità applicativa delle ritenute dovrà essere osservata dal sostituto anche nell'ipotesi in cui egli sia in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che corrisponderà nel periodo d'imposta, ma non proceda al amento con cadenze periodiche determinate.

Lavoro a domicilio

Il lavoro a domicilio viene considerato reddito di lavoro dipendente (L.877/1973) quando è svolto per conto di una o più imprese che, titolari del risultato ottenuto, forniscono la materia e le attrezzature necessarie per l'esecuzione della prestazione, caratterizzata quindi dall'elemento della subordinazione.

Base imponibile

Il Ministero delle Finanze, nella circolare 1/RT del 15 dicembre 1973, ha precisato che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i seguenti elementi:

salari e stipendi, compresi i compensi per lavoro dipendente corrisposti ai soci delle società commerciali;

i compensi accessori, liquidati in aggiunta alla retribuzione ordinaria, quali mensilità aggiuntive, 13esima e 14esima mensilità, gratifiche di bilancio, indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici, indennità di contingenza, indennità di rischio, indennità di mensa e di trasporto, indennità di residenza;

la parte imponibile delle indennità di trasferta;

gli assegni per nuzialità;

le integrazioni salariali;

le indennità di maternità e tutte le altre indennità aventi natura previdenziale, anche se ate dall'Inps;

l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

Somme escluse dalla base imponibile

Sono esclusi da tassazione (art. 51, Tuir):

i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per disposizioni di legge;

i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad ¬ 2.582,28 per l'anno 2005, ridotto ciascun anno di ¬ 258,22 sino al raggiungimento di ¬ 1.807,60;

le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori, nel periodo d'imposta, a Euro 258,23;

i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura, o di richieste estorsive;

le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di Euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive;

le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidati a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

i compensi reversibili a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla qualità di prestatori di lavoro dipendente, e quelli per l'esercizio di pubbliche funzioni o percepiti dai membri delle commissioni tributarie, giudici di pace, esperti del tribunale di sorveglianza;

l'utilizzo di opere e servizi per finalità di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto;

le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido e colonie climatiche a favore dei familiari a carico o per borse di studio;

il valore delle azioni, offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a Euro 2.065,82, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto, è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;

le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili (art.10, Tuir), nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese mediche e spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione; questi importi devono essere attestati dal datore di lavoro;

le mance percepite dai croupiers direttamente o per effetto del riparto a cura degli appositi organismi interni nella misura del 25% dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Con riferimento al valore delle azioni offerta alla generalità dei dipendenti, e la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente; si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Compensi in natura - 'fringe benefits'

I compensi in natura percepiti dai lavoratori dipendenti, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o ai familiari a carico, nonché il diritto ad ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al valore normale dei beni o servizi (art. 51, Tuir).

In ogni caso, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati di importo non superiore a Euro 258,23 non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; nel caso in cui tale importo venga superato nel periodo d'imposta, l'intero valore dei beni ceduti e dei servizi prestati concorre a formare il reddito.

Valore normale

Per valore normale (art.9, c.3, Tuir) s'intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione (es. prezzi all'ingrosso o prezzi al dettaglio), nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati rispettivamente acquisiti o prestati e, in mancanza, nel luogo e nel tempo più prossimi. Si fa riferimento, se possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconto d'uso.

La valutazione dei compensi in natura dei beni prodotti dal datore di lavoro è effettuata in base al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni ai grossisti, al netto di quanto ato dal dipendente. Per calcolare il reddito da assoggettare a tassazione si deve pertanto sottrarre dal valore di riferimento quanto ato dal dipendente per ottenere il bene stesso.

Veicoli concessi in uso al dipendente

La facoltà concessa al dipendente di servirsi dell'auto aziendale è uno dei fringe-benefits più diffusi. Gli autoveicoli sono quelli indicati nell'art. 54, c.1, lett. a), c) e m) del D.Lgs. n. 285/1992 e cioè le autovetture, gli autoveicoli e gli autocaravan.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il reddito imponibile è quantificato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI per le diverse categorie di veicoli. L'importo va ragguagliato ai giorni di utilizzo del veicolo durante l'anno.

