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Introduzione al Diritto Canonico

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Introduzione al Diritto Canonico

Il diritto canonico è il diritto della chiesa, canonico deriva dal greco kanon che significa norma: è il complesso di regole e precetti destinati a disciplinare la vita della chiesa. L' unione in questa così particolare materia di diritto e religione è unica perché per definizione classica:

Ø  Diritto: complesso di precetti e regole esterne e istituzionalizzate

Ø  Religione: complesso di credenze ultraterrene di natura individuale con regole e comportamenti capaci di imporsi solo internamente al soggetto

Le comunità religiose nascono quasi sempre di fronte ad un leader carismatico che è portatore di un messaggio divino e che nella sua opera terrena fonda una comunità di fedeli legati tra loro attraverso un vincolo spirituale. Alla ssa del capo i fedeli ereditano la responsabilità di continuare il suo operato, ma perché il tempo non sopravvenga alla comunità vengono organizzate regole e precetti con l' intenzione di mantenere intatto quell' insieme di credenze e principi ricevuti dall' insegnamento del fondatore: la credenza sarà così meglio recepita e fissata dalla comunità quanto più in modo autoritario sarà descritta e insegnata. Per cui accanto alla chiesa che cura l' aspetto ascetico si inserisce la chiesa che cura l' aspetto organizzativo e strutturale di essa: verranno così a coesistere in un' unica struttura la chiesa spirituale e la chiesa istituzionale. La chiesa spirituale, almeno alle sue origini è indistinguibile dalla chiesa istituzionale, sono la stessa cosa, ma man mano che l'una si evolve anche l' altra fa altrettanto perciò oggi è fissato il carattere unitario e inscindibile delle 2 chiese( ribadito dal concilio vaticano II), quali che siano le 2 facce della stessa medaglia. Sono state prodotte varie teorie che hanno cercato di contrapporsi a questa visione della chiesa:



Teoria Stohm: il diritto è un potere umano esterno e istituzionalizzato mentre la chiesa è una struttura fondata sulla carità che rifugge la coercizione tipica del diritto

Teoria Statualista: il diritto canonico non è considerato diritto perché non è coercitivo

La prima teoria è superata dal dettame del concilio vaticano II mentre la seconda si basa su una concezione del diritto troppo statualista perché vi è diritto laddove vi sia un' aggregazione sociale organizzata con regole che disciplinano i loro rapporti. Ma la prova che stronca definitivamente le precedenti teorie è la natura divina fondamentale del diritto canonico: la norma fondamentale, la pietra di paragone a cui deve ispirarsi il diritto canonico è l' insegnamento del Cristo tramite l' Antico e il Nuovo testamento.

Principi costituzionali del diritto canonico

L' elemento caratterizzante della struttura fondamentale del diritto canonico è il principio del primato pontificio: la chiesa è organizzata secondo una scala gerarchica al cui vertice risiede il papa o romano pontefice, che concentra nella sua ura ogni potere di governo sugli ambiti di azione della chiesa. Ciò si è verificato oltre che per l' influsso storico( Roma era la capitale dell' impero romano) soprattutto per la posizione di Pietro. Pietro era il coordinatore e portavoce dei 12 a cui Gesù affida espressamente la continuazione della sua missione terrena( E io ti dico tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te dono le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli Mt 16, 18-l9). Negli ultimi anni della sua vita Pietro va a vivere a Roma per meglio dedicarsi alla missione di fede, i suoi successori cominciano a chiamarsi vescovi e si sentono investiti della stessa responsabilità delegata al loro predecessore. Ma il processo che ha portato al principio del primato pontificio si è evoluto negli anni: all' inizio veniva riconosciuta a Roma la caratteristica di città in cui avevano ricevuto il martirio Pietro e Paolo ma già alla fine del I secolo la comunità di Corinto( fondata da Paolo di Tarso) si rivolgeva al vescovo di Roma per risolvere i contrasti sorti al proprio interno, nei decenni successivi del II sec. il vescovo di Roma assume un ruolo chiarificatore per decidere il giorno della Pasqua( la I domenica dopo il I plenilunio della primavera). A partire dal IV secolo il vescovo di Roma inizia ad essere chiamato papa ed assume potere anche sul piano giuridico istituzionale, è ormai a tutti gli effetti il successore e vicario di Pietro. Durante il periodo medioevale la ura del papa acquista importanza soprattutto con Gregorio VII e Innocenzio III: al romano pontefice viene riconosciuto ogni potere nell' ambito della chiesa, non solo come successore di Pietro ma anche come vicario di Cristo, il papa è quindi sottoposto al diritto divino ma è al di sopra delle leggi della chiesa che può in qualunque momento abrogare o derogare. Il principio primaziale viene poi ribadito con il concilio vaticano I del 1870 definendo al papa la caratteristica dell' infallibilità, si arriva così a definire la norma 331 del codice canonico del 1983 che istituzionalizza il principio di supremazia e infallibilità papale.

Il secondo principio di carattere costituzionale di diritto divino che si può dedurre dalle sacre scritture è il principio di collegialità della chiesa. Infatti Gesù oltre a costituire la chiesa unita e coesa(E io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te dono le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli  Mt 16 18-l9) affidò il compito ai 12 di continuare la sua missione. La collegialità risalta subito perché al posto di Giuda viene scelto Mattia( viene preferito a Barsabba), è la consapevolezza di non essere una semplice aggregazione di persone ma un gruppo con una precisa funzione a fondare la collegialità. Infatti le prime comunità cristiane erano solite riunirsi per affrontare i problemi maggiori in concili o sinodi in cui erano presenti i vescovi, con l' andar del tempo i concili si allargarono sempre di più fino a riunire vescovi di chiese molto lontane fra loro. Si arriva così a dei veri e propri concili ecumenici, il primo è stato il concilio di Nicea del 325, dove venivano discussi i maggiori problemi organizzativi, disciplinari e dogmatici. Il principio di collegialità rappresenta la responsabilità che ogni vescovo ha, oltre che nei confronti della propria chiesa anche rispetto alla chiesa in generale. Questo principio non verrà mi messo in discussione: anche quando papi che mettevano in risalto massimamente il principio di primato pontificio usufruirono dei concili ( Innocenzio III indisse un concilio ecumenico nel 1215) , anche dopo lo Scisma d' Occidente(1378-l414) fu proprio il concilio ecumenico di Costanza(1414-l418) a trovare la soluzione deponendo un papa, convincendo alla rinuncia gli altri 2 ed eleggendo Martino V. Il principio di collegialità ha trovato la massima espressione nel concilio vaticano II(1962-l969), che lo ha definito e che è ripreso dal codice canonico del 1983.

Il terzo principio di carattere costituzionale di diritto divino della chiesa è l' esclusione dal sacerdozio al sesso femminile. L' imposizione delle mani che conferisce il sacramento dell' ordine sacro è stata data da Cristo solo ai 12: tutti uomini, ricevendo il anche il dono dell' eucarestia( Fate questo in memoria di me Lc 22, 19) e lo Spirito Santo( Gv 21 23). L' unica valente obiezione che è possibile fare a questo principio è di ordine storico: la donna non è mai stata considerata pari all' uomo, soprattutto nella mentalità giuridica ma l' insegnamento di Gesù è contrario a questo pensiero: ad esempio concede a delle donne di essere visto subito dopo la resurrezione, andando contro la mentalità giudaica che non accorda valore alla testimonianza femminile.

