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LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

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LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

Alla morte di una persona alcuni obblighi e diritti si estinguono altri si trasmettono ai suoi successori. Con la successione si designa appunto il fenomeno del subentrare di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più diritti. L'insieme dei diritti che alla morte di una persona si trasmettono prende il nome di asse/patrimonio/eredità. La successione può essere di tre tipi:

testamentaria

legittima



necessaria

Occorre distinguere ancora tra successione a titolo universale e a titolo particolare, la prima si ha quando si ha un unico erede al quale vanno tutti i beni del defunto o una quota e in questo caso è coerede. È successore a titolo universale perché succede,per l'intero o in parte nella totalità dei beni del defunto,ne prende il posto quale titolare o contitolare e ne succede oltre che nei rapporti attivi anche nei debiti del defunto. Nel secondo caso la persona alla quale vanno,per legato contenuto nel testamento,uno o più beni determinati, non è erede ma legatario e non risponde dei debiti del defunto.

La successione si apre al momento della morte e si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. La morte non implica subito la successione ma produce una situazione giuridica che è detta delazione dell'eredita:i suoi diritti e le sue obbligazioni sono destinati alla successione ma non ancora si sa se i successori accetteranno l'eredità. Il successore può essere designato per testamento o per legge e si parla allora di delazione testamentaria o legittima, nel primo caso l'eredità è destinata è andrà agli eredi testamentari nel secondo a quelli legittimi. Si suole anche dire che la morte di una persona determini la vocazione: ossia il titolo in base al quale l'erede è chiamato a succedere.

Non tutti coloro che sono indicate nel testamento o dalla legge possono succedere infatti i successori devono essere capaci di succedere e inoltre non ne devono essere indegni. Quanto alle persone fisiche e enti, sono capaci di succedere anche le persone che al tempo in cui si apre la successione siano solo concepite. Per testamento si possono lasciare i propri beni al lio non concepito di una persona già vivente(art 462). Sono indegne di succedere le persone che abbiano commesso gravi reati nei confronti del defunto o dei suoi parenti e chi ha falsificato,soppresso,alterato,celato il testamento o ha indotto il testatore con violenza o inganno a redigere il documento o a revocarlo o a mutarlo. Perché costoro succedano occorre che il defunto nel testamento o in atto pubblico li avesse riabilitati. Quando una persona non può o non vuole succedere si apre la successione per rappresentanza:ossia subentrano nella successione i parenti del successore ,quando non si può fare luogo a tale rappresentanza,se gli eredi sono più di uno e sono eredi in parti uguali si attua l'accrescimento: i beni che sarebbero spettati a chi non può o non vuole succedere vanno agli altri eredi altrimenti andranno all'erede legittimo. L'accrescimento opera di diritto senza bisogno di accettazione

Successione legittima, se una persona muore senza aver fatto testamento,o se il testamento è invalido,i beni ereditari andranno ai parenti,secondo il grado di parentela:

se ci sono li i beni vanno loro in parti uguali;al coniuge,se ancora in vita, spetta metà patrimonio o 1/3 a seconda che concorra con uno o più li;

se non ci sono li,2/3 vanno al coniuge,se in vita, e 1/3 a genitori,fratelli e sorelle se essi non ci sono va tutto al coniuge o viceversa;

se non ci sono né coniuge né li succedono i genitori,fratelli e sorelle

se non è sopravissuto nessuno di costoro i beni vanno ai parenti senza distinzione di linea a cominciare dal grado più prossimo fino al sesto.

Con tali regole di successione concorrono quelle sulla rappresentanza quindi se una sorella è defunta ma ha li i beni lei spettanti vanno ai li. Quando non ci sono parenti entro il 6° grado i beni vanno allo Stato.

