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L'IMPRESA

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L'IMPRESA


I REQUISITI DELL'IMPRENDITORE. IL RILIEVO DELL'ATTIVITA'

L'organizzazione imprenditoriale è il centro del sistema economico: la ricchezza non è più uno statico godimento di beni, prevale l'aspetto dinamico, la circolazione di essi. Addirittura l'impresa (fare) ha più rilievo della proprietà (avere). L'art.41cost. garantisce la libertà di iniziativa economica privata. L'art.2082cc definisce imprenditore "non per titolo, ma attività economica per produzione e scambio di beni o servizi". L'impresa non vale se non c'è imprenditore, non è oggetto di trasmissione, si può cedere l'azienda (complesso beni organizzati art.2555) ma mai l'impresa: il cessionario eserciterà una nuova impresa con l'azienda ceduta. Il proprietario invece gode del bene per il suo titolo, a prescindere dal comportamento attivo, l'imprenditore richiede un comportamento dinamico: se no non può essere considerato tale (invece il proprietario non perde la sua titolarità se non esercita il diritto). Anche l'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese ha solo valore fiscale e di pubblicità verso i terzi: elemento costitutivo è solo l'attività. Ma come si fa ad individuare con chiarezza i confini di tale attività? E' indispensabile il carattere continuo ed effettivo dell'attività, pur con segmenti di azione, ma con un fine unitario ( produzione e scambio). Dopo se ne valuteranno gli effetti. Però è difficile individuare chiaramente l'attività proprio per il suo carattere dinamico: gli atti tipici e statici sono più facilmente soggetti a classificazione giuridica. L'art.2082 dice che l'attività di impresa deve essere:

professionale, stabile, non occasionale, non solo in senso cronologico (es. attività stagionale);



economica, sono i criteri economici, coprire costi con ricavi, almeno in via potenziale (non a posteriori). Non è determinante invece il lucro (come è invece nel contratto di società) questione posta con la creazione di enti pubblici (è sufficiente l' "obiettiva economicità della gestione");

organizzata, combinata in modo efficiente e coordinata con altri fattori produttivi;

al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi, circolazione beni e prestazioni attività.

E' importante la produzione dell'impresa. Non è impresa es. professione medico o avvocato a meno di es. Casa di cura, cioè attività economica dove l'opera per gli altri è più importante dello stipendio. Sono poi prescritte norme che deviano dai principi ordinari, es. art.1330 "non perde efficacia la proposta per morte o incapacità imprenditore eccetto piccolo imprenditore o natura affare o per altre circostanze". Poi art.1722 "mandato si estingue 1)morte, 2)interdizione, 3)inabilitazione mandante o mandatario. Ma nell'impresa non si estingue se continuano gli eredi". Quindi l'impresa ha vita propria rispetto all'imprenditore per un certo periodo dopo morte o incapacità. Art.1368 2°comma: "clausole ambigue da interpretarsi nella sede dell'impresa". Art.1510 1°comma: "consegna cosa mobile, nel luogo al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, dov'era il domicilio dell'imprenditore". Infine "imprenditore commerciale" art.2195cc e "agricolo" art.2135cc; sono integrazioni dello statuto fondamentale posto dall'art.2082, modello di impresa per eccellenza. 






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