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LO STATO REGIONALE E LO STATO FEDERALE

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LO STATO REGIONALE E LO STATO FEDERALE.

Stato federale: si inscrive nella ura delle UNIONI istituzionali di STATI, comprensiva di:

  1. Confederazioni di Stati: più Stati creano un ordinamento interstatuale comune; la sovranità resta a ogni singolo Stato.
  2. Unioni sopranazionali: più Stati creano un ordinamento giuridico superiore, cui devolvono parte dei loro poteri sovrani (CEE, CECA).
  3. Stati federali: compresenza di uno Stato federale con il suo popolo, territorio, sovranità; e una pluralità di Stati membri, come autonome comunità statali. Partecipazione prioritaria e diretta degli STATI membri agli organi e alla attività di governo dello STATO FEDERALE.

Lo STATO FEDERALE nasce:



  • dalla Confederazione di uno Stato Unitario (Argentina, Messico, Brasile, Austria).
  • dal superamento di una originaria Confederazione (USA, SVIZZERA, REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA).
  • attraverso la graduale conversione di una Unione Coloniale (CANADA).

Stato regionale.

In altri termini, lo Stato federale e lo Stato regionale rappresentano attualmente, due modi di essere dello Stato unitario, in contrapposizione allo Stato accentrato. Le funzioni dello Stato federale non sono più soltanto compiti di direzione suprema dello Stato, di difesa, di politica estera, ma anche importanti competenze inerenti alla economia, al commercio, ai diritti civili, alle politiche sociali. E' prevista, poi, la partecipazione degli Stati membri alla formazione della volontà federale; nonché il coordinamento nell'esercizio delle politiche settoriali.

Nei processi di regionalizzazione o di federalismo.

linea evolutiva:

a)    ampliamento competenze a livello centrale.

b)    sostituzione dell'originale "dual federalism", cioè dualismo o separatismo tra livello centrale e decentrato a vantaggio di forme cooperative.

c) introduzione del principio della sussidiarietà.

La regionalizzazione ha caratterizzato gran parte degli Stati Unitari.

a) regionalizzazione estesa all'intero territorio nazionale (ITALIA e SNA; o solo su porzioni limitate di esso
(GRAN BRETAGNA: particolari poteri alla Scozia e all'Irlanda del Nord; FINLANDIA: particolari autonomie alle isole AALAND).

b) Regionalizzazione obbligatoria e facoltativa. (la Costituzione dispone direttamente l'articolazione dello Stato in Regioni, oppure ne prevede la possibilità).

c)  Regionalizzazione uniforme o differenziata. Uniforme, in ITALIA (art. 116 Costituzione ). Differenziata, in SNA, dove ogni Regione può godere di un proprio differenziato Statuto di autonomia, (sia pure nei limiti generali posti dalla Costituzione).

d) Regionalizzazione del tutto particolare nella Costituzione del BELGIO: tre Regioni territoriali e tre Comunità etniche e culturali che non corrispondono alla suddivisione territoriale.

La Costituzione italiana ha optato per uno Stato unitario a base regionale: vedi riforma costituzionale confermata dal referendum del 7 ottobre 2001). L'art. 5 conferma la compatibilità tra natura unitaria dello Stato e carattere autonomistico della sua articolazione organizzativa.

Per lo Stato liberale autoritario, invece, le autonomie regionali: pericolo sono un per l'unificazione politica dell'Italia, "piemontizzazione", centralismo politico. Viceversa, per i nostri costituenti: la salvaguardia dell'unità non implica la negazione delle situazioni locali.

Infatti, l'art. 5 Costituzione impegna la Repubblica a:

a)    promuovere lo sviluppo delle autonomie.

b)    raccordare ad esse l'organizzazione della pubblica amministrazione, "attuando", nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo.

c) "adeguare" i pincìpi e i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia.

Altri articoli si collegano alla regionalizzazione dello Stato: art. 57, art. 83 e art. 124 Costituzione. Solo con la Costituzione repubblicana del '48 la questione regionale e, quindi, le autonomie territoriali, non furono più considerate un freno all'unità dello Stato e alle riforme economiche, ma uno strumento necessario per superare la tradizione di aristocratica indifferenza dello Stato nei confronti della società.

I costituenti cercarono, dunque, un punto di equilibrio tra due esigenze diverse, ma complementari:

favorire le autonomie territoriali, per meglio garantire il coinvolgimento sociale alla vita delle istituzioni.

garantire che il pluralismo delle istituzioni non degeneri fino a incrinare l'unità politica dello Stato.





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