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L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO

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L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO



L'AFFIDAMENTO DEI MINORI à l'affidamento, nel disegno del legislatore, costituisce un rimedio destinato ad operare per un periodo limitato di tempo. Affinché l'affidamento possa essere disposto occorre che a causa di circostanze di carattere transitorio, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure che gli necessitano. L'affidamento viene disposto a favore di una famiglia o di una persona singola. Solo qualora ciò non sia possibile, può farsi luogo all'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, o in un istituto di assistenza pubblico o privato.

Nel caso in cui i genitori esercenti la potestà abbiano manifestato il consenso dell'affidamento (c.d. affidamento consensuale), questo viene disposto dal servizio sociale locale, sentito il minore che abbia compiuto dodici anni, ed anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. Il provvedimento del servizio sociale viene poi reso esecutivo con provvedimento del giudice tutelare.

Qualora invece il consenso dei genitori manchi, l'affidamento può essere disposto dal tribunale per i minorenni (c.d. affidamento contenzioso).




L'ADOZIONE DI MINORI à l'adozione rappresenta un rimedio estremo cui fare ricorso solo quando la famiglia d'origine non possa offrire al minore quel minimo di cure e di affetto che sono indispensabili per una crescita sana ed equilibrata.

L'adozione è consentita solo nei confronti dei minori dichiarati in stato di adattabilità.

La legge stabilisce che gli aspiranti adottanti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni e che fra loro non ci siano separazioni neanche di fatto. La legge, a parte in casi particolari, non ammette l'adozione di una persona singola.

Altro requisito dell'adottante è l'età: deve essere superiore a quella dell'adottato di almeno 18 anni, mentre la differenza massima di età è stata portata a 45 anni.

Sotto il profilo sostanziale di richiede che i coniugi siano affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

L'adozione legittimamente viene pronunciata al termine di un complesso procedimento che si snoda attraverso 3 passaggi: la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'affidamento preadottivo e il provvedimento di adozione.

Prima di emanare i singoli provvedimenti, vi è l'obbligo di ascoltare il minore che abbia compiuto i dodici anni; mentre il minore infradodicenne, può essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

Se durante l'affidamento preadottivo uno dei coniugi muore o diviene incapace, l'altro coniuge può comunque domandare che l'adozione venga pronunciata a favore di entrambi: in tal caso l'adozione, per il coniuge deceduto, produce effetto dalla data di morte anziché dal momento in cui la sentenza diventa definitiva. Se durante l'affidamento preadottivo i coniugi si separano, l'adozione può essere pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, a favore di entrambi o di uno solo, qualora venga avanzata istanza in tal senso.

La sentenza definitiva, trascritta nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale, viene inoltre annotata a margine dell'atto di nascita dell'adottato: in forza di tale pronuncia l'adottato diviene lio legittimo degli adottanti assumendone e trasmettendone il cognome; vengono meno, per contro, tutti i rapporti con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

L'adozione non è suscettibile di revoca.


L'ADOZIONE DEI MINORI NEI CASI PARTICOLARI à si differenzia dall'adozione legittimante, oltre che per un più ristretto ambito applicativo, per la previsione di requisiti meno rigidi per gli aspiranti adottanti e per la maggiore semplicità del procedimento. Le peculiarità di tale ura riguardano soprattutto gli effetti, che sono più limitati, non importando un'interruzione dei rapporti fra l'adottato e la sua famiglia d'origine -  verso cui l'adottato mantiene tutti i diritti e doveri - né la creazione di rapporti di parentela con i parenti dell'adottante.

Inoltre, non è necessaria la sussistenza di uno stato di abbandono in capo al minore di cui trattasi.

L'adozione particolare può essere pronunciata a favore:

     di persone coniugate o singole unite al minore da un vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo qualora il minore sia orfano;

     del coniuge qualora il minore sia lio (anche adottivo) dell'altro coniuge;

     di persone coniugate o anche di persone singole, quando si tratti di minore orfano affetto da handicap;

     di persone coniugate o anche di persone singole, nell'ipotesi in cui vi sia la constatata impossibilità di procedere all'affidamento preadottivo.

È comunque vietata l'adozione del proprio lio naturale.

