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LE GARANZIE COSTITUZIONALI - Libertà di associazione- Libertà di manifestazione del pensiero- La proprietà privata

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LE GARANZIE COSTITUZIONALI



I diritti inviolabili dell'uomo: sono diritti fondamentali che spettano ad ogni persona in quanto tale. Principio di uguaglianza-art.3: Uguaglianza formale(significa riconoscere che tutti i cittadini hanno lo stesso valore per la società e sono uguali di fronte alla legge, da questo principio derivano la soggezione alla legge(la legge si applica a tutti) e il divieto di discriminazioni(tutti hanno uguali diritti e uguali doveri), esso è contenuto in una norma di carattere precettivo in quanto è immediatamente efficace e vincolante), Uguaglianza sostanziale(consiste nel garantire uguali condizioni di vita o pari opportunità a tutti i cittadini e in particolare ai più svantaggiati, esso è contenuto in una norma di carattere programmatico in quanto impegna lo stato a svolgere una determinata attività. Libertà personale-art.13: la libertà personale consiste nella libertà da qualsiasi forma di costrizione, fisica o psichica, ed è inviolabile; la libertà può venire meno solo in seguito ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge, anche se delle limitazioni provvisorie sono ammesse senza un ordine o un mandato e sono l'arresto in flagranza ed il fermo di polizia. La carcerazione preventiva è disposta nei confronti di una persona in attesa di giudizio, vale a dire che non è stata ancora condannata con una sentenza definitiva, essa è ammessa solo per i reati più gravi e non può durare più di 2,4,6 anni. Libertà del domicilio-art.14: attribuisce ad ogni persona il diritto di escludere l'intervento di altre persone e di organi pubblici dall'ambito della propria vita privata; qualsiasi intervento in un domicilio privato può essere compiuto solo con un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Libertà e segretezza delle comunicazioni-art.15: ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza che altri soggetti pubblici o privati possano impedire la comunicazione o prendere illegittimamente conoscenza del suo contenuto; ogni limitazione può essere compiuta solo con un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Libertà di circolazione e di soggiorno-art.16: consiste nel diritto di muoversi e di risiedere in qualunque luogo nell'ambito del territorio dello stato italiano; eventuali limitazioni possono essere previste dalla legge soltanto in via generale e per motivi sanitari o di sicurezza. Libertà di riunione-art.17: consiste nel diritto di riunirsi liberamente senza necessità di un'autorizzazione preventiva per qualsiasi motivo purchè la riunione avvenga pacificamente e senza l'uso di armi; se essa avviene in un luogo pubblico gli organizzatori devono inviare un preavviso all'autorità di pubblica sicurezza almeno 3 gg prima della data stabilita, inoltre l'autorità di pubblica sicurezza può vietare o sciogliere la riunione solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Libertà di associazione-art.18: consiste nel diritto di associarsi liberamente senza necessità di un'autorizzazione pubblica per realizzare fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale; sono proibite: assoc. Criminali(scopo di commettere reati), assoc. Segrete(nascondono all'opinione pubblica la loro esistenza o alcuni loro elementi), assoc. Paramilitari(perseguono fini politici mediante organizzazioni di carattere militare), è inoltre proibite ricostituire sotto qualsiasi forma il partito nazionale fascista. La libertà religiosa-art.19: la cost. riconosce a tutti la libertà religiosa che comprende il diritto di avere una fede professarla e farne proanda ed il diritto di praticare il culto purchè non si tratti di riti contrari al buon costume; i rapporti tra stato e chiesa sono disciplinati dai patti lateranensi(art.7 cost.). Libertà di manifestazione del pensiero-art.21: consiste nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, limiti: pubblica decenza, dignità e riservatezza delle persone, segreto di stato e segreto d'ufficio, ordine pubblico. I rapporti sociali: La famiglia-art.29: la famiglia è una società naturale quindi è una forma spontanea di convivenza sociale, è fondata sul matrimonio(legittima) ossia su un impegno giuridico assunto solennemente dai coniugi nei confronti dello stato, quella di fatto basata sulla convivenza non è riconosciuta; essa si basa sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, i genitori sono tenuti a mantenere, istruire ed educare i li; lo stato può intervenire al posto dei genitori soltanto se non sono in grado di assolvere i loro compiti nei confronti dei li. Diritto alla salute-art.32: la salute viene tutelata dalla costituzione come diritto dell'individuo e interesse della collettività, esso comprende: la garanzia di cure gratuite per le persone indigenti, la previsione che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti dalla legge solo per ragioni di pubblico interesse e compatibilmente con il rispetto della persona e della dignità umana. Libertà di cultura-art.33: la costituzione afferma espressamente il principio della libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento; la scuola può essere pubblica e privata; scuola dell'obbligo consiste in un corso minimo di studi di 8 anni durante i quali la scuola è obbligatoria, gratuita e uguale per tutti; l'esame di stato è obbligatorio per ottenere l'ammissione a un grado superiore dell'istruzione e alla conclusione degli studi o per l'abilitazione all'esercizio di una professione. I rapporti economici: Il lavoro-art.1: è un valore fondamentale dell'intera società. Attività economica-art.42-43: la costituzione traccia un sistema a economia mista, nel quale la proprietà dei mezzi di produzione può essere pubblica o privata, inoltre l'iniziativa economica privata è libera. La proprietà privata-art.42: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla cost. che però afferma anche che la legge deve stabilire i limiti per assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti. I doveri costituzionali: Difesa della patria(è il primo dovere imposto ai cittadini, è definito sacro per metterne in evidenza l'importanza e consiste nel dovere di difendere la patria), Concorso alle spese pubbliche(la cost. impone il dovere di concorrere alle spese pubbliche cioè di are i tributi), Fedeltà alla repubblica e osservanza delle norme(tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi).