Diritto Divino

Il diritto divino è quel diritto che risale alla volontà di Dio è che trova quindi espressione nei libri della Sacra Scrittura quali l' Antico e il Nuovo Testamento. E' possibile ordinare il diritto divino in 2 parti:

Diritto divino positivo: è il diritto che si trova nei vangeli e nella bibbia

Diritto divino naturale: è il diritto che si trova soprattutto nella bibbia. E' detto naturale perché è insito nella stessa natura dell' uomo. Tipico istituto di diritto naturale è il matrimonio

I principi di diritto divino( naturale e positivo) occupano nell' ordinamento della chiesa un posto analogo a quello del diritto contenuto nelle sectiune costituzionali degli stati moderni. Il diritto divino è il principio fondamentale del diritto della chiesa, è la base "costituzionale" dell' ordinamento canonico, anche se non c' è mai stata una raccolta normativa di diritto divino( negli anni '70 si è provato con la lex fundamentalis, ma il tentativo venne abbandonato per la difficoltà di codificare). Ma dato che la Bibbia, il vangelo e gli altri testi non sono per natura testi legislativi è necessario operare un procedimento interpretativo di formalizzazione che renda i contenuti più precisi. ½ sono varie teorie che trattano di questo procedimento: da quella positivista che richiede un intervento della potestà legislativa della chiesa attraverso una canonizzazione precettiva delle scritture alla teoria più lassista per cui il diritto divino sarebbe di per se già vigente senza un' interpretazione formalizzante. Il compito della chiesa è quindi quello di individuare, interpretare e rendere operativi all' interno della comunità i principi di diritto divino, ma anche se il diritto divino è per sua natura fisso ed immutabile(il bene che Dio ha voluto per gli uomini non può essere mutevole) è necessario per farlo capire meglio agli uomini compiere dei completamenti. Quindi il procedimento interpretativo di formalizzazione è un metodo di approccio mutevole per la comprensione del diritto divino( immutabile) e funziona rispetto alle condizioni storiche, cognizione e grado di approfondimento che ha riguardo alla comunità( Gregorio Magno sostiene che le parole divine crescono con chi le legge). Perciò è possibile definire uno dei caratteri dell' ordinamento giuridico della chiesa che è la dinamicità rispetto alle situazioni storiche: la chiesa non è un' istituzione fissista ma è capace di adattarsi e rinnorvarsi nel tempo. Un'altra caratteristica del diritto divino è che unisce alla dinamicità la carità (Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati Gv 15, 12): la norma di diritto canonico vincola così in modo doppio, deve essere seguita oltre che per doverosità giuridica anche per amore verso il prossimo. Il diritto divino è efficace nell' ambito della chiesa, questa riconosce tutti gli ordinamenti all' infuori di essa ma condanna tutte quelle disposizioni legislative che risultino i contrasto con le norme di diritto divino, anzi se le due norme vengono in contatto viene applicata la norma di dirtto divino. La validità temporale del diritto divino, poiché immutabile, fisso e prescritto da Dio è eterna, sempre valida ed efficace perché non è necessaria una sua promulgazione formale. Il diritto divino è inderogabile, non abrogabile ed immodificabile dal legislatore umano perciò la potestà di cui gode il romano pontefice non è assoluta perché è sottoposta al diritto divino, allora non c'è un organo di controllo costituzionale delle leggi ma una sorta di autocontrollo che sfugge a qualunque ulteriore verifica da parte di altri organi e che non può essere sottoposta a forme di giudizio del suo operato( secondo il brocardo: prima sedes a nemine iudicatur), ma se non ci sono organi formali nell' ordinamento della chiesa è presente una forma deterrente: la collegialità episcopale, la forza delle tradizioni e il sensus fidei di tutta la chiesa verso i precetti insegnati dal Signore . Per cui il diritto divino rimane fermo nella sua vigenza anche di fronte a leggi ecclesiastiche umane che dispongono in contrasto con esso( bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini At 5, 29, che è il fondamento dell' obiezione di coscienza). Il diritto divino può subire deroghe nella sua fase di applicazione alle realtà tramite la dispensa: l' autorità umana cristiana si arroga il diritto di derogare il diritto divino per far fronte ad una situazione particolare. La dispensa è lo strumento che consente all' autorità di sospendere l' efficacia di una disposizione legislativa nei singoli casi concreti, è un atto di natura amministrativa conosciuto anche negli ordinamenti statali ma nel diritto canonico ha un utilizzo maggiore perché l' istituto tutela degli interessi particolari e se visto in se per se può anche risultare negativo per la vita spirituale. Innanzitutto è posta nei confronti del legislatore umano, anche se questo può stabilire varie limitazioni e modalità di rilascio per provvedimenti di questo tipo mentre il diritto divino non può subire deroghe neppure nella sua concreta applicazione; l' unica caratteristica che deve essere apposta alla dispensa è che essa sia concessa solo per una giusta e ragionevole causa( can. 90) ossia che l' interesse che viene protetto risulti meritevole di tutela e che, al contrario la naturale applicazione della legge porterebbe a sacrificarlo, la dispensa è di solito momentanea o, al massimo temporanea. L' autorità competente ad emettere la dispensa è di solito il vescovo diocesano od un' altra autorità equiparata ma per alcune tipologie di legge come quelle penali o processuali la dispensa è riservata all' esclusiva competenza della Sede apostolica( dispensa dell' obbligo del celibato dei preti o di fronte ad un urgente pericolo di morte dispensa ad un impedimento matrimoniale). La dispensa basa la sua applicazione sul principio di equità che domina la struttura legislativa della chiesa: nel momento applicativo della legge è necessario tenere conto delle specifiche esigenze del caso concreto, il principio di aequitas deve essere letto unitamente agli altri 2 principi( carità ed elasticità) perché oltre che modificarsi e cercare di compiere la missione datale da Cristo l' ordinamento canonico deve essere permeato di uno spirito evangelico che mitighi le disposizioni legislative cercando di conformarsi alla giustizia divina: ciò che cerca quindi l' ordinamento canonico è la compenetrazione tra la volontà divina e la giustizia umana. Alla luce di questi principi è necessario esaminare altri due istituti tipici del diritto canonico: il privilegio e la consuetudine. Il privilegio è una concessione di natura amministrativa di un trattamento particolare a favore di determinate persone effettuato dall' autorità ecclesiastica competente, rende legittimi facoltà e comportamenti che non sono previsti o sono vietati dalla legge. Il privilegio può andare a favore di determinate persone ( sia fisiche che giuridiche) e può essere legato a cose o località. Contrariamente a quanto avvento in epoche passate la chiesa oggi tende a fare un uso molto oculato del privilegio per cercare di evitare disuguaglianze all' interno di una stessa comunità. A differenza della dispensa il privilegio è perpetuo e non viene a cessare se i beneficiari vi rinunciano, sino a quando la rinuncia non sia accettata dall' autorità che lo ha accordato. La consuetudine è un altro istituto tipico del diritto canonico: esso consente che comportamenti consuetudinari acquistino rilevanza, e conseguentemente forza di legge, non solo nei casi in cui essi si pongano fuori dal diritto vivente( la consuetudine deve essere osservata almeno per 30 anni) ma anche quando siano contrari ad esso( nell' ultimo caso la consuetudine deve essere però centenaria o immemorabile). ½ sono anche altri 2 istituti che sono adottati dalla chiesa di fronte a comportamenti non conformi al diritto: sono la dissimulazione e la tolleranza. La dissimulazione consiste nella finzione da parte del' autorità di non conoscere un determinato comportamento antigiuridico( in sostanza il comportamento viene tollerato e non sanzionato): l' esempio tipico è quello di 2 coniugi che dopo anni di convivenza matrimoniale scoprono di essere imparentati in un grado tale da costituire impedimento invalidante al matrimonio. In questo caso viene sacrificato un precetto legislativo in favore dei valori umani, si opera una sorta di bilanciamento di interessi. L' altro provvedimento di indole normativa molto simile alla dissimulazione è la tolleranza, l' autorità non si limita a restare passiva di fronte ad un certo comportamento antigiuridico ma lo considera positivo. L' istituto della tolleranza è l' estremizzazione normativa della dissimulazione: la dissimulazione viene istituzionalizzata, la tolleranza è adottata nella maggior parte dei casi contro atti o comportamenti dell' autorità civile ritenuti lesivi di diritti o prerogative della chiesa ma se la chiesa non istituzionalizzasse il comportamento lesivo sarebbe peggio.

