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LE SUCCESSIONI: PRINCIPI GENERALI - L'ACCETTAZIONE O RIFIUTO DELLA SUCCESSIONE - LA FORMA DEL TESTAMENTO

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CAPITOLO 69


LE SUCCESSIONI: PRINCIPI GENERALI


La successione consiste nel subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di un altro soggetto. Un pericolo che l'ordinamento giuridico doveva scongiurare era quello che un patrimonio rimanesse senza proprietario e dunque da qui nasce l'esigenza di normalizzare le successioni in caso di morte, ma come sappiamo esistono anche tipi particolare di successioni inter vivos.

Il diritto delle successioni deve in primo luogo designare le persone dei successori. In secondo luogo deve regolare l'acquisto da parte dei successori e, in particolare, le condizioni alle quali essi diventano responsabili dei debiti del de cuius (si designa così la persona della cui designazione si tratta), i rimedi concessi ai creditori del de cuius per assicurare che il patrimonio ereditario sia destinato innanzitutto alla soddisfazione dei loro crediti, la gestione del patrimonio immediatamente dopo l'apertura della successione.

La parte del diritto delle successioni che regola la designazione dei successori si collega più strettamente con la concezione politica della famiglia e della proprietà. La misura in cui si ammette la successione a favore di privati dipende dalla misura in cui si riconosce la proprietà privata. Quanto poi alla libertà di disporre per testamento, essa è espressione di un principio individualistico, che può venire compresso dai limiti posti a tutela della famiglia. Questi ultimi poi nel corso degli anni sono stati diversamente conurati in diversi situazioni storiche e politiche, in base a quanto la famiglia fosse intesa in senso più o meno ampio, seconda la diversa posizione della donna nella società, e secondo che lo scopo fosse quello di provvedere alla necessità di assicurare potenze familiari, quella di frantumare e diffondere la proprietà o quella di concentrare grossi patrimoni in mano a poche famiglie.




LE DIVERSE SUCCESSIONE PER MORTIS CAUSA:

La possibilità di trasmissione si ricollega come detto con il riconoscimento della proprietà privata ed implica il potere di disporre completamente dei propri beni con atti di ultima volontà. Questo potere però da sempre è stato limitato nella nostra tradizione giuridica, da disposizione poste a tutela della famiglia; dunque la piena e totale libertà di disporre può esservi solo quando manchino prossimi congiunti. La limitazione della libertà testamentaria (successione testamentaria) e della libertà di disporre con atti di donazione è data dalla presenza dei prossimi congiunti che sono tutelati in quanto sono detti successori necessari (successione necessaria) e cioè l'insieme delle norme che dettano la percentuale di patrimonio che spetta a questa soggetti.

Visto che il testamento è un atto volontario e non obbligatorio, nel caso in cui esso non vi sia o non disponga per l'intero patrimonio un ulteriore complesso di norme regolano la successione (successione legittima); i successori così designati sono detti successori legittimi.

La costituzione menziona le successioni per mortis causa nell'ultimo comma dell'art. 42 subito dopo la formulazione dei principi generali della proprietà privata. Questa collocazione non ho casuale: abbiamo ripetuto più volte come la successione ed il riconoscimento della proprietà privata sia connesse. Questo articolo sancisce che l'ammissibilità per la successione è stabilità per i privati; ed interpretandolo si deduce che un articolo che esprima diversamente o che realizzasse lo stesso risultato attraverso l'imposizione di un imposta sulle successioni sarebbe incostituzionale.

In secondo luogo dalla Costituzione si desume il riconoscimento solenne della libertà testamentaria, quanto i suoi limiti sarebbe incostituzionale sia una norma che imponesse la devoluzione totale del patrimonio della famiglia sia una che eliminasse la tutela della famiglia stessa.

In linea di massima le disposizione previste per la successione necessaria tutelano i congiunti prossimi mentre sono successoti legittimi i parenti fino al sesto grado. A queste persone sono riservati dei diritto a meno che non siano indegne di riceverle per fatti gravissimi compiti nei confronti del de cuius. Nel caso in cui non ci siano successori necessari e legittimi succederà lo stato come previsto dall'art. 568 del Codice Civile.

