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LA MAGISTRATURA - LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - RAPPORTI TRA CSM E MINISTRO GUARDASIGILLI



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LA MAGISTRATURA


LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE


La funzione giurisdizionale costituisce una delle tre funzioni fondamentali esercitate dallo Stato. Essa si caratterizza per il fatto di essere normalmente esercitata per la risoluzione di controversie, che vedono due parti contrapposte. Essa è esercitata da soggetti, i MAGISTRATI, che sono organi statali posti in posizione di indipendenza, autonomia e di imparzialità e tale funzione si svolge attraverso procedimenti definiti dalla legge, al fine dell'attuazione del "giusto processo". Il prodotto della giurisdizione è un atto, la SENTENZA, che deve essere motivato e che è destinato a diventare definitivo [passare in giudicato].



dipendenza e imparzialità, i quali sono dotati di poteri decisori che, sulla base di regole processuali, e per la definizione di casi concreti, sono idonei a tradurre la volontà della legge in un provvedimento finale, destinato ad assumere l'autorità di cosa giudicata. Giuridizione è quell'attività esercitata secondo diritto, in condizioni di indipendenza dal potere politico e in posizione di terzietà e imparzialità rispetto agli interessi della causa, dai soggetti che l'ordinamento giuridico qualifica giudici, dotati [sulla base di regole processuali] di poteri decisori idonei a tradurre, nel caso concreto, la volontà delle legge in un provvedimento finale [SENTENZA], che può assumere l'autorità di "cosa giudicata". " v:shapes="_x0000_s1026">












Attraverso tale funzione le prescrizioni astratte trovano concreta applicazione, attraverso l'interpretazione del testo normativo.


Il progressivo allontanarsi dei giudici e dei tribunali dal potere politico e amministrativo [e quindi la nascita dei concetti di autonomia e indipendenza del potere giudiziario] possono essere considerati come precondizioni essenziali per lo sviluppo di una funzione giurisdizionale libera e indirizzata alla tutela dei diritti individuali. E laddove si sottolinei l'estraneità e quindi l'imparzialità e la terzietà del soggetto decidente, cioè del giudice, rispetto agli interessi della causa, si mette in luce quella che è sempre stata e resta una caratteristica essenziale della giurisdizione.


Aspetto fondamentale è il presentarsi delle qualità tipiche del GIUSTO PROCESSO (Art. 111 Cost), inoltre il giudice si trova in una condizione di intermediari età tra la sfera della politica e del potere e quella dei diritti individuali, mettendo a contatto la lex (il diritto dal punto di vista della politica e del potere) e gli iura (diritti dal punto di vista dei cittadini e della società).


PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE E DISTINZIONE TRA MAGISTRATURA ORDINARIA E MAGISTRATURE SPECIALI


La nostra Costituzione accoglie il principio dell'unità della giurisdizione, stabilendo che la funzione giurisdizionale debba essere esercitata, di regola, dalla magistratura ordinaria, ossia dai magistrati (giudici e pubblici ministeri) istituiti e regolati dalla norme sull'ordinamento giudiziario.


Art. 102 Cost. - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia


Vi è un esplicito divieto di istituzione di giudici straordinari, ossia organi giudiziari creati dopo il fatto commesso e in vista di uno specifico processo, per giudicare solo in merito a un singolo fatto, o in relazione ad una determinata categoria di persone, o per un periodo limitato nel tempo. Inoltre il divieto era da intendersi anche all'istituzione di giudici speciali, ossia organi competenti a giudicare esclusivamente controversie che sorgevano in determinate "materie", i quali erano molto diffusi nel periodo precostituzionale. Questa scelta era ritenuta la più idonea a garantire un'applicazione uniforme della legge e della funzione giudiziaria nonché l'indipendenza della magistratura stessa.


Tale articolo tuttavia consente l'istituzione, presso gli organi giudiziari, di sezioni specializzate per materia, questo anche in virtù del fatto che un giudice non può essere competente su ogni questione.

Le sezioni specializzate possono essere composte sia da:

GIUDICI TOGATI. Magistrati in carriera destinati a occuparsi di determinate materie;

MEMBRI LAICI. Soggetti estranei alla magistratura ma dotati di particolari competenze tecniche. La loro presenza garantisce l'acquisizione di conoscenze tecniche o di particolari esperienze di vita, quando ciò sia riconosciuto utili ad una migliore applicazione della legge ai rapporti concreti.


Quando invece nell'ultimo comma si rileva la possibilità di partecipazione diretta del popolo, si dà copertura costituzionale all'istituto della giuria popolare, e consente l'attribuzione di compiti giudiziari a semplici cittadini, soggetti cioè non dotati di particolari competenze tecniche. La L. 287/1951, istitutiva della Corte d'Assise e della Corte d'Appello di Assise, organi giudiziari che vedono il coinvolgimento della giuria popolare nelle decisioni giurisdizionali.


Art. 103 Cost. - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa [TAR] hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate


La stessa Costituzione annovera  organi di giurisdizione speciale tra cui:

Giudici Amministrativi (Consiglio di Stato e TAR). Complesso dei mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale concessi dall'ordinamento giuridico per tutelare posizioni giuridiche soggettive vantate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I TAR sono in totale 20, uno per ogni regione, con sede nel capoluogo regionale; in 9 regioni sono state istituite anche sedi distaccate. Le competenze attribuite al Tar sono 3:

GIURISDIZIONE ESCLUSIVA per materie tassativamente determinate dalla legge che affida al giudice amministrativo il potere di giudicare in materia di interessi legittimi e in materia di diritti soggettivi, con esclusione pertanto di qualsiasi giurisdizione del giudice ordinario nelle materie stesse.

GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITA', avente ad oggetto atti lesivi di interessi legittimi. In questo caso l'atto può essere annullato, ma non riformato né sostituito.

GIURISDIZIONE ECCEZIONALE DI MERITO. Per materie tassativamente determinate dalla legge. L'atto in questo caso non solo è sindacato sotto il profilo di legittimità ma anche sotto il profilo della convenienza e opportunità (merito). Ne consegue un ampliamento dei poteri di cognizione, istruzione e decisione del giudice, che può annullare l'atto per motivi di legittimità o per vizi di merito, riformarlo in tutto o in parte, sostituendolo con un atto da esso stesso formato.

Anche nella giustizia amministrativa ha trovato applicazione il principio del doppio grado di giurisdizione: le pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali [TAR], organi di primo grado, possono essere impugnate davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, organo di secondo grado.

Giudici in materia contabile - Corte dei Conti. Giudici che operano nell'ambito della giustizia contabile esercitata dalla Corte dei Conti che ha giurisdizione speciale in materia di contabilità pubblica e nelle altre specificate per legge. Tra queste rientrano i giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile e i giudizi in materia di pensioni.

Le pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, dislocate nel territorio nazionale su base regionale, possono essere impugnate davanti alle Sezioni Centrali

Tribunali Militari. Sono giudici che giudicano dei reati compiuti dagli appartenenti alle Forze Armate dello Stato sia in un periodo di guerra che in tempo di pace. La giustizia militare giudica in primo grado attraverso i 9 Tribunali militari contro le cui decisioni si può andare davanti alla Corte d'Appello Militare. È comunque sempre possibile ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti dei giudici militari

Giudici in materia tributaria. Sono i giudici che operano all'interno del contenzioso tributario ovvero giudicano delle controversie di natura fiscale tra il contribuente e il fisco. La giustizia tributaria viene amministrata dalle Commissioni Tributarie che si distinguono in commissioni provinciali e regionali.

Giudici speciali istituiti prima dell'entrata in vigore della costituzione (ex. Tribunale superiore delle acque pubbliche).


VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione dell'art. 111


La pluralità delle giurisdizioni speciali ancora esistenti nel nostro ordinamento e l'indeterminatezza dei loro caratteri hanno posto qualche problema nella definizione stessa di giudice speciale e nella distinzione di tale nozione da quella di giudice ordinario, tanto da suggerire la soluzione, di ripiego, per cui il giudice speciale è il giudice che non fa parte della magistratura ordinaria.

Pertanto per distinguere la magistratura ordinaria da quella speciale si ricorre al:

CRITERIO LEGALE. Ordinari sono i giudici regolati dall'ordinamento giudiziario, speciali tutti gli altri.

