ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

LE IMPOSTE DIRETTE PRESENTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO



ricerca 1
ricerca 2

LE IMPOSTE DIRETTE PRESENTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Il sistema delle IMPOSTE DIRETTE è dato dal Testo Unico, Decreto Delegato n. 917 del 22/12/1986. Questo Testo Unico è stato riformato e aggiornato recentemente con la Legge n. 344 del 12/12/2003 entrato in vigore l'01/01/2004 il nuovo SISTEMA TRIBUTARIO non è ancora quello che la Legge Delega aveva preurato: vi sono alcune parti che non sono ancora state completamente attivate relativamente all'IRPEF, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. La Legge Delega è stata  completamente attuata per la seconda IMPOSTA DIRETTA che era l'IRPEG, l'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche e che ora si chiama IRES, Imposta sul Reddito delle Società. La terza IMPOSTA DIRETTA di cui si compone il nostro ordinamento è l'IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive relativamente alla quale si parla di una possibile abrogazione.


Imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche

L'IRPEF è un'imposta sul REDDITO ed ha come soggetti passivi le PERSONE FISICHE. Queste ultime sono potenziali soggetti passivi perché devono essere prodotti redditi per far sì che ci sia il presupposto di imposta. Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta se hanno redditi in denaro o in natura (art. 1) i redditi in denaro o in natura rientrano nell'elenco delle diverse categorie in base a quanto prevede l'art. 6. Il problema è quello di tassare i redditi.



L'imposta colpisce i redditi non i proventi lordi per passare dai proventi lordi ai redditi bisogna sottrarre i costi le regole che il legislatore impone per questo passaggio sono diverse per il professionista da quelle per l'imprenditore.

Si è ritenuto necessario suddividere i redditi in categorie per disciplinare questo passaggio. Per ogni categoria, il legislatore dice quali sono le regole da applicare:

REDDITI FONDIARI, suddivisi in REDDITI DA FABBRICATI e REDDITI DA TERRENI, questi ultimi a loro volta sono composti da REDDITI DOMINICALI e REDDITI AGRARI;

REDDITI DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE;

REDDITI DERIVANTI DA LAVORO AUTONOMO;

REDDITI DERIVANTI DA CAPITALE;

REDDITI D'IMPRESA;

REDDITI DIVERSI.


L'IRPEF è un'imposta personale in quanto colpisce il cumulo dei redditi, cioè il reddito complessivo, non il singolo reddito ma il totale dei redditi.

L'IRPEF è un'imposta progressiva, questo significa che l'aliquota non è fissa come avviene nelle imposte proporzionali ha una percentuale di imposta che cresce all'aumentare del reddito e lo fa a scaglioni. La progressività dell'IRPEF si può rappresentare come una scala: fino ad un certo ammontare di reddito l'aliquota ha un certo valore, oltre quella determinata somma l'aliquota sarà diversa. 


Le PERSONE FISICHE, soggetti passivi di imposta, possono essere:

  RESIDENTI vale il presupposto mondiale: i redditi che vanno a comporre il reddito complessivo sono tutti i redditi posseduti dalla persona fisica nel mondo, quindi redditi ovunque prodotti. Nel caso di una persona fisica residente in Italia che ha in Italia redditi da lavoro autonomo, ha in Italia redditi dominicali, e che possiede, ad esempio, un fabbricato in Sud Africa: il reddito complessivo sarà dato dal totale dei redditi conseguiti in Italia sommati al reddito realizzato in Sud Africa. La persona fisica residente si distingue a seconda che la residenza sia:

formale sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente; il periodo d'imposta è l'anno solare, occorre che la persona fisica sia iscritta nell'anagrafe suddetta per la maggior parte dell'anno (6 mesi e 1 giorno), non necessariamente continuativi;



effettuale persone fisiche che pur non essendo iscritte nell'anagrafe, risiedono in Italia per più di 6 mesi e 1 giorno nel corso dell'anno.

  NON RESIDENTI NELLO STATO vale il presupposto limitato: si considerano imponibili solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano. Quindi se ho di fronte a me una persona fisica residente in Uganda che però in Italia possiede un terreno, questa persona è soggetta passivamente in Italia limitatamente ai redditi prodotti nel territorio italiano.


