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LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (snc), AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, L'OGGETTO DI UNA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, LA RAGIO



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LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (snc)


La SnC è la più diffusa delle società di persone. Tutti i soci qui rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e 1'eventuale clausola del contratto sociale che limitasse la responsabilità di 1o o più soci non avrebbe comunque effetto (invece ciò è previsto nella società semplice).Se il contratto sociale non dispone diversamente, tutti i soci sono poi disgiuntamente amministratori (art.2257).


AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Hanno prevalentemente una base familiare. È raro trovare snc che esercitino imprese industriali con più di trenta dipendenti.

La responsabilità limitata e solidale dei soci consente di ricorrere - nella misura dei loro patrimoni personali - al credito delle banche, necessario per scontare i crediti vantati dalla società verso i clienti; e la struttura chiusa della società permette di mantenere la gestione degli affari sociali nell'ambito della comine originaria dei soci.



Queste caratteristiche sono quelle che rendono inidonea la snc a gestire affari che richiedono capitali elevati (la struttura chiusa limita la cerchia dei soci). Per questo motivo, se l'impresa s'ingrandisce, è meglio trasformare la collettiva in società di capitali.


L'OGGETTO DI UNA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

La SnC può avere per oggetto sia un'attività commerciale, sia un'attività non commerciale. Solo le società che esercitano un'attività commerciale e superano le dimensioni stabilite nell'art della legge fallimentare sono assoggettate al fallimento e alle altre procedure concorsuali. In automatico si avrà dunque il fallimento dei soci, in quanto illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali.



1. LA DISCIPLINA DELLA SOCIETA'

Le Snc sono disciplinate dalle norme comuni a tutte le società personali dettate dal codice x la società semplice (art. 2293), che riguardano i conferimenti, l'amministrazione e la rappresentanza, la ripartizione degli utili e delle perdite, lo scioglimento della società, la morte, il recesso e l'esclusione di un socio. Tuttavia certe discipline sono integrate da norme esclusivamente per la Snc.


LA RAGIONE SOCIALE

Ogni Snc è individuata da un nome o una ragione sociale, che deve essere formato (art c ) dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (es. Bianchi&Tosi s.n.c." o "Bianchi e Comni" o "Bianchi e C.". La ragione sociale deve essere un richiamo per la clientela, per questo il codice permette che nella ragione sociale venga conservato il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.


L'OBBLIGO DI NON CONCORRENZA

Per evitare che i soci si avvalgano delle conoscenze acquisite all'interno della società per trarne un profitto personale, l'art. 2301 pone a loro carico un obbligo di non concorrenza: essi non possono esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né parteciparvi come soci. Tuttavia, gli altri soci possono consentire l'esercizio di un'attività concorrente e il consenso si presume se l'esercizio dell'attività preesisteva alla stipulazione del contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.


SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO REGOLARI E IRREGOLARI

Le Snc, cm le altre società, sono soggette all'obbligo d'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'atto costitutivo (o contratto sociale) deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 2296) e contenere le indicazioni prescritte dall'art. 2295. Anche le successive modifiche dell'atto devono essere iscritte nel registro delle imprese. Tuttavia, la mancata iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese non determina l'invalidità del contratto sociale: la snc viene a esistenza assumendo la particolare condizione di società irregolare. Sono dunque snc irregolari quelle non iscritte nel registro delle imprese, mentre si denominano snc regolari quelle iscritte nel registro delle imprese.

I rapporti interni tra i soci di collettive irregolari sono disciplinati allo stesso modo di quelle regolari. Invece i rapporti tra la società irregolare e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono disciplinati dalle disposizioni relative alle società semplici. Infatti:

a) mentre nella società semplice (e quindi nella collettiva irregolare) i creditori sociali possono chiedere il amento del loro credito direttamente ai singoli soci, nella collettiva regolare i creditori sociali non possono pretendere il amento dei singoli soci se non dopo l'escussione infruttuosa del patrimonio sociale (art.2304). Dunque la responsabilità illimitata e solidale dei soci di una collettiva regolare è una responsabilità non già diretta, ma sussidiaria a quella del patrimonio sociale;



b) la snc regolare gode di un'autonomia patrimoniale più intensa di quella di cui è dotata la società semplice (e quindi la collettiva irregolare). Un'ulteriore differenza: nella collettiva regolare le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura sono sempre opponibili ai terzi che le conoscevano e che le ignoravano purché siano iscritte nel registro delle imprese. Nella collettiva irregolare, invece, si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio: i patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci non sono opponibili a terzi, se questi non ne erano a conoscenza.


LA SOCIETA' DI FATTO

Per la costituzione della snc irregolare, più frequente della regolare, il contratto deve avere i requisiti di forma prescritti per la società semplice. Se viene costituita oralmente o tacitamente, tramite il comportamento concludente delle parti, si ha la cosiddetta società di fatto, che è una snc irregolare tra persone che esercitano di fatto in comune un'attività commerciale, dividendone gli utili o le perdite, senza avere espressamente stipulato nessun atto costitutivo.



2. IL CAPITALE SOCIALE

Gli art.2303 e 2306 pongono alcune norme volte a evitare che i soci si riprendano il valore dei conferimenti effettuati, all'insaputa dei creditori sociali, poiché questi ultimi hanno l'interesse di trovare un patrimonio sociale sul quale soddisfarsi. Innanzitutto alla stipulazione dell'atto costitutivo viene attribuito un valore in denaro ai conferimenti. La somma di questi valori si denomina capitale sociale. Se i soci vogliono ridurre il capitale sociale, devono deliberare una modifica dell'atto costitutivo e portarla a conoscenza dei terzi mediante l'iscrizione nel registro delle imprese; la delibera può avvenire se entro 3 mesi dall'iscrizione nessun creditore sociale si oppone. L'art. 2303 c dispone inoltre che non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti: infatti, quando la società non consegue utili, la ripartizione di somme tra soci equivale a un rimborso dei conferimenti. È dunque vietata la distribuzione di utili fittizi, non reali. Secondo il c , se si verifica una perdita del capitale sociale, non possono esser distribuiti gli utili conseguiti nei singoli esercizi fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.



3. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

La Snc si scioglie per le cause che abbiamo già esaminato a proposito della società semplice, e, se esercita un'attività commerciale, anche per fallimento. Verificatasi una causa di scioglimento, occorre procedere alla liquidazione seguendo le stesse norme dettate per la società semplice. Nella Snc regolare, tuttavia, la nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro delle imprese e i liquidatori diventano rappresentanti della società dal momento dell'iscrizione. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione e un piano di riparto del residuo attivo, che vengono comunicati ai soci e s'intendono approvati se non impugnati entro 2 mesi dalla comunicazione.

Approvato questo bilancio, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della soc. (regolare) dal registro delle imprese. Per evitare che i soci procedano a una liquidazione e cancellazione della società volte a tentare di non are tutti o alcuni debiti sociali, l'art.2312 c dispone che dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e se il mancato amento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi. La società non si estingue, anche se è stata cancellata dal registro delle imprese, fino a quando non sia stato ato l'ultimo creditore sociale. Quindi, un creditore sociale può ottenere una dichiarazione di fallimento della società (e quindi dei soci) anche dopo l'avvenuta cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.







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