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LA RAPPRESENTANZA



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rappresentanza

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (art.1388 CC).

Tra rappresentante e rappresentato vi è l'attribuzione di poteri per sostituirsi nel compimento di una attività giuridica cosicché gli effetti risalgono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.


Il rappresentante deve concludere il contratto

m   in nome del rappresentato; deve cioè spendere il nome

m   nei limiti della facoltà conferitegli; ciò che ecceda i limiti è invalido, inefficace

m   nell'interesse del rappresentato; se c'è conflitto di interessi del rappresentante il contratto è annullabile.


I tipi di rappresentanza sono:

m   legale: dalla legge (genitori rappresentano i li minorenni);



m   volontaria: procura atto unilaterale

mandato contratto;

m   organica: il potere di rappresentanza consegue all'organo della persona giuridica (es. Presidente S.p.A.).



Contratto di mandato Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (art.1703 CC).

Il mandato può essere:

m   con rappresentanza (art.1704 CC) se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante. Si applicano le regole della rappresentanza;

m   senza rappresentanza (art.1705 CC) Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (salvo l'obbligo di trasferire il diritto al mandante).








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