Giudici ordinari civili:

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

GIUDICE DI PACE

Giudice monocratico scelto dal CSM tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza. È un magistrato onorario, presente in tutti i comuni più importanti, le cui funzioni sono si civili che penali e riguardano le cause di minor valore

TRIBUNALE

Organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d'appello delle decisioni prese dal giudice di pace

GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

(Controllo di legittimità e di merito)

CORTE D'APPELLO

Giudice di appello delle sentenze del tribunale, in materia civile e penale. La sua circoscrizione è distrettuale e di solito coincide col territorio della Regione.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Istituiti presso ogni sede di Corte d'Appello e composti da 4 giudici, di cui 2 togati, e due, necessariamente un uomo e una donna, esperti in psichiatria, pedagogia e altre scienze sociali. Hanno competenza in determinati settori civili dove entrano in gioco i diritti personali dei minori e in materia penale, quando i reati sono commessi dai minori.

GIUDIZIO DI TERZO GRADO

(controllo di legittimità)

CORTE DI CASSAZIONE

Tutte le sentenze sono impugnabili  di fronte a tale organo, che giudica solo sulla legittimità e non sul merito di una causa.











Giudici ordinari penali:


GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

GIUDICE DI PACE

Giudice monocratico scelto dal CSM tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza. È un magistrato onorario, presente in tutti i comuni più importanti, le cui funzioni sono si civili che penali e riguardano le cause di minor valore

TRIBUNALE

Organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d'appello delle decisioni prese dal giudice di pace

CORTE D'ASSISE

Organo composto da 8 giudici, di cui 2 togati e 6 popolari, estratti periodicamente dalle liste di cittadini aventi certi requisiti di istruzione e moralità. La corte d'assise giudica sui reati di sangue e sui reati contro la sicurezza dello Stato [terrorismo] che possono essere puniti con le pene più gravi [ergastolo o reclusione per un tempo superiore ai 24 anni].

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Magistrati e tribunali di sorveglianza decidono sulle controversie che si verificano durante l'esecuzione penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di sicurezza.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Istituiti presso ogni sede di Corte d'Appello e composti da 4 giudici, di cui 2 togati, e due, necessariamente un uomo e una donna, esperti in psichiatria, pedagogia e altre scienze sociali. Hanno competenza in determinati settori civili dove entrano in gioco i diritti personali dei minori e in materia penale, quando i reati sono commessi dai minori.

GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

(Controllo di legittimità e di merito)

CORTE D'APPELLO

Giudice di appello delle sentenze del tribunale, in materia civile e penale. La sua circoscrizione è distrettuale e di solito coincide col territorio della Regione.

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Le decisioni della Corte d'Assise sono appellabili davanti a quest'organo.

GIUDIZIO DI TERZO GRADO

(Controllo di legittimità)

CORTE DI CASSAZIONE

Tutte le sentenze sono impugnabili  di fronte a tale organo, che giudica solo sulla legittimità e non sul merito di una causa.


Alla corte di cassazione è attribuita in entrambi i casi la FUNZIONE NOMOFILATTICA, ossia la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diversi giurisdizioni. È per questo che spesso la Corte di Cassazione non conclude il processo ma si limita a fissare il principio di diritto, rinviando la decisione a un giudice di merito, che a quel principio dovrà attenersi.


Inoltre i ricorsi in Cassazione sono sempre concessi contro le sentenze  e contro i provvedimenti sulla libertà personale per violazione della legge.


CRITERIO SOSTANZIALE. In base a questo criterio è possibile affermare, pur con qualche approssimazione che i magistrati ordinari in materia:

CIVILE. Sono tali quando esercitano funzioni giudiziarie nelle quali viene in rilievo la tutela dei diritti soggettivi sorti nei rapporti tra privati o nei rapporti tra privati e P.A. quando questa lede un diritto soggettivo privato.

PENALE. Quando sono autori di decisioni inerenti il giudizio in merito alla fondatezza dell'accusa promossa nei confronti di un determinato soggetto.


Art. 106 Cost. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del CSM possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori


In relazione a quest'articolo è diffusa l'opinione che la Costituzione consenta di affiancare ai magistrati di carriera soggetti, dotati di determinate capacità tecniche, che si occupino di controversie di minor importanza, allo scopo di alleggerire il carico di lavoro della magistratura ordinaria.

Sulla base di questa disposizione sono stati introdotti:

GIUDICI DI PACE. Hanno competenza in materia civile relativamente alle cause di modesta entità e in materia penale limitatamente ai reati minori.

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE. (RD 12/1941)

GIUDICI ONORARI AGGREGATI. Hanno il compito di risolvere il contenzioso civile arretrato pendente in istruttoria al 3/04/1995



VICEPROCURATORI ONORARI. A cui il procuratore della Repubblica può delegare solo alcune funzioni in determinate udienze.


FUNZIONI DEI MAGISTRATI

Le funzioni esercita dai magistrati possono essere suddivise in due categorie:

FUNZIONE REQUIRENTE. I magistrati che svolgono questa funzione sono detti Pubblici Ministeri (PM), sono parti del processo, conducono le indagini e sostengono la pubblica accusa. Gli uffici della pubblica accusa sono strutturati prevedendo una Procura della Repubblica presso ogni Tribunale ordinario, titolare dell'ufficio è il Procuratore della Repubblica, che si avvale si Sostituti procuratori. Se la Procura è di grande dimensioni il Procuratore capo si avvale di un Procuratore Aggiunto.

FUNZIONE GIUDICANTE. I magistrati che svolgono questa funzione sono detti Giudici e sono in una posizione di terzietà e imparzialità rispetto alle parti. Il loro fine è la risoluzione delle controversie tra le parti.

Art. 101 Cost. - La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge


AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA

Art. 104 Cost. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né fare parte del Parlamento o di un Consiglio regionale


Nella visione tradizionale la magistratura è un potere nullo (la Costituzione la definisce infatti ordine) in quanto si limita ad applicare in concreto alle singole controversie ciò che la legge stabilisce in via generale. I magistrati non sono dei politici eletti dal popolo, ma dei funzionari assunti tramite concorso, che deve saggiare le loro capacità tecniche; le loro sentenze non costituiscono manifestazione di un indirizzo politico all'interno dell'ordinamento, ma solo applicazione ai casi concreti delle scelte del legislatore.


In termini sociologici la magistratura si presenta come "potere", se per magistratura si intende un insieme di funzionari appartenenti a una burocrazia statale o un'insieme di magistrati organizzati in strutture associative, che esercita un'influenza, attraverso la sua decisiva attività di interpretazione e applicazione del diritto legislativo, che trasforma le norme astratte in diritto concreto.


In termini di diritto costituzionale la magistratura costituisce un "potere dello stato".


IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA


Solitamente si ritiene che l'affermazione del principio di autonomia dell'ordine giudiziario sia giustificata dalla previsione costituzionale del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. L'esistenza di un organo come il CSM costituisce la condizione per garantire l'autonomia  dell'ordine giudiziario. La Costituzione ha infatti demandato tutte le funzioni, un tempo esercitate dal Ministro di Giustizia, attinenti allo stato giuridico dei magistrati e potenzialmente pericolose per la loro indipendenza, ad un organo in via di principio non legato al circuito dell'indirizzo politico.


COMPOSIZIONE DEL CSM

In base all'articolo 104 Cost. il CSM risulta composto da 27 MEMBRI, dei quali:

TRE sono MEMBRI DI DIRITTO

Presidente della Repubblica; il collegamento tra il supremo organo di garanzia della Costituizone e un collegio che deve garantire l'autonomia della magistratura è rilevante.

Primo Presidente

Procuratore generale della Corte di Cassazione

24 sono MEMBRI ELETTIVI

2/3 (16) sono eletti tra i componenti togati appartenenti alle varie categorie ( modellate in base ai gradi della giurisdizione o alla funzione giudicante - requirente)

2 posti sono riservati a giudici che svolgono funzioni di legittimità (magistrati della Corte di Cassazione);

4 posti sono riservati ai magistrati che esercitano le funzioni di PM;

10 posti sono riservati ai magistrati che esercitano la funzione di giudice.

1/3 (8) sono eletti tra i componenti laici. Questi componenti, di spettanza parlamentare (in quanto eletti dal Parlamento in seduta comune), sono eletti con maggioranze qualificate. In questa decisione si riflette il tentativo di contemperare l'autonomia della magistratura ordinaria con il legame che essa comunque deve conservare con gli altri poteri dello Stato, con il mondo della "politica".


