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"LA CORTE COSTITUZIONALE ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"

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"LA CORTE COSTITUZIONALE ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"



Corte Costituzionale



La funzione della Corte Costituzionale è quella di verificare che tutte le leggi ordinarie (emanate dal parlamento) siano conformi alla Costituzione altrimenti le dichiara incostituzionali.


Si compone di 15 giudici che restano in carica per 9 anni, non possono essere rieletti immediatamente ed essendo nominati in tempi diversi sono sostituiti gradualmente.

Si dice che la Corte è un organo collegiale permanente caratterizzato da rinnovi parziali.

Dei 15 giudici:



  • sono nominati dal Presidente della Repubblica;
  • sono eletti dal Parlamento;
  • sono eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative ( e cioè 3 sono eletti dalla corte di cassazione, 1 dal consiglio di stato e 1 dalla corte dei conti)



I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo, delle supreme magistrature, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche, tra gli avvocati che hanno esercitato la professione per almeno 20 anni.

L'ufficio di giudice è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica pubblica.

La Corte nomina tra i suoi membri un Presidente che rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.



Analizziamo, ora, in particolare le competenze della Corte.


Prima di tutto la Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.


Esempio: una legge ordinaria o un decreto legge in contrasto con la costituzione o con altre leggi

costituzionali sono costituzionalmente illegittime.


La Corte inoltre giudica sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regioni e tra Regioni.

E cioè quando due o più organi si dichiarano competenti o incompetenti a emanare un atto, la Corte stabilisce a chi spetti tale compito.

La Corte giudica anche sulle accuse di alto tradimento e attentato alla costituzione promosse dal Parlamento contro il Presidente della Repubblica.


La Corte decide sull'ammissibilità delle proposte di referendum popolare.




PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



In Italia Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica. Esso è organo rappresentativo e garante della Costituzione.


E' organo rappresentativo perché rappresenta l'unità nazionale al di sopra dei partiti e delle fazioni di parte. La sua attività deve essere imparziale e non deve scherarsi né con la maggioranza né con l'opposizione.

E' eletto dai rappresentanti del popolo (ossia il Parlamento) e quindi rappresenta il popolo da cui deriva i suoi poteri. In tal senso è un "simbolo": impersonifica il popolo italiano considerato come unità.


E' un organo di garanzia della Costituzione perché controlla ogni abuso compiuto dagli altri organi, o li stimola ad agire in caso di inerzia

Non ha una propria responsabilità politica: nessun suo atto è valido se non è controfirmato da un ministro che ne assume la responsabilità. Inoltre non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Infatti si dice che il Presidente della Repubblica è perseguibile solo per due reati:


ALTO TRADIMENTO

ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE

In questi casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune ed è giudicato dalla Corte Costituzionale.

Mentre per tutti gli atti che compie al di fuori delle sue funzioni è responsabile e viene giudicato dalla magistratura ordinaria.




Il Presidente della Rep. È eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione (la Valle d'Aosta ha un solo delegato). L'elezione ha luogo per scrutinio.

Può essere eletto come Presidente della Rep. ogni cittadino che abbia i seguenti requisiti:

  • deve aver compiuto 50 anni di età;
  • deve godere dei diritti civili e politici;
  • deve essere cittadino italiano

Dopo l'elezione giura fedeltà alla Repubblica davanti al Parlamento in seduta comune e assume le sue funzioni.

Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.


ATTRIBUZIONI DEL PRES. DELLA REP.


Egli non svolge una funzione dello Stato ma partecipa a tutte e tre le funzioni fondamentali, dando impulso all'attività politica e coordinando sia gli organi del potere legislativo, sia quelli edl potere esecutivo e del potere giudiziario.

Le sue principali attribuzioni possono essere raggruppate riguardo alla funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale.


Riguardo alla funzione legislativa il Presidente:


  • può inviare messaggi motivati alle Camere, richiamando l'attenzione del Parlamento e del Paese su un determinato problema;
  • indice le elezioni delle nuove camere, ne fissa la prima riunione e può convocarle in via straordinaria;
  • autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
  • promulga le leggi ed ha il c.d. potere di veto e cioè può chiedere alle camere una nuova deliberazione, però se le camere approvano nuovamente la legge egli è costretto a promulgarla;
  • emana i decreti legge i decreti legislativi e i regolamenti (si parla infatti di decreti del Presidente della Rep.);
  • indice il Referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
  • può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse, nel caso di cattivo funzionamento

Esempio: contrasto insanabile tra le due camere, oppure incapacità ad

esprimere un Governo efficiente, ecc.

o nel caso di contrasto con la volontà popolare. Questa attività però non può essere esercitata

negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cd.semestre bianco), salvo che essi coincidano in tutto

o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura;

  • può nominare senatori a vita, 5 cittadini che hanno dato lustro alla Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.


Riguardo alla funzione esecutiva il Presidente:


  • nomina il Presidente del Consiglio dei ministri (cioè il Capo di Governo) e su proposta di questo, i ministri;
  • nomina i più alti funzionari dello Stato (sottosegretari, prefetti, ambasciatori, ecc.);
  • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, autorizzazione delle Camere;
  • ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;
  • riconosce le persone giuridiche quali soggetti di diritto;
  • conferisce le onorificenze della Repubblica.

Riguardo alla funzione giurisdizionale il Presidente:


  • nomina 5 dei 15 giudici della Corte Costituzionale;
  • presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
  • può concedere grazie (che condonano la pena) e commutare le pene a singoli condannati.


Le funzioni di Capo di Stato, nel caso in cui egli non possa adempierle (per infermità, assenza o sospensione dall'ufficio in seguito a procedimento penale dinanzi alla Corte Costituzionale), sono esercitate dal presidente del senato.

In caso di inadempimento permanente o di morte o di dimissioni, il presidente della camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Capo dello Stato entro 15 giorni.







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