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LE OBBLIGAZIONI



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LE OBBLIGAZIONI


Obbligazione → vincolo giuridico per cui un soggetto (debitore) è tenuto ad eseguire una determinata prestazione in favore di un altro soggetto (creditore). Le situazioni soggettive dovute all'obbligazione sono:

  • Debito → posizione passiva, dovere di adempiere una determinata prestazione;
  • Credito → posizione attiva, pretesa, giuridicamente tutelata, del creditore a ottenere la prestazione.

Gli elementi del rapporto obbligatorio sono:

  • Soggetti → titolari delle correlative posizioni di debito e di credito (i soggetti sono, quindi, creditore e debitore); inoltre, al momento in cui sorge l'obbligazione, i soggetti devono essere determinati o determinabili (deve essere certo fin dall'inizio chi è il creditore e chi è il debitore o comunque si deve stabilire un criterio che consenta una successiva identificazione).
  • Oggetto → comportamento cui è tenuto il debitore per soddisfare il creditore; questa prestazione può essere di contenuto positivo (fare, dare) o di contenuto negativo (non fare); il bene è l'oggetto della prestazione; la prestazione dev'essere:
    • Patrimoniale → suscettibile a valutazione economica (può essere anche non patrimoniale purché corrisponda ad un interesse del creditore);
    • Possibile → nessuno può essere obbligato a cose impossibili; l'impossibilità può essere materiale (bene inesistente in natura) o giuridica (beni demaniali, beni di cui non posso disporre);
    • Lecita → non dev'essere contraria a norme imperative, all'ordine pubblico (principi giuridici che regolano il quieto vivere), al buon costume (morale comune), e dev'essere conforme a leggi e regolamenti;
    • Determinata (o determinabile) → al momento in cui sorge l'obbligazione devono esistere gli elementi per determinare quando e come dovrà essere eseguita la prestazione.
  • Vincolo giuridico → insieme dei diritti (diritto del creditore) e doveri (obbligo del debitore) che nascono dall'obbligazione; il debitore risponde all'adempimento dell'obbligazione con il patrimonio presente e futuro.



Le fonti dell'obbligazione sono tutti gli strumenti dai quali nasce un'obbligazione. Sono tipici o atipici, quelli atipici sono:

  • Contratto → accordo attraverso il quale il creditore e il debitore vogliono modificare tra loro un rapporto giuridico patrimoniale; è una fonte atipica in  quanto non è prevista dall'ordinamento giuridico.
  • Fatto illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno; il fatto illecito si divide in:
    • Illecito civile → quando si viola una norma civile si incorre in una sanzione pecuniaria (risarcimento del danno);
    • Illecito amministrativo → quando si viola una norma amministrativa (anche la violazione del codice stradale) si incorre in una sanzione amministrativa;
    • Illecito penale → quando si viola una norma penale si incorre in una sanzione detentiva (limitazione della libertà soggettiva: reclusione per il delitto, arresto per la contravvenzione) o in una sanzione pecuniaria (multa per il delitto e ammenda per la contravvenzione);

Gli elementi costitutivi dell'illecito sono:

o   Comportamento (elemento oggettivo) che può essere attivo (condotta) o passivo (omissione);

o   Elemento soggettivo (psicologico) → dolo (intenzionalità) o colpa (imprudenza, imperizia, negligenza);

o   Danno ingiusto (danno che lede un diritto meritevole di tutela) che si divide in:

- Danno biologico (insieme di sofferenze derivanti da comportamento doloso o colposo, danno personale);

- Lucro cessante (Mancato guadagno, danno patrimoniale);

- Danno morale (se la fattispecie è prevista come reato, danno personale);

- Danno emergente (spese sostenute per ripristinare la situazione antecedente al danno, danno patrimoniale);

- Danno giustificato (legittima difesa, caso fortuito, causa di forza maggiore).

o   Nesso di causalità → perché un danno sia risarcibile dev'essere la conseguenza diretta del comportamento doloso o colposo;


Il nostro ordinamento contiene ipotesi tipiche di responsabilità in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa (Responsabilità oggettiva). Questa responsabilità si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità. Per liberarsi di queste responsabilità si deve dimostrare il caso fortuito e la forza maggiore. I casi sono:

- la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (salvo che provi il caso fortuito);

- la responsabilità per i danni cagionati da animali (salvo che provi il caso fortuito);

- la responsabilità per i danni cagionati dalla rovina degli edifici (dal quale può liberarsi provando che la rovina non è dovuta

a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione);