Il giudice competente a pronunciarsi è il tribunale per minorenni del distretto in cui si trova il minore, che, ai fini della pronuncia deve verificare la sussistenza dei presupposti richiesti e valutare se l'adozione realizzi il preminente interesse del minore: a questo fine il tribunale dispone l'effettuazione di adeguate indagini.

È richiesto il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto 14 anni. Se l'adottando ha compiuto 12 anni deve essere comunque sentito; se ha meno di 12 anni deve essere sentito in base alla sua capacità di discernimento.

Occorre altresì l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Per effetto della pronuncia di adozione, gli adottanti acquistano la potestà sul minore ed assumono l'obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo; ad essi spetta altresì l'amministrazione dei beni dell'adottato, ma non l'usufrutto legale. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato acquista anche i diritti successori spettanti ad un lio legittimo.


L'ADOZIONE INTERNAZIONALE à si fa riferimento ad ogni ipotesi in cui gli adottanti abbiano nazionalità diversa da quella dell'adottato.

Il lungo iter che conduce all'adozione di un minore straniero residente all'estero si apre con una dichiarazione di disponibilità che gli adottanti devono presentare al tribunale per minorenni del luogo in cui risiedono. Nel caso di italiani residenti all'estero il tribunale competente è quello in cui si trovava la loro ultima residenza in Italia oppure il tribunale per minorenni di Roma. Il decreto di idoneità viene trasmesso, unitamente alla documentazione e alla relazione, alla commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato cui i coniugi hanno dato l'incarico di curare la procedura. Una volta pronunciata l'adozione da parte dell'autorità straniera, affidando il minore agli adottanti, l'ente straniero informa subito la commissione e i servizi dell'ente locale e chiede che venga autorizzato l'ingresso in Italia del minore.

Il provvedimento straniero di adozione produce nostro ordinamento effetti legittimanti, ma è previsto che il tribunale per i minorenni effettui una serie di controlli. Se il controllo ha esito positivo, il tribunale ordina la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, a seguito della quale il minore acquista altresì la cittadinanza italiana.

Qualora invece l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per minorenni riconoscerà il provvedimento straniero come affidamento preadottivo, fissandone la durata in un anno: trascorso tale termine provvederà a pronunciare l'adozione, se riterrà la permanenza del minore all'interno della famiglia che lo ha accolto rispondente al suo interesse. Al minore straniero che venga a trovarsi in stato di abbandono nel nostro paese, si applicano le disposizioni italiane in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.


IL DIRITTO DELL'ADOTTATO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI à la nuova legge stabilisce l'obbligo a carico dei genitori adottivi di informare il minore sulla propria condizione di lio adottivo, nei modi e nei termini da loro ritenuti più opportuni.

È riconosciuta poi ai genitori adottivi, nel caso in cui vi sia un comprovato motivo, la possibilità di sapere chi sono i genitori biologici del minore. Una volta che il minore abbia raggiunto la maggiore età, può ottenere le informazioni in discorso, previa istanza al tribunale per minorenni, quando vi siano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Solo dopo il compimento del 25° anno di età l'accesso alle informazioni sulla famiglia d'origine prescinde da qualsiasi presupposto.

Ci sono alcune ipotesi in cui l'accesso non è mai consentito:

     il caso in cui l'adottato non sia stato riconosciuto dalla madre al momento della nascita;

     il caso in cui anche un solo genitore abbia chiesto di non essere menzionato o abbia acconsentito all'adozione a condizione di rimanere anonimo.


L'ADOZIONE DEI MAGGIORENNI à soddisfa l'interesse dell'adottante, privo di discendenti legittimi o legittimati, ad acquisire un lio cui trasmettere il proprio cognome e le proprie sostanze. Fra l'adottante e l'adottato deve intercorrere una differenza di età di almeno 18 anni. Nessuno può essere adottato da più di una persona, a meno che gli adottanti non siano coniugi. È vietato adottare i propri li nati fuori dal matrimonio.

Affinché l'adozione possa essere pronunciata occorre il consenso dell'adottante e dell'adottato. Occorre altresì l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando che non sia legalmente separato. Il tribunale, previa verifica della convenienza dell'adozione per l'adottando, si pronuncia con sentenza, dalla cui data decorrono gli effetti dell'adozione. Gli effetti dell'adozione dei maggiorenni sono i medesimi dell'adozione particolare.





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