Le successioni per mortis causa si compongono di tre fasi.


  • Apertura: deriva dal momento e dal luogo della morte del decuius che possono rislutare fondamentali ai fini della successione; nel caso in cui non si può stabilire tra due persone chi è morta prima e chi dopo scientificamente si dice secondo il principio della commorienza che siano morte assieme nello stesso momento;
  • Vocazione: consite nel momento in cui si studia chi deve essere chiamato alla successione;
  • Delazione: è il momento in cui il notaio offre il patrimonio a gli aventi diritto: l'avente diritto non è di per se erede ma per il principio della volontà e dell'autonomia lo diventa solo dopo l'accettazione.

L'ACCETTAZIONE  O RIFIUTO DELLA SUCCESSIONE

L'accettazione della successione può avvenire in svariati modi:


  • ESPRESSA: viene espressa al momento della delazione;
  • TACITA: non la esprimo ma attraverso dei comportamenti concludenti esprimo al mia volontà all'accettazione;
  • CON BENEFICIO DI INVENTARIO: bisogna tenere distinte le due sfere patrimoniali e significa che accettando con beneficio d'inventario si risponderà del passivo ereditato solo in misura dell'attivo ereditato.

Anche il rifiuto può avvenire in svariati modi:

  • ESPRESSO: viene espresso al momento della delazione
  • SILENZIO: la non espressione o la non esercitazione pratica attraverso comportamenti concludenti comporta il rifiuto decorso il termine di dieci anni; i creditori del patrimonio posso far richiesta al giudice di un termine inferiore periodo nel quale il patrimonio è affidato alle cure di un curatore.

SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE

Nel diritto moderno, dove la concezione della famiglia è assai mutata, la qualità di erede ha perso il suo significato originario, ed ora è riconducibile ad una questione puramente patrimoniale.

Si definisce successore a titolo universale colui che acquista la carica di erede accettando l'intero patrimonio od una quota di esso, i quali hanno il dovere di rispondere dei debiti ereditari e avranno la possibilità di avere una quota dei beni di nuova esistenza.

Si definisce, invece, successore a titolo particolare colui il quale accetta uno o più diritti specifici espressamente indicati diventando così legatario. Egli non risponde dei debiti ereditari ma non potrà succedere per i beni di nuova esistenza.


I RAPPORTI TRASMISSIBILI PER CAUSA DI MORTE:

In genere dei rapporti giuridici che fanno capo alle persone fisiche alcuni si estinguono al momento della morte del titolare. Appartengono a questa categoria i diritti personalissimi e i rapporti familiari. Solo in casi particolari può succedere che interessi di carattere non patrimoniale sopravvivano e possano essere fatti valere dai prossimi congiunti (es. art. 23 sui diritti d'autore).

Per quanto concerne invece i diritti patrimoniali, essi di regola si trasferiscono agli eredi. Vi sono dei casi però che si estinguono invece alla morte del titolare per esempio il diritti ad una rendita vitalizia ed il diritto agli alimenti, ma si può trattare anche di obblighi quali ad esempio quello di prestare gli alimenti e gli obblighi di eseguire prestazioni di opera personale.

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LA SUCCESSIONE LEGITTIMA


Le norme sulla successione legittima trovano applicazione quando il testamento manchi o lo stesso non disponga per l'intero patrimonio del de cuius: in quest'ultimo caso la successione legittima interviene per i soli beni per il quale non vi sia disposizione dal parte del testatore.

Sono successori legittimi: il coniuge, i discendenti, gli ascendeti e gli altri parenti fino al sesto grado. Se non esiste nessuno dei precedenti come detto il patrimonio si devolve allo Stato.

La successione legittima prevede tre ordini successori: discendenti, ascendi con fratelli e sorelle e altri parenti collaterali fino al sesto grado. Ogni ordine esclude quello successivo. A prescindere dalla posizione del coniuge si tende a privilegiare la nuova famiglia formata col matrimonio e la procreazione. All'interno dello stesso ordine il grado prossimo esclude di regola quello più lontano. Più parenti allo stesso ordine e sullo stesso grado concorrono in parti uguali.