- la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno);

- la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli: il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone

o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno; il proprietario risponde

solidamente col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà e in ogni caso il

conducente e il proprietario sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo;


Vi sono anche alcuni casi di responsabilità indiretta dove vi è una presunzione di colpa (per essere scagionati si deve dimostrare che si stato fatto il possibile per evitare che sia accaduto il fatto). Esse sono:

- Danno arrecato da minori che dovrà essere risarcito dal genitore o dal tutore (interdetto o inabilitato). In questo caso si

contesta la culpa in vigilando e la culpa in educando;

- Responsabilità degli insegnanti e dei precettori che sono responsabili dei danni arrecati dai propri alunni (culpa in

vigilando e educando);

- Responsabilità dei datori di lavoro dove si contesta una culpa in vigilando e in eligendo;



Le fonti dell'obbligazione tipiche sono:

- Promessa unilaterale → un soggetto manifesta la disponibilità di fare, di dare o di non fare in favore di un altro soggetto a

prescindere dalla volontà di quest'ultimo (nasce l'obbligazione solo nei confronti di chi ha fatto la promessa);

-Gestione di affari altrui → quando una persona svolge un attività patrimoniale nell'interesse altrui deve portarla a termine

(se non vi era un precedente divieto da parte del proprietario → l'obbligazione è di terminare l'affare altrui intrapreso

liberamente);

- Arricchimento senza causa →quando il patrimonio di una persona si accresce a danno del patrimonio di un'altra, senza

che sussista ragione che giustifichi lo spostamento patrimoniale. Colui che si arricchisce senza causa a danno di altri è

tenuto ad indennizzare il danneggiato della diminuzione patrimoniale. L'azione di arricchimento ha carattere sussidiario,

non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare;

- Pagamento dell'Indebito →quando una persona credendosi debitore esegue un amento non dovuto. Colui che ha

ricevuto il amento è tenuto a restituirlo con i frutti. Dobbiamo distinguere tra:

- indebito oggettivo quando una persona, credendosi debitore, esegue un amento, mentre non esiste obbligazione

alcuna;

- indebito soggettivo quando una persona, credendosi debitore in base ad errore scusabile, esegue il amento di un

debito altrui (se non sussiste l'errore scusabile, diventa "adempimento del terzo");


Le obbligazioni sono così classificate:

- Rispetto ai soggetti:

  • Semplici → ci è solo un creditore e solo un debitore;
  • Multiple → quando si possono avere 2 o più creditori o debitori; le obbligazioni multiple si dividono in:
    • Parziarie → un soggetto posto in una situazione attiva o passiva deve esigere o adempire solo la propria parte;
    • Solidali → una parte posta in una situazione attiva o passiva deve pretendere (attiva) o adempire (passiva) l'obbligazione per intera; nel caso di più debitori si ha un'obbligazione solidale (per tutelare il creditore) mentre se vi sono più creditori si ha un'obbligazione parziaria;

-Rispetto alla prestazione:

  • Positive → hanno per oggetto un comportamento attivo (fare, dare);
  • Negative → hanno per oggetto un comportamento passivo (non fare, sopportare);
  • Semplici → hanno per oggetto una sola prestazione;
  • Multiple → hanno per oggetto più prestazioni e si dividono in: cumulative (quando per estinguere l'obbligazione il debitore deve eseguire tutte le prestazioni), alternative (l'obbligazione si estingue eseguendo solo un'obbligazione) facoltative (quando è prevista una sola prestazione obbligatoria ma il debitore si libera svolgendone un'altra diversa);

- Rispetto all'oggetto della prestazione:

  • Divisibile → la prestazione ha per soggetto un bene suscettibile di divisione;
  • Indivisibile → la prestazione ha per soggetto un bene non suscettibile di divisione; L'indivisibilità può essere:

- Oggettiva quando non può essere diviso senza fargli perdere valore o senza diminuirlo;

- Soggettiva quando le parti hanno considerato indivisibile una prestazione per sua natura divisibile;



  • Specifica → la prestazione ha per oggetto una cosa unica nel suo genere;
  • Generica → hanno per oggetto una cosa appartenente ad un genere;
  • Di mezzo → hanno come presupposto una certa attività;
  • Di risultato → hanno come presupposto un certo risultato;

- Rispetto al vincolo giuridico:

  • Civili → sono munite di azione e quindi il creditore può farle valere davanti alla legge per ottenere l'adempimento;
  • Naturali → non sono munite di azione e quindi il debitore non è obbligato ad adempire giuridicamente ma solo moralmente;

