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L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FILIAZIONE NATURALE

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L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FILIAZIONE NATURALE


IL RICONOSCIMENTO DEL LIO NATURALE à è un atto unilaterale, spontaneo e irrevocabile del genitore - da effettuarsi nell'atto di nascita o nell'apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento nelle forme indicate dall'art. 254 cc in forza del quale un soggetto dichiara la propria maternità o paternità nei confronti di una determinata persona.

L'art. 258 comma 1 cc dispone che il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.

Secondo quanto disposto dall'art. 250 cc è ammesso il riconoscimento del lio adulterino.

Il riconoscimento del lio naturale può essere effettuato solo dal genitore, che deve avere la capacità legale di agire. È ammesso il riconoscimento anche al minore emancipato.

La legge prevede espressamente che è impugnabile il riconoscimento fatto dall'interdetto giudiziale mentre l'interdetto legale può procedere validamente al riconoscimento.

La legge richiede, quali condizioni di efficacia del riconoscimento rispettivamente l'assenso del lio ultrasedicenne, ovvero se infrasedicenne il consenso del genitore che prima lo ha riconosciuto; solo per il minore di 16 anni non riconosciuto è possibile un riconoscimento immediatamente efficace.



L'art. 250 comma 4 cc, sul presupposto che il riconoscimento deve rispondere all'interesse del lio, dispone che il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il lio infrasedicenne, non possa essere rifiutato nell'ipotesi in cui sussista l'interesse del minore.

L'art. 251 cc stabilisce il divieto di riconoscimento di li nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche naturale in linea retta all'infinito, oppure in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta. Il divieto non opera nel caso in cui i genitori all'epoca del concepimento, ignorando il vincolo tra essi intercorrente, fossero in buona fede; ovvero allorquando sia stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale deriva l'affinità. Quando uno dei due genitori era in buona fede, il riconoscimento del lio spetta solo a lui.

L'art. 253 cc fissa il principio dell'inammissibilità di un riconoscimento in contrasto con lo stato di lio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.


LA FORMA DEL RICONOSCIMENTO à il primo comma dell'art. 254 cc dispone che il riconoscimento del lio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti all'ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

L'atto di riconoscimento è pubblicato attraverso l'iscrizione nei registri dello stato civile separatamente dalla dichiarazione di nascita.


L'IMPUGNATIVA DEL RICONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VALIDITA' à l'art. 263 cc stabilisce che il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dell'autore del riconoscimento da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse; l'azione è imprescrittibile. L'art. 264 cc disciplina l'impugnazione per ipotesi di minore età ed interdizione del lio, stabilendo in alcuni casi la nomina di un curatore speciale.

Il falso riconoscimento può essere effettuato in buona fede, ovvero in malafede; la consapevolezza della non veridicità del riconoscimento non è di ostacolo all'ammissibilità dell'impugnazione, senza limiti di tempo.

L'IMPUGANTIVA DEL RICONOSCIMENTO PER VIOLENZA E INCAPACITA' à art. 265 cc. L'impugnazione può essere domandata entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata, mentre se autore del riconoscimento è un soggetto minore, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Si ritiene che la violenza sia causa di annullamento del riconoscimento  anche quando proviene da un terzo, mentre non rilevano né il timore reverenziale, né la minaccia di far valere un diritto.

L'art. 266 cc dispone che il riconoscimento può essere impugnato dall'interdetto giudiziale, mentre non è consentita l'impugnazione per incapacità naturale.


LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' à art. 270 cc. Che l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale sia promossa dal lio, riguardo al quale è imprescrittibile, in caso di morte prima dell'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte, mentre l'azione promossa dal lio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

In ordine all'accertamento giudiziale della maternità naturale, la legge ribadisce che la maternità è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere lio e di colui che fu partorito dalla donna che si assume essere la madre.

Relativamente alla prova della paternità naturale, la legge, nel consentire all'attore di fornirla con ogni mezzo, in primo luogo autorizza il giudice a considerarla raggiunta tutte le volte in cui si verifichi una delle fattispecie previste dalla legge.

È ammessa la prova della azione del DNA che però non può essere imposta al presunto genitore.

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento. Con la sentenza stessa il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e per la tutela degli interessi patrimoniali del lio. Il genitore che abbia provveduto  da solo mantenimento del lio minore riconosciuto ha diritto ad ottenere dall'altro il rimborso di quanto sarebbe stato a carico di quest'ultimo, a partire dalla nascita.


LA FILIAZIONE NON RICONOSCIBILE à la condizione del lio non riconoscibile è regolata da combinato disposto degli artt. 278 279 cc.

La legge, attuando appieno la formula costituzionale, attribuisce anche ai li non riconoscibili il diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, e, una volta raggiunta la maggiore età,  agli alimenti, ricorrendo allo stato di bisogno.

In sede successoria, ai li privi di stato viene riconosciuto il trattamento enunciato nell'art. 580 cc che stabilisce che ai li naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbe diritto, se la filiazione fosse dichiarata o riconosciuta.


LA LEGITTIMAZIONE DEL LIO NATURALE à il codice civile prevede due diverse forme di legittimazione per susseguente matrimonio dei genitori del lio naturale, o per provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il susseguente matrimonio dei genitori ha l'effetto di legittimare automaticamente e indipendentemente dalla volontà dei coniugi i li nati anteriormente ad esso. La legittimazione per provvedimento del giudice è prevista per i casi in cui vi sia l'impossibilità ovvero gravissimo ostacolo alla legittimazione  per susseguente matrimonio.

Ai sensi dell'art. 284 cc la legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice se, oltre a corrispondere all'interesse del lio, concorrono altre condizioni indicate dalle norma.





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