Se l'azienda trattiene o addebita per l'uso promiscuo, in qualsiasi modo, un importo al dipendente, il compenso in natura va assunto al netto dell'importo trattenuto o addebitato, che va considerato al lordo dell'Iva eventualmente addebitata in fattura al dipendente. Il reddito del dipendente può essere espresso mediante la seguente formula:

Reddito = 4.500 * costo ACI

Veicoli concessi in uso al dipendente

Veicolo ad uso solo aziendale Non costituisce reddito per il dipendente

Veicolo ad uso solo personale o familiare Il reddito è pari al valore normale del veicolo concesso in uso

Veicolo ad uso promiscuo Il reddito del dipendente è dato dal 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo/Km ACI

Prestiti concessi al dipendente

In relazione ai prestiti concessi al dipendente da parte del proprio datore di lavoro, il compenso in natura tassabile si determina forfetariamente effettuando la differenza tra l'importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito concesso, riducendo l'importo risultante della metà. La tassazione avviene al momento del amento delle singole rate stabilite dal relativo piano di ammortamento.

Il reddito del dipendente può essere espresso mediante la seguente formula:

Reddito = interessi calcolati al tus - interessi effettivi

2


Tali disposizioni si applicano ai prestiti concessi sia dal datore di lavoro sia da terzi con i quali il datore di lavoro ha stipulato accordi o convenzioni (mutui ipotecari, scoperti di conto corrente, ecc).

Diverse tipologie di prestito

Prestiti in valuta estera La conversione in euro va effettuata utilizzando il tasso di cambio alla data di scadenza della rata

Prestiti a tasso variabile Il prelievo alla fonte deve essere effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento tenendo conto delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale

Prestiti a tasso zero Il prelievo alla fonte va effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento della quota capitale

Prestiti restituibili in un unica soluzione oltre il periodo d'imposta Il compenso in natura maturato va assoggettato a tassazione in sede di conguaglio di fine anno.

Il suindicato criterio non si applica ai prestiti concessi prima del 1° gennaio 1997 ed ai prestiti di durata inferiore ai 12 mesi concessi dal datore di lavoro a:

dipendenti in contratto di solidarietà;

dipendenti in cassa integrazione guadagni;

dipendenti vittime dell'usura (legge n. 108 del 1996);

dipendenti vittime di richieste estorsive (legge n. 419 del 1991).

Per tali prestiti si ritiene che il compenso in natura si possa quantificare con la regola del valore normale.

Fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato al dipendente

Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato al dipendente, sono esposte nella seguente tabella le diverse modalità di determinazione del reddito imputabile al lavoratore:

Fabbricato Reddito di lavoro dipendente

Abitazione o alloggio concesso a dipendenti con obbligo di dimorare (guardiano, portiere, ecc) 30 % della differenza tra:

la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze, non a carico dell'utilizzatore;

quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato stesso.

Per i fabbricati che non devono essere iscritti al catasto si assume il 30% della differenza tra:

il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato;

quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato stesso.

Abitazione o alloggio concesso ad altri dipendenti

Differenza tra:

la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze, non a carico dell'utilizzatore;

quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato stesso.

Per i fabbricati che non devono essere iscritti al catasto si assume la differenza tra:

il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato;

quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato stesso.

Rimborsi spese al dipendente

Il trattamento fiscale delle somme erogate ai lavoratori dipendenti a rifusione delle spese di viaggio, vitto e alloggio dagli stessi sostenute per lo svolgimento di trasferte al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro è applicabile anche ai redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ad eccezione:

delle rendite vitalizie e di quelle a tempo determinato;

degli assegni periodici;

delle prestazioni periodiche.

Come specificato nella C.M. 1/RT del 15/12/1973 e nella C.M. n. 13/RT del 20/11/1974, la trasferta riguarda 'una attività svolta temporaneamente al fuori del comune sede di lavoro', ed è pertanto collegata all'allontanamento del dipendente, nell'interesse del datore di lavoro, fuori dal comune in cui è ubicata la sede naturale di lavoro individuata dal contratto di assunzione. Pertanto, costituiscono reddito le somme corrisposte per attività lavorativa nell'ambito del comune in cui si trova la sede di lavoro, tranne i rimborsi spese di trasporto comprovati da documenti rilasciati dal vettore.

Tra le diverse modalità di rimborso delle spese sostenute dal dipendente, si possono individuare tre metodi differenti:

rimborso forfetario;

rimborso analitico - 'a piè di lista';

rimborso misto.