Particolari tipi di obbligazioni sono le obbligazioni pecuniarie, nelle quali la prestazione consiste nel dare una somma di denaro; il debitore estingue l'obbligazione ando il valore nominale dell'obbligazione (quantità di moneta stabilita e non effettiva) e versando la somma in valuta avente corso legale al momento dell'estinzione; il debitore deve inoltre gli interessi al creditore (somma accessoria); gli interessi sono di tipo:

Corrispettivi → rappresentano il compenso del godimento del denaro altrui; si dividono in:

- Interessi legali → decisi dalla legge;

- Interessi convenzionali → decisi dalle due parti (non possono superare il valore degli interessi usurari

stabiliti dal Ministero dell'economia);

Moratori → risarcimento del danno dovuto per il ritardo del amento di una somma di denaro;


La trasmissione del credito può avvenire a titolo universale o a titolo particolare (si divide in cessione di credito e surrogazione).

La cessione del credito è l'accordo con cui il creditore trasferisce il suo credito (a titolo oneroso o gratuito) ad un'altra persona; i crediti possono essere sempre ceduti tranne per i casi previsti dalla legge (credito alimentare) e per i casi previsti espressamente dalle parti. La cessione ha efficacia solo se il debitore viene informato e se uno stesso credito è ceduto a più soggetti l'acquisto si verifica solo in favore di chi per primo lo ha notificato al debitore.

La cessione può essere a titolo gratuito (la garanzia dell'esistenza del credito è dovuta solo nei limiti previsti dalla legge) o a titolo oneroso che si divide in:

  • Pro soluto → garantisce l'esistenza del credito ma non la solvibilità del creditore;
  • Pro solvendo → garantisce sia l'esistenza del credito che la solvibilità del creditore;



Nella trasmissione del debito si ha un mutamento del soggetto passivo dell'obbligazione; ci sono vari casi:

  • Delegazione → accordo con il quale il debitore (delegante) assegna al creditore un altro debitore (delegato) che si obbliga verso il creditore stesso; tra il debitore e il creditore si ha un rapporto di valuta, tra il debitore ed il terzo si ha un rapporto di provvista; la delegazione può essere:
    • Delegazione liberatoria → il creditore accetta l'obbligazione del delegato liberando il delegante;
    • Delegazione cumulativa → il creditore accetta l'obbligazione del delegato senza liberare il delegante;
  • Espromissione → quando un terzo assume spontaneamente verso il creditore un debito altrui; esiste un contratto fra il terzo e il creditore (senza l'intervento del debitore) e l'espromissione può essere cumulativa (il creditore può chiedere l'adempimento al debitore originario o a quello sopraggiunto) o liberatoria (se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario)
  • Accollo → accordo tra debitore ed un terzo, per cui questi si assume un debito dell'altro; l'accollo può essere interno quando l'accordo non è manifestato al creditore, cumulativo quando il creditore non dichiara di liberare il debitore e liberatorio quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore.

I modi di estinzione delle obbligazioni sono i fatti giuridici mediante i quali le obbligazioni cessano di esistere (si esauriscono con l'adempimento che è il modo di estinzione normale). I modi di estinzione si dividono in:


-Satisfattori soddisfano pienamente l'interesse del creditore e sono:

  • L'adempimento (amento) che è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta (ssa dei diritti e doveri); l'oggetto dell'adempimento è la prestazione a cui il debitore è tenuto e dev'essere eseguita in modo esatto. Il creditore può rifiutare l'adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile (se non dispone diversamente la legge); può essere rifiutata una prestazione diversa; qualora il creditore accetti la sostituzione, l'obbligazione si estingue con l'esecuzione della diversa prestazione (dazione in amento). L'estinzione non avviene se un terzo, avendo ato per il debitore, si sostituisce al creditore nei diritti a lui spettanti verso il debitore (amento con surrogazione). La surrogazione avviene:

- per volontà del creditore quando questi dichiara espressamente e contemporaneamente di voler far subentrare il terzo nei propri diritti verso il debitore;

- per volontà del debitore quando questi fa subentrare il terzo nella posizione di creditore anche senza il suo consenso;

- per legge quando essa autorizza un terzo che a un debito altrui a sostituirsi nei diritti del creditore.

