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LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI



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LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI

Le azioni sono le quote di partecipazione sociale, nonché i documenti che rappresentano la posizione di socio: in questa seconda accezione, esse sono titoli di credito.

Durante la propria esistenza, una società ha continuamente bisogno di capitali da impiegare nel processo produttivo. Tali capitali si possono ottenere mediante:

L'autofinanziamento, impiegando cioè tutti o una parte degli utili realizzati nell'esercizio precedente. Prestiti bancari, sui quali sono dovuti però interessi. L'emissione di nuove azioni, che incrementano il capitale sociale. L'emissione di obbligazioni, attraverso cui la società si impegna a restituire la somma prestata e a are gli interessi concordati.

Le azioni servono dunque a procurare finanziamenti all'impresa e devono essere di uguale valore.

Le azioni sono inoltre indivisibili, per cui, nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, e i soci comproprietari sono solidalmente responsabili delle obbligazioni da essa derivanti.



Il capitale sociale è l'entità monetaria che corrisponde al valore dei conferimenti ed è un'entità fissa, volta a garantire gli interessi dei creditori, che può essere modificata solo a particolari condizioni dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio, che inizialmente coincide con il capitale, può subire dei cambiamenti rispetto a esso durante la vita della società.

Il valore nominale delle azioni risulta dal rapporto tra il valore del capitale sociale e il numero delle azioni emesse. Inoltre, il valore nominale viene indicato, oltre che nell'atto costitutivo, anche sulle stesse azioni. Il valore reale si ottiene dividendo il patrimonio sociale per il numero di azioni emesse. Tale valore potrà essere superiore o inferiore al valore nominale in relazione all'andamento della gestione societaria. Il valore di mercato dipende dalla domanda e dall'offerta che di quei titoli è fatta sul mercato. Se un titolo è molto richiesto, il valore di mercato tende a salire, viceversa, esso tende a scendere quando è scarsa la richiesta. Sotto il profilo degli investimenti, le azioni sono titoli rischiosi, perché legati all'andamento non solo della società, ma dell'economia in generale. Si parla di quotazione di Borsa, con riferimento al valore di mercato delle azioni di società quotate in Borsa.

Nelle società di persone la possibilità di trasferire la propria quota è subordinata al raggiungimento di determinate maggioranze o all'unanimità dei consensi. Nelle società per azioni, invece, l'elemento personale non ha alcun rilievo, dominando in esse criteri plutocratici: pertanto il trasferimento della qualità di socio è libero e si realizza con il semplice trasferimento delle azioni.

Le azioni sono titoli di credito nominativo, pertanto, per poter essere trasferite, richiedono l'annotazione del nome dell'acquirente sulle azioni stesse e sul libro dei soci. Questa procedura di duplice annotazione prende il nome giuridico di transfert.

Esiste una procedura alternativa al transfert che consiste nel trasferimento delle azioni mediante girata piena, autenticata da un notaio o da un agente di cambio. L'ultimo giratario presenterà poi i titoli alla società perché registri il trasferimento nel libro dei soci.

Per quanto riguarda il trasferimento delle azioni di società quotate, è stata istituita una società di gestione, la "Monte titoli S.p.A.", la quale procede con semplice registrazione contabile a trasferire i titoli dal conto dell'intermediario del venditore a quello dell'intermediario del compratore. I titoli azionari quotati sono stati dematerializzati, non sono cioè più rappresentati da documenti cartacei ma ogni diritto è garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario finanziario presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli. La circolazione delle azioni può essere sottoposta a particolari condizioni ma non può mai essere completamente proibita.

Tra le clausole che possono limitare la circolazione delle azioni ci sono:

La causa di prelazione. In base a essa, i soci che intendono vendere le loro azioni devono offrirle prima agli altri soci, e qualora questi non fossero interessati, possono cederle ai terzi.

La causa di gradimento. Essa consiste nella subordinazione della validità del trasferimento azionario al gradimento del consiglio di amministrazione o dell'assemblea. Questo gradimento deve essere fondato. Gli amministratori possono rifiutare l'ingresso in società di un nuovo azionista perché la sua partecipazione potrebbe rovesciare le maggioranze e gli equilibri esistenti in società.