Successione necessaria,implica la presenza di un testamento. Chi fa testamento non sempre può disporre totalmente del suo patrimonio. Quando ha coniuge o discendenti o ascendenti una parte dei suoi beni è riservata per legge a costoro. Tale parte,che non è fatta di beni determinati ma è una frazione aritmetica del patrimonio si chiama legittima o riserva . A ogni legittimario spetta una parte di tale riserva. Legittimari sono:

il coniuge al quale è riservata la metà del patrimonio,oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

i li ai quali spetta 1/2 o 2/3  del patrimonio,da dividersi in parti uguali tra i li(legittimi,adottivi,naturali)

gli ascendenti,in mancanza di li, ai quali è riservato 1/3 dei beni.

La quota di riserva si calcola non solo sul patrimonio,ma anche su quel patrimonio aumentato delle donazioni da lui elargite quando era in vita;infatti se un legittimario ha avuto meno di quanto gli spettasse c'è lesione di legittima: può avere la quota che gli è dovuta  chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni a spese degli altri successori o dei donatari. Prima di ridurre le disposizioni o donazioni però bisogna tener conto delle donazioni che a sua volta il legittimario ha ricevuto:egli deve imputarle alla quota di riserva.

N.B. La successione necessaria può concorrere con quella testamentaria nel senso che l'una non esclude l'altra

Successione testamentaria,si ha quando il defunto ha fatto testamento e trasmette l'eredità alla/alle persone in esso indicate.

Il testamento è un atto giuridico unilaterale con il quale si dispone dei propri beni per dopo la morte. È un atto a causa di morte(mortis causa) e lo si può formare in qualsiasi momento ma acquista valore solo al momento della morte del testatore. Il testamento richiede nel suo autore la capacità di agire: è perciò invalido se redatto da un minore, da un interdetto o da una persona che, anche per cause transitorie, sia in quel momento priva della capacità di intendere e di volere.

Il testamento è sempre revocabile:può in ogni momento essere reso inefficacie per volontà di chi l'ha fatto,sia espressamente con un atto pubblico o con altro testamento sia tacitamente,distruggendolo o cancellandolo o ritirando presso il notaio il testamento consegnatogli. Fra più testamenti di una stessa persona vale sempre l'ultimo. Il testamento essendo un atto giuridico deve essere redatto con l'osservanza di determinate forme previste dalla legge. Le forme che il testamento può assumere sono tre:

testamento olografo è scritto,datato e sottoscritto tutto di mano del testatore(art.602). Il testatore può essere coadiuvato a livello intellettuale o nella scrittura se debilitato.

testamento pubblico è scritto dal notaio dopo che il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara le sua volontà:il notaio lo rilegge e annota il luogo e la data;lo sottoscrivono il testatore,i testimoni e il notaio,che indica anche l'ora della sottoscrizione. Una copia va all'archivio notarile(art 603).

testamento segreto è scritto in qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore e perfino a stampa; il testatore in persona davanti a 2 testimoni,consegna il foglio sigillato o chiuso in busta sigillata a un notaio;questi annota all'esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui,appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni.

Il testamento olografo e quello segreto debbono essere pubblicati davanti ad un notaio dopo l'apertura della successione altrimenti non possono essere fatti valere(art 620).

Contenuto del testamento, il testamento ha per contenuto l'istituzione di erede, a titolo universale; e può altresì contenere uno o più legati:ossia disposizioni a titolo particolare che hanno per oggetto beni determinati. Per testamento si può disporre,in tutto o in parte,dei propri beni per costituire una fondazione. Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale,come il riconoscimento di un lio naturale. Sia l'istituzione dell'erede che del legato possono essere sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva. Solo i legati possono essere sottoposti a termine iniziale o finale. Peculiare del testamento è la possibilità di sottoporre l'istituzione di erede e il legato ad onere,che consiste in un comportamento imposto all'erede o al legatario. Il testamento resta anche se gravata da un onere una disposizione a titolo gratuito e un atto di liberalità. La risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento dell'onere Può esser pronunciata dal giudice solo se prevista dal testatore o se l'inadempimento dell'onere era il solo motivo determinate il testamento. Il testamento deve inoltre permetter di determinare l'erede o legatario,le disposizione generiche a favore dei poveri vanno a vantaggio dei disagiati del luogo in cui ha avuto l'ultimo domicilio il defunto.

