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LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

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LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Nella società in accomandita semplice ci sono due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. I primi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, i secondi rispondono limitatamente alla quota conferita. Per i soci accomandatari non è ammessa la clausola di limitazione della responsabilità.


Ragione Sociale

Essa deve essere formata con il nome di almeno uno dei soci accomandatari e deve contenere l'indicazione di società in accomandita semplice. Qualora un accomandante acconsenta che il suo nome sia inserito nella ragione sociale perde il beneficio della responsabilità limitata di fronte ai terzi, diventa dunque solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali nei rapporti esterni, mentre conserva il beneficio della responsabilità limitata nei rapporti con gli altri soci.

Norme Applicabili

Il codice civile stabilisce che alla società in accomandita semplice si applichino le norme previste per la società in nome collettivo, salvo che sia diversamente disposto.



È previsto l'obbligo di iscrizione della società nel registro delle imprese e nel caso in cui non si dia corso a tale adempimento la società viene detta irregolare. In tale caso ai rapporti tra la società e i terzi si applicano le norme della società semplice.


Atto Costitutivo

L'atto costitutivo deve riportare le indicazioni previste per la società in nome collettivo, in aggiunta deve essere indicato quali sono i soci accomandatari e quali quelli accomandanti.


Soci Accomandatari

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi della società in nome collettivo. In particolare l'amministrazione della società può essere affidata solo ai soci accomandatari.

Soci Accomandanti

Incombe sui soci accomandanti un generale divieto di amministrazione. In particolare essi non possono compiere atti di gestione né trattare o concludere affari in nome della società. Tale divieto viene anche detto divieto di immistione o divieto di ingerenza.

Se un socio accomandante contravviene a tale divieto diventa solidalmente e illimitatamente responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (anche sorte anteriormente) e può essere escluso dalla società. Al divieto di immistione sono però contrapposte quattro eccezioni:

  1. il socio accomandante può compiere atti di amministrazione o di rappresentanza in forza di una procura speciale per i singoli affari;
  2. i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori;
  3. se l'atto costitutivo lo consente possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni;
  4. se l'atto costitutivo lo consente possono compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

I soci accomandanti hanno poi diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società. In ogni caso i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede, secondo il bilancio regolarmente approvato.


Trasferimento Della Quota

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile liberamente per atto tra vivi solo con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Vi è dunque una differenza rispetto alla società in nome collettivo in cui la quota di partecipazione è trasmissibile solo con il consenso di tutti i soci.


Scioglimento

Per la società in accomandita semplice valgono le stesse cause di scioglimento previste per la società in nome collettivo. Ad esse tuttavia se ne aggiunge una: la società si scioglie se vengono a mancare tutti i soci accomandanti o tutti i soci accomandatari, salvo che nel termine di 6 mesi non sia ricostituita la pluralità delle categorie dei soci. Cioè che il socio accomandatario o quello accomandante, venuto meno, sia sostituito.

Se vengono a mancare tutti i soci accomandatari nel periodo di 6 mesi prima indicato, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Tale amministratore provvisorio non assume però la qualità di socio accomandatario. Qualora successivamente all'estinzione della società permangano creditori sociali insoddisfatti, questi possono far valere le loro ragioni oltre che sugli accomandatari e sui liquidatori, anche sui soci accomandanti, ma nei limiti della quota da essi percepita.





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