Evoluzione Storica del Diritto Canonico

Il diritto di produzione umana nell' ordinamento della chiesa è quel diritto emanato dalle autorità che sono dotate di potere legislativo o da comportamenti riconosciuti come fatti idonei a produrre norme giuridiche. Nell' ordinamento canonico accanto al diritto divino e spesso posto come addizione ad esso risiede il diritto di produzione umana con l' effetto che la distinguibili tra i due differenti metodi è importante ma non sempre agevole: definire una norma di un tipo rispetto ad un altro significa in un certo modo dichiararne gli effetti temporali e spaziali( il diritto divino ha effetti erga omnes e è eterno, il diritto di prod. umana no). Il diritto canonico umano è da ricondurre ai primi secoli delle comunità cristiane, all' inizio erano i vescovi a legiferare in questo modo( soprattutto in concilio ecumenico), ma con il progressivo affermarsi della posizione di preminenza del vescovo di Roma la produzione normativa si intensifica assumendo la forma più comune del decretale, ossia quella risposta motivata che il pontefice da alle richieste di chiarimento o di risoluzione di particolari problemi. L' importanza del decretale è visibile soprattutto perché negli anni successivi si iniziano a comporre raccolte ordinate in collezioni( alcune vennero falsificate per scopi politici). Negli anni successivi alla fine del I millennio la produzione legislativa del pontefice aumenta in maniera considerevole( collezione Anselmo, vescovo di Lucca ad esempio), ma il documento più importante di questo periodo è il decreto di Graziano. Attorno al 1140 il monaco camaldolense graziano inizia la compilazione di una raccolta sistematica e ordinata dei testi normativi canonici. Lavoro imponente perché la caratteristica peculiare del diritto canonico è sempre stata quella dell' eterogeneità. Graziano utilizzando circa 3900 testi e suddividendo l' opera in 3 parti formerà un trattato di massima importanza per la chiesa, su cui sorgeranno numerosi studi da parte dei maggiori decretisti. Lo studio del decreto di Graziano si divide in 2 indirizzi metodologici: il primo attraverso le glosse( es. Glossa ordinaria di Giavnni da Brescia) e il secondo attraverso la compilazione del summae decreti da Papaleuca. Sotto la spinta di questi atti si va affermando il potere primaziale del pontefice( plenitudo potestatis) perciò si intensificano ancora di più la produzione di decretali che ormai sono riconosciuti come atti legislativi a pieno titolo( verranno composte 5 collezioni a cavallo del XII-XIII secolo per ordinare i documenti). Ma l' opera che riordina tutto il diritto papale successivo al decreto di Graziano viene stilata da Gregorio IX nel 1234 con il nome di Decretales Gregori IX. Suddivisa in V libri ordinava i decretali per materia trattata: gerarchia ecclesiastica, matrimonio, giurisdizione ecclesiastica, processi disciplina clericale, diritto penale. Fino al 1917 questa compilazione rimarrà la base del diritto papale post-grazianeo . Da ricordare è il corpus iuris canonici promosso dal concilio di Basilea( 1438 circa).

Un altro momento fondamentale di sviluppo del diritto canonico è il concilio di Trento, celebrato dopo la frattura con la parte protestante guidata da Martin Lutero. I decreti promulgati da Pio IV nel 1564 contengono importanti innovazioni sulla disciplina del clero, dei religiosi e del matrimonio. Il concilio di Trento porta una riorganizzazione e un potenziamento della curia romana e ad una sostituzione per quanto riguarda l' aspetto normativo: scompaiono i decretali e vengono sostituiti dalle bolle o costituzioni papali. Si arriva così al concilio vaticano I iniziato da Pio IX nel 1869 ed interrottosi l' anno successivo per la presa di porta pia: questo concilio è ricordato soprattutto per la proclamazione del principio di infallibilità del papa, ma fu dato inizio ad un lavoro di revisione del corpus iuris ( ricordiamoci che aveva 400 anni). Il lavoro fu ripreso da Pio X che lo estese a tutto il diritto della chiesa, ma non si fece una nuova compilazione ma un codice( sul pensiero del Code Napoleon del 1804), decisione molto controversa perché veniva mossa contro di essa l' asserzione che codificando( e quindi cambiando il metodo di stesura del diritto che fino a quel momento era stato del decretale e poi della bolla) le norme si togliesse dalla legislazione la possibilità di utilizzare quegli istituti ( carità, elasticità, tolleranza) tipici del diritto canonico. Ma il codex iuris canonici fu promulgato nel 1917 da papa Benedetto XV dotato di 2414 canoni suddivisi in 5 libri è segnò un forte accentramento legislativo e l' immissione nel sistema giuridico canonico di un' interpretazione autentica fornita da una commissione di nomina pontificia. Si arriva così al concilio Vaticano II promosso da Giovanni XIII, l' evento cristiano più importante del XX secolo, e continuato da Paolo VI aggiunse alla produzione normativa 16 documenti( costituzioni, dichiarazioni e decreti) riformando l' idea di chiesa come popolo di Dio, mutando la liturgia in una forma più moderna( dal latino all' italiano) e promuovendo il diritto alla libertà religiosa, che sostituisce il principio di tolleranza verso posizioni ideologiche non conformi alla propria. Inoltre viene modificato il rapporto verso le confessioni non cattoliche e incitato il sentimento di unità di tutti i cristiani.

Ma una riforma prettamente giuridica è operata dall' entrata in vigore del codice canonico del 1983, i lavori su questo documento iniziarono nel 1967, subito dopo la fine del concilio sotto la guida del cardinale Pericle Felici e di un gruppo di tecnici del diritto canonico, ma solo con Giovanni Paolo II viene proclamato il nuovo codice che innanzitutto delinea come un triangolo ideale le sacre scritture, gli atti del concilio vaticano II e il nuovo codice canonico. Il codice è formato da 1752 canoni, una riduzione che lascia ampio spazio alla discrezionalità del legislatore locale e che attua il proposito di decentramento legislativo, viene abbandonata la visione romanistica tipica del codice del 1917 e viene suddiviso il codice in 7 libri ( rispetto ai 6 del precedente): norme generali, norme sui fedeli e norme strutturali di governo, norme sull' insegnamento e santificazione, norme sulla regolamentazione dei beni temporali. Redatto in lingua latina ha avuto fin da subito una diffusione a livello mondiale grazie alle traduzioni, viene confermata la commissione speciale per l' interpretazione istituita dalle norme di codice del '17, che anzi viene potenziata divenendo il pontificio consiglio per l' interpretazione degli atti legislativi, la soluzione delle diatribe legislative viene pubblicata negli acta apostolicae sedis ed assume efficacia vincolante per tutta la chiesa.

Tra le costituzioni promulgate da Giovanni Paolo II nei suoi 20 anni e passa di pontificato è meritevole ricordare il pastor bonus dell' '88, che ha dato un nuovo assetto alla curia romana; la universi dominici gregis del '96 definendo la sede vagante al momento della morte del pontefice. Ma l' attività legislativa pontificia è affiancata altri provvedimenti normativi di natura secondaria quali le istruzioni, le lettere circolari, i decreti emanati dai vari dicasteri della curia romana, ma il provvedimento legislativo più rilevante è il codex canonum ecclesiarum orietalium del 1990, documento funzionale ha definire l' autonomia delle chiese orientali.

Chiese Orientali

Anche se il rito ecclesiale più diffuso nel mondo è quello romano/latino, caratteristico delle regioni occidentali dell' impero ma anche dell' Africa, dell' Asia e dell' America latina, nelle regioni orientali dell' impero romano si svilupparono 3 tradizionali rituali attorno alle chiese ritenute più importanti perché fondate dai discepoli di Gesù: i riti celebrati erano quello Antinocheo, quello Alessandrino e quello Costantinopolitano (o Bizantino), quello Caldeo, tipico della Mesopotamia e della Persia e quello Armeno, tipico dell' Asia minore. Il periodo in cui le chiese orientali si staccarono definitivamente dalla parte occidentale è intorno al 1050, provocando il primo scisma della chiesa o scisma d' oriente. Nei secoli successivi si cercò di ricomporre questa frattura attraverso il decreto Latentur coeli durante il concilio ecumenico del 1439 con cui si sanciva la riunificazione delle 2 parti ma il decreto non trovò seguito effettivo. Le chiese orientali hanno mantenuto un assetto organizzativo autonomo del tutto differente da quelle occidentali: la presenza caratteristica delle chiese patriarcali, presiedute da un vescovo insignito del titolo di patriarca con potestà giurisdizionale su tutti i vescovi appartenenti al patriarcato, la presenza del sinodo patriarcale, organismo composto da tutti i vescovi del patriarcato con la funzione legislativa per l' intera chiesa patriarcale, elezione del nuovo patriarca e intronizzazione( investitura della carica) ufficiale hanno permesso la formazione di una struttura organizzativa particolarissima e differente dalla chiesa romana. I patriarchi quindi non sono nominati dal papa ma ad egli devono richiedere con lettera la comunione ecclesiale dopo aver preso possesso del loro ufficio.

La regolamentazione giuridica delle chiese orientali è definita da un insieme di canoni emanati dalle stesse nei primi secoli di vita delle comunità e confermati dal sinodo Trullano di Costantinopoli del 691 e del Concilio di Nicea II del 787.

Dopo la promulgazione del codice canonico si è andata affermando l' attività legislativa delle conferenze episcopali nazionali, organismi che riuniscono tutti i vescovi di una determinata nazione, questa legislazione ha la funzione di integrare e sviluppare principi ed indicazioni normative contenuti nella legislazione universale. Questi provvedimenti hanno carattere di legge solo per delle comunità di un preciso territorio e si chiamano concordati. I concordati sono accordi disciplinati dalla santa sede e una nazione per lo sviluppo, il completamento e l' attuazione della disciplina pattuita, anche l' Itali ha un accordo concordatario con la santa sede che risale al 1984, il quale prevede anche ulteriori intese con la repubblica( ad esempio il Decreto generale sul matrimonio canonico del1990, con cui vengono completate le disposizioni sugli effetti civili del matrimonio canonico e sentenze di nullità).