FUNZIONI e POTERI DEL CSM

Art. 105 Cost. - Spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario [riserva di legge], le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati


Le attribuzione del Consiglio Superiore della Magistratura lo qualificano come organo di autogoverno della magistratura, autonomo e indipendente dagli altri poteri dello stato. Il CSM non decide di suo arbitrio ma in conformità a ciò che la legge abbia previamente stabilito in materia.


Art. 107 Cost. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM, adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per la diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario


Art. 108 Cost. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [riserva di legge]. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del PM presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia


La prassi ha evidenziato un progressivo svuotamento della riserva di legge stabilita da tale articolo, sia per inerzia del legislatore sia per l'attivismo del CSM che si è auto attribuito una serie di poteri definibili come PARANORMATIVI. Tanto più che per autonomia si intende il tipo di rapporto istaurato con il potere legislativo. Finirebbero così per essere legittimati atti come RISOLUZIONI, CIRCOLARI e DELIBERE, che sono previsti soltanto dal regolamento interno, che lo stesso CSM si è dato. Con tali atti il CSM cerca di colmare "lacune" legislative in relazione a procedimenti di sua competenza, oppure di stabilire criteri generali che guidino le sue scelte concrete in tema di assegnazione di sedi e funzioni ai magistrati, ovvero di orientare i comportamenti dei magistrati dettando regolo deontologiche. Tali tesi non sono tuttavia da condividere, in quanto rappresentano violazione del dettato costituzionale. Nulla vieta al Csm di adottare atti in via preventiva e generale, mediante i quali vengano enunciati i criteri da adottare nell'esercizio delle proprie competenze. Tali atti hanno tuttavia valenza puramente interna


Le riserve di legge contenute in questi articoli sono riserve alla legge statale, non può quindi intervenire una legge regionale. Ciò è affermato al fine di disciplinare in modo uniforme, per l'intero territorio nazionale, e nei confronti di tutti le forme e i mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Ai sensi dell'art. 116, con la legge dello Stato, possono essere attribuite alle Regioni che ne facciano richiesta ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anche in materia di organizzazione della giustizia di pace. (esclusivamente con riguardo alla struttura e dislocazione degli uffici giudiziari)


Alle norme costituzionali è stata data attuazione con alcune disposizioni legislative, in particolare la L. 195/1958. Uno dei problemi maggiori riguarda l'esaustività dell'elenco delle funzioni del CSM che si evince dagli articoli sopra trascritti. In merito è preferibile la tesi che ritiene che le attribuzioni costituzionali spettanti al Consiglio Superiore della Magistratura costituiscano un elenco chiuso, suscettibile di essere integrato solo mediante disposizioni di legge, purchè nel rispetto della costituzione. Non sussiste nessuna possibilità per il Csm stesso di ampliare la sfera delle proprie attribuzioni: esso è un organo che, benché avente rilevanza costituzionale, è investito solo di competenze amministrative e, come ogni organo amministrativo, non può che essere titolare di poteri espressamente attribuiti dalla legge. Da preferire è la posizione di chi vede nel CSM un organo tecnico titolare dei soli poteri di alta amministrazione che la Costituzione o la legge gli attribuiscono.


Per autonomia si deve intendere la gestione amministrativa dell'ordine giudiziario riservata al CSM, attraverso l'esercizio delle competenze che la Costituzione e la legge (195/1958 e150/2005); l'autonomia è dunque da intendersi indicando la disciplina diversificata che la Costituzione riserva a tutto ciò che attiene allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia garantendo loro l'inavobilità sia sottraendoli ad ogni dipendenza da organi del potere esecutivo. In questo senso le competenze attribuite al Csm dalla Costituzione e dalla legge sono strumento essenziale per mantenere e garantire l'autonomia della magistratura.


Non è un'autonomia assoluta, infatti le delibere del Csm per avere efficacia, devono assumere la forma di D.P.R. o, nei casi previsti dalla legge, con D.P.C.M.

La trasformazione dell'atto del Csm in DPR non implica un controllo da parte degli organi di governo sul contenuto della decisione assunta dal Csm stesso o, comunque, una limitazione dell'autonomia garantita a tale organo, ma solo la trasformazione formale di essa in un atto amministrativo, al fine della sua impugnazione.


Gli atti del Csm sono sindacabili, potendo essere impugnati dall'interessato di fronte al giudice amministrativo (TAR del Lazio), qualora si tratti di provvedimenti relativi allo status o alla carriera dei magistrati, e di fronte alla Corte di Cassazione, sezioni unite, in caso di provvedimento disciplinare. Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti del CSM non da luogo ad una interferenza sull'autonomia costituzionale del CSM. Al contrario, proprio se si negasse l'ammissibilità di un sindacato di giurisdizione, si lederebbe il diritto alla difesa contenuto nell'art. 24 Cost. La Corte Costituzionale ha inoltre affermato il diritto del magistrato ad ottenere l'esecuzione della sentenza anche se ciò comporta un'attività discrezionale. Ne consegue che il giudice, in ottemperanza può anche nominare un commissario ad acta in sostituzione del CSM che rimanga inerte di fronte alla pronuncia giudiziaria.




RAPPORTI TRA CSM E MINISTRO GUARDASIGILLI

Art. 110 Cost. - Ferme le competenze del CSM, spettano al ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi alla giustizia


L'autonomia non esclude che fra Ministro Guardasigilli e CSM, nel rispetto delle diverse competenze, possa sussistere un rapporto di collaborazione, tale che renda assoggettabili al Ministro di Giustizia non solo i servizi accennati in Costituzione ma anche tutti gli atti inerenti l'organizzazione degli uffici (efficienza numerica, assegnazione magistrati in base alle piante organiche), il loro funzionamento in relazione all'attività e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti.


È inoltre previsto che:

Il CSM può deliberare sulle materie di sua competenza senza previa richiesta o proposta ministeriale. Nelle materie previste il Ministro può solamente formulare richieste.

Per il conferimento di uffici direttivi è necessario il concerto ministeriale. Sul conferimento degli uffici direttivi delibera il Csm su proposta, formulata di concerto con Ministro di Giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti di cui 4 magistrati e 2 eletti dal Parlamento.


ART. 11. - Legge 195/1958 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NELLE MATERIE INDICATE AL N. 1 DELL'ART. 10 IL CONSIGLIO SUPERIORE DELIBERA SU RICHIESTA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA [considerato incostituzionale con sentenza 168/1963, attualmente il ministro può solamente formulare richieste].  NELLE MATERIE INDICATE AI NUMERI 1), 2) E 4) DELLO STESSO ARTICOLO, IL CONSIGLIO DELIBERA SU RELAZIONE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE, TENUTE PRESENTI LE EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. SUL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI, ESCLUSO QUELLO DI PRETORE DIRIGENTE, IL CONSIGLIO DELIBERA, SU PROPOSTA, FORMULATA DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, DI UNA COMMISSIONE FORMATA DA TRE DEI SUOI COMPONENTI, DI CUI DUE ELETTI DAI MAGISTRATI, E UNO ELETTO DAL PARLAMENTO


Il CONCERTO viene assunto come scelta procedimentale più idonea a contemperare sia le funzioni del Ministro di Grazia e Giustizia che del Consiglio Superiore della Magistratura. Il concerto consiste in un'attività di concertazione finalizzata alla formulazione di una proposta comune, e implica un vincolo di metodo ma non di risultato. La commissione del CSM non può inoltrare le proprie designazioni al plenum del CSM se non dopo aver seriamente ricercato il concerto ministeriale, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione. È naturalmente possibile che il rifiuto del concerto da parte del Ministro sia motivato non già da semplici e secondarie divergenze, ma da gravi e insuperabili contrasti sulla proposta da formulare. In un'evenienza del genere spetterà al plenum del CSM la deliberazione sull'incarico da conferire, anche se tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata.


Sentenza 379 del 20048 - CONCERTO TRA MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E CSM. Giudizio promosso per conflitto di attribuzione in seguito al rifiuto opposto dal Ministro di Grazia e Giustizia di dar corso alla nomina del presidente deliberata dallo stesso CSM.


