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LA RESPONSABILITA' CIVILE

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LA RESPONSABILITA' CIVILE

E' l'art.2043cc che regola la responsabilità da fatto illecito extracontrattuale: qualunque fatto (non sono fatti espressamente previsti come invece nel penale) doloso (volontà di far male) o colposo (no diligenza, perizia, prudenza) che cagiona ad altri un danno (intacca la sfera soggettiva degli interessi) ingiusto (viola interesse tutelato dall'ordinamento giuridico) obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (danno sono perdite, privazioni e conseguenze negative; consequenzialità logica tra comportamento e danno).

La responsabilità extracontrattuale nasce dalla violazione di una norma generale a tutela di tutti i consociati e se invece c'è un precedente rapporto tra danneggiato e danneggiante, cioè è violata una regola di rapporto relativa a soggetti determinati si ha responsabilità contrattuale che non presuppone per forza un contratto. Esempio art.433cc: obbligo alimenti dove ci sono due soggetti di cui uno è titolare del diritto, l'altro è obbligato. La responsabilità extracontrattuale è detta anche aquiliana. Rispetto al Codice del '42 il concetto di "danno ingiusto" si è ampliato: da tutela di diritti assoluti (proprietà, personalità) a diritti relativi (credito, possesso, o addirittura se4mplici aspettative). Prima inoltre i terzi non rispondevano degli atti illeciti, perché si sosteneva che il terzo fosse estraneo ai rapporti contrattuali: non comportava risarcimento anche se la sua interferenza impediva al debitore di are la sua obbligazione. Ammettere la responsabilità di terzi riguardo a diritti relativi (invece sì per quelli assoluti) avrebbe contrastato l'art.1372 2°comma su "il contratto non produce effetti rispetto ai terzi"; es. 4/05/1949, cadde l'aereo a Superga con squadra Torino: il Torino chiese il risarcimento per aver perso i suoi "dipendenti", ma la Corte di Cassazione lo respinse perché era stato leso solo un diritto assoluto e non di credito. Altro es.: uccisione calciatori Meroni del Torino da un  minorenne (Romero). La Corte qui riconobbe invece il danno subito dal creditore "fatto doloso o colposo che cagiona morte debitore obbliga a risarcire creditore". Vale sempre comunque il principio che il "contratto non produce effetti rispetto ai terzi", ma si tratta di effetti tipici, ora i terzi partecipano al contratto se ingeriscono illecitamente. Poi la giurisprudenza ha aperto nuovi casi di risarcibilità estranee alla lesione di diritti assoluti:



lesione terzo che interrompe rapporto lavoro (uccisione lavoratore);

crediti alimentari;

interruzione crescita lio (che poi avrebbe dovuto lui mantenere); 

interruzione possesso;

interruzione rapporto costante di contribuzione.

Certo non si può allargare troppo il campo delle ipotesi di risarcibilità, da un alto va bene l'evoluzione in maggior tutela del danneggiato, d'altro bisogna fare una selezione per non gravare troppo la responsabilità del danneggiante. L'art.2056 dice che se "il ritardo o l'inadempimento non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è solo del danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione". Non viene distinto tra prevedibilità e non, come nella responsabilità contrattuale, a meno che risarcimento e danno coincidano nel tempo. Qui il fatto che genera l'obbligazione risarcitoria non è interpretabile in relazione ad un futuro adempimento, secondo la prospettiva del contratto. Qui il debitore può valutare oneri, perché assume volontariamente un vincolo. Questo è il motivo per cui il debitore doloso è più gravato del non doloso: esso no può far valere la delimitazione dei danni. Art.1225. Nel fatto illecito questo non vale: chi fa un danno viola una norma generale di comportamento. Né si può limitare il risarcimento ai danni prevedibili. Così in campo civile non c'è netta distinzione tra doloso e colposo, mentre sì in quello penale.


LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

E' l'art.2043: non contano dolo e colpa. Vale il principio "nessuna responsabilità senza colpa". La responsabilità oggettiva è quella dei padroni e committenti. Art.2049, per danni di domestici e commessi nelle loro funzioni. Qui non vale la diligenza. Quindi si prescinde da colpa e dolo, e si può trattare di culpa in eligendo (scelta persona) o culpa in vigilando (vigilanza). Ma conta solo il fatto dannoso. Poi ci sono vari casi secondo l'utilità dei tipi di lavoro. Esempio: art.2047 incapace di intendere e di volere: secondo alcuni è responsabilità indiretta, ma è diretta (culpa in vigilando) a meno di provare di non aver potuto impedire il fatto (pur con diligenza, sorveglianza ed educazione impartita). Poi c'è l'attività pericolosa (a meno di non dimostrare avere adottato tutte le precauzioni). Qui vale anche la minima responsabilità e la diligenza consiste nell'aver preso tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Poi c'è l'art.2051, sull'oggetto in custodia: anche qui vale la responsabilità oggettiva a meno del caso fortuito. Stesso discorso per l'art.2052 sul danno cagionato da animali.


IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Non deve essere avvenuto genericamente un fatto illecito, ma un danno specifico per aversi il risarcimento. Il danno va verificato. Altrimenti non ci sono conseguenze in campo civile (sì in quello penale). Il risarcimento consiste in una reintegrazione monetaria. La valutazione economica del danno è necessariamente fatta in termini monetari, ma è previsto anche il risarcimento in forma specifica, cioè il ripristino della situazione precedente: se questo è possibile giuridicamente non lo è sempre materialmente (troppo gravoso per il debitore) allora si può avere il risarcimento solo per equivalente (soldi) art.2058. Spesso il ripristino originario non è possibile o è troppo gravoso per il debitore. Poi ci sono risarcimenti non valutabili. Esempio: danno morale: vi si attribuisce un'indennità che più che altro è simbolica, non una riparazione vera e propria. Il risarcimento ha finalità reintegrativa, non di sanzione. Sulla scia della common law c'è un dibattito anche in Italia se considerarlo o meno ammonimento, ma per ora siamo sul no perché questa "eventuale punizione" potrebbe arricchire il danneggiato. Il danneggiato va risarcito secondo quanto ha subito, se oltre il danno morale anche quello biologico, alla salute, ma no di più, se no ci sarebbe disparità di trattamento tra vittime di un medesimo fatto. Caso mai, quello che prende più del previsto è meglio darlo allo Stato o a qualche associazione benefica.


DANNO MORALE E ALLA SALUTE  

Il risarcimento comprende sia danno patrimoniale sia non patrimoniale (non suscettibili di valutazione economica). Prima i danni non patrimoniali si intendevano solo i danni morali. Ma in realtà non tutti i danni non patrimoniali sono danni morali. L'art.2043 prevede il danno ingiusto in generale, l'art.2059 i danni morali che sono una sottospecie dei danni non patrimoniali. Prima il danno alla salute era danno patrimoniale se incideva sull'attività lavorativa o danno morale risarcibile solo se il fatto illecito costituisse reato. Oppure si inseriva il danno alla salute tra danni patrimoniali e danni morali. Oggi, la Corte Costituzionale (1995) sempre art.2043 lo giudica danno non patrimoniale: sono distinti danni alla salute, all'integrità psico-fisica e morale, tutti e tre costituzionalmente protetti. Art.32 cost.: "salute in senso individuale e della comunità". E inoltre ora è tutelato a prescindere dalla lesione patrimoniale (da parte di un  terzo).

Il danno morale indica invece la sofferenza psichica, causata dall'atto di un terzo es. morte persona cara. C'è un limite, per cui, secondo la scienza medica diventa patologia. Anche i pregiudizi sulla persona, sono risarcibili, non per diminuzione capacità lavorativa, ma più perché minacciano all'immagine della persona stessa. Ora la distinzione è netta: danno alla persona, al patrimonio, e morale. L'art.2043 parla di danno in giusto, e poi ci sono le varie specificazioni. Certo, civilmente, il risarcimento economico vale sempre, più arduo è qualificare il danno alla persona, non economicamente, ma in generale. Il danno si valuta nella specie sua e secondo la natura dell'interesse violato. L'art.2043 detta la disciplina generale di danno, poi sarà integrata di volta in volta da una disciplina specifica. Viene tutelata così dall'ordinamento prima la persona, poi il patrimonio.






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