La titolarità di azioni conferisce determinati diritti, che possono essere classificati in diritti patrimoniali, diritti amministrativi a altri diritti. Tra i diritti patrimoniali va menzionato innanzitutto il diritto agli utili, infatti è l'assemblea che decide che cosa fare degli utili realizzati: essa può deliberare di distribuirli tutti, oppure di reinvestire una parte e distribuire l'altra.

Esiste poi il diritto alla quota di liquidazione: nella fase di liquidazione successiva allo scioglimento, dopo che sono stati ati i debiti, ogni azione comporta il diritto a una parte proporzionale del patrimonio netto rimanente. Tra i diritti amministrativi esistono il diritto di partecipare all'assemblea e il diritto di voto, ricordando che ogni azione attribuisce un voto. I soci assenti o dissidenti possono poi impugnare le deliberazioni assembleari se le ritengono invalide. Gli azionisti possiedono anche il diritto di ispezione e di controllo, che consente loro di controllare il libro dei soci e quello delle assemblee. Hanno anche la facoltà di prendere visione del progetto di bilancio, di fare accertare lo scioglimento della società, di chiedere la nomina dei liquidatori. Ricordiamo poi che ogni socio ha il diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale e che il collegio deve indagare senza ritardo. Se i soci rappresentano almeno un decimo del capitale possono denunciare gravi irregolarità amministrative all'autorità giudiziaria.



Le azioni conferiscono altri diritti, tra questi il diritto di recesso, che consente ai soci che dissentono da determinate deliberazioni di recedere dalla società ottenendo il rimborso delle proprie azioni. Se la società delibera un aumento gratuito del capitale sociale, gli azionisti hanno il diritto all'assegnazione di azioni, in modo da mantenere immutata la propria quota di partecipazione. In caso di aumento a amento del capitale, è loro riconosciuto il diritto di opzione, che consente la possibilità di acquistare entro un certo termine le azioni di nuova emissione, prima che vengano offerte a soggetti terzi.

Oltre alle azioni ordinarie, le S.p.A. possono emettere azioni speciali, che attribbuiscono diritti di tipo diverso rispetto a quelli delle azioni ordinarie

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di azioni privilegiate. L'aggettivo "privilegiato" deriva a esse dal fatto che viene loro riconosciuto un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e nel rimborso della quota di liquidazione. Tuttavia i titolari di queste azioni hanno il diritto di votare solo nelle assemblee straordinarie. Una categoria molto diffusa di azioni speciali è quella delle azioni di risparmio. Esse possono essere emesse solo da società quotate in Borsa, e sono prive del diritto di voto sia in assemblea ordinaria sia straordinaria. Le azioni di risparmio possono essere emesse al portatore, il che, comporta vantaggi fiscali, in quanto più facilmente occultabili. Il valore nominale complessivo delle azioni di risparmio, insieme al valore delle azioni privilegiate non può superare la metà del capitale; in caso contrario la maggioranza del capitale finirebbe con l'appartenere a soci che non hanno possibilità di votare su problemi rilevanti per la società.

Gli azionisti di risparmio godono di considerevoli vantaggi patrimoniali:

hanno diritto, in sede di ripartizione degli utili, a un dividendo annuale minimo, pari al 5% del loro valore nominale. Hanno, nella fase di liquidazione, diritto di prelazione sul rimborso del valore nominale dell'azione, il che significa che gli altri soci avranno diritto all'attivo residuo solo dopo che siano stati interamente rimborsati gli azionisti di risparmio.