Lo strumento del CONCERTO costituisce la modalità con cui il legislatore ha conurato il dovere di collaborazione come punto di equilibrio interpretativo fra la disposizione costituzionale che attribuisce al CSM l'esclusiva competenza sui provvedimenti concernenti lo status dei magistrati e quella che affida al Ministro Guardasigilli la responsabilità di organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


Il concerto da luogo nel diritto pubblico a una molteplicità di ure alla quale è in ogni caso estranea la connotazione del parere.


Interventi ministeriali di carattere determinante sulle decisioni prese dal CSM sono esclusi dalla Corte Costituzionale, tuttavia è necessario stabilire se il significato di tale atto possa essere incompatibile costituzionalmente. Tale significato è quello che fa coincidere il concerto, non già con un sostanziale atto di assenso o di veto, ma con un'attività di concertazione finalizzata alla formulazione di una proposta comune.


Il concerto del Ministro di Grazia e Giustizia sulla proposta della commissione sugli incarichi direttivi implica un VINCOLO DI METODO, non già di risultato. Se al termine dell'attività di concertazione non si perverrà in concreto all'accordo dovrà essere posto in essere una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico a operare la scelta più idonea. La discussione e il confronto devono svolgersi in osservanza delle regole della correttezza e principio di leale collaborazione.


L'attività di concertazione risponde all'esigenza  costituzionale per la quale, quando si tratta di preposizione a uffici, come quelli relativi agli incarichi direttivi, dove forte è l'incidenza delle capacità organizzative e gestionali nell'assegnazione da compiere, l'esercizio delle competenze del CSM sui provvedimenti di stato dei magistrati deve tenere ragionevolmente conto degli interessi relativi all'organizzazione e al funzionamento dei servizi giudiziari, imputati al ministro della giustizia. Il rifiuto di concerto da parte del Ministro dev'essere motivato non già da semplici divergenze ma da gravi e insuperabili contrasti sulla proposta da formulare. In questa ultima evenienza spetterà al plenum del CSM la deliberazione sull'incarico da conferire in relazione alla proposta della Commissione competente e alle eventuali diverse indicazioni del ministro, con il dovere per il Consiglio di motivarla propria scelta anche se in riferimento alle valutazioni e alle argomentazioni in sede di proposta.


Se dal CSM manca la cooperazione per la concertazione il Ministro di Grazia e Giustizia può rifiutare di dar corso alla nomina


Il CSM da pareri al Ministro di Giustizia sui disegni di legge in materia di Giustizia. Non è invece previsto che li fornisca anche al Parlamento. Inoltre, può darli solo dietro esplicita richiesta ministeriale. Il CSM non può fornire pareri direttamente al Parlamento, senza intermediazione ministeriale. Inoltre i pareri si danno obbligatoriamente solo su richiesta dell'organo attivo, anzi la richiesta di quest'ultimo "condiziona la funzione dell'organo consultivo sollecitato, sia rispetto alla giuridica ammissibilità di espressione, che rispetto ai limiti di esercizio della stessa". Non è quindi ipotizzabile una spontanea manifestazione giuridica da parte dell'organo consultivo, che non dispone di un potere di proposta. Il parere espresso non è né vincolante né obbligatorio.


CONSIGLI GIUDIZIARI e CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Le funzioni di questi organi sono disciplinati per legge, si tratta di organi che coadiuvano il CSM nell'esercizio di alcune sue funzioni.


Secondo quanto previsto dalla legge (150/2005), i Consigli Giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione sono composti, oltre che da componenti togati, anche da membri laici.


Del CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE fanno parte:

TRE sono MEMBRI DI DIRITTO

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Primo Presidente della Corte di Cassazione

Procuratore generale della Corte di Cassazione

11 sono MEMBRI ELETTIVI

8 magistrati che esercitano funzioni di legittimità (magistrati della Corte di Cassazione), eletti dai magistrati in servizio presso la Cassazione;

2 professori ordinari in materie giuridiche, nominati dal consiglio universitario nazionale;

1 avvocato con almeno 20 anni di esercizio della professione ed abilitato da almeno 5 anni al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, nominato dal consiglio nazionale Forense.


Del CONSIGLI GIUDIZIARI - che hanno competenze ausiliarie, preparatorie o consultive rispetto a quelle del CSM , in particolare la formazione di pareri inerenti alle tabelle degli uffici giudiziari, oltre che esercitare la funzione di vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Essi inoltre svolgono funzioni relativamente alla giustizia di pace - fanno parte:

MEMBRI DI DIRITTO

Presidente della Corte di Appello

Procuratore Generale presso la Corte di Appello

MAGISTRATI ELETTI: il numero dipende dalle dimensioni del distretto.

COMPONENTI NON TOGATI. Ad essi è preclusa la partecipazione alle deliberazioni che incidano sullo status dei singoli magistrati:

Professori universitari

Avvocati nominati dal Consiglio Nazionale Forense


SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

In base alla L. 150/2005 e al D.Lgs. 26/2006 formazione ed aggiornamento professionale sono di competenza esclusiva di un'apposita SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, che concorrerà con il CSM anche nell'organizzazione del tirocinio dei nuovi magistrati. Detta è un ente fornito di autonomia contabile, gestionale, organizzativa e funzionale. Utilizza il personale dell'organico del Ministero di Giustizia.




La scuola ha tre sedi e i suoi organi sono:

COMITATO, composto da 7 magistrati, 3 professori universitari e 2 avvocati.

PRESIDENTE, eletto dal Comitato al proprio interno.

SEGRETARIO GENERALE


Tirocinio, formazione e aggiornamento professionale del magistrato sono affidati a un ente nel quale trovano posto, nell'ambito di una sfera corale, tutte le professionalità giuridiche. La Costituzione non prevede in tale settore competenze del Csm.


La Scuola si occupa di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati in servizio, i quali hanno l'obbligo di partecipare a corsi da essa organizzati almeno una volta ogni 4 anni. Essa inoltre non ha alcuna influenza sulla carriera dei magistrati o sulle valutazioni di professionalità a cui sono sottoposti.


AUTONOMIA DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI

Da un'interpretazione sistematica degli articoli 100 e 108 Cost. si evince che l'indipendenza delle magistrature speciali è demandata al legislatore, che la garantisce. Il legislatore stesso, al fine di garantire maggiormente questa indipendenza, ha istituito organi di autogoverno:

CONSIGLIO DI PRESEDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Ne fanno parte:

Il Presidente del Consiglio di Stato;

4 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

6 magistrati in servizio presso i TAR

4 cittadini, eletti due dal Senato e due dalla Camera,

4 magistrati con funzioni di supplenti.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE


INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

Art. 104 Cost. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né fare parte del Parlamento o di un Consiglio regionale


L'indipendenza della magistratura è un aspetto decisivo dello stesso principio liberale della separazione dei poteri, che la nostra Costituzione adotta come principio fondamentale di organizzazione. Essa è dunque riferibile sia all'ordine giudiziario complessivamente considerato, sia ai singoli magistrati che ne fanno parte. È un'INDIPENDENZA DI TIPO ISTITUZIONALE, oggetto della tutela è infatti l'organizzazione e la struttura burocratica della magistratura. Tale tutela ne protegge l'ordinamento interno da interventi che, incidendo sullo status dei magistrati, metterebbero indirettamente in pericolo l'indipendenza e l'autonomia della loro attività. Al contrario si parlerà di INDIPENDENZA DI TIPO FUNZIONALE se oggetto della tutela sono i caratteri della funzione giurisdizionale. Essa garantisce che nell'esercizio concreto della funzione giudiziaria il magistrato non subisca interferenze di alcun genere, diverse dal vincolo di legge.


Art. 101 Cost. - La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge


Il giudice è soggetto alla legge, tale soggezione coincide con l'impossibilità di disapplicare la norma. Il termine legge deve intendersi non come "diritto oggettivo" ma come "legge in senso formale" (legge ordinaria). È invece concesso ai giudici comuni disapplicare atti normativi non primari, in quanto i giudici non sono soggetti alle fonti secondarie. Quando vi è contrasto tra norma primaria e norma comunitaria, la norma interna non viene applicata (ma non viene disapplicata) in favore della norma di diritto europeo.


Secondo tale disposizione il magistrato nell'esercizio delle funzioni non incontra alcun vincolo se non quello della legge: ciò sottolinea la sua indipendenza, non solo da organi e poteri esterni alla magistratura, ma anche dagli altri giudici. Sussiste tra giudice e norma si legge un rapporto diretto.