Nel nostro ordinamento tributario c'è un principio per cui sono vietate le doppie imposizioni nazionali o internazionali dovendo eliminarle è stato introdotto il meccanismo del CREDITO D'IMPOSTA: in questo modo il reddito prodotto all'estero entra nella formazione del reddito complessivo che vale ai fini IRPEF, in relazione all'importo del reddito complessivo si determina l'ammontare di aliquota dell'imposta, dall'imposta dovuta si tolgono le imposte che il contribuente ha ato agli Stati esteri per il reddito prodotto all'estero. Ad esempio, se ho una casa a New York, il reddito relativo a questo fabbricato rientra nel reddito complessivo ma alle imposte dovute allo Stato italiano si sottraggono le imposte già ate negli Stati Uniti. In questo modo il reddito prodotto all'estero entra nella formazione del reddito complessivo ma non avviene una doppia imposizione.

Supponiamo che una persona fisica abbia un reddito complessivo prodotto in Italia tale per cui l'imposta dovuta sia pari a 100; questa persona fisica residente ha anche un reddito prodotto all'estero, un appartamento a New York. Questo reddito, in base al presupposto mondiale, viene incluso nella base imponibile; quindi l'inclusione dell'imposta dovuta porta l'imposta totale da 100 a 120. Deve essere però concesso il credito di imposta. Quindi supponiamo che questa persona fisica residente in Italia per questo appartamento a New York abbia ato 25 all'Erario statunitense; ecco allora che per determinare l'imposta da versare all'Erario italiano dovrebbe essere consentito a questa persona di togliere da 120 le imposte già ate all'Erario statunitense (120 - 25 = 95). È successo che la diversa considerazione di questo appartamento per gli Stati Uniti e per l'Erario italiano ha comportato una diminuzione delle entrate: da 100 sono scese a 95. Però al massimo può succedere che il credito di imposta sia pari all'ammontare riconosciuto dall'Erario italiano per i redditi prodotti all'estero. Ed allora il credito di imposta non viene riconosciuto in misura totale ma solo per 20 (non per 25) l'imposta ata all'estero può portare ad un aumento dell'imposta ma mai ad una diminuzione della stessa (non si va al di sotto di 100): vale l'imposta ata all'estero ma il credito d'imposta non può produrre anche l'effetto di ridurre le entrate dell'Erario italiano per un importo superiore a quello che sarebbe stato se l'imposta del reddito prodotto all'estero non fosse stata corrisposta.


Per il presupposto limitato sono tassati i redditi prodotti nel territorio dello Stato dalle persone fisiche non residenti. Allora il problema da affrontare a questo punto consiste nel definire quali sono questi redditi. Se noi ci trovassimo di fronte ad un terreno o ad un fabbricato il problema non sussisterebbe; però la questione esiste nel momento in cui si tratta di altri tipi di reddito, diversi dai redditi fondiari. Il legislatore è intervenuto per stabilire quali condizioni deve avere un reddito per essere considerato prodotto in uno Stato e quindi tassato in capo a una persona fisica non residente:

REDDITI FONDIARI sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi che derivano da beni immobili siti sul territorio dello Stato stesso;

REDDITI CHE DERIVANO DA LAVORO AUTONOMO sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi derivanti da un'attività professionale sorta nel territorio dello Stato stesso. Ad esempio, un ingegnere tedesco che svolga un'attività professionale affermata a Berlino, viene chiamato in Italia per realizzare una perizia. L'ingegnere, che è sempre stato a Berlino e che ha la sua attività a Berlino, viene a Torino. In Italia si ferma 7 giorni, fa quello che deve fare, mette giù la sua relazione che consegna al cliente e torna in Germania. Arrivato a casa prepara la fattura e la manda al committente, la società torinese. Questo compenso per lavoro autonomo incassato dall'ingegnere è soggetto a tassazione in Italia. Risolto il problema dello stabilire se un reddito è tassabile o meno, sorge poi un quesito simile che è quello di come procedere con l'esazione dell'imposta. Quest'ultimo problema, il legislatore fiscale lo risolve rivolgendosi al cliente italiano, che viene designato come sostituto d'imposta e che deve fare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta trattenendo e versando l'importo che l'ingegnere dovrebbe are all'Erario italiano.



