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LA PROCURA SU FOGLIO AUTONOMO TRA LA CERTIFICAZIONE E GLI SPILLI DEL DIFENSORE

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LA PROCURA SU FOGLIO AUTONOMO TRA LA CERTIFICAZIONE E GLI SPILLI DEL DIFENSORE.


Una sentenza della cassazione ha sollevato alcune questioni sull'art.83 c.p.c. che solo apparentemente sono formali, ma di fatto nascondono un dilemma ben più grave che riguarda l'obbligo della procura di cui deve essere fornito l'avvocato per patrocinare una causa.

La sentenza in esame ha ad oggetto l'invalidità della procura conferita su foglio autonomo e solo materialmente "spillato" all'atto. Il c.p.c. stabilisce che la procura deve essere scritta in calce all'atto cui si riferisce. Partendo da questo presupposto, è chiaro che la procura su foglio autonomo, ma spillato all'atto, deve essere considerata in calce qualora lo spazio sul foglio su cui è redatto l'atto è insufficiente.  Il problema si pone nell'ipotesi in cui la stessa procura sia stata compilata precedentemente alla compilazione dell'atto e solo successivamente unita all'atto stesso (cosa difficilmente provabile se l'eccezione non viene sollevata dal cliente, ma nella maggior parte dei casi le eccezioni sulla validità della procura sono sollevate dalla controparte o rilevate ex officio). Ciò farebbe presupporre una procura generica (già in possesso dell'avv.) diventata speciale forse anche ad insaputa del cliente, il quale potrebbe trovarsi nella condizione di essere assistito da un falso procuratore. La motivazione data dalla cassazione appare insufficiente, dato che il c.p.c. prevede la possibilità che la procura, in caso lo spazio sul foglio sia terminato, venga rilasciata "a margine". Anche in tal caso si potrebbe porre il problema di una procura conferita prima ancora della stesura dell'atto (non è difficile che nella realtà ciò accada), ma al riguardo la cassazione non si è mai pronunciata sull'invalidità di tale forma di conferimento. Proprio per questo motivo, la procura su foglio autonomo ma spillato all'atto, è molto più simile alla procura a margine che non a quella in calce e come tale non si comprende perché la cassazione si sia pronunciata sulla sua invalidità. Il problema che sorge è quello secondo il quale l'atto deve contenere sempre la procura per evitare che gli avvocati si occupino di cause senza il consenso degli aventi diritto. L'agire senza mandato è cosa più unica che rara che rende di fatto il problema inesistente. Qualcuno ha eccepito che l'obbligo di procura serve a tutelare la controparte, ma non si capisce in che modo, poiché la procura poco ha a che fare con la controparte. L'unico interessato a eccepire il vizio della procura è il cliente, che però è dotato di appositi strumenti per contrastare il falso procuratore (basti pensare che anche nel caso in cui la procura è stata legittimamente conferita questa può essere liberamente revocata ed attribuita ad altro difensore). Perciò la procura potrebbe benissimo essere conferita oralmente o nelle forme diverse da quelle prescritte e funzionare lo stesso poiché la forma attualmente richiesta non è prevista a pena di nullità, in tal caso la forma scritta sarebbe esclusivamente una cautela in più soprattutto nell'interesse dell'avvocato.



In realtà la cassazione, non si sa se per caso o appositamente, ha evitato di dire come di fatto la procura era stata formulata e, in particolare se facesse o no univoco riferimento al processo cui si riferiva il ricorso cui afferiva. È molto probabile che fosse genericissima, ma sta di fatto che la cassazione, sul punto ha preferito sorvolare lasciandoci nel dubbio: la procura su foglio autonomo e meramente spillato all'atto è a suo avviso nulla solo quando tra i due atti vi è soluzione di continuità ed è generica o anche quando fa univoco o esplicito riferimento al processo cui si riferisce l'atto? Prima o poi la cassazione sarà chiamata nuovamente a esprimersi al riguardo e allora il nodo verrà sciolto o con una sentenza sulla scia di quella precedente ma comunque più chiarificatrice o con un auspicabile cambio di giurisprudenza che attribuisca validità alla procura conferita non solo su foglio spillato, ma anche su foglio totalmente autonomo e non autenticato dal notaio, ma redatto e sottoscritto dal cliente, purché sia chiara l'indicazione del difensore designato perché solo questo la possa utilizzare.








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