Tale articolo rileva inoltre che l'indipendenza funzionale del giudice non equivale all'arbitrio, ma ha senso solo nell'ambito di ciò che la legge prevede.


Appare quindi chiaro che indipendenza del giudice e sua soggezione alla legge sono due facce della stessa medaglia. Il giudice è quindi soggetto alla legge, non invece al legislatore o al potere legislativo


Il principio di indipendenza non attiene alla giurisdizione ordinaria, ma al concetto stesso generale di giurisdizione


Tra il Csm e gli altri organi politici deve sussistere un rapporto di leale collaborazione. Il CSM è infatti considerato

come un importante interlocutore, anche delle Camere, che può recare al dibattito sulle questioni della giustizia un contributo tecnicamente qualificato e politicamente neutrale. Tali relazioni non hanno un carattere necessario né designano un rapporto di tipo istituzionale, paragonabile a quello intercorrente tra CSM e Ministro di Grazia e Giustizia. Quest'ultimo si presenta infatti come intermediario tra CSM e Parlamento.


Art. 2 comma 29, L. 150/2005. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

'Art. 86. (Relazioni sull 'amministrazione della giustizia). - 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell' articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull' amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura;'


Appare inoltre chiaro che il Csm non è organo di consulenza delle Camere sulle materie relative alla giustizia.


TIPOLOGIA DI INDIPENDENZA

Cosa si tutela?

 

Da chi o da cosa si appresta una tutela?

 

Nozione relazionale: qualifica il rapporto tra il soggetto indipendente e quello rispetto al quale l'indipendenza è garantita

 



INDIPENDENZA ESTERNA

ISTITUZIONALE O BUROCRATICO - AMMINISTRATIVA

Garantire tale indipendenza significa sottrarre il magistrato (e in particolare la sua carriera) da poteri e forze esterne alla magistratura.


Tale indipendenza è garantita:

Dall'INAMOVIBILITA'.

La Costituzione, all'art. 107 prevede che le dispense dal servizio, le sostituzioni e i trasferimenti siano disposti dal CSM. Se il magistrato non acconsente al trasferimento, la decisione del Csm deve essere adottata con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario. Ci si chiede se l'inamovibilità possa essere riferita esclusivamente alla permanenza nella sede o debba garantire anche la permanenza nelle funzioni, oltre che se il riferimento alle funzioni debba intendersi in generale o anche nella specifica attribuzione a un particolare ufficio. Sembra che il contenuto di tale articolo faccia riferimento alla "incompatibilità ambientale", alla "incompatibilità funzionale" i magistrati, anche senza il loro consenso, possono essere spostati ad altra sede o destinati ad altre funzioni quando per qualsiasi ragione indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Se si ha a che fare con l'attribuzione delle funzioni intese in senso stretto si ha a che fare con il principio di giudice naturale sancito dall'art. 25 Cost.


Dalla NOMINA PER CONCORSO.

La regola del concorso per esami [prova scritta: consistente nell'elaborazione di tre testi teorici vertenti su diritto civile, penale e amministrativo - prova orale, comprensiva di un colloquio su una lingua straniera. Non è ammesso l'accesso dopo la laurea] costituisce il metodo-principe per garantire l'indipendenza dei giudici al momento dell'ingresso in magistratura. Colui che vince il concorso non deve tale suo risultato a nessuno, soltanto alle sue capacità tecniche. Eccezione è la nomina anche elettiva dei magistrati onorari [giudici di pace - giudici onorari del tribunale - viceprocuratore onorario - giudice onorario aggregato]e, per le più alte magistrature, è costituita dalla  possibilità che, su designazione del CSM, siano chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.


Il legislatore si è preoccupato di garantire che gli aspiranti magistrati posseggano determinati requisiti di capacità morale, tali da renderli idonei ad adempiere ad una funzione così delicata quale quella giudiziaria. Il Csm non ammette a concorso i candidati che non risultino di condotta incensurabile. La condotta incensurabile è riferita esclusivamente al partecipante al concorso e non anche ai membri della sua famiglia, infatti anche chi cresce in un determinato ambiente familiare, ben può ispirare le proprie condotte a modelli di convivenza sociale differenti o contrari rispetto a quelli seguiti dai genitori o da altri componenti del proprio nucleo familiare.


Dalla possibilità di prevedere un DIVIETO DI ISCRIZIONE A PARTITI POLITICI.


Art. 98 Cost. - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero


Il D.Lgs 109/2006 stabilisce che è disciplinarmente sanzionata "l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero in coinvolgimento in attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immane del magistrato".

Se si ritiene che la disposizione costituzionale risponda all'esigenza di garantire la stessa apparenza di imparzialità, si potrebbe essere indotti a ritenere che la legge possa legittimamente vietare a questi non solo l'iscrizione ad un partito, ma anche la saltuaria partecipazione ad esso. Se si ritiene invece che l'intenzione originaria dei costituenti fosse garantire l'indipendenza, tale norma appare conforma a Costituzione, in quanto circoscrive il comportamento vietato alla partecipazione sistematica e continuativa.


Dal DIVIETO DEI MAGISTRATI DI PARTECIPARE ALLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE.

Per le elezioni politiche, la disciplina legislativa prevede che i magistrati, anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Tale limitazione non può applicarsi ai magistrati delle giurisdizioni superiori. Si prevede che i magistrati non siano comunque eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. I magistrati che sono stati candidati, ma non siano stati eletti, non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di cinque anni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

È quindi possibile la previsione di limitazioni alla partecipazione politica ulteriore rispetto al divieto di iscrizione ai partiti politici. Il diritto di partecipare alla vita politica deve essere in ogni caso riconosciuto al magistrato.

Nel bilanciamento, deve alla fine prevalere la necessità di garantire comunque l'indipendenza del magistrato, impedendo che egli istauri rapporti e vincoli di natura stabile con una determinata parte politica.

Per le elezioni amministrative (Provinciali e Regionali). La funzione di magistrato si presenta come causa di incompatibilità o ineleggibilità.


Dal DIVIETO DI PARTECIPARE AD ASSOCIAZIONI caratterizzate da forti vincoli interni.

Vi è assoluto divieto di partecipazione, per i magistrati, ad associazioni segrete o caratterizzate da una organizzazione gerarchica o da forti vincoli interni. La sezione ha ritenuto lesiva dell'indipendenza l'adesione ad associazioni segrete vietate dall'art. 18 Cost. quale fu definita per esempio la Loggia Massonica P2


Dalla RETRIBUZIONE.

L'indipendenza economica è un aspetto dell'indipendenza del magistrato. La legge deve garantirgli di percepire una retribuzione adeguata e sufficiente, che in più deve garantirgli l'indipendenza dalla funzione esercitata.


Dallo svolgimento dal parte del magistrato di INCARICHI DIVERSI [EXTRAGIUDIZIALI, di natura amministrativa o inerenti la funzione di arbitro] da quelli strettamente attinenti alla  funzione giurisdizionale.

L'accettazione di incarichi di qualsiasi specie e l'assunzione di funzioni di arbitro devono essere soggetti all'autorizzazione del CSM. Ogni sei mesi il Csm deve rendere noto l'elenco degli incarichi che ha autorizzato. Il tema degli incarichi extragiudiziali è stato soggetto a referendum abrogativo in entrambe le consultazioni non è stato tuttavia raggiunto il quorum costitutivo.

Vi sono casi in cui i magistrati, per l'esercizio di incarichi estranei alle loro funzioni, che si rivelino particolarmente impegnativi, chiedano di essere collocati fuori ruolo.  A garanzia di un comportamento indipendente del magistrato il quale torni ad esercitare funzioni giudiziarie dopo aver svolto incarichi a stretto contatto con organi politici, è necessario stabilire regole precise sul conferimento degli incarichi in caso di riammissione in ruolo. Il collocamento fuori luogo non può superare il periodo di 10 anni e il ricollocamento in ruolo avviene nella medesima sede, se vacante, o nelle medesime funzioni.


FUNZIONALE

Consiste nell'autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette provenienti dall'autorità di governo o da qualsiasi altro soggetto. Essa concerne l'ordine giudiziario nel suo complesso ma anche i suoi singoli organi, ordinari e speciali. Essa trova fondamento nel riconoscimento della possibilità per il giudice di formarsi liberamente un convincimento sui fatti e sulle norme con cui si è confrontato senza interferenze esterne.

