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LA CRISI CONIUGALE

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LA CRISI CONIUGALE


Quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, disciplina la separazione che comporta l'attenuazione di determinati obblighi derivanti dal vincolo. Quando il conflitto appare insanabile e la comunione di vita viene meno, l'art 149 c.c. regola lo scioglimento del matrimonio.

Il divorzio venne introdotto nell'ordinamento con legge 8981970 modificata poi nel 1987. la separazione rappresentava l'univo rimedio al conflitto coniugale, consentiva ai coniugi di non coabitare ed aveva carattere temporaneo, i suoi effetti potevano cessare in qualsiasi momento. Il protrarsi della vita separata per oltre 3 anni legittima ogni coniuge ad agire per lo scioglimento del matrimonio. La separazione è l'anticamera del divorzio.

La separazione LEGALE può essere GIUDIZIALE o CONSENSUALE, a seconda che trovi la sua fonte in una sentenza emessa al temine di un giudizio, o nel consenso dei coniugi. In caso di separazione giudiziale, il giudice, se richiesto, può emettere dichiarazione di addebito.

Nelgi anni recenti si è così sviluppato un forte interesse per le procedure di mediazione familiare, che hanno lo scopo di consentire una gestione non litigiosa dei problemi conseguenti al venir meno della comunione tra i coniugi, con particolare riferimento all'affidamento dei li.



Si tratta quindi di convincere i contendenti a rinunciare ad affrontarsi l'un l'altro in cerca di una vittoria giudiziale in termini patrimoniali o personali, la mediazione è nata per offrire un'alternativa alla lotta per la vittoria. A livello internazionale si fa riferimento alla Convenzione europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 1996, ratificata con legge del 2003.

L'attuale normativa riconosce al giudice la possibilità, quando ne sorga la necessità, di farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione, o in generale da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere personalmente. L'art4 della l n. 28597 prevede l'intenzione di riqualificare le strutture  a sostegno della famiglia, come i consultori familiari, recuperandoli al ruolo primario di servizio sociale e psicologico a sostegno della famiglia e dei minori in generale.

La SEPARAZIONE CONSENSUALE presuppone l'accordo dei coniugi di vivere separati e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i li. Il codice stabilisce che il diritto di chiedere l'omologazione della separazione spetta solo ai coniugi; è un diritto personalissimo, irrinunciabile e indisponibile, vengono considerate nulle tutte le eventuali pattuizioni preventive sul tipo di separazione.

L'art 158 c.c. stabilisce che la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale, il giudice infatti esercita un controllo di legalità sigli accordi dei coniugi, ed ha il potere di rifiutare l'omologazione quando le decisioni in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei li siano in contrasto con l'interese di costoro. L'omologazione può essere negata quando le decisioni relative ai coniugi siano lesive di principi fondamentali, quali il buon costime o l'ordine publico. Il tribunale non può integrare o modificare l'accordo dei coniugi.

La dottrina estende il controllo giudiziale al contenuto dei singoli aspetti dell'accordo concernenti i rapporti tra i coniugi, per vedere se hanno disposto di diritti indisponibili. È quindi un controllo di legittimità, il giudice non potrà suggerire le modifiche opportune, può solo rifiutare l'omologazione indicando i motivi del rifiuto. La separazione consensuale concilia l'autonomia dei coniugi con l'esigenza di controllo pubblico a tutela dell'interesse preminente dei li o al fine di evitare approfittamenti in danno al coniuge debole. L'accordo si separazione non può essere impugnato per simulazione, la giurisprudenza ritiene assimilabile l'azione di annullamento dell'accordo di separazione. Se si riconosce all'omologazione efficacia costitutiva, considerando l'accordo un mero presupposto, si riterrà revocabile il consenco fino all'omologazione stessa.

La separazione x il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice. In questo ambito si prescrivono:

contenuto NECESSARIO: la decisione di vivere separati e le pattuizioni che riguardano il mantenimento del coniuge e dei li

contenuto EVENTUALE: determinazioni di contenuto assai vario.