Chiese Particolari

La chiesa cattolica ha una conformazione caratteristica soprattutto di un rapporto di comunione tra la chiesa universale e le chiese particolari: la comunione si esprime nella reciproca immedesimazione tra questi due organi, è il rapporto di solidarietà e di amore che è alla base del vincolo insegnato da Gesù. La comunione si realizza in 2 modalità: verticale attraverso una comunione di tutti e due gli organi con Dio e orizzontale perché entrambe le chiese attuano una comunione tra gli uomini. Infatti la chiesa cattolica o universale è composta da un complesso di comunità di chiese particolari, che mantengono un' unità e una diversità di fondo tipica del proprio territorio. Le chiese particolari hanno verso la chiesa universale un rapporto di mutua interiorità perché ogni chiesa particolare agisce come mano della chiesa universale. La chiesa particolare è affidata alla cura di un vescovo che deve essere affiancato da un gruppo di sacerdoti che compongono il presbiterio( il presbiterio provvede alle esigenze spirituali dei fedeli), la tipica chiesa particolare è la diocesi, gruppo di fedeli residenti in un determinato ambito territoriale dove ha la sede il vescovo. La caratteristica della diocesi che la fa differenziare da una sua simile è il rito che caratterizza la prevalenza della componente personale su quella territoriale, per cui vi è un' uniformità di rito piuttosto che un' uniformità di territorio( in sostanza la diocesi è il gruppo di fedeli appartenenti ad un determinato rito dimoranti in un certo territorio), per cui in uno stesso territorio vi possono essere più diocesi o parti di diocesi per i fedeli di ogni singolo rito( es. Il Cairo: in essa risiedono 7 vescovi: 6 per i riti orientali e 1 per il rito latino.

Accanto alla diocesi sono chiese particolari le abbazie territoriali, al cui vertice gerarchico sta l' abate, avente gli stessi poteri del vescovo(es. Monte Cassino , Oliveto Maggiore a Siena), in altri casi è lo stesso pontefice a governare un dato luogo attraverso un delegato chiamato prelato ciò si verifica nelle prelature territoriali, territori di grande importanza spirituale per la chiesa universale( soprattutto i santuari come Pompei). E' sorta di recente la ura della prelatura personale: una comunità di fedeli appartenenti a diversi paesi riuniti per finalità missionarie e come capo della comunità risiede un prelato con gli stessi poteri del vescovo( l' unica prelatura personale conferita dalla chiesa è stata attribuita all' Opus Dei, fondata dal sacerdote snolo Josè Maria Escrivà de Balaguer). Sono chiese particolari anche le amministrazioni apostoliche, comunità di fedeli che per ragioni gravi (es. natura politica in Russia ex sovietica) non vengono erette come diocesi ma affidate alla cura pastorale di un amministratore apostolico che le governa a nome del pontefice( molto simile alla prelatura territoriale), infine nei paesi dove non sono ancora sufficientemente stabili le comunità cristiane sono formati i vicariati apostolici o le prefetture apostoliche.

Soggetti all' Ordinamento Giuridico della Chiesa

Il requisito fondamentale per cui una persona può entrare a far parte della chiesa è la credenza nella parola di Cristo, ma dato che è un fatto puramente interiore è necessaria un' adesione formale o espressione esteriore di ciò che si concreta nel sacramento del battesimo. Innanzitutto i sacramenti sono segni sensibili della grazia divina e consentono un' unione ascetica ma tangibile dell' uomo con il divino, i sacramenti sono 7( battesimo, cresima, eucarestia, penitenza, estrema unzione, ordine sacro e matrimonio)istituiti da Cristo e riconducibili alla sua volontà con l' intento di porre l' uomo in una comunicazione mediata dalla chiesa con Dio. Il sacramento ha così una doppia dimensione perché oltre che segno esteriore di adesione alla comunità dei fedeli(che si concreta con la parola) è un' esperienza intimistica dell' uomo.

Il battesimo è il primo sacramento che rende l' uomo persona nella chiesa, soggetto dell' ordinamento giuridico canonico e possessore di diritti e doveri derivanti da questo status giuridico. Caratteristica principale del battesimo è l' indelebilità di questo sacramento, carattere soprannaturale tipico del battesimo che non può essere cancellato con qualsiasi atto della chiesa( neppure con la scomunica), è considerato valido in qualunque hiesa cristiana esso venga celebrato purché siano presenti:

Il rito di immersione, infusione o aspersione dell' acqua benedetta

Il riferimento trinitario non meramente formale ma corrispondente al contenuto della fede professata dalla chiesa cattolica

Non sono considerati battesimi validi quelli concessi dalla comunità mormona( per non adesione sostanziale alla trinità cattolica) e quello dei testimoni di Geova(non adesione alla trinità). Con una disposizione innovativa can. 11 il legislatore canonico ha inteso sottolineare che sono soggetti al diritto canonico solo i battezzati all' interno della chiesa cattolica o coloro che pur battezzati si siano convertiti ad essa. I diritti e doveri spettanti con il battesimo sono elencati nel libro II del codice canonico( libro dedicato alla conformazione istituzionale della chiesa): il battezzato ha il compito di vivere in comunione, promuovendo la crescita della chiesa e la sua continua santificazione.

Vi sono atti che incidono direttamente sulla condizione giuridica del battezzato, che ne modificano i propri diritti e doveri in conseguenza di comportamenti contrastanti con le esigenze di vita fondamentale della comunità. Questi atti sono:

Le sanzioni penali ecclesiali: sono atti interni alla chiesa fatti a tutela della propria difesa, ad essi è dedicato il ½ libro del codice canonico del 1983. Differentemente dal 1917 il codice ha preferito esperire funzioni penali solo in carattere residuale, ossia laddove non fosse esperibile altro rimedio. Le pene dell' ordinamento canonico sono di carattere spirituale e tendono sempre all' emendamento del reo( si chiamano anche pene medicinali) e sono applicate solo dopo che viene data la possibilità al colpevole di ravvedersi. Le pene canoniche sono la scomunica, l' interdizione e la scomunica; la scomunica non consente al battezzato di partecipare agli eventi più significativi della comunità( sacramenti, uffici ed incarichi di qualunque genere della chiesa), è inflitta per comportamenti in contrasto con fondamentali principi della struttura ecclesiastica( apostasia, eresia, scisma, consacrazione di un vescovo senza mandato pontificio, violenza fisica contro il romano pontefice), per gravi attentati al valore di alcuni fondamentali sacramenti( profanazione dl pane eucaristico o violazione del segreto confessionale) o per atti che colpiscono la vita umana( es. aborto). L' interdizione( permanente fino al ravvedimento) o la sospensione( a carattere temporaneo) è una pena a carattere espiatorio che si concreta nella proibizione di dimorare in un certo territorio, potestà, incarico, ufficio o titolo onorifico perdita della carica. Le pene canoniche nei casi più gravi si infliggono in modo automatico, in maniera latae sententiae solo per il fatto della commissione del delitto(es. sentenza al vescovo francese Marcel Lefebvre che ha applicato il canone 1364).

Le unioni matrimoniali irregolari: sono le situazione di convivenza come marito e moglie ma senza che fra loro sia stato celebrato il matrimonio valido per il diritto canonico(conviventi di fatto, battezzati con matrimonio civile, divorziati che siano risposati civilmente con un'altra persona). Queste persone non sono suscettibili di alcuna sanzione penale canonica ma non possono ricevere l' eucarestia perché vivono una situazione in contrasto con i principi professati dalla chiesa.

La separazione formale dalla chiesa: se un atteggiamento di disinteresse, disimpegno e mancata partecipazione( che non è rilevante ai fini dello status giuridico) assume carattere pubblico concretandosi in un atto di separazione formale dalla chiesa, esso sottrae il fedele dall' ambito di applicazione di determinate norme canoniche( es. egli potrà convolare a nozze di tipo civile).

I Laici

Un' altra peculiarità dei soggetti al diritto canonico è lo status del fedele laico: il laico è colui che ha ricevuto solamente il sacramento del battesimo e in genere anche la cresima. La dottrina del concilio vaticano II ha mutato la visione di questo status perché tradizionalmente il laico era percepito come fedele "minore" rispetto a coloro che insegnavano e governavano la chiesa(ciò deriva da un passo della seconda parte del decreto di Graziano), i chierici, mentre il concilio ha affermato che i laici svolgono una parte attiva e necessaria nella chiesa. Quello che caratterizza i laici è l' indole secolare ossia il loro inserimento nelle realtà temporali e la loro partecipazione alle attività terrene: i laici devono essere liberi di agire nelle scelte e negli impegni riguardanti la vita politica e sociale, e secondo il canone 227 a loro è conferita quella libertà che compete ad ogni cittadino, diritto che impedisce all' autorità ecclesiastica di interferire nelle determinazioni che i laici ritengono opportuno assumere nelle scelte politiche ferma restando che a guidarli sia la dottrina ecclesiastica. La legislazione canonica vigente permette ai laici di svolgere ognuna delle 3 fondamentali funzioni ecclesiali( insegnamento, santificazione e governo della chiesa): secondo il canone 229 possono ricevere il mandato di insegnanti in scienze sacre nelle università e istituti di scienze religiose( ma non a tenere l' omelia che è prerogativa del parroco), essere addetti all' istruzione catechistica di comunione e cresima secondo il canone 776; possono assumere il ruolo di lettore e commentatore nelle celebrazioni, sostituire i sacerdoti nel presiedere alle preghiere, distribuire la santa comunione; nella forma di governo( che sarà più tardi ripresa esaurientemente) la partecipazione dei laici si concreta nell' inserimento in organi collegiali dove svolgono una funzione consultiva, nei consigli pastorali o sinodi diocesani, o più raramente una funzione giurisdizionale nei collegi o tribunali.

I Chierici

Il sacramento che caratterizza una parte dei fedi e che rende idoneo ad esercitare il ministero di guida nei confronti di tutto il popolo di Dio è l' ordine sacro: con questo sacramento il fedele diventa chierico( deriv. da Klericos che significa chiamato da Dio) o ministro sacro ed assume uno stato di vita che lo investe della missione di evangelizzatrice che cristo ha affidato ai suoi discepoli, lo status giuridico di ministro sacro non altera la condizione del fedele ma inserisce in essa un' ulteriore qualificazione che oltre ad essere di natura istituzionale è di natura intrinseca alla persona. Infatti come per il battesimo l' investitura sacra è indelebile e insopprimibile eccezion fatta per delitti di particolare gravità o su richiesta di una dispensa da parte dell' interessato da richiedere alla Santa Sede e accordata per cause gravissime, al termine di un' indagine sull' effettiva meritevolezza del caso. La condizione può però essere ripresa: infatti un sacerdote allontanato o privato delle sue funzioni potrà sempre impartire l' assoluzione sacramentale dei peccati ad un fedele che si trovi in pericolo di morte( canone 292,976). La condizione giuridica di chierico si articola in 3 stati: diaconato, presbiterato ed episcopato, ma rappresenta una funzione unitaria caratterizzata da diritti e doveri elencati nel codice canonico dai canoni 273 ai canoni 289(es. obbligo di prestare fede ed obbedienza al sommo pontefice e al proprio ordinario, obbligo alla santità della carica). La vocazione sacerdotale comporta una serie di restrizioni e vincoli nelle normali attività: per i chierici il diritto di associazione incontra un limite in quelle associazioni cui fini risultino incompatibili con gli obblighi propri del loro stato( canone 278); mentre notevoli limitazioni incontrano nello svolgimento dell' attività politica: i chierici non possono assumere uffici pubblici che comportino una partecipazione all' esercizio del potere civile secondo il canone 289( secondo il principio di elasticità non si trattano di proibizioni assolute ma per la promozione del bene comune o difesa dei diritti della chiesa è possibile che un chierico faccia parte della vita politica dietro dispensa dell' autorità ecclesiastica, es. Don Luigi Sturzo e la democrazia cristiana). L' obbligo più impegnativo dello status clericale è contraddistinto dalla condizione di celibato che non consente ai chierici di contrarre matrimonio: esso non si tratta di un obbligo di diritto divino ma è percepito molto fedelmente da tutta la chiesa cattolica perché trova una giustificazione nel passo "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini" Allora Pietro prese la parola e gli disse: Ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa al tuo seguito Mt 4,19;19,27, anche se Gesù non l' ha mai formalmente imposto( Paolo di Tarso si era mantenuto celibe per poter meglio seguire la vocazione e si limita ad esortare i cristiani al proprio seguito). Il precetto è perciò di tipo tradizionale, ultimamente a causa delle crisi di vocazione sono emerse spinte contro ciò ma già da Paolo VI nel 1967 con l' enciclica Sacerdotalis coelibatus aveva affermato la ferrea difesa del celibato, nel 1992 Giovanni Paolo II ha mantenuto la stessa posizione assunta da Paolo VI( Benedetto XVI continua sulla stessa strada) e ha definito il chierico come "sposo della chiesa". L' obbligo del celibato può essere oggetto di dispensa ma con la sola giurisdizione della santa sede( il sacerdote che è oggetto di tale dispensa perde tutti i diritti dello stato clericale e viene degradato allo stato di laico), mentre nel caso di primo grado di ordinazione clericale( il diaconato) è possibile che venga insignito a persone già sposate. Nelle chiese orientali l' obbligo del celibato è in vigore solo per i vescovi, mentre deroghe straordinarie sono state conferite ai ministri di altre confessioni cristiane convertitesi a quella cattolica. L' accesso all' ordine sacro è subordinato a precisi requisiti: l' età minima deve essere di 23 anni per il diaconato, 25 per il presbiterato e 35 per l' episcopato e si richiede che al momento dell' ordinazione il candidato professi integralmente la sua adesione alla fede cattolica, abbia una preparazione culturale e dottrinale e conduca una vita ineccepibile.

Il chierico è chiamato ad esercitare 3 fondamentali funzioni nella vita della chiesa: insegnare, santificare e governare. Per ciò che riguarda insegnare o munus docendi va rilevato che il magistero ufficiale di definire le verità di fede è abilitato solo al sommo pontefice e al collegio dei vescovi, i quali godono del principio di infallibilità derivante dal concilio vaticano I del 1870 quando intendono proclamare con atto definitivo una dottrina riguardante i costumi o la fede che deve essere condivisa da tutta la chiesa secondo il canone 749. Ma dal 1870 ad oggi si è avuta una sola proclamazione papale ex cathedra da considerarsi infallibile: quella del dogma dell' assunzione di Maria alla gloria dei cieli proclamata da Pio XII nel 1950; le stesse prerogative papali lo hanno il collegio dei vescovi, che comprende al suo interno il pontefice, mentre i vescovi singolarmente non godono dell' infallibilità ma sono solo maestri e dottori di fede.

Per la funzione di santificare o munus santificandi l' ordine sacro abilita il fedele a compiere quegli atti di carattere liturgico e culturale tra i quali l' amministrazione dei sacramenti che si concretizzano con l' investitura di presbiterato che conferisce al soggetto la potestà di presiedere al rito centrale della liturgia cristiana, alla consacrazione del pane e del vino, alla remissione dei peccati ai fedeli che si accomnano alla penitenza.

La completezza delle funzioni con la prerogativa della facoltà di governo è conferita con la carica di episcopato, che abilita all' amministrazione della chiesa e, in via esclusiva, all' ordine sacro.

Oltre ai laici e ai chierici vi è un' altro status giuridico che è quello dei fedeli di vita consacrata o religiosi. Alla base di questa particolare decisione non vi è un sacramento ma un atto di significato spirituale: una promessa solenne( voto o professione religiosa) fatta a Dio e ricevuta pubblicamente dalla chiesa, di seguire uno stile di vita particolarmente improntato all' osservanza dei 3 obblighi fondamentali quali la carità, la povertà e l' obbedienza. A questo particolare status possono accedere sia uomini che donne e la ura per antonomasia è l' eremita o anacoreta, la vita consacrata imita, secondo le parole di Giovanni Paolo II, la vita che Gesù ha abbracciato ed ha proposto ai discepoli che lo seguivano e sono rappresentanti della vita religiosa i monaci Benedettini, Francescani, Domenicani e gesuiti. In questo caso si tratta di istituti religiosi, in cui i membri oltre ad emettere voti pubblici conducono una vita in comunità in una situazione separata dal mondo, è questa la forma di vita consacrale più antica che comprende anche i canonici e chierici regolari, che uniscono lo stato di vita e le prerogative del sacerdozio con quelle della vita comunitaria religiosa( Agostiniani e Barnabiti), gli ordini mendicanti( Ordine dei Francescani), le congregazioni religiose laicali che non ricevono l' ordine sacerdotale e hanno il compito di insegnare istruzione ai giovani o con finalità assistenziali( Fratelli di san Giuseppe Benedetto Cottolengo). Un inquadramento giuridico più tardo e risalente al secolo scorso lo hanno avuto gli istituti religiosi secolari, i cui membri si vincolano all' osservanza dei tradizionali consigli evangelici della castità, povertà ed obbedienza, senza però condurre una vita comunitaria, di natura sia maschile(Camna di san Paolo) o femminile(suor Orsoline), ad essi vengono assimilate le società di vita apostolica, sia maschili che femminile e composte da laici e religiosi, i cui membri, pur senza assumere i voti religiosi conducono una vita in comunità dedicandosi al perseguimento di alcune finalità specifiche di apostolato, carità e di impegno nella vita missionaria secondo il canone 731. Il superiore è soggetto al romano pontefice ma nel governo dell' istituto è affiancato da un consiglio e dal modulo generale, un organo collegiale rappresentativo di tutti gli appartenenti all' istituto stesso( il fedele di vita consacrata può anche essere consacrato vescovo ed allora non sarà più soggetto al suo superiore ma solo al romano pontefice es. Carlo Maria Martini arcivescovo di Milano appartiene all' ordine dei Gesuiti, mentre nel corso della storia si è verificata l' assunzione di un monaco o frate al supremo pontificato: Eugenio II era cistercense).

Assetto Istituzionale della Chiesa

La struttura istituzionale della chiesa non è un sistema di stato e di governo disciplinata da una carta costituzionale o da un qualsiasi documento ma deriva da una tradizionale e stabile forma di osservanza delle cariche e delle rispettive attribuzioni ma soprattutto negli anni successivi al concilio vaticano II si era diffusa una spinta di maggiore democratizzazione del sistema ecclesiale: una parte della chiesa sosteneva che essa dovesse modernizzarsi e acquisire quei sistemi tipici delle democrazie del XX secolo per adattarsi meglio alla nuova società civile. Questa spinta non è stata ignorata ma nemmeno aderita in tutta la sua visione perché gli stessi principi ecclesiali non consentono di trapiantare tutto il sistema democratico e gli assetti istituzionali tipici di esso: infatti se principi come la parità tra fedeli e di rispetto per l' autonomia delle comunità locali sono stati ribaditi in modo forte dal concilio vaticano II il principio cardine delle democrazie giuridiche non potrà mai essere accolto dal sistema ecclesiale perché in essa ogni funzione di guida è esercitata da un' investitura del suo stesso fondatore( Pietro a cui da Cristo è stato delegato il compito di pascere le pecorelle Gv 21, 15), è a nome di esso e non dei singoli fedeli che deve essere amministrato il potere e il governo, per cui anche una regola come la maggioranza sarà una componente importante del diritto canonico perché assicura il buon funzionamento di molti organismi( oggi l' elezione del romano pontefice è fatta a scrutinio segreto con maggioranza semplice) ma non sarà il principio fondamentale della comunità, difatti per lungo tempo si esercitava il periodo della sanioritas, che non riteneva sufficiente che l' eletto fosse eletto dalla maggioranza ma che tale gruppo rappresentasse anche la sanior pars( comprendente i membri più autorevoli del gruppo).

Mentre le funzioni emanate da Cristo agli apostoli erano 3(munera santificandi, munera docendi e munera governandi), la potestà riconosciuta agli apostoli era tradizionalmente di natura duplice: potestà di ordine e potestà di giurisdizione. La potestà di ordine derivava dal sacramento dell' ordine sacro e comprendeva le prerogative più strettamente liturgiche e culturali, di natura irrevocabile si diversificava dalla potestà di giurisdizione o governo perché essa derivava dall' investitura di un ufficio ed era soggetta a revoca. Si ammetteva per esempio che la potestà di governo fosse conferita anche a fedeli non ordinati( es badesse territoriali ossia superiori religiose a capo di un istituto), ma la scissione maggiore tra potestà di giurisdizione e potestà di ordine si verifica soprattutto nella ura del pontefice, infatti a questa carica può essere eletto anche un qualsiasi fedele a patto che dopo l' elezione sia nominato vescovo( questa ipotesi di laico eletto a papa è rimasta in via teorica), ma molti diaconi o preti sono stati eletti pontefici( es Gregorio VII o Bonifacio VIII). In una posizione intermedia è considerata la potestà di insegnamento o magistero consistente nella potestà di insegnare la parola di Dio ed interpretarne automaticamente i contenuti, con essa si identificava spesso la potestas iudicionis e perchè essa era connessa con l' ufficio del vescovo. Con il concilio vaticano II la visione della potestà è mutata verso una concezione unitaria di sacra potestas conferita da Cristo a Pietro, tale potestà deriva ed è acquisibile con il sacramento dell' ordinazione. Questa visione innovativa ha portato a due certezze:

I vescovi diventano immediatamente membri del collegio episcopale con diritto a partecipare al concilio ecumenico

Inscindibilità tra il conferimento dell' ufficio di romano pontefice e la consacrazione episcopale( se il fedele non è già vescovo dopo l' accettazione della carica deve ricevere la consacrazione episcopale dallo stesso decano del collegio cardinalizio che ha proceduto all' elezione secondo il canone 332

La sacra potestas non ricomprende in se qualunque potestà di governo all' interno della chiesa ma solo quel nucleo essenziale che si ricollega alla peculiare natura di questa comunità religiosa cioè nelle prerogative di guida pastorale dei fedeli. Altre funzioni affidate ai chierici possono di volta in volta essere affidate ai laici con una delega da parte del titolare dell' ufficio cui tali funzioni sono riconnesse.

La potestà di governo è formata da una potestà legislativa, una potestà esecutiva o amministrativa e una potestà giudiziaria: tutte queste 3 potestà sono concentrate nelle mani di uno stesso individuo(nella chiesa universale è il romano pontefice, nelle chiese particolari è il vescovo) attraverso il diritto divino(infatti fu Cristo ad affidare a Pietro il compito di pascere le pecorelle), ma in comunità complesse come oggi non è materialmente possibile esercitare questo potere da soli perciò si affidano delle funzioni di potestas in modo saltuario attraverso una delega da parte del soggetto titolare della potestà oppure la potestas viene esercitata da organo, gli organi con potestà vicaria, i quali hanno una caratteristica e "democratica" divisione dei poteri. In questi casi la potestà legislativa è esercitata direttamente dal soggetto titolare della potestà( il papa nell' universale, il vescovo nel particolare), la potestà esecutivo-amministrativa e quella giudiziaria sono affidate a organi vicari distinti. Un altro principio generale che caratterizza la potestà di governo è la natura ministeriale di servizio a beneficio di tutti i fedeli, infatti deriva direttamente dall' insegnamento di Gesù.

Al vertice della chiesa universale risiede il romano pontefice o vicario di Cristo, che concentra in se una potestà definita suprema, piena, immediata ed universale e che può essere liberamente esercitata ex canone 331, nei confronti della quale non può essere ammessa alcuna forma di supervisione o controllo e quindi di ricorso od appello da parte dei fedeli(suprema), ricomprende in se tutti e 3 i munera di insegnamento, santificazione e governo dei fedeli potendo esprimersi su qualsiasi campo giuridico (piena) e su tutti i fedeli senza necessità di mediazione(immediata), una potestà che si estende a tutta la chiesa nella forma universale e particolare(universale). Quest' assolutezza nei poteri incontra il limite invalicabile che il pontefice ha di fronte al diritto divino evitando che egli sia un sovrano legibus solutus. Oltre a presiedere la chiesa universale il romano pontefice è a capo della diocesi di Roma, infatti il capo della chiesa universale è direttamente conferito i quanto vescovo di Roma ma il governo della diocesi stessa è affidato di solito ad un vescovo che agisce in posizione vicaria( ossia nel nome e per conto del pontefice) che viene chiamato cardinale vicario. Come capo di tutta la chiesa il papa ne detiene la rappresentanza ufficiale in tutti i rapporti esterni, sia di fronte agli istituti religiosi sia nei rapporti con gli Stati od altri organismi politici, infatti il pontefice è la suprema autorità di Stato della Città del Vaticano costituita con il trattato lateranense del 1929 per garantire al sommo pontefice e agli altri organi della chiesa la piena indipendenza e l' assenza di qualunque soggezione ad altra autorità statale, per cui l' autorità del papa sullo stato vaticano è una sovranità politica di natura temporale. Teoricamente la sovranità papale sarebbe massima perché in lui si concentrerebbero le 3 funzioni ma concretamente il governo di ognuna di esse è emendato a organi vicari:

Potere legislativo: commissione composta da cardinali, nominata per 5 anni dal pontefice

Potere esecutivo-amministrativo: spetta al presidente della suddetta commissione

Potere giudiziario: spetta ad organi specificatamente costituiti per tale funzione, giudice unico, tribunale, corte d'appello e corte di cassazione)

Affiancato alla ura del romano pontefice c'è un organismo collettivo che è il collegio dei vescovi, che rappresenta il successore del gruppo dei 12. A capo del collegio risiede il romano pontefice con tutti i poteri conferitogli, per cui non è ipotizzabile un conflitto tra i 2 organi perché comporterebbe un conflitto del pontefice con se stesso per cui si potrebbe formare solo un conflitto tra i vescovi e il romano pontefice(differentemente i vescovi anche se uniti non sono il collegio dei vescovi) per cui si tratterebbe di un contrasto di fatto. Infatti è il papa a decidere di volta in volta quale potestà tra personale o collegiale dover esperire ma non può esimersi dallo scegliere.