L'indipendenza funzionale esterna sembra presupporre necessariamente l'esistenza di una riserva di funzione giurisdizionale, direttamente attribuita al giudice dalla Costituzione. Essa si esplica nello spazio lasciato al giudice da una parte, nella valutazione del fatto e delle prove (libero convincimento) e dall'altra nell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto (riserva di giurisdizione).


Elementi:

LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE

La formazione di un libero convincimento è più una garanzia della parte privata del giudizio, che non espressione di un ambito costituzionalmente garantito dell'attività del giudice. Le sanzioni previste devono essere ragionevolmente proporzionali, basate sulla previsione di un sistema sanzionatorio ch renda possibile l'adeguamento individuale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di norme che impongano al giudice di disporre un accertamento in sede amministrativa.

Per quanto riguarda il patteggiamento, la Corte Costituzionale ha negato che i poteri del giudice abbiano carattere notarile, e ha sostenuto che, nella sentenza emessa a seguito dell'accordo, non manca una motivazione che esprima il suo libero convincimento.


RISERVA DI GIURISDIZIONE AL COSPETTO DELLE LEGGI RETROATTIVE, DELLE LEGGI DI INTERPRETAZIONE ATUTENTICA E DELLE LEGGI-PROVVEDIMENTO

La riserva di giurisdizione si distingue dal libero convincimento in quanto consente di individuare uno spazio costituzionalmente riservato all'attività del giudice.

Potrebbero infierire con la funzione giurisdizionale le leggi retroattive, ossia le leggi che dispongono anche  per il passato. Per quanto riguarda l'adozione di leggi provvedimento, la loro utilizzazione non dovrebbe spingersi fino al punto di consentire al legislatore di risolvere direttamente con la forma della legge determinate controversie già istaurate di fronte ai giudici. Con ciò si conferma l'esistenza di una riserva di sentenza. Interferenze rispetto alla funzione giurisdizionale potrebbero provenire anche dalle leggi di interpretazione autentica, ossia le leggi tramite le quali il legislatore interpreta le leggi precedenti.

Il legislatore nell'esercizio della sua funzione incontra il limite del giudizio in corso e quello del giudicato. La legge interpretativa non lede la funzione giurisdizionale, a meno che non violi il giudicato o sia intenzionalmente diretta ad incidere su giudizi in corso per determinarne gli esiti. La corte costituzionale ha precisato che la legge interpretativa non lede la funzione giurisdizionale, a condizione che risulti che intento legislativo non è la correzione concreta dell'attività giurisdizionale, ma piuttosto la creazione di una regola astratta. Il legislatore non può prendere espressamente in esame anche le sentenze passate in giudicato. Se però vi è un rapporto di consequenzialità necessaria tra creazione della norma e incidenza sui giudicati, anche quest'ultima va considerata ammissibile. La distinzione rilevante è quindi quella tra legge interpretativa "a vocazione astratta", ammissibile, e legge interpretativa "a contenuto provvendimentale", incostituzionale.

Il concetto di riserva di funzione giurisdizionale si risolve, in realtà, solo nell'esistenza di una riserva di sentenza da ritenersi come indispensabile intermediazione giudiziaria tra il contenuto delle norme legislative e la loro applicazione alle fattispecie concrete. Tale indispensabile intermediazione costituisce il proprium insopprimibile della funzione giurisdizionale e si erge a principio essenziale di organizzazione dell'attività statale e di garanzia dei diritti individuali.


SEGRETEZZA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

Per ciò che concerne la segretezza delle decisioni [che comporta impersonalità delle decisioni] prese in camera di consiglio, la Corte Costituzionale ha stabilito che al fine di valutare la responsabilità (civile) dei singoli componenti degli organi collegiali, debba essere redatto un verbale da cui risulti, in merito ai provvedimenti collegialmente assunti, se la decisione è stata assunta all'unanimità o se vi è stato dissenso.

Inoltre è espressamente prevista la ura dei giudici monocratici, le cui decisioni, per definizione, non possono essere impersonali ed è espressamente sancito il principio generale della responsabilità diretta dei giudici, per gli atti compiuti in violazione dei diritti.


Art. 28 Cost. - I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici


La tutela dell'indipendenza del giudice non avviene necessariamente tramite il segreto, ma anzi, non esclude forme di pubblicità e trasparenza nelle modalità attraverso le quali le decisioni giurisdizionali vengono assunte. È inoltre prevista la regola della dissenting opinion, che consente ai giudici rimasti in minoranza all'interno del collegio di far conoscere all'esterno tale loro condizione, nonché la loro opinione dissenziente sull'esito della controversia.


INDIPENDENZA INTERNA

Con l'espressione indipendenza interna si vuole alludere sia alle caratteristiche dell'organizzazione burocratico - amministrativa (struttura non modellata sulla base del principio gerarchico)sia a determinate caratteristiche del suo modo di funzionare (ordine privo di vertice funzionale).

La legge stabilisce che la Corte di cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

Nel nostro ordinamento ciascun giudice è titolare della funzione giurisdizionale e la decisione di ciascuno è idonea a diventare definitiva [passare in giudicato].

Tale indipendenza



ISTITUZIONALE

A norma dell'art. 107 Cost. i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni. Le funzioni si dividono in requirenti e giudicanti; giudici e pubblici ministeri possono svolgere le loro funzioni in primo grado, in secondo grado e in Cassazione. Il fatto che una sentenza possa essere oggetto di ricorso in appello non implica alcun vincolo o soggezione di tipo gerarchico

CARRIERA DEI MAGISTRATI.

Tra le competenze del Csm vi è quella di provvedere in tema di promozioni dei magistrati, ciò indica come esista una peculiare modalità per il loro avanzamento in carriera.

La Costituzione non esclude l'esistenza di una carriera per i magistrati, questa tuttavia non deve creare alcun vincolo di gerarchia tra un magistrato e un altro. Attualmente le promozioni ad una diversa qualifica possono essere ottenute solo se vi è stato un effettivo conferimento di funzioni (per coprire posti vacanti), poiché il criterio di anzianità è stato ritenuto inidoneo a valorizzare le capacità dei singoli magistrati e ad indurli ad una maggiore efficienza, ad esso si aggiunge il criterio del merito da valutarsi attraverso il sistema concorsuale.

La procedura concorsuale è gestita dal Csm, tranne nel caso in cui si tratti di conferire le funzioni giudicanti  e requirenti di legittimità. In questa ipotesi è previsto che, oltre ai titoli, debba essere considerata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati e che tale requisito debba essere valutato da un'apposita commissione nominata dal Csm e composta da 3 magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità o che esercitano da almeno due anni le funzioni di legittimità, da un professore ordinario designato dal CUN e da un avvocato designato dal Consiglio nazionale Forense.


FUNZIONI DIRETTIVE

Ai magistrati possono anche essere conferite funzioni direttive o semidirettive. Il titolare dell'incarico direttivo non può mai interferire nella concreta attività giudiziaria svolta dai magistrati che dirige. Le funzioni attribuite con l'incarico devono essere svolte esclusivamente per obiettive esigenze di servizio. Se attraverso l'esercizio di tali funzioni direttive si perseguissero scopi inversi da questi, si sarebbe in presenza di un attività viziata per sviamento del fine o per eccesso di potere o per esercizio arbitrario e illegittimo di funzioni pubbliche.

Introdurre la regola della temporaneità delle funzioni direttive, dare quindi una durata limitata nel tempo a tale ufficio, consentirebbe di evitare la formazione di rapporti gerarchici all'interno dei singoli uffici [L.150/2005]. L'incarico direttivo non può avere una durata superiore ai 4 anni al termine dei quali il magistrato può essere riconfermato solo una volta e per un eguale periodo, a seguito della valutazione del CSM relativamente all'attività svolta.

Il sistema di attribuzione di tali uffici direttivi, previsto dalla normativa citata, è il sistema concorsuale.


VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA'

Il magistrato, una volta superato il concorso di ammissione, deve mantenere per tutta la durata della carriera un grado adeguato di preparazione tecnica. Esiste un rapporto tra indipendenza e valutazione di professionalità di magistrati. Può essere un rapporto di tensione, se valutazioni mal organizzate rischino di minare l'indipendenza; o rapporto di strumentalità, se esse siano al contrario bene organizzate, in modo da accrescere l'indipendenza e al preparazione del magistrato.