La corte costituzionale: è un organo speciale a cui è attribuito il giudizio sulla legittimità di una legge ordinaria; è formata da 15 giudici(5 eletti dal parlamento in seduta comune a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata, 5 eletti dalle magistrature di grado più elevato di cui 3 dalla corte di cassazione 1 dal consiglio di stato e 1 dalla corte dei conti, 5 nominati dal pdr con un atto sostanzialmente presidenziale) che devono essere scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale; essi rimangono in carica 9 anni dal giuramento e non sono rieleggibili. Presidente della CC: eletto dai giudici costituzionali, rappresenta la corte e ne coordina le attività. Esso rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile fino alla scadenza del suo mandato come giudice costituzionale. Status dei membri della CC: insindacabilità(non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni), immunità(non possono essere arrestati o sottoposti ad altre misure restrittive della loro libertà personale senza l'autorizzazione della CC), inamovibilità(possono essere sospesi o rimossi dal loro ufficio soltanto per sopravvenuta incapacità fisica o civile oppure per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni e in seguito a una deliberazione della CC), incompatibilità(l'incarico di giudice costituzionale non è assolutamente compatibile con qualsiasi altra carica, pubblica o privata, o con un'attività professionale, e l'eventuale dichiarazione di decadenza di uno dei suoi membri per incompatibilità è di competenza della CC). Deliberazioni: la CC delibera con la presenza di almeno 11 giudici(almeno 1 x ciascuna delle 3 componenti) a maggioranza assoluta: le decisioni della CC sono sentenze non impugnabili in quanto contro le decisioni della CC non è ammessa alcuna forma di impugnazione o ricorso e sono pronunciate in nome del popolo italiano. Giudici: a quo( giudice che sottopone la questione alla CC) ad quem(giudice a cui viene presentata la questione). Principali funzioni: Il giudizio di legittimità costituzionale: è diretto ad accertare la conformità alla costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge, cioè delle fonti primarie del diritto; esso può riguardare le leggi ordinarie dello stato approvate dal parlamento, gli atti aventi forza di legge emanati dal governo, le leggi regionali e gli statuti regionali deliberati dai consigli regionali, le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano. Il controllo sulla legittimità cost. può avvenire in due modi: procedimento indiretto: nel quale la questione di legittimità cost. deve essere proposta nel corso di un processo davanti ad un organo giurisdizionale, se la questione è rilevante e non manifestamente infondata il giudice la rinvia alla CC, altrimenti respinge l'eccezione. procedimento diretto: nel quale la questione di legittimità costituzionale viene sollevata direttamente davanti alla CC, indipendentemente da un processo in corso. Sentenza di accoglimento: con essa la CC dichiara che una disposizione legislativa è costituzionalmente illegittima. Sentenza di rigetto: con essa la CC respinge la questione di illegittimità e dichiara che la disposizione impugnata non è in contrasto con la costituzione. Il giudizio sui conflitti di attribuzione: riguarda la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni o tra le regioni tra loro; essi riguardano gli atti legislativi, amministrativi o giurisdizionali. La CC decide solo per i conflitti esterni( tra organi appartenenti a poteri diversi) e per gli organi supremi( in quanto sono organi al vertice di un potere e non dipendono gerarchicamente da un organo superiore). Il giudizio sulle accuse contro il pdr: è relativo ai giudizi contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla costituzione; l'atto di accusa contro il Presidente della Repubblica deve essere approvato dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri e a scrutinio segreto; la CC può anche disporre la sospensione dalla carica del Presidente della . Procedimento: istruzione della causa compiuta dal Presidente della Repubblica della corte( interrogatorio del Presidente della Repubblica, udienza(in cui si svolge il dibattimento durante il quale sono sentite in contraddittorio tra accusa e difesa), la corte si riunisce in camera di consiglio e pronuncia a maggioranza una sentenza di assoluzione o di condanna.




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