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L’ACCERTAMENTO

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L’ACCERTAMENTO

Il sistema è basato sul contribuente che deve dichiarare il suo reddito e versare le imposte. Storicamente esisteva l’amministratore finanziario che prendeva contatto con il contribuente e richiedeva le imposte dovute. Con una riforma del 1973 si è ribaltata la situazione: è il contribuente che, nei rapporti con lo Stato, è tenuto al computo, alla liquidazione e al versamento delle imposte. In un sistema basato sull’auto-liquidazione deve essere possibile controllare le dichiarazioni dei contribuenti se non ci fossero controlli, tutti sarebbero evasori.

L’ACCERTAMENTO ha sostanzialmente a che fare con il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Il contribuente, per ciascun esercizio d’imposta (anno civile per le persone fisiche), è tenuto alla liquidazione e all’ACCERTAMENTO delle imposte. Fare la Dichiarazione dei Redditi vuol dire liquidare le imposte. Si hanno determinati tipi di reddito (in base alle diverse categorie: reddito da lavoro dipendente, reddito agricolo, reddito fondiario, . ) che danno degli imponibili e quindi si ha una base imponibile alla quale si tolgono delle detrazioni liquidazione dell’imposta: io sono debitore nei confronti dello Stato di un determinato ammontare.



Ulteriore onere che viene addossato al contribuente è quello di versare le imposte calcolate all’Erario.


Cosa fa lo Stato per controllare che il contribuente abbia agito in maniera corretta? Prima di tutto le dichiarazioni dei redditi passano all’interno di un meccanismo chiamato LIQUIDAZIONE FORMALE. La liquidazione formale è fatta meccanograficamente (a computer) dall’amministrazione finanziaria e consiste solamente nel controllare che il contribuente abbia compilato correttamente il modello di dichiarazione e che abbia liquidato correttamente le imposte (cioè che abbia fatto correttamente i conti). Se ho un reddito di 100 e mi viene concessa una detrazione di 20, il computer va a vedere che nella Dichiarazione dei Redditi io abbia messo effettivamente 100 tra i redditi e 20 tra le detrazioni. Senza entrare nel merito della qualità, la liquidazione formale serve solamente a far sì che i conti posti in essere dal contribuente siano corretti. Questo viene fatto su quasi tutte le Dichiarazioni dei Redditi ed è fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

In seguito, l’amministrazione finanziaria, su alcune dichiarazioni prese a campione, inizia a fare il CONTROLLO FORMALE che va un po’ più nel merito. Si parte dalla liquidazione formale dove si può avere 1 € di reddito e 100 milioni di € di detrazioni e l’amministrazione finanziaria non dice niente perché controlla solo se le detrazioni sono calcolate matematicamente in modo corretto; e si arriva al controllo formale dove si inizia a chiedersi com’è possibile che si verifichi una situazione simile. In questo caso l’amministrazione finanziaria può fermarsi, richiedere al contribuente determinate spiegazioni e fare determinate verifiche. Se all’amministrazione finanziaria la situazione non è chiara o se ci sono dei presupposti che potrebbero fare pensare ad un’evasione d’imposta può iniziare la PROCEDURA DI ACCERTAMENTO. La procedura d’accertamento è disciplinata da una sezione specifica del D.P.R. n. 600/1979, chiamato anche il decreto dell’ACCERTAMENTO, dunque non dal Testo Unico delle Imposte sul Reddito. All’amministrazione finanziaria è consentito di fare nei confronti del contribuente quelli che si chiamano gli accessi d’ispezione operistica. Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non fosse convinta dalla liquidazione formale avvenuta, dal controllo formale avvenuto e dalla situazione generale, può procedere iniziando la procedura d’ACCERTAMENTO tramite gli accessi sono verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza presso il contribuente.


Ci sono due cose importanti da ricordare:

La Guardia di Finanza ha libero accesso al domicilio, in altre parole al luogo di lavoro, e a tutti i documenti che vuole ispezionare. Nel caso di persone fisiche e quindi di un’abitazione privata, ha necessità della richiesta da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica.

Il contribuente è l’unico ad esibire tutta la documentazione richiesta e nel caso in cui non venga esibita, ciò che non è esibito non vale ai fini processuali vale solo quanto esibito e dimostrato durante il periodo della verifica tributaria.


La procedura d’ACCERTAMENTO si distingue sostanzialmente in due grandi filoni:

  1. Se il controllo è eseguito su persone fisiche si parla di ACCERTAMENTO ANALITICO e di ACCERTAMENTO SINTETICO.

  L’ACCERTAMENTO è analitico quando si provvede ad effettuare la verifica tributaria basandosi sui dati concernenti il reddito e sui costi evidenziati dal contribuente si parte e si opera su dati esistenti comunicati dal contribuente o desumibili da altra documentazione connessa (si va nel merito della situazione ma su cose esistenti).

  Quando però l’amministrazione finanziaria ritiene per fondate ragioni che il reddito della persona potrebbe discostarsi in aumento per più del 25%, può procedere all’ACCERTAMENTO sintetico che è normalmente un ACCERTAMENTO che si basa sulle spese: disconosce completamente i dati forniti dal contribuente e procede ad una ricomposizione del reddito sulla base di indicatori a cui l’amministrazione finanziaria può accedere. Per le persone fisiche, ad esempio, c’è una costruzione matematica che, su determinati indicatori di spesa, da’ determinati redditi minimi sufficienti a sostenere quelle spese (redditometro ad esempio, tiene presenti i numeri di immobili posseduti, i contributi ati alle domestiche, . ). Se io dichiaro 10.000 € di reddito annuale e dal redditometro si vede che ho due barche a vela, venti appartamenti, diciotto persone di servizio e un aereo privato l’amministrazione finanziaria capisce che è difficile che io possa mantenere tutto questo con il mio reddito. Quindi in questo caso, l’amministrazione finanziaria può disconoscere completamente quelli che sono i dati analitici che ha riscontrato dalla dichiarazione.