Il magistrato nel corso della sua carriera deve essere periodicamente sottoposto a giudizi sulla sua professionalità [ogni 4 anni dalla data di nomina fino al superamento della 7° valutazione di professionalità]. La valutazione deve riguardare la capacità, laboriosità, la diligenza e l'impegno e i criteri di valutazione devono essere predeterminati dal CSM, coadiuvato dai Consigli giudiziari.

Il giudizio definitivo spetta al CSM e viene adottato con D.P.C.M. Il giudizio può essere "positivo", "non positivo" o "negativo". Esso viene inserito nel fascicolo personale del magistrato, quello che ottiene giudizi non positivi o negativi dovrà essere nuovamente sottoposto a valutazione e non gli verrà riconosciuto l'aumento stipendiale. Dopo tre giudizi negativi il magistrato è dispensato dal servizio.


INDIPENDENZA INTERNA ISTITUZIONALE E INAMOVIBILITA'

Oltre a quanto già detto in merito all'inamovibilità, ritenuta rilevante per le sue peculiarità anche ai fini della indipendenza istituzionale interna, sono state ritenute legittime le disposizioni normative relative a due istituti di mobilità temporanea:

APPLICAZIONE. Il magistrato viene affidato ad un ufficio per lo svolgimento di funzioni proprie o specifiche, indipendentemente da una vacanza dell'organico;

SUPPLENZA. Si fa fronte alla carenza temporanea di un magistrato.


FUNZIONALE

L'Art. 101 Cost. evidenzia l'indipendenza del giudice e la sua soggezione alla legge. Solitamente non risultano visibili possibilità nelle quali l'attività giurisdizionale di un giudice venga lesa da quella di un altro.

Nessuna lesione può infatti derivare dall'esistenza di più gradi di giudizio e dalla possibilità che la sentenza di un giudice venga riformata da quella di un altro giudice.

Si può ritenere non in contrasto con  il principio dell'indipendenza il fatto che il giudice, al quale la Corte di cassazione rinvii la causa, debba adeguarsi al principio di diritto stabilito dalla stessa Corte di cassazione. Il giudice di rinvio, quando dubita dell'incostituzionalità di un'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, pur non potendo discostarsi da quest'ultimo, può sollevare questione di costituzionalità sull'interpretazione affermata dal giudice di legittimità



INDIPENDENZA DEI GIUDICI SPECIALI


Rapporto tra vincoli derivanti dalla nomina governativa e l'indipendenza

Tale indipendenza è garantita se il vincolo con il Governo si esaurisce nell'atto di nomina, in quanto l'indipendenza deve essere valutata in relazione al modo in cui si svolgono le funzioni. Il Presidente e i Consiglieri della Corte non possono essere revocati né collocati d'ufficio a riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto del Presidente della Repubblica, col parere conforme di una commissione composta dai presidenti e vicepresidenti del Senato e della Camera dei Deputati.


Collegamento tra indipendenza e professionalità

La nomina avviene attraverso concorso, dal quale emergono le capacità tecniche dei partecipanti, e in caso contrario secondo le modalità previste dal legislatore.


L'effettiva assenza dell'organo giudicante, di vincoli di soggezione formale o sostanziale ad altri organi

Il soggetto viene nominato giudice speciale da un organo politico amministrativo, oppure anche quando soggetti estranei all'amministrazione della giustizia vengono aggregati ad un organo giurisdizionale senza però assumere lo status di giudice.


Inamovibilità dei giudici speciali

Forma garanzia minimale della loro indipendenza. Alcune garanzie devono assistere il procedimento con cui venga dichiarata la decadenza dall'incarico affidato al giudice speciale, tra cui deve includersi la garanzia del diritto di ufficio per i componenti degli organi delle giurisdizioni speciali.


STRUMENTI A TUTELA DELL'INDIPENDENZA

Il principale si esplica nella possibilità di sollevare questione di legittimità per conflitto di attribuzione fra i poteri dello stato o per legittimità costituzionale.


L'elemento di maggior interesse sta nella circostanza che la tutela dell'indipendenza non solo costituisce l'oggetto dei conflitti, ma l'indipendenza costituisce anche il principio da tener presente per individuare il soggetto legittimato a promuovere il giudizio per conflitto o a resistervi.


Quanto al profilo soggettivo possono promuovere il conflitto gli organi competenti a dichiarare de finitamente la volontà del potere cui appartengono (ogni giudice, il potere giudiziario viene concepito come "potere diffuso").


Il giudice non può difendere con lo strumento del conflitto di attribuzioni funzioni diverse da quella giurisdizionale. A fronte di un atto idoneo a ledere l'indipendenza dell'ordine giudiziario nel suo complesso, deve essere lo stesso Csm, proprio in virtù delle sue attribuzioni personali, a promuovere il conflitto.


Questione di carattere generale è quella relativa alla possibilità che il giudice impugni attraverso la strada del conflitto tra poteri un atto normativo. Se si tratta di un atto secondario tale possibilità deve essere riconosciuta, proprio in quanto quell'atto, non potendo essere oggetto di una questione di legittimità, resta assoggettabile al ricorso per conflitto di attribuzioni. Per quanto riguarda l'atto primario ciò e solitamente escluso se a presentarlo è il giudice, che può sollevare questione di legittimità, ma potrebbe esprimersi in riguardo il Csm, solo nei casi in cui il giudice non possa esprimersi in via incidentale.


IL GIUDICE NEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA STATO E REGIONI

Diverso è il caso in cui una Regione sollevi conflitto di attribuzione contro lo stato, impugnando un provvedimento giurisdizionale.











IMPARZIALITA' DEL GIUDICE

L'imparzialità è una qualità che attiene alle modalità con le quali il soggetto in questione affronta e decide la controversia.


L'imparzialità può essere quindi intesa come:

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PROPRIA FUNZIONE (imparzialità oggettiva e funzionale);

QUALITA' (soggettiva)


Inoltre è  necessario distinguere:

IMPARZIALITA'. Si giudica sulla base di un atteggiamento disinteressato e unanime;

NEUTRALITA'. Di fronte a un conflitto il soggetto sceglie di non schierarsi.


IMPARZIALITA' COME TRATTO DISTINTIVO ESSENZIALE DELLO STATUS DEL GIUDICE E DELLA SUA FUNZIONE.

Il giudice non solo deve decidere imparzialmente (imparzialità oggettiva o funzionale) ma le regole giuridiche richiedono che egli sia anche soggettivamente in una condizione di imparzialità (imparzialità soggettiva). Essa quindi si presenta sia come caratteristica essenziale della funzione giurisdizionale che qualità stessa, e quindi condizione soggettiva, del giudice.


L'imparzialità è  una qualità soggettiva della persona del giudice e, in termini giuridici, tale qualità si trasura divenendo un carattere istituzionale.


Il significato soggettivo (come definito dalla dichiarazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) evidenzia l'atteggiamento personale dei singoli magistrati nei confronti delle parti, mentre il significato oggettivo si traduce nell'esigenza che il giudice non sia, ne appaia condizionato da precedenti valutazioni compiute nei confronti delle parti.


L'imparzialità si presume, spetterà alla parte che si lamenta della parzialità del magistrato dimostrarla, provando in concreto che il pensiero del giudice e il suo comportamento sono sintomi di mancata imparzialità.


IMPARZIALITA' DEL GIUDICE E IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

In base all'art. 97 Cost. si afferma il principio di efficienza e imparzialità della pubblica amministrazione. Essa si ritiene imparziale nel senso che, valutando i vari e opposti interessi che incontra nel proprio iter decisionale, non può fare favoritismi tra di essi (applicazione del principio di uguaglianza). L'amministrazione è tuttavia interessata al raggiungimento di un determinato obbiettivo e, da questo punto di vista, si pone quale controparte "pubblica" alle varie posizioni soggettive. L'amministrazione non è mai veramente in una posizione di terzietà.


La giurisdizione, in quanto imparziale, è invece sempre disinteressata, indifferentemente ai fini cui conduce l'applicazione delle leggi. La giurisdizione si trova quindi in una posizione di terzietà, requisito essenziale per la realizzazione del giusto processo. Il giusto processo comprende infatti l'esigenza di imparzialità del giudice, che altro non è che un aspetto di quel carattere di "terzietà" che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio.