  • Compensazione che è l'estinzione , per le quantità corrispondenti, di due debiti che due persone hanno l'una verso l'altra. La legge dispone che le obbligazioni si estinguono fino alla concorrenza all'ammontare comune rimanendo in vita quella di ammontare maggiore. Si distinguono tre tipi di compensazione:

Legale che avviene per legge fra due debiti che siano omogenei (stesso tipo di bene), liquidi (certi e determinati nel loro ammontare), ed esigibili (non sottoposti a termine iniziale né a condizione sospensiva);

Giudiziale che è quella dichiarata dal giudice quando uno dei debiti da compensare, non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione;

Volontaria per accordo delle parti;

Confusione quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona; può verificarsi per atto fra vivi (es.cessione di azienda) o per atto "mortis causa" (creditore erede del debitore o viceversa).


- Non satisfattori lasciano insoddisfatto l'interesse del creditore e sono:

Novazione che è l'accordo con il quale le parti sostituiscono una obbligazione nuova rispetto a quella originaria, che di conseguenza si estingue. ½ sono due tipi di novazione: Soggettiva e Oggettiva (quando la nuova obbligazione si caratterizza per un oggetto o titolo diverso; a differenza della dazione in amento che estingue l'obbligazione con l'esecuzione della prestazione diversa, la novazione estingue l'obbligazione ma ne fa sorgere una nuova). Per avere novazione sono necessari:

L'obbligazione da novare ossia l'obbligazione originaria da sostituire;

L'esistenza di un mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione;

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente creandone una nuova.

La novazione estingue l'obbligazione originaria delle garanzie e dei diritti accessori salvo espressa volontà contraria dei soggetti interessati;

Remissione del debito che è la rinuncia, totale o parziale, del creditore al proprio diritto di credito con conseguente

estinzione dell'obbligazione e libertà del debitore. Produce effetto quando la dichiarazione è comunicata al debitore, il quale può opporsi dichiarando di non volerne approfittare;

Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore che è causa di estinzione dell'obbligazione qualora sia:

Sopravvenuta cioè deve verificarsi dopo la nascita dell'obbligazione;

Oggettiva cioè l'impedimento deve riguardare la prestazione in sé e per sé;

Inevitabile cioè deve derivare da caso fortuito o forza maggiore (fatto accidentale e non prevedibile);

Totale se la prestazione diviene solo impossibile in parte il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo solo la parte possibile;

Definitiva poiché l'impossibilità momentanea giustifica solo il ritardo, ma non lo libera dall'obbligazione.



Si ha inadempimento dell'obbligazione quando il debitore non esegue la prestazione o la esegue inesattamente. Si divide in:

-Inadempimento per causa non imputabile al debitore quando sopravviene l'impossibilità, estranea al volere del debitore, di eseguire la prestazione. Tale impossibilità può dipendere dal caso fortuito o dalla forza maggiore e dalla mora del creditore. Esso non produce conseguenza a carico del debitore, ma può causare l'estinzione dell'obbligazione e la completa liberazione.



- Inadempimento per causa imputabile al debitore può essere dovuto per:

Dolo intenzione di non adempiere all'obbligazione;

Colpa omissione del dovere di diligenza(ogni negligenza e trascuratezza). Può essere lieve quando non si è osservata la diligenza del buon padre di famiglia o grave quando non si è osservato neppure il grado minimo di diligenza.

In questo caso sorge la "Perpetuatio Obligationis" per cui il debitore non è liberato ma è tenuto a risarcire il danno derivato dall'inadempimento (o adempiere l'obbligazione). Verso il debitore vi è una presunzione di colpa, esso dovrà provare che l'inadempimento o il ritardo è stato causato da caso fortuito (il debitore che non adempie può sia rimandare il amento che rifiutare l'adempimento; il ritardo diventa inadempimento se la prestazione in ritardo non è più utile oppure non è più possibile). Invece il creditore deve provare che l'inadempimento sia dovuto al dolo del debitore.


Nel caso di un ritardo qualificato (cioè il debitore è in dolo o in colpa e quando il credito è esigibile, cioè il termine di amento è scaduto) si ha la mora del debitore con la quale il debitore ha l'obbligo di risarcire il danno derivato dal ritardo. La mora può essere:


Mora di diritto (ex re) ha inizio automaticamente (per il fatto stesso del ritardo) e si verifica quando:

  • L'obbligazione deve essere adempita al domicilio del creditore e il termine è scaduto;
  • Il debitore dichiara per scritto di non voler adempiere;
  • L'obbligazione deriva da fatto illecito.

