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La Costituzione Italiana affronta il tema delle regioni - rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose



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La Costituzione Italiana affronta il tema delle regioni nel Titolo V.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento

Questo articolo promuove e riconosce le autonomie locali, ma in primis sottolinea che nonostante questo decentramento l'Italia rimane una Repubblica unica e indivisibile



In Italia sono state inoltre istituite regioni a "Statuto Speciale"(Val D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) alle quali è stata affidata una maggiore autonomia rispetto alle regioni a statuto ordinario.

In genere queste regioni sono regioni di confine, nei loro territori sono presenti minoranze linguistiche oppure, per quanto riguarda le isole, queste sono penalizzate rispetto al resto dell'isola per quanto riguarda trasporti e comunicazione.

Queste regioni ad eccezione del Friuli sono state istituite tra il 1946 e il 1948.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, Umberto Bossi ha creato la Lega che ha portato avanti nella sua politica il concetto di federalismo.Il suo scopo era quello di dividere l'Italia in tre grandi regioni, ovviamente proprio ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione questo non è stato possibile, ma comunque grazie alla devolution si è riusciti a ottenere per le regioni una più vasta autonomia a seguito delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione.


Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Prima del 18 ottobre 2001 la repubblica era ripartita in Regioni, Province, Comuni. Ora invece, è ripartita in : Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato; ciò è stato fatto per creare un maggior rapporto tra il cittadino e l'ente a lui più vicino. Per questo è cambiato anche il sistema di votazione infatti il cittadino elegge il sindaco e il governatore della regione, ora no.

Per la prima volta compaiono le "città metropolitane": grandi città con periferia e comuni limitrofi. Di fatto non sono ancora state giuridicamente istituite.

Art. 115.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Continuano ad esistere differenze tra Regioni a Statuto ordinario e speciale. Dopo la riforma del2001il sistema di decentramento si è rovesciato.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.



Prima della riforma le regioni avevano un potere legislativo limitato(dalle leggi costituzionali, dalle leggi ordinarie e dalle disparità tra le varie regioni), le leggi regionali dovevano avere il PLACET del Commissario Generale a cui era attribuito il compito di controllare le leggi.

Dopo il 2001, invece, il 117 ha subito un rovesciamento; oggi stabilisce:

una legislazione esclusiva dello Stato in materie indicate tassativamente dalla Costituzione;


una competenza di legislazione concorrente(tra Stato e Regioni) in alcune materie;


una competenza generale delle regioni per tutto ciò che non rientra nei due punti precedenti.

Dal primo comma di questo articolo si evincono 2 concetti:

Vige un concetto di sussidiarietà tra Stato e Regioni;


La competenza amministrativa dello Stato o delle regioni è sottoposta a 3 vincoli:

a)  Rispetto della Costituzione

b)  Ordinamento Comunitario;

c)  Obblighi internazionali.


LEGISLAZIONE ESCLUSIVA: su queste materie è soltanto lo Stato che può intervenire giuridicamente; lo Stato può delegare le regioni per i regolamenti d'attuazione.

Le materie che sono di competenza esclusiva dello Stato riguardano per lo più: rapporti economici, rapporti verso gli altri stati(sicurezza, materie economiche,di giurisdizione, tributarie).


LEGISLAZIONE CONCORRENTE

Riguarda:

Rapporti internazionali (tra Stato e UE o tra Regioni e UE);

Istruzione(tecnica, liceale, professionale e universitaria).


Nelle materie di legislazione concorrente lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le regioni i contenuti:

Il minimo comun denominatore di queste materie a legislazione concorrente è:

Le materie sono più particolareggiate;

Le materie spaziano dalla sicurezza, all'economia, all'istruzione; riguardano cioè l'organizzazione interna dello Stato rapportato alle Regioni.


In sintesi l'articolo 117 si compone di 3 parti

q   Competenza esclusiva;


q   Competenza concorrente;



q   Competenza lasciata alle regioni



Come si fa una legge regionale?

1. La legge viene approvata dal Consiglio Regionale, formato dai rappresentanti dei vari partiti secondo le materie previste(corrisponde a tratti al Parlamento a livello locale. Oltre al Consiglio c'è la Giunta Regionale formata da assessori scelti dal Presidente.

2. La legge viene comunicata al Commissario del Governo(funzionario pubblico che ha il   compito di coordinare le attività della Regione rispetto alle leggi ordinarie, inoltre, garantisce omogeneità amministrativa.

3. Dopo l'approvazione la legge viene approvata dal Consiglio regionale, inviata al commissario di Governo, pubblicata e promulgata.

Quando il Commissario di Governo riceverà la legge può:

v Vistarla entro 30 giorni(dopo avrà ufficialità ed entrerà in vigore);

v Fare opposizione(ritenendo che ci sia un vizio formale o di legittimità o di merito e torna al Consiglio Regionale). A questo punto il consiglio regionale può:



Approvarla con delle modifiche

Può continuare ad approvare la stessa legge(50+1aventi diritto), a questo punto il Commissario di Governo può presentare una Questione di costituzionalità o di merito e sarà la Corte Costituzionale a decidere.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Da questo articolo emerge:

Principio di sussidiarietà;

Differenziazione;

Adeguatezza(l'ente deve adeguarsi al Dettato Legislativo);

Omogeneità(le funzioni amministrative vanno concentrate in un unico soggetto anche le funzioni tra loro complementari).

Unicità(Legge Bassanini; un'attività amministrativa deve potersi ricondurre ad un organo perché altrimenti non sarebbe possibile individuarne iresponsabili).

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di tecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Alla funzione amministrativa si accomna quella di autonomia finanziaria che consiste nel fatto che ogni ente deve avere dei fondi da gestire. Questi fondi sono devoluti annualmente dallo Stato e tengono conto di: abitanti, territorio, nati sul territorio(nuova legge).

Con la riforma le spese finanziarie sono totalmente a carico del comune(può chiedere risorse aggiuntive per calamità naturale).

E' previsto che, nel caso in cui il denaro pubblico non sia sufficiente alle Regioni, Province e Comuni per fare opere di investimento, l'ente può emettere titoli di debito pubblico a livello Regionale, Provinciale, Comunale.



Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Si sottolinea il fatto che non c'è un federalismo regionale.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Volendo è possibile paragonale il Consiglio Regionale al Parlamento, la Giunta al Governo e il Presidente al Presidente del Consiglio.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.



Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Per eleggere il Presidente della Regione si utilizza il sistema maggioritario uninominale secco, per arrivare a ciò è stato necessario formare delle coalizioni.

Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione si può notare la differenza di privilegi di cui dispongono rispettivamente i parlamentari e i consiglieri regionali. Il parlamentare infatti gode sia dell'insindacabilità che dell'immunità, mentre il consigliere regionale gode solamente dell'insindacabilità.

Quando si parla di suffragio universale diretto, intendiamo che possono votare tutti coloro che abbiano diciotto anni, che posseggano i diritti civili e politici e che risiedano nella Regione(universale) e che votino direttamente la persona(diretto).

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Lo Statuto prevede le regole di funzionamento delle Regioni.

Art. 124.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

In primo grado troviamo come organo deliberante il TAR e in secondo il Consiglio di Stato con sede a Roma.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.








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