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La decadenza

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La decadenza

Fondamento e natura

Il fondamento della prescrizione è l'inerzia del titolare che fa ritenere abbandonato il diritto; alla base della decadenza sta il decorso di un termine perentorio, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano determinato l'inutile decorso del termine. Così la legge concede alla parte soccombente in un giudizio il potere di impugnare la sentenza, ma l'impugnazione dev'essere proposta in breve termine, trascorso il quale, senza che si possa tener conto di nessuna causa di impedimento, inesorabilmente l'impugnazione diventa inammissibile, si decade dal diritto di proporre l'impugnativa. Perciò, la decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo. La decadenza può essere impedita solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto. Con l'esercizio del diritto cade, infatti, la stessa ragione d'essere della decadenza: l'onere, a cui era condizionato l'esercizio del diritto è ormai soddisfatto. A differenza della prescrizione che è prevista dalla legge solamente nell'interesse generale, la decadenza può essere pattuita anche nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto e può perciò anche essere prevista in un contratto. La decadenza legale costituisce sempre un istituto eccezionale, in quanto deroga al principio generale, secondo il quale l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti. Quindi le norme che stabiliscono la decadenza non sono suscettibili di applicazione per analogia. Se la decadenza legale è stabilita nell'interesse generale e, cioè, in relazione a diritti indisponibili, le parti non possono né modificare il regime previsto dalla legge né rinunziare alla decadenza ed il giudice, a differenza di quanto abbiamo visto in tema di prescrizione, deve rilevarla d'ufficio. Se la decadenza è stabilita a tutela dell'interesse individuale, trattandosi di diritti disponibili, le parti possono modificare il regime legale della decadenza e possono anche rinunziarvi. Nella compravendita decadenza e prescrizione possono coesistere, in quanto il termine entro il quale il compratore deve denunciare i vizi occulti della cosa (otto giorni) è soggetto a decadenza mentre la scadenza della garanzia (uno o due anni) è soggetta a prescrizione.







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