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L'USUCAPIONE

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L'USUCAPIONE


L'usucapione è il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e,  talora , di altri requisiti, si produce l'acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento.

Essa costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento.

È agevole distinguere l'usucapione dalla prescrizione estintiva: in entrambi gli istituti hanno importanza il fattore tempo e l'inerzia del titolare del diritto, ma nella prescrizione questi elementi danno luogo all'estinzione, nell'usucapione all'acquisto di un diritto.

Inoltre, la prescrizione ha una portata generale, in quanto si riferisce a tutti i diritti tranne poche eccezioni (la più importante è la proprietà); l'usucapione, invece, riguarda solo la proprietà ed i diritti reali di godimento.

Requisiti dell'usucapione sono il possesso ed il tempo. Il possesso non deve essere vizioso, cioè non deve essere stato acquistato in modo violento e clandestino. Cessata la violenza o la clandestinità, chi è stato spogliato del possesso può bene agire per ottenere il recupero: se non lo fa significa che tollera che altri possieda la cosa. Perciò l'art. 1163 stabilisce che il possesso, benché acquistato in modo violento o clandestino; giova per l'usucapione dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Il possesso, inoltre, non deve subire interruzioni.

In relazione al tempo per cui deve durare, si distingue l'usucapione ordinaria da quella abbreviata.

L'usucapione ordinaria si compie, per i beni immobili, in venti anni.

L'usucapione abbreviata richiede per gli immobili dieci anni e per i mobili registrati tre anni.



Per l'usucapione abbreviata, oltre al possesso non vizioso e senza interruzioni occorrono:

a)  la buona fede

b)  un titolo idoneo in astratto a trasferire la proprietà o il diritto reale di godimento ma inefficiente in concreto per non essere l'alienante proprietario o titolare del diritto reale.

c)  Trascrizione del titolo. I dieci anni decorrono dalla data della trascrizione.

L'usucapione in materia di beni mobili acquista importanza soltanto quando manchi il titolo o la buona fede, altrimenti l'acquisto della proprietà si verifica istantaneamente.

Essa, quando manchi un titolo idoneo ma non la buona fede, si compie in dieci anni; se manca la buona fede, invece, occorrono venti anni.

Alle universalità di mobili si applica un regime analogo a quello degli immobili.

Con legge 10 maggio 1976 è stato inserito nel codice civile un nuovo art. 1159-bis, con il quale il termine normale di usucapione di beni immobili è stato ridotto a quindici anni per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni che per legge siano classificati come "montani", oppure per i fondi rustici con annessi fabbricati anche se non situati in comuni montani, purché abbiano reddito dominicale iscritto in catasto non superiore a complessive lire cinquemila.La stessa fissa in 5 anni il termine per gli stessi beni, qualora sussistano le condizioni per l'usucapione abbreviata.





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