Per quanto riguarda il coniuge, egli consegue l'intero patrimonio solo se mancano discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle. Altrimenti conseguono una quota più o meno grande dell'eredità: in particolare egli ha diritto alla metà del patrimonio se concorre con un lio ed un terzo se concorre con più li. Questi diritti spettano anche al coniuge separato ameno che la separazione non sia stata addebitata a lui o ad entrambi perché in questo caso gli spetta solo un assegno vitalizio se al momento dell'apertura godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Nella successione legittima il lio naturale riconosciuto succede in quote uguali a quelle spettanti al lio legittimo. A quest'ultimi è concessa la facoltà di commutazione e cioè possono estromettere i li naturali dalla comunione ereditaria ando loro in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione a loro spettante, nel caso in cui il lio naturale si opponga a questa decisione potrà fare ricorso al giudice il quale autorizzerà solo in caso in cui ci siano giuste motivazione interpretabili solo dal caso concreto. In virtù delle regole della rappresentanza in base a due pronunce della corte costituzionale nel caso in mancanza di parenti fino al sesto grado i li naturali riconosciuti possono succedere anche ai fratelli.

Infine ai li naturali non riconoscibili invece spetta un assegno vitalizio pari alle rendite della quota di eredità alla quale avrebbe diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta, essi hanno inoltre il diritto di ottenere la capitalizzazione di questo assegno.

Nel caso in cui manchi il coniuge o qualsiasi parente entro il sesto grado l'eredità sarà devoluta allo Stato, che è l'unico soggetto che obbligato ad accettare l'eredità considerando l'interesse generale di evitare che un patrimonio non abbia proprietà; ovviamente lo Stato risponderà ai creditori del patrimonio entro il valore dell'attivo del patrimonio stesso.

CAPITOLO 71


IL TESTAMENTO: CARATTERI ESSENZIALI

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale revocabile con il quale un soggetto dispone dei propri beni o di parte di esse per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il contenuto del testamento è di essenzialmente di carattere patrimoniale ma la legge consente che vi siano anche disposizioni di carattere personale: come il riconoscimento di un lio naturale o la riabilitazione a succedere di un indegno.

La definizione ci mette subito in evidenza come caratteristica principale che il testamento è un atto revocabile. Essa è una caratteristica essenziale in quanto ad essa non si può rinunziare e qualsiasi clausola o condizione contraria è nulla. E' altresì nulla ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o che sia interdipendente con disposizioni successorie altrui. E' dunque vietato l'impegno tramite contratto di disporre con testamento a favore di una determinata persona (patti successori confermativi), da un anno però sono legali i patti di famiglia e cioè la possibilità di disporre oggi per il domani per quello che riguarda la totalità o una parte di una società familiare. Non è possibile a due o più presone redigere un testamento unitario che disponga della sostanze di entrambi a favore di un terzo o a vantaggio reciproco (testamento congiuntivo o reciproco). Ed è nulla l'istituzione dell'erede o legatario a condizione di essere a suo volta avvantaggiato nel testamento in qualità di erede o legatario (condizione di reciprocità).

Secondariamente il testamento è un atto personale: infatti non può essere redatto da un rappresentante anche se legale (tutore o curatore) ne può dipendere da un terzo la determinazione della quota di eredità. Per quanto riguarda invece la scelta del legato essa può essere lasciata ad un terzo tra una serie di persone indicate all'interno del testamento, la determinazione equitativa dell'oggetto o della quantità del legato.

Inoltre il testamento è un atto unilaterale. Questa perché l'istituzione di erede sono due negozi unilaterali distinti e non si fondono a formare un negozio bilaterale univoco, ciò significa che ogni giudizio di validità efficacia ed interpretazione dipende dalla volontà del testatore e non anche dall'accettazione dell'erede.

Altra importante caratteristica è che la dichiarazione testamentaria è non recettizia: il fatto che essa sia venuta a conoscenza da parte di una od un'altra persona determinata non hanno nessuna influenza ed importanza circa le questioni di efficacia e di validità del testamento stesso.

