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LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO

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LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO.

"Il parlamento è una istituzione che si afferma negli Stati moderni col delinearsi dei diritti del cittadino e del declino del potere assoluto del re.

L'origine del parlamento è molto più antica; risale alla organizzazione feudale. A quell'epoca, il re, che spesso era il feudatario più potente, convocava gli altri feudatari per ottenere AIUTI SPECIALI, in misura maggiore di quello che era stato pattuito ( ad es. un finanziamento di una nuova e imprevista guerra): Questi maggiori aiuti venivano chiesti dal re nel corso di una assemblea, chiamata Stati generali in Francia,, Parlamento a Napoli e in Sardegna, Cortes in Sna.

La regola era che i feudatari concedevano gli aiuti richiesti, ma, in cambio, chiedevano e ottenevano dal re "benefici". Più tardi, si prese l'abitudine di inviare alle assemblee alcuni rappresentanti; con il passare del tempo, questi rappresentanti vennero ELETTI; per evitare il pericolo che il re non mantenesse le promesse fatte nel corso dell'assemblea, si introdusse l'uso della obbligatoria trasformazione in legge della richiesta una volta accettata.



All'origine, il Parlamento ha una funzione di controllo sull'attività del re; può obbligare il sovrano a adottare una legge, ma non esercita una funzione legislativa. Successivamente, il Parlamento si scinde in due assemblee esprimenti interessi contrapposti: nobili, clero / e rappresentanti dei ceti medi.

Oggi, il principio del bicameralismo non corrisponde più alle antiche esigenze. Le Camere sono entrambe elettive, eccetto che in Inghilterra. In Italia vige un bicameralismo perfetto, per cui le due Camere hanno le stesse funzioni.

Negli ordinamenti federali, o con forte autonomia territoriale, il bicameralismo: equilibrio tra poteri centrali e i poteri periferici: in genere una camera è espressiva del corpo sociale nel suo insieme; mentre l'altra rappresenta gli Stati membri o gli Enti regionali (USA, Austria Sna, Germania).

In altri sistemi il bicameralismo è servito a introdurre accanto a una rappresentanza politica generale, una rappresentanza degli interessi economici (espressi dalle diverse categorie professionali e sociali); oppure, si è introdotto un meccanismo di maggior ponderazione nel processo decisionale e legislativo.

COMPOSIZIONE: BICAMERALISMO.

Camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica.


Le due assemblee, normalmente, operano separate: Solo eccezionalmente, si riuniscono: costituiscono un terzo organo: Parlamento in seduta comune.

Anche lo Statuto Albertino: due camere: il Senato del Regno (nominati dal re su proposta del presidente del Consiglio) e la camera dei deputati, elettiva. durante il fascismo si abbandonò il sistema elettivo e sopravvissero due camere: camera dei fasci e delle corporazioni e Senato del Regno: Caduto il fascismo, soppressa la camera dei fasci e delle corporazioni, dopo il 25 luglio del '43, venne istituita, nel '45, la Consulta nazionale (membri nominati dal CLN). Tale Consulta era un surrogato del Parlamento, anche se i suoi membri non erano eletti.

La Consulta cessò il 2 giugno '46, quando il popolo fu chiamato a votare, sia per scegliere la forma istituzionale dello Stato (Monarchia o Repubblica); sia per scegliere un organo rappresentativo: l'Assemblea costituente, che fu un Parlamento straordinario (556 membri), con il compito principale di elaborare la Costituzione.

Quindi, ad eccezione di un breve periodo di tre anni ('43-'46 ), sempre: sistema bicamerale. art. 70 Costituzione: Camere in posizione di parità: le decisioni di una Camera hanno la stessa importanza delle decisioni dell'altra. Ambedue sono organi elettivi; i loro membri sono eletti direttamente dal popolo; il parlamento è l'organo rappresentativo per eccellenza.

Il Senato, però, non è interamente elettivo; fanno parte del Senato, anche:

  • 5 senatori a vita nominati dal Presidente della repubblica per meriti scientifici, culturali, artistici.
  • Tutti gli ex Presidenti della repubblica.

Altre differenze tra camera e Senato: 630 Deputati (Camera), 315 Senatori.

Elettorato passivo: per essere eletto Senatore: 40 anni; Deputato, 25 anni.

Elettorato attivo: per votare alla camera: 18 anni; al senato, 25 anni.

Assunzione E Cessazione Dalla Carriera Di Parlamentare:
art. 66: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

L'ineleggibilità è l'incapacità di essere eletto per causa obbiettiva (perché non si ha età prevista dalla Costituzione, o perché si è membri di Casa Savoia).

Incompatibilità: contemporaneamente a altre cariche. (deputato e senatore)

L'ineleggibilità rende impossibile l'elezione; mentre che si trova in una posizione di incompatibilità può essere eletto, ma dovrà, poi, scegliere tra lo status di parlamentare e l'altra carica che ricopre. Membro eletto del Parlamento: proclamazione fatta dal presidente dell'ufficio elettorale.