La scelta fra i diversi sistemi di rimborso deve essere operata con riferimento all'intera trasferta, poiché non è consentito adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo di trasferta.

Rimborso forfetario

L'indennità di trasferta è soggetta alla tassazione per la parte che eccede i seguenti limiti:

Euro 46,48 giornaliere per trasferte sul territorio nazionale, al di fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro;

Euro 77,47 per le trasferte all'estero;



La parte eccedente tali limiti è assoggettata a tassazione, al netto dell'ammontare dei contributi obbligatori.

I rimborsi analitici delle spese di trasporto e di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, non concorrono a formare il reddito quando le spese stesse sono rimborsate sulla base di idonea documentazione. Sono tassati tutti gli altri rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta.

Gli importi non imponibili possono essere rivalutati quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo, relativo al periodo di 12 mesi e terminante il 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno.

Trasferta inferiore alla giornata lavorativa

Con la R.M. n. 326/E del 23/12/1997 è stato confermato il principio secondo cui i limiti di esenzione da tassazione vanno sempre applicati per intero anche se la trasferta ha durata inferiore alla giornata lavorativa. La quota di indennità che non forma reddito non subisce riduzioni in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota giornaliera di franchigia esente resta fissata a Euro 46,48 per le trasferte in Italia e a Euro 77,47 per quelle all'estero.

Rimborso analitico - 'a piè di lista'

Non formano reddito i rimborsi analitici, senza limiti di importo, delle spese debitamente documentate sostenute dal dipendente per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. E' inoltre escluso da imposizione il rimborso di eventuali altre spese, quali ad esempio lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc., anche non documentate, ma attestate dal dipendente nella nota riepilogativa, fino ad un importo massimo giornaliero di:

Euro 15,49, per le trasferte in Italia;

Euro 25,82, per le trasferte all'estero.

Il dipendente è tenuto a redigere apposite note riepilogative allegando alle stesse i documenti di spesa comprovanti il sostenimento dei costi rimborsati.

Rimborso misto

Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente i seguenti rimborsi spese:

rimborso a piè di lista della sola spesa di alloggio o di vitto, anche in caso di alloggio o di vitto fornito gratuitamente, e corresponsione di un'indennità giornaliera di trasferta ridotta di 1/3 e dunque pari a:

Euro 30,99, per le trasferte in Italia;

Euro 51,65, per le trasferte all'estero;

rimborso a piè di lista sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto, anche in caso di vitto e di alloggio fornito gratuitamente, e corresponsione di un'indennità giornaliera di trasferta ridotta di 2/3 e quindi pari a:

Euro 15,49, per le trasferte in Italia;

Euro 25,82, per le trasferte all'estero.

Indennità e rimborsi spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale

Sono imponibili le indennità ed i rimborsi spese di vitto, alloggio, e viaggio per trasferte eseguite nell'ambito del territorio comunale. Tuttavia, sono escluse da tassazione i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, come biglietti del treno, biglietti di mezzi pubblici, ricevute di taxi, ecc.

Trasferta con utilizzo del mezzo proprio del dipendente

Il lavoratore che si avvale di un proprio veicolo per lo svolgimento della trasferta è tenuto ad indicare nella nota spese riepilogativa i dati (chilometri percorsi e tipo di veicolo utilizzato) necessari per la quantificazione dell'indennità chilometrica, data dal prodotto della percorrenza espressa in chilometri per il costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, previsto per le singole categorie di veicoli.

Spese di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro

I rimborsi riconosciuti al dipendente per i costi sostenuti per raggiungere il luogo di lavoro concorrono sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Rimborsi spese per trasferte all'estero e redditi di lavoro dipendente all'estero

La corresponsione al dipendente di una indennità per la trasferta all'estero presuppone che lo spostamento fuori dal territorio nazionale abbia il carattere della precarietà o temporaneità, con la conseguenza che tutta la retribuzione corrisposta è soggetta ad imposizione in Italia, ad eccezione dell'indennità di trasferta nel limite di Euro 77,47 giornaliere o, in alternativa, del rimborso analitico o misto delle spese di vitto, alloggio e viaggio.