REDDITI CHE DERIVANO DA LAVORO DIPENDENTE la situazione è pressoché analoga: sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi che vengono prodotti là dove l'attività viene svolta. Se, ad esempio, un dipendente della Ford viene mandato in Italia per svolgere un'attività a favore della Ford ma in Italia, quello che la Ford a a questo dipendente deve essere assoggettato a tassazione. Il problema è che il dipendente viene retribuito dal suo datore di lavoro e quindi manca il soggetto residente in Italia che possa essere designato come sostituto di imposta. Perciò in queste situazioni è abbastanza normale che il tributo non venga corrisposto per problemi di esazione che il sistema non è ancora riuscito a risolvere.

REDDITI CHE DERIVANO DA CAPITALE sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi creati là dove risiede il soggetto che a gli interessi. Ad esempio, si pensi all'ipotesi in cui una banca francese conceda un finanziamento ad un'impresa italiana e quindi che ci siano dei capitali che dalla Francia affluiscono verso l'Italia. La società italiana, una volta ricevuti i flussi reddituali, dovrà are periodicamente degli interessi. Questi interessi sono prodotti in Francia perché il capitale utilizzato ha una fonte francese o in Italia perché sono il frutto del capitale utilizzato dall'impresa italiana che ha ricevuto il finanziamento? Il legislatore ha dato una disposizione precisa: i redditi di capitale si considerano prodotti in Italia perché vi risiede il soggetto che a gli interessi.

REDDITI D'IMPRESA sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi dell'impresa creati in Italia e attraverso una stabile organizzazione, deve essere qualcosa di identificabile in modo concreto. Si pensi ad un'impresa francese che produce pneumatici e che compra delle parti importanti della fabbricazione del pneumatico in Italia. L'Italia è importante per questa impresa non solo perché è un mercato di approvvigionamento ma anche perché è un mercato di sbocco (non c'è solamente un aspetto produttivo ma c'è anche un aspetto commerciale). Infatti la società francese è presente a Torino con un centro di vendita e quindi è presente in Italia una stabile organizzazione della stessa.


I soggetti passivi sono le PERSONE FISICHE.

Per quanto riguarda la famiglia c'è da dire che ad essa non è riconosciuta la soggettività passiva di imposta come insieme di persone contribuenti. Soggetti passivi sono separatamente i coniugi o i li o comunque i componenti della famiglia che producano reddito.

Un problema che sorge è relativo ai redditi derivanti dal patrimonio familiare. I coniugi hanno la possibilità di scegliere tra due opzioni: la comunione o la separazione dei beni. Nel caso della separazione, ogni coniuge ha i propri beni e quindi non c'è problema. Se invece si ha comunione, i redditi prodotti da beni in comunione familiare sono attribuibili per il 50% a ciascun coniuge.

Questione ulteriore si pone per i redditi dei li minori che ad esempio possiedano patrimonio cospicuo. I soggetti passivi dell'imposta sono i genitori in quanto esercitano la potestà tutoria dei li minori senza l'obbligo di rendiconto.

Un caso particolare è quello del minore che sia lavoratore dipendente (ad esempio, un ragazzo di 17 anni che percepisce una retribuzione conseguente alla prestazione del proprio lavoro). Questo comporta una sorta di emancipazione: i soggetti passivi dell'imposta non sono i genitori ma è il minore stesso; gli obblighi formali sono tuttavia in capo ai genitori (ad esempio, il dovere di presentare la dichiarazione dei redditi).

La famiglia ha riconoscimenti nel senso che vengono concesse agevolazioni a chi ha l'obbligo di mantenimento nei confronti di altri componenti della stessa. Se, ad esempio, tra due coniugi, uno solo consegue reddito vi è l'obbligo civilistico al mantenimento dell'altro. In questo caso al coniuge che si deve occupare del sostentamento viene concesso un alleggerimento tributario in termini di detrazioni di imposta. Dall'imposta dovuta all'Erario si detrae un determinato importo che va a ridurre le imposte che devono essere corrisposte. Se entrambi i soggetti possiedono redditi è chiaro che questa agevolazione non viene riconosciuta a nessuno. Ma la detrazione viene riconosciuta anche quando vengono mantenuti i li, in funzione al numero di essi.