Cessazione dalla carica:

La camera ha terminato la sua vita.

Per dimissioni.

Per decadenza (viene dichiarata dalle camere quando viene a mancare uno dei requisiti di eleggibilità, per es. la cittadinanza italiana)

Durata delle Camere: art. 60: sono elette per 5 anni. Allo scadere del quinto anno si indicono nuove elezioni per tener conto dei cittadini diventati maggiorenni, per tener conto delle variazioni delle opinioni politiche dei cittadini che hanno votato. art. 60 Costituzione: la durata non può essere prorogata oltre 5 anni, se non in caso di guerra.

Le camere possono avere un periodo di vita più breve: ciò avviene quando non riescono a trovare un accordo per sostenere il governo dandogli la fiducia attraverso una votazione: in tal caso, si ricorre allo "scioglimento anticipato" delle camere (Presidente della Repubblica).


Successivamente, vengono indette nuove elezioni.

Il periodo di vita delle camere, di 5 anni o più breve, si chiama LEGISLATURA.

L'autonomia delle camere: come si manifesta?

con l'adozione del regolamento.

con l'autonomia finanziaria.

art. 46 Costituzione: ciascuna camera adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri (505 +1). Con il regolamento si organizzano la struttura e il funzionamento di ciascuna camera.

L'organizzazione delle Camere: la formazione degli organi interni.

Le camere sono organizzate su base assembleare: il lavoro viene svolto collettivamente in assemblea: Le assemblee sono due (una per ogni camera), e sono formate, rispettivamente, da tutti i senatori e da tutti i deputati. Ciascuna camera, quando si riunisce per la prima volta in assemblea elegge i propri organi interni, indispensabili per lo svolgimento della propria attività.

Organi interni della camere:

Presidente.

Ufficio di presidenza.

Giunte.

Commissioni parlamentari.

Gruppi parlamentari.

1) Il Presidente è eletto da ciascuna Camera a maggioranza. Deve garantire il buon andamento dei lavori parlamentari, facendo osservare il regolamento; dirige e modera la discussione; stabilisce l'ordine delle votazioni: Partecipa alla programmazione dei lavori. Come garanti dell'imparzialità,. i Presidenti delle camere non votano.

2) L'ufficio di presidenza è composto in modo da rispettare le forze politiche di ciascuna camera; coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori.

3) Le giunte ( per il regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere, e per gli affari della CEE). Sono organi creati per risolvere questioni di carattere tecnico, che possono sorgere nel corso della vita di ciascuna camera.

4) Le Commissioni parlamentari: sono organi PERMANENTI che ciascuna camera forma all'inizio di ogni legislatura; sono 13 per ogni camera: Sono composte, rispettivamente da deputati e senatori in modo da rispecchiare, proporzionalmente, le forze politiche presenti. Vengono rinnovate ogni 2 anni: ogni parlamentare deve far parte di almeno una commissione. Si parla di ridurre il numero delle commissioni, soprattutto dopo il trasferimento alle regioni di molte competenze statali.


Esistono poi, le Commissioni MISTE (bicamerali), composte da deputati e senatori insieme; ad es. :

Le commissioni per le questioni regionali.

Le commissioni per l'indirizzo generale.

Le commissioni per la vigilanza dei servizi televisivi.

Le commissioni di vigilanza per l'anagrafe tributaria.

Alle commissioni parlamentari è affidata una competenza per materia (ad es. trasporti, scuola, ecc. ) Le commissioni permanenti non vanno confuse con le commissioni di inchiesta, organi temporanei (art. 82 Costituzione ): Le commissioni parlamentari permanenti svolgono funzioni necessarie e funzioni eventuali; tra le funzioni necessarie, la più importante consiste nell'esame dei disegni di legge, obbligatorio (art. 72) che deve essere compiuto prima che il disegno di legge venga discusso in assemblea.

5) I gruppi parlamentari: sono la proiezione dei partiti politici in Parlamento; in ciascuna camera ( entro pochi giorni dalla prima seduta), i deputati e i senatori si dividono in gruppi, secondo il partito cui appartengono (es. Forza Italia, gruppo progressisti, ecc. ) Numero minimo per costituire un gruppo è: 20 deputati alla camera; e 10 senatori al Senato. (Però, gruppi anche più numerosi) Gruppo misto: per chi non vuole qualificarsi come appartenente a un partito.


Ogni gruppo elegge il proprio presidente con funzioni di indirizzo, sia nel corso di una discussione di una legge, sia nel caso della votazione. Va, comunque, precisato, che ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione (art. 67 Costituzione) ed esercita le sue funzioni senza vincoli nei confronti del gruppo parlamentare cui appartiene.

I membri del parlamento sono, quindi, sempre liberi di discostarsi dalle indicazione del presidente del gruppo, sia al momento della discussione, sia al momento della votazione.





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