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L'ASSISTENZA SANITARIA E LE PENSIONI - ASSEGNO DI INVALIDITÀ E PENSIONI DI INABILITÀ - L'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

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DIRITTO


L'ASSISTENZA SANITARIA E LE PENSIONI

 



I pensionati del maggior ente assicurativo, l'INPS, sono oggi 13 milioni, dei quali oltre 9 milioni appartengono alla terza età.



Secondo le recenti previsioni ISTAT, tra il 1971 ed il 2001 la popolazione con oltre 65 anni passa da 7,6 a 9,1 milioni con aumento di un quinto, contro un aumento della popolazione totale di appena il 3,8% , secondo l'ipotesi più bassa.

Nello Stato italiano trova ampia giurisdizione la legislazione sociale il cui ambito operativo è estremamente ampio, comprendendo ogni tipo di provvedimento pubblico di qualsiasi natura diretto a dare protezione a qualunque lavoratore o che si trovi in condizione di debolezza o di bisogno.

Esso trova il suo fondamento giuridico nell'art. 38 della Costituzione, secondo il quale "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria". I due commi della norma costituzionale tracciano due diversi ambiti operativi degli interventi di legislazione sociale. Ciò ha indotto a distinguere due diversi settori: l'assistenza sociale e la previdenza sociale. Noi andremo a prendere in considerazione quest'ultimo il quale è diretto a garantire i lavoratori da eventi dannosi, futuri e incerti connessi al rapporto di lavoro. Per gli eventi dannosi che colpiscono più di frequente il lavoratore, quali l'invalidità, la vecchiaia e la morte si provvede mediante la corresponsione di una somma periodica di denaro detta "pensione".

Il sistema pensionistico è stato radicalmente riformato con la L. 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta Riforma Dini) che è ancora in attesa di essere completata.

La legge di riforma è il risultato dell'accordo tra il Governo e parti sociali (sindacati) raggiunto dopo lunghe e sofferte trattative. Nelle intenzioni dei riformatori c'è l'esigenza di risanare l'ingente deficit accumulato negli anni dagli enti assicuratori (soprattutto dall'INPS). Il principale ente assicurativo è l'INPS che garantisce il trattamento pensionistico soprattutto per il tramite del FONDO-PENSIONI lavoratori dipendenti, istituito nel 1970.

L'erogazione delle pensioni viene effettuata dall'ente gestore, su domanda dell'interessato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti. Per difenderne il potere d'acquisto, la pensione viene annualmente rivalutata sulla base di particolari parametri calcolati dall'ISTAT.


La pensione di vecchiaia

La  pensione di vecchiaia è quella corrisposta a favore dei lavoratori che hanno raggiunto un limite di età (57 anni per uomini e donne) e abbiano versato contributi per un certo numero di anni.

La principale novità della riforma riguarda il metodo utilizzato per calcolare la misura della pensione: si è passati da un metodo cosiddetto retributivo a un metodo contributivo.

Secondo il sistema retributivo la pensione viene calcolata sulla base di due elementi: "l'anzianità contributiva" e la "retribuzione annua pensionabile".

Con il sistema contributivo l'entità della pensione si determina moltiplicando la somma dei contributi accantonati durante l'età lavorativa per un numero, detto "coefficiente di trasformazione", che è rapportato all'età in cui si decide di cessare l'attività lavorativa. Più il lavoratore ritarda questo momento, più elevato sarà il coefficiente. Perciò con il nuovo sistema l'entità della pensione è condizionata dall'ammontare dei contributi effettivamente versati.

I requisiti richiesti dalla legge per poter godere della pensione di vecchiaia sono:

un'età anagrafica compresa tra i 57 (limite minimo) e i 65 anni (limite massimo) senza alcuna distinzione tra uomini e donne;

il versamento di contributi per almeno cinque anni; nel caso siano stati versati almeno 40 anni di contributi effettivi si prescinde dal requisito anagrafico sopra indicato;

l'importo della pensione maturata  non deve essere inferiore a 1,2 volte l'ammontare dell'assegno sociale.

In taluni casi la legge ha previsto delle eccezioni, rientrano in questo trattamento di favore i lavoratori impiegati in attività usuranti, o le lavoratrici madri in base al numero dei li.


Le altre forme di pensione

Oltre alla vecchiaia, vi sono altri eventi per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria: l'invalidità e la morte.


