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La giurisdizione



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La giurisdizione

La giurisdizione in generale

L'attività dello Stato si suole riassumere in tre funzioni fondamentali: legislazione, giurisdizione, amministrazione. La funzione giurisdizionale rappresenta il necessario complemento della funzione legislativa, allo stesso modo che la sanzione è il necessario complemento del precetto.

Principi costituzionali in tema di giurisdizione*

La prima fondamentale norma che si interessa di giurisdizione è l'art. 24 della Costituzione. Questo articolo si struttura in quattro diverse proposizioni:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi: quindi dove vi sia una situazione sostanziale vi deve essere una tutela giurisdizionale;

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento: il diritto di difesa assicura alle parti la possibilità di influire con la propria attività sul contenuto della decisione;

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;



La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Altri principi costituzionali di interesse sono:

- La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

- La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

- Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

- Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

- Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

La giurisdizione civile

Le norme giuridiche pongono comandi e divieti, ma attribuiscono anche diritti e facoltà. La giurisdizione civile tende ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi garantiti dalla norma giuridica. La giurisdizione civile tende a riparare le conseguenze della trasgressione operando in modo da raggiungere l'effetto pratico previsto dalla norma stessa, a malgrado della contraria volontà o dell'inerzia dell'obbligato.



Cognizione ed esecuzione

L'attività del giudice diretta all'applicazione delle norme giuridiche al caso particolare, rappresenta la fase di "cognizione". Tuttavia per assicurare la tutela giurisdizionale del diritto spesso non è sufficiente la sola applicazione della legge al caso particolare, ma può essere necessaria una fase ulteriore per eseguire il comando contenuto nella sentenza. Questa fase si chiama "esecuzione".

Forme della tutela giurisdizionale in sede di cognizione

Si distinguono diverse forme tipiche di tutela giurisdizionale in base alla sentenza che viene pronunciata:

a)  dichiarativa o di accertamento, se il giudice si limita ad accertare una determinata situazione e a dichiarare l'esistenza del diritto soggettivo;

b)  costitutiva, se il giudice modifica la situazione giuridica preesistente;

c)  di condanna, se il giudice oltre ad accertare l'esistenza di un obbligo ne accerta anche l'inadempimento e autorizza quindi il compimento di quelle attività esecutive che sono necessarie per dare coattivamente soddisfazione al diritto.

Il giudizio di equità

Il compito del giudice consiste nell'applicare ai casi singoli le norme generali della legge. Questo principio trova comunque nella stessa legge un'eccezione. Talora la norma attribuisce al giudice il potere di dettare o integrare la regola particolare per il caso singolo, secondo un criterio di opportunità. Si dice allora che il giudice "decida secondo equità".

La tutela giurisdizionale nella fase di esecuzione

Nella fase di esecuzione si deve svolgere un'attività meramente pratica, tesa al soddisfacimento coattivo del diritto del creditore. La giurisdizione deve quindi garantire che tale procedura avvenga nel rispetto della legge e offrire al debitore la possibilità di contestare la stessa esecuzione.

La giurisdizione volontaria

Talvolta l'intervento del giudice è richiesto dall'ordinamento per costituire rapporti giuridici e non per accertare l'esistenza di un diritto. Ciò al fine di garantire particolari situazioni dove vari interessi pubblici possono essere in gioco (es. autorizzare i contratti degli incapaci, iscrizione delle S.p.A. nell'apposito registro ecc.)







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