Mora ex persona il debitore è in mora solo quando il creditore ha dimostrato la sua volontà di esigere la prestazione per iscritto (diffida ad adempiere il creditore esorta il debitore ad adempiere); l'adempimento causa la "Purgazione della Mora", cioè la fine del ritardo con la conseguente eliminazione dei suoi effetti.

La mora del creditore si realizza quando quest'ultimo non riceve il amento offertogli nei modi indicati dalla legge o non

compie il necessario perché il debitore possa adempiere l'obbligazione: per questo il creditore dovrà risarcire il debitore.


In caso di inadempimento volontario, per il soddisfacimento del proprio interesse il creditore può promuovere le azioni di:

- Adempimento coattivo in forma specifica quando la prestazione possa essere procurata al creditore anche senza il

concorso del debitore; in particolare se non è stata adempiuta:

  • un'obbligazione di dare una cosa determinata, il creditore può ottenere che il debitore sia condannato a rilasciare la cosa e che il rilascio venga poi eseguito coattivamente a mezzo di ufficiale giudiziario;
  • un'obbligazione di fare o non fare,il creditore può ottenere che la cosa sia fatta o distrutta a spese del debitore;
  • l'obbligazione di concludere un contratto, il creditore può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

- Risarcimento del danno, si esercita in ogni caso di inadempimento (o ritardo) volontario e consiste in una somma di

denaro equivalente al valore dell'adempimento. La determinazione dell'ammontare della somma dovuta prende il nome di

liquidazione del danno, che può essere:

  • Giudiziale fatta dal giudice in seguito ad azione esercitata dal creditore nei confronti del debitore inadempiente. Il creditore deve provare l'esistenza del danno e l'ammontare del risarcimento. Il giudice deve tener conto del danno emergente, del lucro cessante e se il debitore è in dolo (danno imprevedibile e prevedibile) o colpa (danno prevedibile);
  • Legale è applicata alle obbligazioni pecuniarie. Dal giorno in cui il debitore è in mora, sono dovuti al creditore gli interessi moratori al tasso legale, anche se non erano dovuti precedentemente ed indipendentemente dalla dimostrazione del danno subito;
  • Convenzionale le parti, al momento del sorgere dell'obbligazione, prevedendo l'eventualità dell'inadempimento, determinando l'ammontare del risarcimento del danno. La liquidazione convenzionale del danno può avvenire mediante:

o   Clausola penale è una clausola accessoria del contratto, con la quale è stabilito che in caso di inadempimento o

di ritardo, uno dei contraenti dovrà eseguire a titolo di risarcimento del danno una prestazione. In questo modo si   

limita il risarcimento alla prestazione stabilita e si esonera il creditore dalla prova del danno.

o   Caparra consiste in una somma di denaro che una parte dà all'altra al momento della conclusione del contratto e

può essere:

Penitenziale somma di denaro che una parte versa al momento della sottoscrizione del contratto come

garanzia di un impegno; se la parte che ha versato la caparra è inadempiente (o se ci si avvale della facoltà di

recesso per cui una delle due parti ha la facoltà di uscire dal vincolo giuridico), perde la somma di denaro

versata, mentre se è l'altra parte ad essere inadempiente, essa deve versare il doppio della somma ricevuta;

Confirmatoria per confermare un impegno, ha gli stessi effetti della penitenziale, ma la somma versata è

trattenuta come acconto sul prezzo pattuito;


Le garanzie delle obbligazioni sono i mezzi con i quali il creditore tutela il suo credito; possono essere:

o   Generiche la garanzia è esercitata dallo stesso patrimonio del debitore secondo il principio della responsabilità patrimoniale (il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri);

o   Personali prestate da una persona che si obbliga ad adempiere un'obbligazione altrui (fideiussione);  

o   Reali quando sono garanzie costituite sopra un bene (pegno, ipoteca);


Secondo il principio della parità di trattamento dei creditori se vi sono più creditori, tutti hanno ugual diritto sul patrimonio del debitore, sacrificando quindi una parte proporzionale del rispettivo credito. Questa regola è limitata dalla prelazione, che attribuisce ad un creditore (detto privilegiato) il diritto di soddisfarsi a preferenza degli altri creditori (detti chirografari); ai creditori chirografari si applica la regola della "par condicio" ovvero si soddisfano su ciò che rimane dopo che si sono soddisfatti i creditori preferenziali. Sono cause legittime di prelazione:


- Il privilegio prelazione accordata dalla legge in considerazione della particolare natura o causa del credito. Esso si divide in:

Generale se si esercita su tutti i beni mobili del debitore (anche su quelli immobili se i primi non bastano a soddisfare

crediti);

Speciale se si esercita su determinati beni mobili o immobili.