Indennità di trasferimento o di prima sistemazione

Le indennità di prima sistemazione sono somme concesse al dipendente in relazione alle spese e ai disagi per la sistemazione nella nuova sede di lavoro. In occasione del trasferimento della sede di lavoro del dipendente, le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, fruiscono di un abbattimento del 50% ai fini della determinazione del reddito, per un importo complessivo annuo non superiore a:

Euro 1.549,37, per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale;

Euro 4.648,11, per i trasferimenti all'estero.

Il trattamento di favore è riconosciuto solo per le indennità corrisposte nel primo anno, intendendosi per anno un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento.

Inoltre, non costituisce reddito imponibile per il lavoratore dipendente, il rimborso delle seguenti spese:

spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico;

spese di trasporto delle cose strettamente collegate al trasferimento;

spese ed oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro.

I trasfertisti

I trasfertisti sono lavoratori contrattualmente destinati a svolgere la propria attività lavorativa in luoghi sempre diversi, effettuando frequenti trasferte, e quindi senza una sede fissa di lavoro. Le indennità e le maggiori retribuzioni spettanti ai trasfertisti sono erogate:

con carattere continuativo;

senza alcun controllo circa l'effettuazione o meno di prestazioni in trasferta;

indipendentemente dal luogo di trasferta.

Le indennità e le maggiori retribuzioni spettanti ai trasfertisti, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità spettanti agli ufficiali giudiziari e ai loro aiutanti, formano reddito nella misura del 50% del loro ammontare, anche se corrisposte con carattere di continuità.

Assegni di sede ed indennità per servizi prestati all'estero

Si tratta di compensi collegati ad un trasferimento, sia pure a tempo determinato, della sede di lavoro del dipendente. Gli assegni di sede e le indennità per servizi prestati all'estero costituiscono reddito del dipendente nella misura del 50% del loro ammontare.

Per i dipendenti delle Amministrazioni statali è prevista la corresponsione di un'indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate; tuttavia, forma reddito la sola indennità base, nella misura del 50%.

Se l'indennità per servizi prestati all'estero comprende emolumenti relativi all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.

L'applicazione di tali riduzioni esclude la possibilità di fruire anche della disciplina sulle trasferte.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 50 e 52, Tuir) si applicano i criteri previsti per i redditi di lavoro dipendente, salvo specifiche eccezioni.

Soci di cooperative

Si tratta dei compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di cooperative di servizi, di cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca. L'assimilazione è subordinata alle seguenti condizioni:

la cooperativa deve essere iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;

nello statuto devono essere indicati, ed effettivamente osservati, i principi della mutualità.

Incarichi di lavoro

Sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi corrisposti da terzi per incarichi svolti in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro. Sono esclusi tutti quei compensi che devono essere riversati al datore di lavoro o allo Stato.

Borse di studio

Si considerano borse di studio le somme da chiunque corrisposte per fini di studio o addestramento professionale, purché il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente con il soggetto erogante. Sono esenti da tassazione:

le borse di studio corrisposte dalle Regioni agli studenti universitari (L. 390/1991);

le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, etc ( L. 398/1989); dal 1° gennaio 1999 (D.M. 11/09/1998) tali borse di studio devono essere assoggettate al contributo di cui alla gestione separata Inps;

le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (D.Lgs. 527/1991).

Sacerdoti

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni corrisposti per il sostentamento dei ministri del culto dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, delle Assemblee di Dio in Italia e dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e della Chiesa evangelica luterana d'Italia.

Attività libero-professionale intramuraria

Trattasi dei compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria:

del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;

dei docenti universitari e ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti convenzionati;

del personale medico laureato, in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina;

dei dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Tali redditi non possono fruire delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 14 del Tuir.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa (art. 1, c. 5-19, L. 662/1996); in caso contrario si rientra nella fattispecie dei redditi di lavoro autonomo.

Personale dipendente S.S.N.

I compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del Direttore Generale dell'azienda sanitaria, costituiscono redditi di lavoro dipendente nella misura del 75%.

Pubbliche funzioni

Si tratta delle indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale, ad esclusione dei compensi che devono essere riversati allo Stato.

Tali redditi non possono fruire delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 14 del Tuir.