In questo caso si è parlato di detrazione di imposta in altri casi si parlerà di deduzione di imposta. La deduzione è un certo importo che va a ridurre l'imponibile, cioè la somma dei redditi. La detrazione è un certo importo che va a ridurre l'imposta (ad esempio, coniuge o li a carico).


Le PERSONE FISICHE sono soggetti passivi dell'IRPEF, per quanto riguarda le persone giuridiche c'è una nuova imposta che prima si chiamava IRPEG.


Imposta Sul Reddito Delle Società

L'IRES è un'imposta personale, in quanto colpisce tutti i redditi conseguiti.

I soggetti passivi sono le società commerciali con personalità giuridica. Nel nostro ordinamento vi sono alcuni tipi di società che hanno personalità giuridica: le società per azioni, le società a responsabilità limita, le società in accomandita per azioni, le società a conduzione pubblica a responsabilità limitata.


Imposta Regionale Sulle Attività Produttive

L'IRAP è un'imposta reale che colpisce alcuni tipi di reddito e non il reddito complessivo. 



Le imposte personali, IRPEF e IRES, riguardano quindi rispettivamente le persone fisiche e le persone giuridiche. Il campo dei soggetti economici che conseguono redditi però non è esaurito perché vi sono altre persone, non fisiche né giuridiche, che possono conseguire redditi anche importanti. Ad esempio, le società in nome collettivo sono società commerciali, non sono persone fisiche perché sono una società, non sono persone giuridiche perché non hanno personalità giuridica e quindi non sono soggette né ad IRPEF né ad IRES.

In effetti restano al di fuori le società di persone: le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di fatto, le società semplici. È vero che non sono soggetti passivi né dell'IRPEF né dell'IRES, sono però soggetti passivi di accertamento. Il legislatore ha deciso che quando ci si trova davanti ad una delle suddette società, una volta determinato il reddito che essa consegue, quest'ultimo non è tassato in capo alla società ma viene imputato ai soci; automaticamente entra nel reddito complessivo di ciascun socio e subisce la tassazione ad opera dell'imposta personale. La tassazione del reddito della società avviene per imputazione in capo ai singoli soci. L'imputazione è diversa dalla distribuzione il reddito deve essere tassato a prescindere dalla distribuzione, e quindi a prescindere dalla decisione dei soci di distribuire o meno gli utili conseguiti. L'utile distribuito non è soggetto a tassazione, perché dato che la tassazione avviene per imputazione è chiaro che in un momento successivo, quello della distribuzione, non ci può essere un'altra tassazione.

Per quanto riguarda le società di capitali, non viene tassato l'utile imputato ai soci ma SOLO l'utile distribuito. Se, ad esempio, ho un'azione della società Fiat, per me socio conta solo la quota che mi viene distribuita come dividendo e non la quota imputata.


L'IRPEF è un'imposta progressiva e colpisce il reddito complessivo: entrano a comporre il reddito complessivo in prima battuta tutti i redditi conseguiti dalla persona fisica. Però vi sono redditi che la persona fisica consegue, che vengono percepiti in un certo momento ma che sono stati prodotti invece in un arco di tempo a volte pluriennale (ad esempio, il trattamento di fine rapporto di lavoro indennità che il lavoratore percepisce in una circostanza, il momento in cui cessa il rapporto di lavoro, ma che è maturato durante tutta la durata del rapporto). Se questo tipo di reddito entrasse in un certo momento a concorrere alla formazione del reddito complessivo comporterebbe che quest'ultimo subirebbe un grande innalzamento e che quindi le aliquote dell'imposta sarebbero soggette anch'esse a questo aumento. Il reddito in questione subirebbe dunque una tassazione veramente forte proprio perché verrebbe tassato in un determinato momento, quello in cui viene corrisposta. Per queste ragioni si è tenuto giusto sottoporli a una tassazione separata stralciandoli cioè dal cumulo degli altri redditi.









Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta