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LA TUTELA DEI DIRITTI

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LA TUTELA DEI DIRITTI


Alla tutela giurisdizionale dei diritti l'autorità giudiziaria provvede, di regola, solo su domanda dell'interessato (art.2907); in casi eccezionali provvede il pubblico ministero oppure l'interessato provvede d'ufficio. Nomenclatura processuale:

l'attore è chi, lamentando che un proprio diritto è stato leso dagli altri, si rivolge all'autorità giudiziaria;

il convenuto è la persona contro la quale l'attore agisce;

è processo o procedimento o giudizio, l'insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale;

la controversia tra attore e convenuto è detta causa o lite e forma l'oggetto del processo;



l'azione è la pretesa che l'attore vanta in giudizio;

con la domanda riconvenzionale il convenuto contrattaccare;

la sentenza passa in giudizio quando né le parti, né i loro eredi possono portare in giudizio la stessa azione e la stessa eccezione sulle quali la sentenza si è pronunciata (art.2909).


Chi fa valere in giudizio un diritto, l'attore, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art.2697). È l'onere della prova: non basta limitarsi ad affermare di averlo, occorre provarlo, ossia addurre fatti che ne costituiscano la dimostrazione.

Chi contrasta la pretesa dell'attore, ossia il convenuto, deve a sua volta provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (art.2697).

Le prove si distinguono in:

prove documentali o scritte:

atto pubblico: è un documento redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; fa piena prova fino a querela di falso: per mettere in dubbio le attestazioni che contengono, bisogna impugnarli per falsità davanti al giudice civile (art.2699);

scrittura privata: fa piena prova contro chi l' ha sottoscritta; la sottoscrizione deve essere autografa (art.2702);

firma digitale con data certa, telegrammi, registri domestici e riproduzioni meccaniche;

prove testimoniali: la prova dei fatti può raggiungersi anche con le dichiarazioni di persone che siano state presenti al loro verificarsi o che ne abbiano avuto notizia (testimoni) (art.2721). Questa prova è esclusa:

per i contratti in genere;

quando si vuole provare l'esistenza di un patto aggiunto o contrario alle clausole di un contratto scritto;

la confessione: è una dichiarazione che una parte fa, in giudizio, della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte (art.2730); ha per oggetto fatti ed è una dichiarazione di scienza e può essere impugnata solo per errore di fatto o per violenza (art.2732);

il giuramento: è una confessione pronunciata, in giudizio, con una formula solenne ed è fatto da una delle parti su invito dell'altra o del giudice (art.2736). il giuramento è suppletorio se è il giudice che invita una delle parti a giurare per completare una prova insufficiente, è decisorio se una parte invita l'altra a giurare e il giuramento fa dipendere la decisione totale o parziale della causa;

le presunzioni: sono mezzi di prova indiretti in antitesi alle altre; consistono nel dedurre da fatti noti l'esistenza di un fatto ignoto (art.2727). Sono legali quando è la stessa legge che da un fatto noto deduce un fatto ignoto; sono semplici quelle lasciate al prudente apprezzamento del giudice. Sono assolute quelle che non ammettono prova contraria, relative quelle che ammettono prova contraria.

Il giudice valuta liberamente le prove: alcune prove sono vincolanti per il giudice (prova legale), come la confessione, il giuramento e le prove documentate.


Per fare pubblicità ai fatti giuridici, ossia per renderli conoscibili, la legge appresta diversi mezzi:

registri dello stato civile: rendono conoscibile lo stato della persona fisica;

registro delle persone giuridiche: rende conoscibili le vicende relative alle associazioni e alle fondazioni riconosciute;

registro delle imprese: dà pubblicità alle vicende relative alle imprese e alle società commerciali;

registri immobiliari: danno pubblicità ai fatti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà;

pubblico registro automobilistico, registro navale, registro degli aeromobili;

La pubblicità svolge funzioni diverse:

pubblicità - notizia: vale a rendere i fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse, ed è funzione assolta da ogni mezzo di pubblicità;

pubblicità dichiarativa: ha la specifica funzione di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Nel caso in cui non sia stata data pubblicità del fatto giuridico:

a.  in alcuni casi la pubblicità è mezzo sufficiente, ma non mezzo necessario, per l'opponibilità del fatto giuridico ai terzi;

b.  in altri casi la pubblicità è mezzo necessario per l'opponibilità del fatto a terzi;

pubblicità costitutiva: l'iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché si producano i suoi effetti giuridici (è il caso della iscrizione di ipoteca).


Si debbono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali di godimento su di essi (art.2643/2645/2653).

La trascrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa: il contratto è perfettamente valido ed efficace fra le parti, anche in mancanza di trascrizione.

Sono soggette a trascrizione le domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione (art.2652), si parla a questo riguardo di effetto prenotativi della trascrizione.

Se la domanda sarà accolta, la sentenza di accoglimento potrà essere opposta ai terzi dalla data di trascrizione della domanda.

Trascrizione sanante: è una regola che non vale per il contratto nullo, la sentenza che dichiara la nullità travolge, in linea di principio, anche i diritti acquistati dai terzi in buona fede.



Trascrizione del preliminare: fa sì che la successiva trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che accoglie la domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica prevalga sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promettente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare (art.2645).


La trascrizione si esegue presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circostanze sono situati i beni. L'atto da trascrivere deve presentare specifici requisiti formali, idonei a farne un titolo per la trascrizione: deve trattarsi o di una sentenza o di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate (art.2657).

La cancellazione deve essere consentita dalle parti interessate o se è ordinata dal giudice con sentenza passata in giudicato (art.2668).





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