Sostituzioni,si hanno quando nel testamento vengono indicate,oltre ai successori, altre persone destinate a prendere il posto del successore nel caso in cui esso non voglia o non possa accettare l'eredità(sostituzione ordinaria). Non è però possibile nominare successore il proprio lio o fratello ,ma ordinando che essi conservino i beni ricevuti e li passino alla loro morte a un loro lio(sostituzione fedecommissoria). Sono tollerati solo i fedecommessi disposti a favore di una persona o un ente che si occupa di un interdetto,discendente o coniuge del testatore.

Esecutori testamentari,sono le persone,indicate nel testamento, che devono eseguire le disposizioni stabilite in esso. l'esecutore testamentario deve,se accetta,fare tutto ciò che è necessario alla conservazione eredità quando fra eredi vi siano assenti o incapaci o persone giuridiche. L'esecutore deve amministrare i beni nell'interesse dell'erede/legato. Se gli esecutori sono più di uno e non si trovano d'accordo decide l'autorità giudiziaria.

Invalidità del testamento,la revocabilità spiega la nullità dei  patti successori:cioè i contratti con i quali una persona si obbliga a lasciare i propri beni ad un'altra persona.

Sono  nulli,sempre a causa della revocabilità,il testamento congiuntivo con il quale due o più persone dispongono insieme dei propri beni(ciascuno non potrebbe da solo revocare le proprie disposizioni)e il testamento reciproco nel quale due o più persone si istituiscono insieme e reciprocamente l'una successore dell'altra. Un ulteriore causa di nullità è il motivo illecito,che risulti dal testamento e sia il solo che ha spinto il testatore a disporre. La nullità può derivare anche dalla forma.

Il testamento è invece annullabile se viziato da violenza,dolo,errore(vizi volontà). L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni da quando si è avuta notizia del vizio e può essere esercitata da qualsiasi interessato.


Acquisto eredità/accettazione,atto necessario perché la successione si verifichi è l'accettazione da parte dei chiamati alla successione. L'accettazione una volta intervenuta produrrà i suoi effetti retroattivamente,dal momento dell'apertura della successione. L'accettazione è necessaria solo per l'acquisto dell'eredità;i legati invece si acquistano immediatamente senza bisogno dell'accettazione,salva la facoltà di rinunciare del legatario. Il legatario se non intende rinunciare deve chiedere all'erede la consegna del bene che gli spetta. Può accadere che,ancor prima di accettare l'erede prenda possesso dei beni:egli ha in tal caso diritto di custodirli e amministrarli. Se invece non ne prende possesso ,l'eredità viene a trovarsi nella condizione di eredità giacente:per la sua custodia e amministrazione il pretore su domanda di chi ne abbia interesse o di propria iniziativa nomina un curatore. Cessa del suo incarico quando l'eredità viene accettata.

L'erede ha 10 anni di tempo per accettare,decorrenti dal giorno di apertura del testamento o per chi erede per condizione dal giorno in cui essa si avvera. 

L'accettazione si dice espressa se è fatta in un atto pubblico o in una scrittura privata che deve essere comunicata al notaio o al cancelliere del mandamento dove si è aperta la successione, ma può essere anche  tacita, quando l'erede si comporta di fatto come erede. Se nel patrimonio ci sono beni immobili si può trascrivere l'accettazione. L'accettazione è presunta quando non viene espressa rinuncia o quando si ha occultamento dei beni dell'eredità. Quando un erede tarda ad accettare,il giudice ,su domanda degli interessati può fissargli un termine più breve perché si decida. L'accettazione è un atto legittimo e non possono quindi essere apposte condizioni; è soggetta a prescrizione ordinaria ma i creditori e chi ne ha interesse possono chiedere l'azione interrogatoria con la quale si chiede di accettare in un intervallo più breve.