- Il pegno diritto reale di garanzia su beni mobili non registrati che si costituisce con la consegna materiale della cosa ed 

attribuisce al creditore medesimo, in caso di inadempimento, la facoltà di far vendere la cosa (anche se passata in proprietà di

terzi) per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri creditori.

Sono vietati i fatti commissori (accordi mediante i quali il creditore si riserva il diritto di diventare proprietario del bene oggetto di garanzia in caso di inadempimento del debitore); il pegno si costituisce mediante contratto reale (atto scritto avente data certa che prevede la consegna della cosa al momento della stipulazione del contratto), stipulato tra il proprietario della cosa (costituente) e il creditore (pignoratizio). Il pegno non è divisibile e se il debitore, alla scadenza dell'obbligazione, adempie, il pegno si estingue e la cosa è restituita al proprietario. Con il pegno, il creditore ha il diritto di prelazione, cioè se il debitore non adempie, il creditore può far vendere la cosa ed ha diritto di conseguire il amento con preferenza rispetto agli altri creditori; si ha il pegno irregolare quando il diritto di garanzia ha ad oggetto delle cose fungibili (stesso tipo di bene).


- L'ipoteca diritto reale di garanzia su beni immobili o mobili registrati che attribuisce al creditore, in caso di inadempimento,

la facoltà di espropriare il bene (anche se passato in proprietà di terzi) per soddisfare il proprio credito con preferenza rispetto  

agli altri creditori; le caratteristiche dell'ipoteca sono:

Accessorietà se si estingue l'obbligazione garantita si estingue anche la garanzia;

Pubblicità l'ipoteca nasce solo quando viene iscritta nei pubblici registri;

Specialità l'ipoteca può essere costituita solo su determinati beni (non sono ammesse ipoteche generali);

Indivisibilità l'ipoteca sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati;

Per costituire l'ipoteca è essenziale, dopo aver stipulato l'atto, iscriverlo nei pubblici registri; se un bene è oggetto di più

ipoteche, il primo ad essere soddisfatto sarà il primo iscritto.

L'iscrizione ipotecaria ha efficacia per vent'anni dalla sua data se non viene rinnovata; la rinnovazione conserva l'efficacia della

precedente iscrizione (lo stesso grado).

I principali effetti dell'ipoteca si producono con l'adempimento dell'obbligazione garantita e consistono nella facoltà del

creditore di soddisfare il proprio credito mediante espropriazione del bene ipotecato che dev'essere venduto al miglior offerente

e il creditore si soddisfa sul prezzo ricavato dalla vendita.

L'ipoteca si estingue nei casi in cui si ha il perimento del bene ipotecato o la rinunzia del creditore.


Le garanzie semplici o personali sono quelle garanzie che consistono nella creazione di un nuovo rapporto obbligatorio (accessorio all'obbligazione principale) fra il creditore e un altro soggetto che, con il suo patrimonio, rafforza la garanzia del creditore.

Tra le garanzie semplici, la più importante è la fideiussione che si costituisce mediante un contratto con il quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa al creditore, ma non è essenziale un accordo tra il terzo e il debitore principale. Particolare tipo di fideiussione è la fideiussione omnibus con la quale un soggetto si obbliga a garantire l'adempimento di ogni obbligazione sorta o che sorgerà in futuro a carico di un altro soggetto (senza limiti di durata o di quantità).

Tra il debitore e il fideiussore vi è un rapporto di solidarietà (che diventa obbligato in solido quando il debitore è garantito); cn la beneficium excussionis il creditore deve rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio interesse, prima al debitore garantito e poi al fideiussore; il fideiussore che ha ato è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore (acquista tutte le garanzie a disposizione del creditore per rifarsi sul patrimonio del debitore garantito) ed acquista l'azione di regresso con la quale può agire contro il debitore per il rimborso di quanto ha ato.

La fideiussione si estingue per:

  • Estinzione dell'obbligazione del debitore principale;
  • Attraverso i normali metodi di estinzione delle obbligazioni;
  • Per particolari ipotesi previste dalla legge.

La fideiussione decade quando, per sei mesi dopo la scadenza dell'obbligazione, il creditore non propone le sue istanze contro il debitore.







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