Va negata l'applicabilità della disciplina contrattuale al contenuto necessario o tipico dell'accordo; parte vece per le clausole che eventualmente disciplinano l'assetto dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

L'accordo di separazione unitariamente inteso finisce col diventare una sorta di contenitore composto di negozi autonomi ma tra loro collegato dalla circostanza putamente formale di essere inseriti in un unico verbale.

In caso di trasferimenti immobiliari ci sono problemi interpretativi sal punto di vista dell'ammissibilità, della giustificazione causale e dell'opponibilità. È un negozio atipico che ersegue un interesse meritevole di tutela. Essi possono trovare la loro giustificazione in una causa familiare atipica.

L'accordo ha natura di atto pubblico e costituisce pertanto titolo idoneo per la trascrizione.

Sono accordi non omologati le pattuizioni precedenti o successive alla separazione senza il controllo del giudice.

La dottrina ammette una piena autonomia dei coniugi nella stipulazione di accordi non sottoposto all'omologazione. Anche le obbligazioni relative all'obbligo di mantenimento alla prole sono inefficaci in mancanza di omologazione.

Quando gli accordi possono essere:

accordi non omologati precedenti: sono operanti solo se si collocano in posizione di non interferenza rispetto all'accordo di separazione omologato, ovvero in una posizione di conclamanta e incontestabile rispondenza rispetto all'interesse tutelato.

accordi non omologati successivi: trovano fondamento nell'art 1322 c.c., devono ritenersi validi ed efficaci quando non varchino il limite di derogabilità consentito dall'art 160 c.c.


LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE: nel precedente sistema tutto era basato sulla colpa e il diritto di chiederla era attribuito ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge. Se nn c'era la colpa non c'era la pronuncia. Solo il coniuge incolpevole poteva domandare la separazione. In sede di riforma il legislatore eliminò le ipotesi tassative e lo stesso elemento della colpa. Oggi la separazione giudiziale po' essere chiesta quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. I fatti possono anke essere indipendenti dalla volontà delle parti. Si è passati dunque a una concezione fondata sul venir meno el principio dell'accordo. Venuto meno l'affectio coniugalis, può ottenersi una pronuncia di separazione. È consentita la domanda anche da parte dello stesso coniuge che abbia posto in essere i fatti causa dell'intollerabilità.

Il presupposto per la separazione giudiziale restano comunque i fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza.

La norma non richiede più il verificarsi di fatti tipici volontariamente posti in essere, né necessariamente individua la giusta causa di separazione nella violazione imputabile di doveri nascenti dal matrimonio. Essa riguarda situazioni di oggettiva difficoltà di convivenza.

Altro presupposto sono i fatti tali da arrecare danno all'educazione della prole. In questo ambito non si registrano pronunce.

Il comportamento colpevole del coniuge acquista rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito. L'art.151 c.c. stabilisce ce il giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei 2 coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento.

In quanto conseguenza della violazione dei doveri, la pronuncia di addebito conserva la funzione sanzionatoria  che in passato era assegnata alla colpa.

Non è sufficiente il verificarsi di una condotta che violi i dovei matrimoniali è necessario l'accertamento della colpevolezza del coniuge e il nesso causale, non ogni violazione dei doveri matrimoniali sarà rilevante, ma solo quella che determina l'intollerabilità della convivenza.

La violazione del reciproco dovere di fedeltà non legittima la pronuncia di una separazione con addebito a carico del coniuge adultero, che potrà aversi solo se l'infedeltà abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il giudice deve controllare l'oggettivo verificarsi di tali conseguenze tenuto conto delle modalità di frequenza dei fatti, del tipo di ambiente e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Secondo i giudici questi fatti devono essere violazioni particolarmente gravi e ripetute che creano danno all'onere del coniuge.

Costituiscono violazione del dovere di fedeltà anche gli insistenti approcci amorosi di un coniuge nei confronti di un terzo, pur non concretatisi in una relazione (corteggiamento esplicito).