Infine il testamento è un negozio formale: per la sua validità occorre il rispetto di determinata forme prevista dalla legge di cui parleremo successivamente.


LA FORMA DEL TESTAMENTO:

Il testamento in quanto negozio solenne e cioè per la sua validità bisogna rispettare determinate forme previste dalla legge.

Se il testamento è privato, cioè senza l'intervento del notaio, deve essere olografo: scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore. La scrittura a mano è fondamentale per poterne verificare l'autenticità il testamento scritto anche solo in parte con mezzi meccanici  è invalido. Non sono necessarie altre formalità ed il testamento può anche avere forma di lettera. La data invece deve contenere giorno, mese ed anno e la mancanza o l'incompletezza della data rende il testamento annullabile. La data non vera invece non determina in sé l'invalidità del testamento masi tratterà di giudicare prima la capacità del testatore, e della priorità di data tra testamenti contenenti disposizioni incompatibili. La sottoscrizione deve essere effettuata al termine e non deve per forza recare nome e cognome basta che si comprenda la persona che lo ha redatto (ad es. tuo padre). Questo tipo di testamento presenta la rapidità e velocità di stesura, la possibilità di modifiche in tempo reale e nessun costo, ma il rischio è quello della falsificazione oppure c'è sempre la possibilità che resti ignoto o che qualcuno lo distrugga prima del suo ritrovamento.

Se il testamento è per atto di notaio può essere invece pubblico o segreto.

Il testamento pubblico è redatto per iscritto dal notaio, dopo che il testatore alla presenza di due testimoni ha dichiarato la propria volontà. Il notaio da poi lettura al testatore in presenza dei testimoni, dopo che il testamento viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Questo testamento assicura la segretezza e la sicurezza della successione, ma ha l'onere di essere costoso e ti comportare difficoltà per le modifiche.

Il testamento segreto invece è sottoscritto dal testatore senza l'obbligo dell'olografia, sigillato e consegnato dal testatore al notaio alla presenza di due testimoni. Esso è conservato dal notaio ma il testatore può in ogni momento ritirarlo e modificarlo. Il testamento segreto ha i pregi di entrambi i precedenti e l'unico difetto di comportare una spesa e un certo grado di formalità.

In situazioni particolari previste dalla legge il testamento può essere ricevuto non solo dal notaio ma anche da altre persone: ad esempio dal comandante della nave in caso di naufragio; questi vengono chiamati testamenti speciali ed hanno validità solo fino a tre mesi dal momento in cui la situazione di eccezionalità è terminata.


LA VOLONTA' TESTAMENTARIA

Il testamento si può ritenere valido solo se il testatore è capace d'agire. Il testamento dell'incapace naturale è sempre annullabile in quanto come in materia di donazione anche in questo caso la tutela dell'affidamento non interviene.

La volontà testamentaria può essere invalidata per errore violenza o dolo: se il vizio della volontà ha influenzato solo singole disposizioni saranno annullate solo quest'ultime. Visto che non opera la tutela dell'affidamento non si richiede che l'errore sia riconoscibile ed essenziale basti che il motivo su cui cade l'errore risulti dall'atto e sia l'unico che ha determinato il testatore a disporre.

Il formalismo testamentario implica che solo le disposizioni presenti siano valide e possano avere effetto. Questo non esclude però che nel manifestare le sue ultime volontà il testatore non possa rinviare a fatti esterni la completa determinazione di una data disposizione: si dice che in questo caso la volontà è espressa per relationem, non è per ovviamente per la caratteristica personale possibile il rinvio ad una decisione altrui. E neppure è ammissibile il rinvio a volontà del testore manifestate altrove senza la forma del testamento perché così sarebbe eluso il formalismo testamentario.

L'interpretazione del testamento è volto ad accertare quale fosse la volontà del testatore: dunque qui si verifica una differenza fondamentale col contratto ove bisogna ricercare la volontà contrattuale comune alle due parti; in questo caso invece si deve accertare il significato che il testatore ha attribuito al proprio testamento, se questo significato può essere accertato, non è ammissibile un'interpretazione oggettiva che faccia prevalere un significato diverso.