Assegno di invalidità e pensioni di inabilità

Può accadere che il lavoratore a causa di una infermità fisica o psichica veda ridotta la propria capacità di lavorare. A tale riguardo la legge distingue due diverse situazioni, l'invalidità e l'inabilità, riservando a ciascuna di esse un differente trattamento pensionistico.

E' invalido il lavoratore che a causa di infermità, difetto fisico o mentale, vede in modo permanente ridotta a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazione confacente alle sue attitudini (Art. 1, l. 22/1984)

E' inabile colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, venga a trovarsi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (Art. 1 e 8, L. 22/1984).

La legge ha previsto nei due casi, differenti prestazioni previdenziali: l'assegno d'invalidità e la pensione di inabilità. Il primo ha natura temporanea e viene corrisposto per periodi di tre anni rinnovabili. La pensione di inabilità viene calcolata applicando delle maggiorazioni sull'importo dell'assegno di invalidità. Per beneficiare delle suddette prestazioni, il lavoratore deve essere assicurato da almeno 5 anni e aver versato i contributi per lo stesso periodo.


La pensione ai superstiti

Un altro rischio assicurato obbligatoriamente è la morte del lavoratore. Con questa forma previdenziale si è voluto tutelare i congiunti del lavoratore dal danno economico subito per il venir del loro parente quale fonte di reddito e di sostentamento della famiglia. I beneficiari sono:

il coniuge superstite;

i li che alla data del decesso siano minorenni;

- i genitori con più di 65 anni o inabili a carico del defunto;

i fratelli o sorelle non coniugati inabili al lavoro.

I familiari hanno diritto ad una pensione di reversibilità nel caso che il defunto fosse già titolare di pensione. Spetta una pensione indiretta nell'ipotesi che il defunto non fosse titolare di pensione. Se il lavoratore muore senza i requisiti per la pensione, si riconosce ai superstiti il diritto ad un'indennità una tantum.


L'assicurazione contro infortuni e malattie professionali

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall'INAIL ed è regolata dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e da numerose altre leggi. Essa si prege di garantire il risarcimento del lavoratore che subisca danni alla salute a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.


I soggetti del rapporto assicurato

Il soggetto assicurato è l'Istituto per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) che opera, sotto il controllo del Ministero del Lavoro e della Sanità, mediante sedi provinciali. Sono obbligati al amento dei contributi i lavoratori. Nell'industria prendono denominazione di premi la cui misura varia dalla retribuzione e pericolosità lavorativa. Il datore di lavoro è obbligato a denunciare all'INAIL gli infortuni sul lavoro non guaribili entro tre giorni, non tutti i lavoratori devono essere assicurati contro gli infortuni e malattie professionali. L'assicurazione riguarda solo i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura. Deve trattarsi di lavoratori subordinati occupati in una della lavorazioni pericolose. La recente riforma ha esteso l'assicurazione ai lavoratori parasubordinati, agli sportivi professionisti e a quelli appartenenti all'area dirigenziale.


- L'oggetto dell'assicurazione

L'oggetto del rapporto assicurativo è l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale. Si ha l'infortunio sul lavoro (Art. 2 D.P.R. 1124/1965) quando per una causa violenta in occasione di lavoro si è verificato un evento lesivo, che determina la morte o riduce la capacità lavorativa del dipendente. L'infortunio deve avvenire in occasione di lavoro o all'interno del contesto di lavoro. Altro requisito è che l'infortunio provochi al lavoratore una lesione che incida sulla sua capacità lavorativa. L'evento lesivo deve determinare:

la morte;

l'inabilità al lavoro; questa può essere permanente o temporanea (limitata ad un periodo di tempo) assoluta o parziale (riduzione capacità lavorativa). La malattia professionale è quella contratta nell'esercizio e a causa del lavoro, e deriva dalla lenta e progressiva aggressione sull'individuo dei fattori nocivi utilizzati nell'attività lavorativa.


Le prestazioni assicurative

Il lavoratore infortunato o ammalato ha il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, da parte dell'INAIL.

Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche, chirurgiche e riabilitative al ristabilimento della salute e della capacità lavorativo dell'assicurativo.

Le prestazioni economiche consistono nel amento di somme di denaro in un'unica soluzione (indennità) con carattere periodico (rendite), a titolo di indennizzo per la perdita economica subita dal lavoratore in conseguenza dell'inabilità.





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