La violazione dell'obbligo di assistenza è stato ravvisato dai giudici nel comportamento del coniuge freddo, scostante, privo di ogni manifestazione di affetto, compreso anche il comportamento ingiurioso e violento. È ricompresso nella violazione del dovere di assistenza morale l'ostacolare i rapporti del coniuge con la famiglia di origine. È in discussione se rientri o meno il rifiuto del DEBITO CONIUGALE ovvero l'ingiustificato diniego di rapporti sessuali. Oggi risulta preminente la facoltà di disporre del proprio corpo mantenendo la propria libertà di rifiutare la prestazione sessuale.

Altro punto discusso è la grave infermità mentale del coniuge, va stabilito allora se la richiesta di separazione rappresenti violazione dell'obbligo di assistenza e quindi legittimi una pronuncia di addebito. Secondo la recente giurisprudenza l'addebito non può fondarsi sulla mera inosservanza dei doveri posti a carico dei coniugi all'art 143 c.c.

Secondo i giudici è necessario valutare se la condotta del coniuge si sostanzi in un mero rifiuto dell'impegno solidaristico o non costituisca piuttosto una presa di coscienza di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza.

Il contrasto tra coniugi riguardo al mutamento di fede religiosa non può avere rilevanza come motivo di addebito. L'addebito potrebbe aversi nel caso in cui l'esercizio della fede religiosa superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge per le modalità del comportamento adottate.

Per quanto attiene alla violazione del dovere di coabitazione l'art 146cc da rilievo alla giusta causa dell'allontanamento. È stato ritenuto GIUSTIFICATO ABBANDONO della casa familiare il caso in cui ci sia una situazione di tensione fra i coniugi cagionata da una suocera eccessivamente invadete. In caso di accordo di CONVIVENZA SEPARATA non ci può essere addebito.


L'art 149cc stabilisce che lo scioglimento del matrimonio può avvenire per morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Bisogna premettere che con la separazione si attenua il vincolo coniugale che identifica una situazione di crisi familiare che può alternativamente sfociare nella ripresa della convivenza. Il divorzio invece comporta lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la perdita dello status del coniuge.

La nullità invece estingue il vincolo coniugale per un vizio genetico che ne determina l'invalidità. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile ovvero la cessazione delgi effetti civili quando accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste negli articoli successivi della riforma.

La dichiarazione di divorzio non può conseguire automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause tassativamente previste, ma richiede l'accertamento del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi. La separazione legale costituisce causa di scioglimento del matrimonio.

L'art 3 della riforma stabilisce che il divorzio pu essere domandato da uno dei coniugi quando sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale.

Necessario è che il giudice accerti che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno un triennio, in concreto i coniugi che intendono sciogliere il loro matrimonio sono tenuti ad intraprendere 2 separati giudizi. Si tratta di un iter lungo e oneroso.

Perché possa essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, risulterò necessaria la duplice condizione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed il decorso di 3 anni dalla izione dei coniugi avanti il presidente in sede di separazione.

L'art 3 l.n° 8981970 raggruppa ipotesi in ragione della condanna di uno dei coniugi in sede penale, Legittimano la domanda di divorzio dell'altro. In particolare si giustifica per pena troppo lunga o per reato grave. Solo il coniuge condannato è legittimato a domandare il divorzio. La condanna deve essere successiva alla celebrazione del matrimonio.

Sono causa di scioglimento le condanne:

a)  all'ergastolo o a una pena superiore a quindici anni

b)  a qualsiasi pena detentiva per i delitti come:

incesto

violenza carnale

atti di libidine

ratto a fine di libidine

ratto di persona minore di 14 anni o inferma a fine di libidine

delitti contro la morale pubblica e il buon costume

delitti contro la persona

delitti contro la libertà individuale

delitti contro la libertà personale

induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.

c)  pena per omicidio volontario do un lio o per tentato omicidio

d)  pena detentiva con 2 o + condanne per delitti come la lesione personale, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, in danno al coniuge o a un lio.

Per quanto riguarda la mancata consumazione del matrimonio, essa non incide sulla validità del matrimonio come atto, ma è solo causa del suo scioglimento.

Costituisce causa di divorzio anche il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma di legge. Provoca scioglimento o cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.





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