INVALIDITA' DEL TESTAMENTO:

Il testamento invalido può essere nullo o annullabile.

Sono cause di nullità i difetti di forma che escludono o rendono incerta l'autenticità del contratto come: mancanza dell'autografia, mancanza redazione per iscritto, mancanza della sottoscrizione del testatore o notaio in caso di testamento per atto di notaio. Sono inoltre nulli i testa,menti congiuntivi o reciproci, le disposizione indeterminate o lasciate all'arbitrio di un terzo ed infine le disposizioni con motivi illeciti.

Sono cause di annullabilità tutti i difetti di forma diversi da quelli precedentemente indicati, l'incapacità d'agire del testatore o da errore violenza e dolo.

L'azione di nullità puramente dichiarativa può essere effettutata in qualsiasi momento; l'azioni di annullabilità va esercitata invece entro un termine di prescrizione quinquennale. Sia l'una che l'atra può essere esercitata da chiunque ritenga di avere interesse.


REVOCAZIONE DEL TESTAMENTO:

Come sappiamo una delle caratteristiche principali del testamento è che può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca può essere esplicita o implicita: è implicita quando il testatore con un nuovo testamento dichiara dir evocare in tutto o in parte le disposizioni anteriori; è implicita quando le disposizioni di un testamento posteriore sono incompatibili con un testamento anteriore. Se con un atto successivo il testatore revoca esplicitamente la revocazione esplicita rivivono le disposizioni iniziali.

Se il testamento olografo è stato distrutto si presume che sia stata opera del testatore (revoca presunta) ma è ovviamente data la possibilità della prova contraria dimostrando che la distruzione è opera di un'altra persona o dalla prova che il testatore non avesse l'intenzione di revocare.

L'alienazione o la radicale trasformazione della cosa legata implica la revoca del legato, salva la prova di una diversa volontà del testatore.

Un casi particolare di revocazione è quella che deriva se sopravvengono li o discendenti os e si accerta l'esistenza di li o discendenti ignorati dal testatore al tempo a cui ha redatto le sue volontà. Si deve trattare di li o discendenti legittimi. Legittimati o adottivi o di li naturali riconosciuti. La revocazione non avviene nel caso in cui sia dichiaratamente espressa dal testatore, ovviamente la revocazione non si applica nel caso in cui questi non vengano alla successione e non si faccia luogo alla rappresentazione.

CAPITOLO 72


CAPACITA' DI SUCCEDERE:

La designazione di successore legale o testamentaria ha effetto solo se questi ha capacità di succedere. La capacità di succedere è un aspetto particolare della capacità giuridica.

La capacità di succedere spetta in primo luogo alle persone fisiche nate o concepite al momento dell'apertura della successione, possono inoltre ricevere per successioni i li di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore benché non ancora concepiti (se il successore designato è stato concepito l'acquisto della successione è subordinato alla condizione sospensiva che questi nasca vivo).

Inoltre sono capaci di succedere le società, le persone giuridiche, le associazioni fondazioni ed ogni altro ente con capacità giuridica anche se non riconosciuti.


L'INDEGNITA'

Sono esclusi dalla successioni come indegno coloro i quali abbiano commesso atti gravi nei confronti del de cuius e dei suoi congiunti prossimi o abbia compiuto determinati atti gravi illeciti contro la libertà testamentaria o il testamento del de cuius.

Gli atti sopra citati non sono lasciati alla discrezioni del giudice ma sono tassativamente previsti da un elenco tra cui troviamo: omicidio, istigazione al suicidio, tentato suicidio, alterazione o falsificazione del testamento.

L'indegno può essere riabilitato attraverso un atto pubblico o con disposizione testamentaria, anche in mancanza di esse se il de cuius dispone per l'indegno sapendo della sua condizione egli può succedere nel bene determinato ma non potrà succedere oltre quindi non gli spetteranno quoti dei beni non disposti o nel caso di nuovi beni futuri.





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