  1. Se il controllo è effettuato su soggetti tenuti per Legge alle scritture contabili (ad esempio: le società, gli imprenditori, i professionisti, . ) si parla di ACCERTAMENTO ANALITICO CONTABILE e di ACCERTAMENTO INDUTTIVO (o anche chiamato EXTRA-CONTABILE). L’ACCERTAMENTO analitico contabile delle società è abbastanza simile all’ACCERTAMENTO analitico delle persone fisiche, e anche l’ACCERTAMENTO induttivo ha caratteristiche affini all’ACCERTAMENTO sintetico.

  L’ACCERTAMENTO analitico contabile è un ACCERTAMENTO classico in cui i funzionari dell’amministrazione finanziaria verificano i dati su cui la società si è basata per computare gli elementi (eventualmente disconoscere un eccesso di elementi negativi e aggiungere componenti positivi per le più svariate ragioni). Possono nascere problemi di competenza economica (ad esempio, se io ho un costo di competenza del 2005 e lo porto a deduzione del reddito del 2004) e problemi di non inerenza (ad esempio, se un imprenditore porta al ristorante la moglie, prende la fattura e la porta in deduzione all’impresa). Il controllo viene fatto ma sempre tutto, come per le persone fisiche, basato sulla contabilità o su quanto fornito dalla società.

  L’ACCERTAMENTO induttivo è un po’ più diffuso rispetto all’ACCERTAMENTO sintetico perché, mentre per le persone fisiche si fa solo se si ha uno scostamento maggiore di reddito, per le società sono espressamente elencati i motivi che possono far cambiare l’ACCERTAMENTO da analitico contabile a extra-contabile. Nella sostanza, quest’ACCERTAMENTO consiste nel disconoscere quanto esiste e ricostruire qualcosa sulla base di opzioni. Le differenze tra l’ACCERTAMENTO sintetico e l’ACCERTAMENTO induttivo sono che il primo parte da uno scostamento del 25% del reddito mentre nel secondo caso ci sono motivazioni specifiche definite per Legge: omissione della Dichiarazione dei Redditi; mancata tenuta della contabilità o tenuta assolutamente irregolare (devono esserci evidenti segni di maneggiamento, correzioni, . ); il non soddisfacimento di richieste di documentazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.


CASO: soggetto tenuto alla presentazione delle scritture contabili.

Una società presenta una propria Dichiarazione dei Redditi correttamente in via telematica (ormai le dichiarazioni inviate in via telematica non hanno in allegato documenti giustificativi di quanto si evidenzia; una volta si faceva un pacchetto contenente la dichiarazione a cui si allegavano tutte le spese). L’amministrazione finanziaria, entro il termine della presentazione dell’anno successivo, fa la liquidazione formale controllando se tutti i dati esposti nella dichiarazione sono stati messi al posto giusto, se tutti i calcoli sono stati fatti in modo corretto e se tutti i versamenti sono stati effettuati in modo adeguato e alle date stabilite. La liquidazione formale verifica che dal punto di vista della forma sia tutto corretto, senza entrare nel merito: anno dopo anno viene fatto il controllo formale, si va più a fondo e allora si comincia a vedere, ad esempio, una società che evidenzia un ammontare spropositato di spese. L’amministrazione finanziaria può o fermarsi qua o chiedere spiegazioni sulle spese documentate e se questo è un indice di qualcosa di non corretto può mandare i suoi funzionari o gli ufficiali della Guardia di Finanza ad eseguire un accesso d’ispezione operistica e quindi dare inizio alla procedura d’ACCERTAMENTO. Certamente non si parte mai con l’ACCERTAMENTO induttivo a meno che ci sia omissione della Dichiarazione dei Redditi. I funzionari della Guardia di Finanza incominceranno con l’ACCERTAMENTO analitico ma se arrivano all’interno della società e il titolare incomincia a non evidenziare o a nascondere dei documenti, o si nota che la contabilità è soggettivamente contraffatta oppure si hanno informazioni da persone terze (ad esempio, informazioni soggettive dalla banca), a questo punto quello che era l’ACCERTAMENTO analitico diventa un ACCERTAMENTO extra-contabile e quindi sulla base di presunzioni si va a ricostruire un reddito presunto.


La procedura d’ACCERTAMENTO deve concludersi con un atto formale cioè con l’emissione da parte dell’agenzia delle entrate del cosiddetto AVVISO DI ACCERTAMENTO che è un documento soggetto ad un procedimento particolare e le cui tre peculiarità sono sostanzialmente che:

deve essere evidenziato analiticamente al contribuente il tipo dell’imposta di cui sto parlando, qual è la base imponibile dichiarata da lui e qual è la base imponibile che io ritengo essere giusta;

questo avviso d’ACCERTAMENTO deve essere motivato;

deve essere notificato al domicilio fiscale del contribuente.


La dottrina dominante dice che la mancanza di uno solo di questi elementi rende nullo l’avviso d’ACCERTAMENTO che è quell’atto contro cui il contribuente potrà poi difendersi instaurando la procedura contenziosa.


Mentre gli accessi, le ispezioni e le notifiche possono essere fatti sia dall’agenzia delle entrate che dalla Guardia di Finanza, l’emissione dell’avviso d’ACCERTAMENTO può essere solamente fatta dall’agenzia delle entrate competente sul domicilio fiscale del contribuente.





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