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LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

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LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO.

A) Funzione legislativa.

B) Funzione di controllo del governo.

C) Funzione di indirizzo politico.

L'esercizio della funzione legislativa è il compito più importante; cioè l'attività di preparazione, esame, e approvazione delle leggi: art. 70 Costituzione: L'approvazione delle leggi spetta a entrambe le camere. Le leggi vanno esaminate sotto tre profili: i contenuti, la forma, gli effetti.

I contenuti possono essere diversissimi: leggi che si limitano a porre direttive; leggi che erogano benefici; leggi che impongono comandi; leggi che impongono divieti; e che prevedono sanzioni in caso di in osservanza di comandi e divieti.



La FORMA della legge è una sola, assunta con l'approvazione da parte delle due Camere; acquista così, la forma della legge.

Gli effetti della legge sono strettamente collegati alla forma: la forma consente all'atto di acquistare un contenuto imperativo, generale e astratto nei confronti della totalità dei soggetti.

LA PROCEDURA LEGISLATIVA.

Cinque fasi (legge ordinaria diversa dalla legge costituzionale):

a)    Iniziativa,

b)    istruttoria,

c) discussione e approvazione

d)    promulgazione.

e)    pubblicazione.

f)  L'iniziativa: presentazione di una proposta, cioè di un progetto di legge diviso in articoli, davanti a una delle due camere.

Per l'art. 71 Costituzione, l'iniziativa spetta:

al Governo (progetto o disegno di legge d. d. l. ).

a ciascun membro del Parlamento (proposta).

ai Consigli Regionali.

al CNEL.

al popolo (proposta di legge firmata da almeno 50 mila elettori).

Quindi; iniziativa legislativa a che non è titolare della funzione legislativa. Di fatto, il Governo è l'organo che maggiormente la esercita: Si tratta di disegni di legge, redatti dagli Uffici legislativi dei Ministeri, esaminati dal Consiglio dei Ministri, inviati al Presidente della Repubblica che li autorizza (deve!) con un proprio decreto; e presentati al Parlamento per la discussione e l'approvazione. (Esiste una iniziativa legislativa. RISERVATA al Governo: solo per la presentazione dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, e ella normativa in materia comunitaria.

L'istruttoria.

Le proposte di legge sono presentate all'Ufficio di presidenza di una delle due Camere: esse vengono valutate nella Conferenza dei capigruppo e iscritta all'ordine del giorno. art. 72 Costituzione " . . . "commissione parlamentare permanente competente per materia perché compia l'ISTRUTTORIA (commissione in sede referente). Niente istruttoria se la proposta si trovi in condizioni di improcedibilità. Se la materia interessa più commissioni, queste possono deliberare in comune; o si può chiedere il parere di altre commissioni. La Commissione può ottenere informazioni attraverso diversi canali: può disporre di udienze legislativa (hearings); può chiedere il parere di certi organi (ISTAT, Corte dei Conti); può modificare, anche profondamente il testo del progetto, Proposte di legge aventi il medesimo oggetto: la Commissione può portare correzioni (EMENDAMENTI) al testo; emendamenti possono essere presentati dai membri del Parlamento, sia in Commissione che in aula: possono essere accettati o respinti: Di tre tipi: soppressivi, aggiuntivi, modificativi del testo in discussione o di parti di esso.

Al termine dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione con le proprie osservazioni al progetto: talvolta le relazioni sono due, una di maggioranza, una di minoranza.


La procedura descritta: in sede "REFERENTE", perché la Commissione svolge solo l'istruttoria, riferendo all'Assemblea: ma NON APPROVA la legge.





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