Le indennità parlamentari, per cariche costituzionali ed in enti locali, compreso l'assegno del Presidente della Repubblica, sono interamente soggette a tassazione, mentre non costituiscono reddito imponibile i rimborsi spese erogati ai parlamentari, consiglieri regionali e giudici costituzionali, purché l'erogazione e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti. Sono assimilati a reddito di lavoro dipendente anche gli assegni vitalizi percepiti a seguito della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni, assoggettati a tassazione per la quota parte gia' assoggettata a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi.

Rendite vitalizie

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le rendite vitalizie e le rendite costituite per un lasso di tempo determinato e a titolo oneroso (generalmente per mezzo di contratti assicurativi). Le somme si presumono percepite alle scadenze risultanti dai relativi documenti.

Tali redditi non possono fruire delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 14 del Tuir.

Redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa

Con l'introduzione dell'articolo 34 della Legge 342/2000 tale tipologia di reddito è stata assimilata a quella di lavoro dipendente, alla cui disciplina si rimanda, e non più a quella di lavoro autonomo.

Sono considerati tali quelli aventi ad oggetto la prestazione di attività:

non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata abitualmente;

di natura intrinsecamente artistica o professionale;

svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;

svolte nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;

svolte senza impiego di mezzi organizzati;

con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno di questi requisiti non consente la qualificazione del reddito tra quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, bensì tra quelli di lavoro autonomo abituale o occasionale o tra quelli di lavoro dipendente.

Indennità per la fine di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette a tassazione separata (artt. 17 e 18, Tuir), a condizione che il diritto alla corresponsione delle somme derivi da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Tali indennità vanno comunque dichiarate per intero, senza alcuna deduzione forfetaria.

Sussidi ricorrenti e assegni periodici

Si tratta dei sussidi corrisposti con carattere di ricorrenza che non costituiscono remunerazioni di capitale o di lavoro, degli assegni periodici corrisposti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, o di quelli corrisposti al beneficiario in forza del testamento, ad esclusione delle rendite perpetue, tassate invece come redditi di capitale. Tali importi non possono fruire delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 14 del Tuir.

Altri redditi assimilati

Costituiscono altresì redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico da fondi di previdenza integrativa, che formano reddito imponibile per un ammontare pari all'87,50% dell'importo corrisposto fino al 31/12/2000, dopo tale data, l'imponibile è dato dalla quota di pensione eccedente la parte corrispondente a redditi già tassati e quella tassata come reddito di capitale ai sensi della lettera g-quinquies art. 44 del Tuir;

le prestazioni erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale, l'imponibile è dato dalla quota di pensione eccedente la parte corrispondente a redditi già tassati e quella tassata come reddito di capitale ai sensi della lettera g-quinques art. 44 del Tuir;

i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a ¬ 9.296,22 senza tener conto della deduzione per l'utilità immobiliare adibita ad abitazione principale per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta Euro 3.098,74.

Ricercatori italiani residenti all'estero

Il D.L 269/03 convertito con modificazioni con legge n. 326/03 ha introdotto per i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori italiani, non occasionalmente residenti all'estero ed abbiano svolto documentata attività di ricerca  presso università o centri di ricerca pubblici o privati esteri, per almeno due anni continuativi, che dalla data di entrata in vigore del Dl 269/03 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili ai fini irpef solo nella misura del 10 per cento e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (irap).

L'incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Ritenute alla fonte

I sostituti di imposta che erogano somme e valori a titolo di reddito di lavoro dipendente devono operare, all'atto del amento, una ritenuta di acconto, ragguagliando al periodo di a i corrispondenti scaglioni annui di reddito (art.23, D.p.r. 600/1973). Con l'operazione di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto, si procede al calcolo definitivo dell'imposta, commisurata all'importo complessivo delle somme e dei valori erogati nell'intero periodo.

Le ritenute alla fonte devono essere operate dai sostituti di imposta anche all'atto del amento dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sulla parte imponibile degli stessi. A tali redditi, in quanto compatibili, si applicano le regole previste per i redditi di lavoro dipendente.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.P.R. 917/1986 artt. 49-52; D.Lgs. 314/1997; D.P.R. 600/1973, artt. 23, 24; L. 488/1999; D.Lgs. 47/2000 artt. 1,10; D.Lgs. 505/1999 art. 13; L. 342/2000;  L. 7/04/2003 n. 80; L. 24/11/2003 n. 326; L. 350/2003; L. 243/2004; L. 311/2004.






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