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LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO



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La tutela della proprietà e del possesso


La tutela della proprietà e del possesso si realizza attraverso i seguenti strumenti:

azioni petitorie: azioni disciplinate dal Codice Civile a difesa della proprietà, volte ad accertare chi sia l'effettivo titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale su di un bene. Così divise:

azioni per la tutela della proprietà

azioni per la tutela dei diritti reali limitati

azioni possessorie à azioni per la tutela del possesso; ripristino dello stato di fatto delle cose;

azioni di nunciazione à azioni di denuncia;


Le azioni petitorie

Si dividono in:

azioni per la tutela della proprietà; divise in:

rivendicazione: si chiede la consegna o la restituzione della cosa al proprietario. L'azione si svolge contro chiunque tiene presso di se la cosa. Chi agisce in rivendicazione deve provare di essere proprietario (onere della prova) accertando un acquisto a titolo originario. La rivendicazione non si prescrive.

azione negatoria: è diretta a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando il proprietario ha motivo di temerne pregiudizio. Nel caso azione inibitoria e risarcimento.

azione di regolamento dei confini, che spetta ad entrambi (non c'è l'onere della prova). Si chiede al giudice una sentenza che stabilisca i confini, con l'eventuale utilizzo delle mappe catastali.



azioni per la difesa dei diritti reali limitati; divise in:

azioni per la difesa delle servitù

q   azione confessoria: dichiarazione dell'esistenza della servitù;

q   azione inibitoria: provvedimento per cessazione delle molestie e turbative;

q   chiedere la rimessione in pristino;

q   chiedere il risarcimento dei danni.

altri diritti: si applica per analogia la norma sull'azione confessoria.

Le azioni possessorie

Le azioni possessorie si dividono in due gradi di protezione del possesso:

azioni di reintegrazione à protezione contro lo spoglio; tutela dello status quo (stato di fatto);

azioni di manutenzione à protezione contro molestie e privazione non violenta se sussistono i requisiti dell'usucapione e il possesso continuo da almeno un anno (vedi libro pg.213).

Le azioni di nunciazione (spettano sia al proprietario sia al possessore)

Denuncia di nuova opera, esperita qualora si abbia ragione di temere che da una nuova opera possa derivare un danno alla propria cosa.

Denuncia di danno temuto, che si riferisce al pericolo di un danno grave e prossimo ma derivante da uno stato di cose già esistente.









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