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LE LIBERTA' DELLA COSTITUZIONE, LE LIBERTA' CHE ATTENGONO ALLA SFERA PUBBLICA



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LE LIBERTA' DELLA COSTITUZIONE


Le posizioni giuridiche soggettive


Quando al cittadino spetta un diritto soggettivo l'ordinamento è obbligato a tutelarlo in maniera diretta.

Es. ART. 42 (proprietà privata); Comma 3: la proprietà privata può essere espropriata per interessi generali, in questo caso il diritto soggettivo si affievolisce ed il cittadino vanta solo più un interesse legittimo, che consiste in una tutela da parte dell'ordinamento, cioè il cittadino vanta il diritto che l'espropriazione avvenga correttamente.


Gli interessi diffusi sono in capo alla collettività (es. i diritti ambientali o quelli del consumatore). Essi vengono fatti valere da associazioni che tutelano quel determinato interesse.


ARTT. 13- 16: Prerogative del singolo cittadino

ARTT. 17- 21: Libertà che riguardano l'individuo sulla scena pubblica (es. associazione politica)



ARTT. 29- 34: Diritti sociali

ARTT. 35- 47: Libertà economiche

ARTT. 48- 51: Libertà politiche


ART. 2 COST. (testo a fattispecie aperta): questo articolo enuncia le caratteristiche dei diritti fondamentali, cioè:

  • assolutezza
  • inalienabilità
  • imprescrittibilità
  • irrinunciabilità

Nella 1° parte di questo articolo vi sono indicati due principi:

  • il principio personalista, cioè la tutela dei diritti della singola persona;
  • il principio pluralista, secondo cui lo Stato riconosce anche i corpi intermedi, ad es. la scuola, la famiglia, .

La 2° parte afferma che: "La Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

In essa vi sono indicati altri due principi:

  • il principio solidarista
  • i Doveri Costituzionali (posizioni soggettive sfavorevoli), in riferimento al lavoro (ART. 4 C. 2), alla difesa dello Stato italiano (ART. 52), all'educazione della prole (ART. 30), al fatto di contribuire alle spese pubbliche (ART. 53), alla fedeltà alla Repubblica e all'osservanza della Costituzione e delle leggi (ART. 54), e altri ancora .

Le posizioni giuridiche favorevoli: le libertà individuali


ART. 13 C. 1: la libertà personale è inviolabile e si distingue fra:

  1. la libertà fisica di disporre del proprio corpo ("Habeas Corpus"), introdotta per la prima volta nella Magna Charta risalente al 1215;
  2. la libertà morale.

2° Comma ART. 13: individuazione di due istituti:

  • Riserva di legge
    • Assoluta, quando la Costituzione riserva al Parlamento la disciplina della materia; in questo caso la libertà personale può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge;
    • Relativa: al Parlamento spetta la disciplina quadro o le linee fondamentali della materia, che possono poi essere integrate dal Governo con i regolamenti;
    • Rinforzata: è rintracciabile nell'art. 16, in cui la Costituzione dice che riserva la disciplina alla legge e stabilisce le circostanze in cui essa interviene (per motivi di sanità e sicurezza, quindi rinforzata per contenuto);
    • Costituzionale: la Costituzione riserva la disciplina della materia alla legge Costituzionale, quindi con la procedura aggravata ex art. 138;

  • Riserva di giurisdizione: solo l'autorità giudiziaria (e con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale) può applicarla (es. ipotesi di arresto in flagranza di reato e fermo indiziati di reato). Garanzia: motivazione.

3° Comma ART. 13: Nei casi ordinari di pubblica sicurezza l'autorità ordinaria può prendere provvedimenti che entro 48 ore devono essere approvati dall'autorità giudiziaria.



I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

Si intende ogni tipo di attività diagnostica o terapeutica imposta all'individuo. Si distingue il caso in cui il trattamento è rivolto alla ricerca della prova del reato (ART. 13 Cost.) e il caso in cui il trattamento è invece ispirato a finalità sanitarie: ART. 32 C. 2 Cost. (solo riserva di legge relativa). In quest'ultimo caso però il trattamento può essere imposto solo per esigenze di sanità pubblica, NON per motivi attinenti la salute del singolo individuo.


LA LIBERTA' DI DOMICILIO: ART. 14 COST.

Oggetto: Domicilio, qualsiasi luogo in cui la persona riesca ad isolarsi dal mondo esterno.

Limiti: Cfr. Art. 13

Garanzia: legge/ giurisdizione


LA LIBERTA' DI COMUNICAZIONE: ART. 15 COST.

Oggetto: Corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica e ogni altra forma di comunicazione. Viene tutelata sia la libertà che la segretezza.

Limiti: Cfr. Art. 13

Garanzia: legge/ giurisdizione (intercettazioni).

Diritto alla riservatezza / Privacy: comporta una limitazione del diritto di cronaca e una particolare tutela dei dati personali (dati sensibili).

Legge 675/1996: istituisce un' Autorità di Garanzia, attualmente presieduta dal Prof. Pizzetti.


LA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO: ART. 16 COST.

Oggetto: libertà di fissare il proprio domicilio e libertà di circolare liberamente all'interno di tutto il territorio della Repubblica.

Limiti: 1) per legge; 2) per motivi di sanità e sicurezza (riserva di legge rinforzata), es. rischio epidemie



Comma 2: Libertà di espatrio.


LE LIBERTA' CHE ATTENGONO ALLA SFERA PUBBLICA


LA LIBERTA' DI RIUNIONE: ART. 17 COST.

Oggetto: Riunione, compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo.

Limiti: 1) Pacificamente e senz'armi; 2) Preavviso per riunioni in luogo pubblico (fonte di responsabilità).


LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE: ART. 18 COST.

Oggetto: Associazione, formazione sociale che ha base volontaria ed un nucleo di organizzazione stabile.

Limiti: 1) Adesione libera; 2) Fini che non sono vietati ai singoli da legge penale.

Associazioni vietate: segrete, paramilitari e del Partito Fascista (XII Disposizione Transitoria Finale della Costituzione).

Scioglimento: Sentenza + DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).


LA LIBERTA' RELIGIOSA: ART. 19 COST.

Divieto di discriminazione (Art. 3 Cost.)

Eguaglianza fra confessioni religiose (Art. 8 Cost.)

Libertà di culto (Art. 19 Cost.)

Obiezione di coscienza.


LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: ART. 21 COST.

Implica il diritto al silenzio e disciplina ampiamente la libertà di stampa.

Oggetto: libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari.

Limite generale: buon costume.


E' anche strettamente collegata con la libertà di informazione e il diritto ad essere informati.

Quindi deve garantire il pluralismo delle fonti di informazione (Art. 21 C. 5 + legge Antitrust che vieta la formazione di monopoli).


LA LIBERTA' DI STAMPA

Divieto assoluto di controlli preventivi, autorizzazioni e censure.

Limite: Sequestro

Garanzie: 1) riserva di legge rinforzata; 2) riserva di giurisdizione.















IN SINTESI .




Persone fisiche


Soggetti di diritto - Capacità giuridica (nascita)

- Capacità di agire (maggiore età)

Persone giuridiche







Situazioni giuridiche soggettive






Favorevoli: Sfavorevoli:

- poteri  - obblighi (rispetto ai diritti altrui)

- diritti soggettivi    - doveri (rispetto alla Costituzione)

- interessi legittimi - soggezioni






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