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L A PARENTELA E L'OBBLIGO ALIMENTARE

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L A PARENTELA E L'OBBLIGO ALIMENTARE


LA PARENTELA E L'AFFINITA' à la parentela è il legame di sangue che unisce persone discendenti da un medesimo stipite. L'intensità del vincolo va determinata tenendo conto di due elementi: la linea è il grado con riferimento al primo; sono parenti in linea retta le persone che discendono dall'una e dall'altra mentre sono parenti in linea collaterale coloro che hanno un ascendente comune, ma che non discendono l'uno dall'altro.

Il grado è l'intervallo generazionale che separa tra loro due o più soggetti; nella linea retta per ogni generazione si computa un grado, ma si deve escludere lo stipite; nella linea collaterale, il computo deve essere eseguito effettuando la somma dei gradi che intercorrono tra ognuno dei due parenti e il comune ascendente, il quale deve essere escluso dal computo.

Il vincolo di parentela non viene riconosciuto dalla legge oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

La parentela viene tradizionalmente distinta in legittima, che intercorre tra individui legati da un vincolo di sangue scaturente dalla generazione in costanza di matrimonio, e naturale, basata sul solo legame di sangue.

La parentela è produttiva di effetti patrimoniali e non patrimoniali. Tra i primi vanno menzionati: la successione necessaria, legittima e l'obbligo agli alimenti; tra i secondi: l'impedimento a contrarre matrimonio, idoneità a ricoprire il ruolo di tutore, legittimazione a proporre istanza di intermediazione o inabilitazione, e non riconoscibilità dei li incestuosi.

L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. Anche l'affinità è computata in virtù della linea e del grado, in quanto nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.




GLI ALIMENTI à l'obbligo alimentare, al cui adempimento sono tenuti determinati soggetti indicati dalla legge, consiste nella prestazione, a favore di colui che versa in stato di bisogno, dei mezzi necessari per vivere; il diritto alimentare ha carattere personale, è indisponibile (cioè non può essere ceduto), il beneficiario non può rinunciarvi. Questo diritto inoltre è imprescrittibile, impignorabile, insequestrabile, nonché insuscettibile di entrare a far parte della massa fallimentare.

Il sorgere dell'obbligo alimentare è legato alla sussistenza di presupposti determinati, il primo dei quali, di natura soggettiva, è rappresentato dal particolare legame di parentela o riconoscenza, che deve unire alimentando e obbligato; gli altri presupposti, di carattere oggettivo sono lo stato di bisogno in cui deve trovarsi chi avanza la pretesa alimentare e la disponibilità economica di chi deve soddisfarla.


I SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO ALIMENTARE à l'art. 433 cc, oltre ad individuare i soggetti tenuti all'obbligo alimentare, stabilisce anche l'ordine, di carattere progressivo, in cui ciascuno di essi è chiamato ad adempiervi.

Il coniuge è il primo sul quale grava l'obbligo di prestare gli alimenti.

Obbligati agli alimenti, subito dopo il coniuge, sono i li legittimi, legittimati, naturali o adottivi, e in mancanza di costoro, i discendenti prossimi anche naturali. La successiva categoria di obbligati sono i genitori. All'obbligo alimentare sono tenuti anche determinati affini (generi, nuore e suoceri); infine, sono tenuti agli alimenti i fratelli.






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