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LA MISURA dell' INDENNIZZO



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LA MISURA dell' INDENNIZZO.

art. 42 ,terzo comma della Costituzione "salvo indennizzo". Lunga storia, fino dalla legge 2359 (art. 39) del 1865. La Costituzione italiana (a differenza della gran parte delle Costituzioni europee vigenti) non possiede un aggettivo per qualificare la somma da liquidare a titolo di indennità. Lavori assemblea costituente: " . . giusto . ".

Vediamo l'orientamento della Corte Costituzionale:

agli inizi, ha escluso il ristoro pieno dell'indennizzo; poi, ha detto che l'indennizzo non solo deve essere "NON SIMBOLICO", ma deve anche rappresentare un"serio ristoro" del pregiudizio economico subìto. Per la Corte, l'indennizzo deve essere "congruo, cioè riferirsi al valore effettivo del bene, quale risulta dalle sue caratteristiche e dalla sua destinazione economica.



Principio costituzionale di uguaglianza: beni uguali non possono essere indennizzati in modo disuguale. L'idea di "personalizzare" l'indennizzo, cioè rapportarlo alla persona dell'espropriato, suggestiva; ma tali interventi sarebbero sovvenzioni piuttosto che indennizzi.







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