I motivi x i quali si acquistano azioni posso essere diversi: se lo scopo per cui si acquistano azioni corrisponde solo a una prospettiva di investimento, è evidente che sono più vantaggiose le azioni prive del diritto di voto. Ma se un soggetto compra azioni perché vuole conquistare una posizione di rilievo nella gestione societaria avrà tutto l'interesse all'acquisto di azioni ordinarie, che assicurano il diritto di voto pur comportando utili immediati minori. Un'ulteriore tipologia di azioni corrisponde alle azioni di godimento, che possono essere emesse in una situazione particolare: la riduzione del capitale divenuto esuberante, cioè eccessivo rispetto all'oggetto sociale per cui la società fu costituita. In questa ipotesi si sorteggia un certo numero di azioni da annullare e rimborsare al valore nominale; ai titolari di queste azioni la società può decidere di attribuire gratuitamente delle azioni, dette appunto "di godimento", che sono però prive del diritto di voto.

Il codice civile prevede anche la possibilità di emettere azioni a favore dei prestatori di lavoro: si tratta di una particolare forma di gratifica, alternativa ai riconoscimenti in denaro o in natura, che non ha però incontrato particolare successo.

I titolari di azioni speciali possono riunirsi in loro assemblee per la tutela dei propri diritti.

La qualità di obbligazionista, diversamente da quella di azionista, non fa assumere la qualità di socio, bensì quella di semplice creditore della società, da cui nasce il diritto alla restituzione della somma prestata nonché al amento degli interessi pattuiti.

Il titolare di obbligazioni ha solo i diritti che gli derivano dalla possibilità di creditore della società.

Allo scopo di attirare i risparmiatori verso l'investimento in obbligazioni esiste la possibilità di emetterle sotto la pari, per un valore cioè inferiore a quello nominale. È però il valore nominale che sarà restituito alla scadenza del prestito e che viene utilizzato per il calcolo degli interessi.

La società può emettere obbligazioni sia al portatore sia nominative per una somma che non deve eccedere il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato. Per capitale versato si intende il denaro che i soci hanno già provveduto a versare, tramite istituto bancario, presso la società; per capitale esistente, al di là del valore fisso indicato nell'atto costitutivo, si allude al capitale reale, non intaccato da perdite.

Il limite del capitale versato ed esistente, per l'emanazione di obbligazioni, può essere superato in tre ipotesi, ovvero quando:

Le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi. L'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni. La società sia autorizzata, con provvedimento del Governo, ricorrendo particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, a emettere obbligazioni.

L'emissione delle obbligazioni viene disposta dall'assemblea straordinaria dopo essere stata omologata da parte del Tribunale. È però possibile che l'atto costitutivo riconosca anche agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, fino però a un determinato ammontare e per il periodo massimo di cinque anni.

Per quanto concerne il loro contenuto, le obbligazioni devono indicare:

La denominazione, l'oggetto e la sede della società. L'indicazione del Registro delle imprese presso cui la società è iscritta. Il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione. La data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel Registro delle imprese. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse. Il valore nominale di ogni obbligazione. Il tasso d'interesse. Le modalità di amento e di rimborso. Le garanzie da cui sono assistite.

Le obbligazioni sono titoli a reddito fisso, che danno ai loro titolari il diritto alla restituzione della somma investita e alla percezione degli interessi concordati.

Esse si caratterizzano pertanto per essere titoli "sicuri". In realtà un certo margine di rischio è insito anche nel prestito obbligazionario, in relazione alla possibilità che si inneschi un fenomeno inflativo tale da erodere la consistenza reale della somma mutuata. Per proteggere i risparmiatori le S.p.A. possono emettere obbligazioni indicizzate e obbligazioni convertibili in azioni.

Le obbligazioni indicizzate prevedono una rivalutazione automatica del loro valore, il che comporta che un'eventuale inflazione non provoca alcun danno ai loro titolari.

Le obbligazioni convertibili attribuiscono invece ai loro titolari il diritto di chiedere la conversione delle proprie obbligazioni in azioni. A deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili può essere l'assemblea straordinaria, che deve anche fissare il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

La deliberazione di emettere obbligazioni convertibili non può essere adottata se non è stato integralmente versato il capitale sociale; inoltre, fino al momento della scadenza del termine di conversione, non si può deliberare le riduzione del capitale sociale ritenuto esuberante.






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