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L'ELEZIONE

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L'ELEZIONE

-La Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione (ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha 1) , eletti dai rispettivi consigli regionali.


-L'elezione del presidente si svolge a scrutinio segreto . I Parlamentari possono anche astenersi dal voto.


-Viene eletto colui che, nelle prime 3 votazioni, abbia ottenuto il voto di 23 dei componenti dell'assemblea (magg. Qualificata). Se però non si riesce a raggiungere questa maggioranza nelle prime 3 votazioni, dalla 4 in poi è necessaria la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei componenti.


-I requisiti per essere eletto Capo dello Stato sono:



La cittadinanza italiana;

Il godimento dei diritti civili e politici;

L'età di 50 anni compiuti;


-l'ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.


-Il presidente della Repubblica è eletto per 7 anni, ed è rieleggibile.

30 giorni prima che scada il termine, il presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo Capo di Stato.


-Se però le Camere fossero sciolte o mancasse meno di 3 mesi alla loro cessazione, la Costituzione stabilisce che siano prorogati i poteri del presidente in carica e che l'elezione abbia luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere.


-Agli ex presidenti della Repubblica spetta di diritto, e salvo rinuncia, la carica di senatore a vita; inoltre a ciascuno di essi spetta il titolo di presidente emerito della Repubblica.



La Supplenza nella carica

L'esercizio delle funzioni di presidente della Repubblica spetta di diritto al presidente del Senato, in qualsiasi caso il Capo dello Stato sia impossibilitato ad adempierle, temporaneamente o definitivamente.


-La supplenza ha carattere temporaneo ;

Nel caso in cui l'ufficio del presidente della Repubblica fosse reso vacante permanentemente, il presidente della Camera dei deputati dovrà provvedere a indire l'elezione del nuovo presidente entro 15 giorni.


Le prerogative del presidente

Il presidente gode di alcune prerogative:quella dell'irresponsabilità e di particolari tutele penali.


Irresponsabilità: il presidente non può essere considerato responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.  Infatti il presidente, in quanto rappresenta l'unità e la continuità, deve essere considerato al di fuori degli eventi politici e deve essere sempre in grado di esercitare la funzione di mediatore.


Vi sono però due eccezioni:

-Alto tradimento  e attentato alla Costituzione .

In questo caso spetta al Parlamento riunito in seduta comune la decisione di mettere o meno sotto accusa il presidente; mentre l'organo competente a giudicare l'accusa è la Corte costituzionale.


-La Costituzione non precisa in cosa consistono l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione, ma la dottrina prevalente si è orientata nel fare riferimento a definizioni contenute nel codice militare e penale.


Alto tradimento: sarebbe l'intesa dolosa del Presidente con potenze estere di danneggiare gli interessi nazionali.


Attentato alla Costituzione: consiste in un atto o una serie di atti volti a mutare la Costituzione con mezzi consentiti dall'ordinamento giuridico.  Esempio :instaurazione di una dittatura.


-è da tenere presente che il presidente della Repubblica è sottoposto alla legge penale comune per qualsiasi reato commetta come privato.


Speciale Tutela Penale: l'attentato alla sua persona, le offese recate alla sua libertà, al suo onore, prestigio  e alla prerogativa della sua irresponsabilità, sono punite con gravi sanzioni.


-Il presidente della Repubblica riceve un assegno annuo e beneficia di una <<dotazione>>, tra cui il palazzo del Quirinale e la tenuta di Castelporziano.


-L'organizzazione di tutti i servizi relativi alla presidenza della Repubblica spetta al segretario generale della presidenza della Repubblica che gode di largo prestigio.



Controfirma ministeriale

Il principio dell'irresponsabilità del presidente richiede che altri organi si assumano la responsabilità delle sue funzioni ;

-per questo motivo la Costituzione prevede l'istituto della controfirma ministeriale , per cui tutti gli atti compiuti dal presidente devono essere controfirmati dal ministro o dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità, pena invalidità dell'atto.


-Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge (es. scioglimento antic. Cam., nomina ministri), devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Atti formalmente presidenziali: sono quegli atti dove il compito di prendere l'iniziativa e di decidere il contenuto spetta al ministro competente. Il presidente si limita a uniformarsi alla decisione governativa, apponendo la propria firma.

-Rientrano in questa categoria: decreti legge e decreti legislativi, la ratifica dei trattati internazionali,dichiarazione dello stato di guerra, nomina dei ministri su proposta del presidente del Consiglio.


Atti sostanzialmente presidenziali: sono quegli atti per i quali lo stesso presidente che, in piena autonomia, prende l'iniziativa e ne decide il contenuto, mentre il ministro si limita ad apporre la propria firma.

-Rientrano in questa categoria: nomina del presidente del Consiglio , scioglimento anticipato delle Camere loro convocazione straordinari, promulgazione delle leggi e veto sospensivo, nomina dei 5 senatori a vita..







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