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LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO art.21 Cost.

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LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO art.21 Cost.


Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.




La libertà di manifestazione del pensiero consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari.Vi sono particolari forme di manifestazioni del pensiero che sono tutelate separatamente dalla Costituzione:

o   Libertà di fede religiosa art.19

o   Libertà artistica: art. 33 da cui deriva la libertà d'insegnamento e la libertà di ricerca scientifica.

L'unico limite che l'art.21 impone alla linertà di manifestazione del pensiero è il limite del buon costume,non presente invece nell'art.33.

La libertà di manifestazione del pensiero non è assoluta ma è soggetta a bilanciamento. Esistono infatti i reati d'opinione che la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimi allorquando:

o   Siano idonei a determinare direttamente un'azione pericolosa per la sicurezza pubblica es. istigazione a delinquere,apologia di un delitto,pubblicazione di false notizie

o   Offendano l'onore degli altri es.ingiuria e diffamazione

o   Offendano il sentimento religioso altrui es.bestemmia

o   Offendano il prestigio delle istituzioni es. oltraggio

Tutti hanno il diritto di manifestare il pensiero con ogni mezzo(parola,scritto,mass media). Ma per motivi di disponibilità fisica degli spazi (es.lo spazio per apporre manifesti non è illimitato) e per motivi di disponibilità economica,i mezzi non sono accessibili a tutti e necessitano una specifica disciplina.


La costituzione disciplina solo la stampa fra i mass media disponibili. La disciplina della stampa prevede un categorico divieto di autorizzazioni e censure preventive mentre ammette il sequestro successivo.Il sequestro è però sottoposto ad una riserva di legge assoluta nonché ad una riserva di giurisdizione.E' ammesso il sequesto:

o   Nel caso di delitti,per il quale la legge sulla stampa espressamente l'autorizzi,dove per legge sulla stampa si intende in generale la legge penale. Es. sequestro di pubblicazioni attraverso le quali si compia il reato di apologia del fascismo

o   Nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.La stampa è libera ma non può infatti essere anonima.Il direttore,che deve essere regolarmente iscritto all'albo dei giornalisti,risponde penalmente se omette di esercitare sul contenuto sul suo periodico il controllo necessario per impedire che con esso siano commessi reati.

o   Se disposto dal giudice. Nel caso in cui vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,può provvedere la polizia con provvedimento che deve essere comunicato al giudice entro 24 ore e convalidato nelle 24 ore successive.

La legge può stabilire,con norme a carattere generale,che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.La ratio di questo comma è quello di garantire trasparenza all'informazione. La libertà di stampa non implica che chiunque abbia il diritto di avere accesso alla pubblicazione di un eventuale articolo o di un'altra manifestazione del pensiero su periodici già esistenti;implica piuttosto che chiunque abbia il diritto di pubblicare un proprio libro,un volantino,appendere manifesti,pubblicare un proprio periodico (se in possesso dei requisiti idonei).

In assenza di regole costituzionali specifiche,è stato compito della Corte Costituzionale elaborare i principi che devono ispirare la disciplina della radiotelevisione.La radio era nata in Italia come monopolio pubblico,e la Corte Costituzionale aveva ammesso questa legge con l'argomentazione che in tal modo si sarebbe evitato il monopolio privato,inevitabile a causa dei requisiti economici necessari per accedere alla radio.Le'voluzione successiva della giurisprudenza costituzionale non si staccò da questo ragionamento ma cominciò a escludere dal monopolio pubblico le attività dei ripetitori di trasmittenti estere,le televisioni via cavo a raggio limitato.Fu mantenuto il monopolio pubblico solo per trasmissioni su scala nazionale.Accanto al monopolio pubblico si sviluppò così un monopolio privato che assorbì gran parte delle trasmittenti locali. La Corte Cost., con sent. n. 102/1990, ha stabilito che l'esercizio di impianti radiotelevisivi comporta l'utilizzazione di un bene comune - l'etere - naturalmente limitato, rendendo così necessario un provvedimento di assegnazione della banda di frequenza. La l.223/1990,legge Mammì,legittima la situazione di fatto venutasi a creare istituendo un sistema misto (pubblico - privato) e introduce lo strumento della pianificazione delle radiofrequenze mediante il piano nazionale di ripartizione e di assegnazione,vietando le posizioni dominanti. La l.249/1997 istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni introducendo nuove norme riguardanti le concentrazioni nel settore radiotelevisivo. La Corte Costituzionale  continuava però a ribadire la gravità della violazione dei principi di pluralismo e concorrenza determinata dalla situazione di fatto.La nuova disciplina introdotta dalla l.112/2004 autorizzava in via generale tutti i soggetti esercenti a proseguire le trasmissioni fino alla conversione definitiva in tecnica digitale.Per quanto riguarda la disciplina delle posizioni dominanti, nessun soggetto potrà essere titolare di autorizzazioni come fornitore di contenuti che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale.La l.112/2004 conteneva una delega al Governo che è stata attuata nel 2005 con l'emanazione del Testo Unico sulla radiotelevisione.

Secondo la Corte Costituzionale l'art.21,oltre a tutelare la libera manifestazione del pensiero,tutela,dal punto di vista dei destinatari della manifestazione,l'interesse generale all'informazione che implica pluralità di fonti di informazione,libero accesso alle medesime,assenza di ingiustificati ostacoli,anche temporanei,alla circolazione delle notizie e delle idee. Questo resta però un principio generale,non essendo tutelato espressamente e concretamente.Il diritto all'informazione è però invece tutelato negli statuti regionali.

L'art.33 Cost. sancisce che l'arte e la scienza sono libere come libero ne è l'insegnamento. Ciò vuol dire sia che non possono esistere arte e scienza di stato,sia che lo scienziato e l'artista sono liberi di esprimersi con la massima libertà. Devono inoltre essere eliminati gli ostacoli che non permetterebbero tale libertà.Libertà di scienza in particolare,implica che allo scienziato siano forniti i mezzi necessari per la ricerca scientifica.Da questo punto di vista,in Italia,tale diritto non è a pieno tutelato. Il diritto all'insegnamento implica che il docente è libero contro ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici poteri.Nell'ambito delle norme generali sull'istruzione,egli è libero di comunicare le proprie idee ed esporre le proprie teorie a coloro i quali impartisce l'insegnamento,sviluppando però in loro il senso critico,facendo conoscere loro anche le tesi diverse dalle proprie.





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