DIFFERENZA TRA INDIPENDENZA [giudice-organo] E IMPARZIALITA' [giudice-persona fisica]

L'INDIPENDENZA si riferisce ai giudici come organizzazioni, essa deve infatti sussistere nell'organo giurisdizionale prima e indipendentemente dall'istaurazione di fronte ad esso di un rapporto processuale.


L'IMPARZIALITA' è una qualità attribuibile ai giudici in quanto perone fisiche, è rilevabile solo nell'esercizio concreto delle funzioni e cioè solo dopo l'istaurazione del rapporto giuridico processuale


Inoltre l'indipendenza è il presupposto e lo strumento per garantire l'imparzialità del giudice.


FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL'IMPARZIALITA'

Se essa viene considerata come DIRITTO SOGGETTIVO DELLE PARTI fondamento è l'art. 3 Cost., enunciante il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. La decisione del giudice deve infatti maturare sulla base di un atteggiamento disinteressato ed equanime, ove i contendenti e i loro interessi sono in partenza posti su un piano partitario. Altra fonte costituzionale è data dall'art. 24, inerente al diritto di difesa in giudizio. Fondare l'imparzialità su questi due articoli porta a ponderarla come un diritto soggettivo della parte.


Se invece l'imparzialità è considerata come GARANZIA OGGETTIVA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, fondamenti normativi sono l'art. 25 e 101 Cost., inerenti rispettivamente al diritto di non essere distolti dal giudice naturale precostituito per legge e alla soggezione del giudice soltanto alla legge.


TUTELA DELL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

L'imparzialità è intesa come equidistanza del giudice dagli interessi delle parti in gioco nel processo. L'imparzialità richiede che la funzione di giudicare sia assegnata a un soggetto terzo, scevro di interessi propri, ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie che egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza. Ciò per evitare che l'attività del giudico possa essere o apparire pregiudicata.


Con FORZA DELLA PREVENZIONE si indica la naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a manifestare un atteggiamento già assunto.


L'impossibilità per il giudice di decidere più volte sulla stessa materia non deriva dalla sua presunta incapacità di rivedere sempre di nuovo i propri giudizi alla luce degli elementi via via emergenti nello svolgimento del processo, bensì dall'obbiettività della funzione del giudicare, che esige, per quanto possibile, la massima spersonalizzazione.


La Corte Europea ha stabilito che la mancanza di imparzialità possa essere motivata solo dal fatto che il giudice abbia già deciso la stessa controversia, ma ha però ritenuto privo del requisito di imparzialità il giudice che abbia partecipato alla decisione finale come Presidente del Collegio e che, in precedenza, all'interno del medesimo procedimento, abbia emesso in provvedimento nei confronti del ricorrente.


STRUMENTI PROCESSUALI PER GARANTIRE L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE

Gli istituti previsti dai codici di procedura per garantire l'imparzialità dei giudici sono:

INCOMPATIBILITA'. Predeterminazione astratta da parte del legislatore di situazioni oggettive, al verificarsi delle quali, si ritiene che il giudice perda la sua imparzialità. Esse sono solitamente determinate da atti già compiuti dal giudice nello stesso procedimento o determinate da qualità personali concernenti il giudice medesimo. L'incompatibilità opera automaticamente al verificarsi di dette ipotesi tassative.

ASTENSIONE o RICUSAZIONE. Il giudice, al verificarsi di determinate situazioni ha l'obbligo o la facoltà di astenersi dallo svolgere le funzioni di giudice in quel procedimento. Se il giudice non si astiene le parti possono proporre istanza di ricusazione del giudice (chiederne la sostituzione). Le situazioni che danno luogo ad astensione o a ricusazione devono essere oggetto di valutazione di merito.

RIMESSIONE DEL PROCESSO. Consente alla parte di chiedere che il processo sia spostato in un'altra sede. Il Codice Rocco (55/1930) consentiva di chiedere la rimessione del processo per gravi motivi di ordine pubblico o per "legittima suspicione" (legittimo sospetto). Si chiedeva infatti lo spostamento quando si dubitava dell'imparzialità del giudice.


Art. 45 c.p.p. - La rimessione può essere chiesta quando sussistano  gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto


La Corte di cassazione ha stabilito che i "motivi di legittimo sospetto" sono conurabili solo quando si è in presenza di una grave e oggettiva situazione locale, intesa come fenomeno esterno alla dialettica processuale, idonea a costituire un concreto pericolo per l'imparzialità del giudice, considerato come intero ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.


IMPARZIALITA' DEL GIUDICE QUANDO PARTE DEL PROCESSO E' UN MAGISTRATO

I procedimenti penali di cui siano parte magistrati sono affidati al giudice, ugualmente competente per materia, situato nel capoluogo del più vicino distretto della Corte di Appello. Lo scopo è quello di evitare che la causa di cui sia parte un magistrato venga giudicata da un suo collega, così inducendo nell'altra parte il sospetto della parzialità del magistrato giudicante.


IMPARZIALITA' NEL PROCESSO PENALE E NEGLI ALTRI PROCESSI

L'imparzialità del giudice deve essere garantita in tutti i tipi di processo. Nel nostro ordinamento la più rilevante differenza consiste nel fatto che solo per il processo penale è prevista l'impossibilità per il giudice di proseguire nel giudizio se, in una fase precedente dello stesso procedimento, egli si sia formato un pregiudizio rispetto alla causa (incompatibilità, art. 34 cpp).

Questa peculiarità del processo penale, in merito alla quale la Corte Costituzionale, nonostante i numerosi solleciti, non ha ancora pronunciato estensione agli altri tipi di processi, è dovuta al fatto che il processo penale stesso,  essendo rivolto all'accertamento del fatto indipendentemente dall'impulso delle parti, deve essere sorretto da garanzie più forti per l'imputato. Esso è inoltre improntato al principio accusatorio che importa che il luogo in cui il giudice si forma il convincimento sui fatti è il dibattimento, ossia la fase del processo dove maggiore dovrebbe essere la parità delle armi tra accusa e difesa.


IMPARZIALITA'  E TERZIETA': LA POSIZIONE DEL MAGISTRATO NEL PROCESSO

Il MAGISTRATO REQUIRENTE, o PUBBLICO MINISTERO, è imparziale, nel senso che non deve nutrire pregiudizi nei confronti dell'indagato; egli tuttavia non è terzo in quanto svolge la funzione di parte del processo [pubblica accusa].


Il MAGISTRATO GIUDICATE, o GIUDICE, invece è terzo e imparziale rispetto alle parti.


IMPARZIALITA' E APPARENZA DI IMPARZIALITA'. INFLUENZA DELL'ORIENTAMENTO POLITICO SULLA MARZIALITA'

Il motivo politico costituisce e si qualifica come interesse indiretto alla causa, mentre l'interesse nel procedimento, come causa di astensione, è sempre qualificato come diretto e concreto.

Questo orientamento della giurisprudenza è volto a escludere la rilevanza processuale dell'ordinamento politico del magistrato, ed è condiviso anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.


La circostanza che un giudice abbia delle convinzioni politiche diverse da quelle dell'accusato non può, per sé sola, dare luogo a un conflitto di interessi di natura tale da giustificare la sostituzione del giudice in questione.

Analogo orientamento risulta dall'analisi delle decisioni prese dalla sezione disciplinare del CSM. Il bilanciamento tra libertà del giudice nella vita privata e necessità che egli sia imparziale, si risolve nel considerare meritevole di sanzione disciplinare solo il comportamento che, pur posto  in essere al di fuori del processo, si rifletta su quest'ultimo.


Fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato gode di tutte le libertà dei cittadini, ma anche del rilievo per cui, nello svolgimento di attività e ruoli sociali pubblici o comunque visibili, egli non deve dimenticare le caratteristiche della propria funzione primaria.


L'imparzialità è dunque regola deontologica. Il comportamento del giudice troverà sanzione giuridica solo nel caso in cui si provi con criteri oggettivi che il giudice non è imparziale con riferimento a un determinato processo.


IMPARZIALITA' DEI GIUDICI SPECIALI. IL CASO DEL CONSIGLIO DI STATO

Nelle giurisdizioni speciali, la dipendenza del giudice talvolta sussiste proprio nei confronti di quella amministrazione o di quell'autorità che ha nominato i giudici stessi, con la conseguenza che la mancata indipendenza si traduce anche in un difetto di imparzialità-terzietà rispetto alle parti. (rileggere parte su libro).







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