Il collegio dei vescovi è costituito da tutti coloro che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, di esso fanno quindi parte i vescovi diocesani( essenti a capo di una diocesi)ma anche i vescovi titolari(non aventi alcun governo diocesano, infatti sono assegnati ad una diocesi non più esistente, ma altri incarichi nella struttura ecclesiale), i vescovi emeriti( i vescovi che hanno lasciato il governo diocesano per superamento dei limiti di età(75 anni), per rinuncia o trasferimento ad altro incarico, il principio di decadenza da un ufficio per sopraggiunti limiti di età è stato introdotto nel 1967 da paolo VI, ultimamente i vescovi emeriti sono molti. Oltre al requisito della consacrazione è necessario che i vescovi siano in comunione gerarchica con il pontefice e tutti gli altri membri del collegio, il quale non è operante in modo continuativo ma deve essere convocato e riunito in assemblea allora il consiglio dei vescovi prende il nome di concilio ecumenico. In tutta la storia sono stati convocati 21 concili di cui 8 nel I millennio e 13 nel II fino alla celebrazione del concilio ecumenico vaticano II. Data l' eccezionalità dell' evento e la forza politica che esso sprigiona Paolo VI istituì un organo capace di dare continuità al lavoro conciliare e compierne parte delle sue funzioni: il sinodo dei vescovi. Il sinodo dei vescovi è un istituto composto di rappresentanti di tutti gli episcopati nazionali, integrati dai capi dei più importanti uffici di governo della chiesa universale e dai membri designati liberamente dal pontefice. Il sinodo dei vescovi si riunisce ogni 3 anni in assemblea ordinaria( a cui partecipano i vescovi in conferenza episcopale nazionale, i patriarchi e gli arcivescovi delle chiese orientali, i capi dei dicasteri della curia romana e alcuni rappresentanti religiosi), che è la sua naturale espressione ma trova spesso una convocazione straordinaria in riunioni rappresentative della chiesa universale o di uno specifico settore territoriale limitato( assemblea straordinaria e assemblea speciale), la continuità dell'attività è assicurata da una segreteria permanente che ha l' incarico di organizzare i lavori delle riunioni. Il sinodo dei vescovi è un organo a carattere consultivo che prevede che il pontefice possa attribuirgli in particolari casi funzioni deliberative, i lavori si chiudono con un documento contenente le proposte, le indicazioni e le istanze approvate in assemblea e che il pontefice rielabora in una esortazione apostolica( il pontefice è libero di accogliere soltanto le indicazioni da lui ritenute preferibili).

Per consentire una corretta espressione della potestà di governo sulla chiesa il papa non esercita da solo tutte le funzioni ma si serve di alcuni collaboratori. Nei primi secoli di vita della chiesa di Roma era naturale che il vescovo si servisse di collaborazione e consiglio verso i vescovi delle diocesi vicine( chiamate suburbicarie, nei preti e diaconi delle chiese e diaconie), la funzione svolta da questi soggetti di aiuto con il tempo si istituzionalizzò e queste ure furono chiamate cardinali( da cardine della chiesa= punto di appoggio della chiesa) e divennero un corpo di stretti collaboratori del papa. La porpora del cardinale era concessa a tutte e 3 gli ordini: cardinali diaconi, cardinali preti e cardinali vescovi) e anche se formalmente continuavano ad avere le stesse funzioni non esercitavano la giurisdizione ma si occupavano del governo della stessa chiesa universale. I cardinali oltre compongono nel loro insieme un organo collegiale (le cui riunioni assumono il nome di concistoro) che svolge la funzione consultiva nei confronti del papa, tradizionalmente è l'organo consultivo più vicino e a diretto contatto con lui. La nomina dei cardinali avviene per decreto pontificio che viene reso pubblico durante il concistoro, a partire da Paolo VI si è stabilito che i cardinali dovessero essere 120 senza contare i membri sopra 80 anni: il concistoro per la nomina di nuovi cardinali viene celebrato quando il loro numero è sceso sensibilmente al di sotto del numero massimo di 120. Tra essi deve esserci accordo e non si pone il conflitto di competenza tra il sinodo dei vescovi e il collegio cardinalizio perché il sinodo dei vescovi si occupa di tematiche generali della chiesa mentre il collegio cardinalizio di problemi pratici od organizzativi.

Con il potenziarsi del ruolo del romano pontefice il ruolo dei cardinali divenne più complesso e il governo centrale della chiesa dovette dotarsi di uffici e dicasteri stabili, con una precisa regolamentazione, questi uffici erano affidati alla direzione dei cardinali e presero il nome di curia romana, la quale ebbe una sua sistematica strutturazione con Sisto V nel 1588 e con Pio X e Giovanni Paolo II con il Pastor bonum. Attualmente la curia romana è una struttura istituzionale composta da:

una segreteria di stato, con competenze generali e di collaborazione era rappresentanza del pontefice, con funzione di indirizzo e coordinamento di tutti gli altri organismi, è presieduta dal segretario di stato che è il cardinale più eminente della curia, quello più vicino al papa e che lo sostituisce in caso di impedimento: la segreteria di stato è divisa in 2 sezioni:

La sezione riguardante gli affari del servizio quotidiano del sommo pontefice, del redigere i provvedimenti e di curarne la pubblicazione

La sezione di curare i rapporti con gli altri stati con funzioni analoghe al ministero degli esteri nella repubblica italiana

9 congregazioni, con competenze amministrative presiedute ciascuna da un prefetto, coadiuvato da un arcivescovo e da un consiglio di direzione composto da cardinali e vescovi

3 tribunali con funzioni inerenti all'attività giudiziaria

11 pontifici consigli, organi consultivi su problemi di attualità

altri uffici di carattere economico

Tra le congregazioni spicca la Congregazione per la dottrina della fede il cui compito è di promuovere e tutelare la dottrina ed è l'erede storica della santa inquisizione, ad essa è riservato il compito di giudicare quelle dottrine contrarie ai principi cattolici tramite pena di scomunica latae sententiae. Oggi però il compito è soprattutto quello di promuovere le verità di fede attraverso iniziative di studio, di ricerca, di approfondimento che si concludono con l' emanazione di ampi documenti esprimenti le posizioni della chiesa su date materie( si può ricordare il Dominius Iesus del 6/08/200 che ribadisce il principio di unicità e universalità della chiesa salvifica di Gesù; il Donum vitae del 22/02/1987 che affronta i problemi delle tecniche di procreazione artificiale formulando un giudizio di illiceità morale). Tra le altre congregazioni è necessario ricordare la Congregazione per le cause dei santi con il compito di proclamare santi determinati fedeli, accertando che il fedele è veramente degno di essere proposto come modello di venerazione a tutta la chiesa per una particolare elevatezza morale o perché è arrivato a sacrificare la propria vita per amore di Cristo, ma poiché si concreti il procedimento deve essere avvenuto un miracolo.(es guarigione inspiegabile da una grave malattia),in questi casi si ricorre ad una consulta medica. Se l' evento può essere pregiudiziale della guarigione si può procedere alla beatificazione e successivamente, dopo la prova del secondo miracolo alla canonizzazione.

Una rilevanza nella curia è data ai tribunali della Segnatura apostolica, organo di vigilanza di controllo e supervisione di tutta l' amministrazione nell'ambito della chiesa, e della Rota romana, un tribunale d'appello chiamato ad esprimere un giudizio su tutte le cause che non hanno trovato definitiva soluzione presso i tribunali delle chiese particolari(vi sarebbe anche il tribunale della penitenza apostolica ma esso non ha funzioni giurisdizionali ma svolge compiti inerenti al foro interno( coscienza dei fedeli) e indulgenze).