L'accettazione dell'eredità può essere pura e semplice o avvenire con beneficio di inventario:  nel primo caso i beni del defunto si confondono con quelli dell'erede con la conseguenza che esso dovrà are gli eventuali debiti del defunto,oltre che con l'eredità anche con il suo patrimonio se i beni ereditati non sono sufficienti. Per scongiurare questo pericolo si può accettare l'eredità con il beneficio di inventario: il patrimonio del defunto diverrà suo,ma restando separato dai suoi beni,e i creditori del defunto non potranno pretendere più di quanto corrisponda al valore dell'eredità. Per questo tipo di accettazione sono previsti termini precisi e formalità rigorose;si fa con atto pubblico presso un notaio o dal cancelliere della pretura competente,perché essa abbia effetto occorre che entro tre mesi dalla successione si effettui l'inventario dei beni:i beni inventariati possono,con l'autorizzazione del giudice essere venduti e i creditori soddisfatti. Quando erede è un incapace o un ente,non società,si ha l'obbligo di accettare con beneficio di inventario.

L'erede se non vuole accettare il lascito deve dichiarare la rinuncia all'eredità; che deve farsi nella stessa forma e negli stessi tempi dell'accettazione anche se conserva per 10 anni la possibilità di accettare sempre che qualcun altro erede non abbia accettato la sua eredità. Se l'erede non è unico, la sua rinuncia va ad accrescere l'eredità degli altri o si ha la rappresentazione; la rinunzia è revocabile entro i tre mesi; i creditori del rinunziante possono impugnare la rinunzia.

All'erede che ha accettato l'eredità spetta,contro il possessore di tutti o di parte dei beni ereditati l'azione di petizione di eredità: con essa l'erede chiede l'accertamento della sua qualità di erede e quindi la consegna dei beni ereditari in possesso di altri. L'azione di petizione è imprescrittibile. Chi ha acquistato un bene dall'erede apparente, cioè da colui che vantava di essere l'erede ma non lo era, è tutelato se era in buona fede al momento dell'alienazione.

La comunione e la divisione dell'eredità: quando gli eredi sono due o più persone, tra esse si forma automaticamente una comunione ereditaria regolata dalle norme sulla comunione anche se  con delle particolarità. Onde evitare che nella comunione ereditaria si intromettano estranei, la legge concede ai coeredi un diritto di prelazione, qualora uno di essi intenda alienare la propria parte o una parte di essa. Se i coeredi non hanno ricevuto preavviso idoneo a esercitare la prelazione, possono riscattare la quota dall'estraneo restituendogli il prezzo ato (retratto successorio).

Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione, facendo così cessare lo stato di comunione. La ripartizione dei beni tra gli eredi, in proporzione alla loro quota, può avvenire mediante un loro accordo(divisione amichevole). In mancanza di accordo essa è fatta dal giudice(divisione giudiziale). Nel caso in cui il testatore provvede direttamente a dividere il patrimonio tra gli eredi, allora non si forma una comunione ereditaria, ma ciascuno di essi succede immediatamente nel bene a lui assegnatogli. La divisione una volta fatta non può essere annullata per errore; a meno che non siano toccati a uno dei condividenti beni che valgono meno di ¾ del valore della quota che gli spetta:in questo caso può essere rescissa. La divisione ha effetto retroattivo.

Per formare la massa da dividere è necessario talvolta procedere alla collazione delle donazioni. Può darsi che il defunto abbia dato in vita delle donazioni ai discendenti o al coniuge: la legge presume allora che tali donazioni rappresentino un anticipo sulla futura successione e di conseguenza dispone che i beni donati siano compresi nella massa da dividere tra i coeredi. la collazione si può fare in due modi:

  • il coerede rimette il patrimonio ereditario,beni immobili o il denaro che gli aveva donato il defunto
  • il coerede trattiene i beni o il danaro,ma avrà tanti beni ereditari meno per quanti ne ha avuti in più a titolo di donazione.

Verso creditori e legatari i coeredi sono tenuti al amento dei debiti ereditari e dei legati in proporzione alle rispettive quote ereditarie: ne consegue che se un coerede è insolvente, il creditore non può rivolgersi verso gli altri coeredi per la parte non ata.


La donazione,è un contratto con cui una parte arricchisce un'altra persona per spirito di liberalità(art. 769 codice civile). Essendo la donazione definita come un contratto questa richiede l'incontro della volontà di due parti per il suo perfezionamento; ovvero occorre l'accettazione da parte del donatario (l'unica eccezione si ha nella donazione obnunziale). Elementi della donazione sono due :

lo spirito di liberalità che costituisce la causa del contratto; non si deve avere una azione rimuneratoria ma con puro spirito di regalo

l'arricchimento l'incremento del patrimonio del donatario, a meno che non si tratti di una obbligazione di fare o non fare.

Nella donazione non è ammissibile la ura del contratto preliminare. La donazione può essere:reale quando il donante attribuisce al donatario un proprio diritto,e obbligatoria quando assume un obbligazione vero il donatario. Anche la donazione può essere gravata da onere. Si è tenuti all'adempimento dell'onere nei limiti del valore della cosa donata. La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere pronunciata,su domanda del donante o suoi eredi,solo se prevista dal contratto. È permessa la donazione di tutti i beni ed al donatario spetta l'obbligo degli alimenti verso il donante.

Il donante può revocare la donazione in 2 casi(artt. 800 s.):

  • se il donatario commette verso di lui omicidio o tentato o calunnia grave o se lo ingiuria o lo danneggia gravemente o gli nega gli alimenti
  • se il donante dopo la donazione ha o apprende di avere un lio o discendente legittimo oppure riconosce un lio naturale.

È ammesso il patto di reversibilità: patto per cui il donante riavrà i beni donati se il donatario o i discendenti di esso muoiano prima di lui.

È donazione rimuneratoria quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario,che la legge rende non revocabile e non va confusa con la liberalità d'uso.

Capacità di donare non hanno la capacità di donare i minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e l'incapace naturale. Le persone giuridiche possono effettuare donazione se disposto dal loro statuto.

Requisiti di forma della donazione è richiesto l'atto pubblico e la presenza di due testimoni [art. 782 codice civile]. Il donatario, similmente al legatario, può anche essere persona che deve essere scelta da un terzo, ed inoltre può essere il lio di una determinata persona anche se non ancora concepita. Se la donazione ha per oggetto cose mobili nell'atto deve essere contenuta la specificazione del loro valore. I requisiti di forma vengono derogati se l'oggetto è cosa mobile di valore modesto rispetto alle condizioni del donante.

La donazione può essere sottoposta a condizione (donazione obnuziale) e gravata da onere o modo e da una condizione di reversibilità che se inserita nel contratto stabilisce che i beni ritornino al donante qualora il donatario muoia prima del donante stesso.

La donazione può essere annullata per :

errore sul motivo: qualora il motivo sia il solo che ha spinto il donante a compiere l'atto. Il motivo deve risultare nell'atto (è l'unico negozio annullabile per errore sul motivo insieme al testamento).

Illiceità del motivo

La revoca può essere richiesta solo dal donante e mai dai suoi creditori con un'azione surrogatoria. La revoca non danneggia i terzi acquirenti in buona fede.


PUBBLICITA' la legge per determinate serie di fatti giuridici impone la pubblicità. Essa può svolgere funzioni diverse e se ne distinguono tre:

  • PUBBLICITA' NOTIZA rende i fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse
  • PUBBLICITA' DICHIARATIVA rende opponibile ai terzi il fatto giuridico del quale è stata data pubblicità,indipendentemente dal fatto che i terzi ne siano venuti a conoscenza.
  • PUBBLICITA' COSTITUTIVA quando l'iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché produca effetti (es.ipoteca).

TRASCRIZIONE La trascrizione ha funzione di pubblicità DICHIARATIVA e riguarda i beni immobili ed ai mobili registrati. La trascrizione ha la funzione, nei conflitti tra più acquirenti di un  bene immobile o mobile registrato, di risolvere la controversia a favore di colui che ha per primo trascritto il suo titolo di acquisto. Il mezzo per attuare la trascrizione è il registro immobiliare per i beni immobili e i registri automobilistico,navale e degli aeromobili per i beni immobili.










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