Riguardo ai pontifici consigli un posto di preminenza è dato al Pontificio consiglio per l'interpretazione di testi legislativi, esso ha compiti di natura strettamente giuridica per stabilire l' interpretazione autentica di tutte le leggi universali della chiesa. Nel complesso quindi la curia romana ha la funzione di coadiuvare il pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale, al momento della morte del pontefice decade tutto il sistema curiale in modo automatico, le cariche di curia sono temporanee e con la durata di 5 anni con limite di età di 75 anni, ad eccezione del segretario di stato che cessa solo con la morte del pontefice.

Elezioni Pontificie

Il più importante compito affidato al collegio cardinalizio è l'elezione del pontefice. Dai primi secoli dove la designazione del vescovo di Roma era fatta dai vescovi delle diocesi vicine e dagli ecclesiali romani di maggiore autorevolezza l'elezione venne regolata formalmente solo con Niccolò II nel 1059. All'inizio l' elezione fu riservata ai soli cardinali vescovi seppur approvata da tutto il clero romano, nel secolo seguente Alessandro II la estese a tutto il collegio cardinalizio e la partecipazione di essa divenne un insopprimibile diritto. Soltanto in tempi recenti a partire dal pontificato di Paolo VI è stato stabilito che i cardinali decadono dal diritto di eleggere il papa con il compimento degli 80 anni di età. L' elezione avviene in un luogo chiuso senza alcun contatto con l' esterno, dove i cardinali sarebbero usciti soltanto con l' elezione del nuovo papa e il collegio cardinalizio viene così chiamato conclave, ufficialmente a partire dalla costituzione Ubi periculum, promulgata da Gregorio X nel 1274. L'ultima modifica al sistema del conclave è stata apportata da Giovanni Paolo II nel 1996 con la costituzione apostolica Universi Dominici gregis. Alla morte del pontefice l governo della chiesa viene limitato agli affari interni e indilazionabili e passa al collegio cardinalizio, che lo esercita riunendosi in congregazione generale, sia attraverso un comitato ristretto composto dal cardinale camerlengo e da 3 cardinali estratti a sorte, incaricati di trattare le questioni minoritarie che si presentano quotidianamente. Alla notizia della morte del pontefice i cardinali devono confluire a Roma entro 15 o massimo 20 giorni devono dare l'inizio al conclave nella domus santae martae( non più nel palazzo apostolico) e ogni mattina vengono trasportati senza che abbiano alcun contatto con il mondo esterno al palazzo apostolico mentre le operazioni elettorali si svolgono nella cappella sistina dove avviene l' elezione per scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 degli elettori presenti( sono stati aboliti il metodo dell'acclamazione e quello del compromesso).Gli scrutini debbono continuare, se nella prima votazione non c'è stato esito positivo, due al mattino e due al pomeriggio per 3 gironi al termine dei quali se non si è giunti ad una soluzione si avrà una pausa di preghiera di un giorno e poi altri 7 giorni di scrutini e così via fino a 30 scrutini. In questa situazione di stallo Giovanni paolo II ha emanato una costituzione che prevede che i cardinali possano agire in modo differente: o acquistare la maggioranza assoluta o richiedere un ballottaggio tra i 2 nomi dello scrutinio precedente. Importante è la segretezza e l'assoluto isolamento che i cardinali debbono tenere durante il conclave, non possono avere contatti con il mondo esterno di qualsiasi natura, nemmeno ascoltare trasmissioni radiofoniche o televisive, è vietato di introdurre nei locali qualsiasi strumento che possa riprodurre la voce di natura tecnica. Per quanto riguarda le interferenze da parte di autorità civili nell'elezione papale esse vengono punite con la pena della scomunica. Avvenuta l' elezione il cardinale decano chiede all' eletto se accetta l' elezione canonica a romano pontefice e, ricevutone il consenso gli chiede di essere chiamato. Con l' accettazione dell' eletto è immediatamente vescovo della chiesa romana e l' annuncio viene preceduto da una fumata bianca a cui segue la prima benedizione urbi et orbi dell'eletto. L' ufficio del romano pontefice viene a cedere solo con la morte del titolare o con la rinuncia volontaria alla carica adeguatamente manifestata secondo il canone 332( es. Celestino V).

Il Governo delle Chiese Particolari

Nelle chiese particolari la potestà di governo è incentrata nella ura del vescovo, che ha potestà legislativa, amministrativa e giudiziaria nell' ambito della diocesi ed è limitata dalla potestà universale del sommo pontefice, perciò il vescovo è soggetto al diritto divino e al diritto ecclesiastico vigente per tutta la chiesa. Il vescovo esercita la potestà legislativa ed emenda ad organi vicari quella amministrativa e quella giudiziaria: al vicario generale, che preside la curia diocesana con funzione amministrativa e al vicario giudiziale che presiede il tribunale particolare. Al vicario generale possono essere affiancati dei vicari episcopali, con l' incarico di occuparsi sempre a nome del vescovo di un certo territorio della diocesi mentre la gestione economica della diocesi è affidata al consiglio per gli affari economici coadiuvato da un amministratore economo. La cura pastorale dei fedeli è decentrata alle varie parrocchie ciascuna affidata al parroco, mentre nelle diocesi più grandi il vescovo può essere affiancato da vescovi ausiliari.

Il momento della collegialità si esprime attraverso il presbiterio, gruppo di sacerdoti strettamente inseriti nella diocesi, ma che ha solo una funzione consultiva. Il presbiterio agisce istituzionalmente attraverso un organo amministrativo rappresentativo il consiglio presbiterale che ha sostituito il modulo cattedrale, il consiglio presbiterale è formato da membri canonici di nomina vescovile che non era ritenuto rappresentativo del presbiterio. Nell'ambito del consiglio presbiterale viene chiamato il collegio dei consultori, organo consultivo necessario in alcune materie. Il secondo momento di collegialità si verifica con il sinodo diocesano che viene indetto da ogni vescovo ogniqualvolta lo ritenga opportuno per il bene della chiesa particolare, questo si protrae in diverse riunioni intercalate da periodi di riflessione e di approfondimento che si concludono con una serie di deliberazioni di carattere legislativo. Questi atto vanno ricollegati alla persona del vescovo ijn quanto unico legislatore del sistema particolare. Tra gli organi collegiali è doveroso nominare il consigliompastorale che non è di obbligatoria istuituzione ma che tende ad essere xostituito in tutte le diocesi ed è costituito da tutte le componenti dei fedeli, in particolare dai laici, si tratta di un organo meramente consultivo. La nomina dei vescovi è libera e effettuata tramite bolla pontificia che assegna ad un prescelto una sede episcopale, al momento di ricevere la bolla il vescovo si considera veascovo eletto ma per essere formalmente investito dell' autorità di vescovo deve prendere possesso della diocesi attraverso una lettera formale a tutti gli organi canonici della diocesi e una solenne cerimonia nella chiesa cattedrale del governo pastorale della comunità dei fedeli. L' ufficio episcopale è conferito a tempo indeterminato e tende a durare sino alla morte del titolare o al compimento del 75esimo anno a presentare la rinuncia al proprio ufficio, se questa viene accettata la diocesi diventa vacante e il governo di essa passa al collegio dei consultori che è tenuto entro 8 giorni a nominare un amministratore diocesano che governerà il territorio fino all' elezione del nuovo vescovo.

Strutture Istituzionali Intermedie

Vi sono anche istituti di governo del diritto canonico che sono articolazioni gerarchiche derivanti da contingenze storiche, infatti risalendo ancora una volta ai primi secoli del cristianesimo era naturale che i vescovi delle grandi città assumessero una posizione rilevante rispetto alle altre diocesi per cui venne ad affermarsi la ura del vescovo metropolita a cui furono riconosciuti poteri di controllo e circoscrizione territoriale nell' ambito della chiesa, nel tempo questi vescovi acquistarono potere soprattutto nel medioevo e vennero chiamati primati, ma questa ura è oggi solo un relitto storico, perché il potere esercitato da esso è confluito nelle conferenze episcopali regionali e nazionali.

Le conferenze episcopali regionali costituiscono una prerogativa italiana, dove l' elevato numero delle diocesi ha indotto a creare dei raggruppamenti più ampi rispetto a quello dela provincia presiedute da un collegio comprendente tutti i vescovi della regione. La conferenza episcopale regionale ha funzione di collegamento dell' attività pastorale delle singole diocesi ma essa può decidere di convocare un' assemblea di vescovi chiamata concilio plenario che gode di potestà di governo in maniera legislativa ma i documenti devno essere sottoposti al controllo della santa sede.





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