ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

La legge e gli atti aventi forza di legge



ricerca 1
ricerca 2

La legge e gli atti aventi forza di legge

La legge ordinaria dello Stato. Nel linguaggio comune il vocabolo "legge" è usato in senso del tutto generico, per indicare qualunque atto o testo normativo - insomma qualunque fonte del diritto - senza distinguere tra leggi propriamente dette, costituzione, regolamenti, e quant'altro. Tecnicamente, il vocabolo "legge" designa invece una classe di fonti del diritto, che include: le leggi costituzionali, le leggi ordinarie dello Stato, le leggi regionali, e le leggi provinciali (delle province di Trento e Bolzano).

Legge ordinaria statale: si tratta di un atto del Parlamento, i cui tratti salienti sono i seguenti:

a) Le legge è una fonte gerarchicamente subordinata solo alla costituzione e alle leggi costituzionali.



b)    Fino a tempi recenti, la legge aveva una competenza normativa generale e "residuale", nel senso che era autorizzata a disciplinare qualunque materia, salve quelle poche che la costituzione riservava in modo esclusivo alla disciplina di altre fonti (alla legge costituzionale e al regolamento parlamentare). A seguito delle revisione costituzionale operata con la legge cost. 3/2001, la legge statale: per un verso, può disciplinare  interamente solo quelle materie, espressamente riservate alla sua competenza esclusiva, che sono enumerate dall'art. 117, comma 2, Cost.; per un altro verso, può dettare i soli principi fondamentali delle materie enumerate dall'art. 117, comma 3, Cost., nelle quali la disciplina di dettaglio è affidata alla legge regionale.

c) In favore alla legge sono stabilite in costituzione una lunga serie di "riserve" di competenza. Quando la costituzione riserva una data materia alla legge: per un verso, è vietato , in quella materia, ogni intervento di fonti subordinate; per un altro verso, è fatto obbligo al legislatore di disciplinare compiutamente tale materia (senza possibilità di delegarne la disciplina a fonti subordinate).

d)    I giudici sono soggetti alla legge (e ad essa sola: art. 101, comma 2, Cost.): in nessun caso possono negare ad essa applicazione.

e) La conformità delle leggi alle norme costituzionali non può essere sindacata dai giudici comuni, ma solo dalla Corte costituzionale. Come abbiamo detto, qualora ad un giudice comune si presenti un dubbio di legittimità costituzionale sopra una legge, egli non può semplicemente disapplicarla: può solo sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.; art. 1, l. cost. 1/1948; art. 23, l. 87/1953).

f)  È sempre ammesso ricorso in cassazione contro qualunque sentenza pronunciata in "violazione di legge" (art. 111, comma 7, Cost.).

g) Infine, la legge può, con talune limitazioni, essere sottoposta a referendum popolare abrogativo (art. 75 Cost.).


La legge regionale. Nell'ordinamento vigente, anche le Regioni (nonché le province di Bolzano e Trento) hanno podestà legislativa. Le Regioni ad autonomia ordinaria e, rispettivamente, le regioni ad autonomia speciale hanno competenze legislative distinte. Ma le leggi regionali hanno un ambito di competenza generale e "residuale", nel senso che possono disciplinare ogni materia (art. 117, comma 4, Cost.) che non sia riservata alla legge statale    (art. 117, comma 2, Cost.). In talune materie, spetta alla legge statale la determinazione dei principi fondamentali art. 117, comma 3, Cost.), alla legge regionale la disciplina di dettaglio;in queste ultime materie, beninteso, le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi fondamentali desumibili dalle leggi statali.



Gli atti con forza di legge. Si dicono "atti aventi forza (o valore) di legge" quegli atti cui la costituzione conferisce la capacità di sostituirsi alla legge, di modificarla, di derogare ad essa, o di abrogarla. Essi sono: i decreti legislativi delegati (art. 76 Cost.; art. 14, comma 1, l. 400/1988), e i decreti-legge (art. 77 Cost.; art. 15, l. 400/1988).

Gli atti con forza di legge sono atti non del Parlamento, bensì del Governo. Tuttavia, essi godono dello stesso regime costituzionale della legge. Sono subordinati alla costituzione (e ad essa sola); la loro conformità a costituzione non può essere sindacata dai giudici comuni, ma solo dalla Corte costituzionale; possono disciplinare materie riservate alla legge.

. I decreti legislativi delegati. La costituzione (artt. 70, 77, comma 1) conferisce la funzione legislativa alle Camere, e non consente che esse se ne spoglino: non permanentemente.

La costituzione consente però che le Camere - mediante una legge (detta legge di delegazione) - attribuiscano l'esercizio della funzione legislativa al Governo: purchè stabiliscano contestualmente su quale oggetto specifico il Governo possa legiferare, entro quale termine, e a quali principi e criteri direttivi attenersi. Gli atti con cui il Governo esercita l'autorizzazione (la delega) conferitagli si dicono: decreti legislativi (delegati). S'intende che i decreti legislativi devono essere conformi alla legge di delegazione, a pena di invalidità.

Alla categoria dei decreti legislativi appartengono anche i codici.

I decreti-legge. La costituzione - consente (art. 77, comma 2) che, in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Governo adotti decreti aventi valore di legge: i cosiddetti decreti-legge.

A differenza dei decreti legislativi, i decreti-legge sono adottati dal Governo senza previa autorizzazione delle Camere. Il Governo ha però l'obbligo di presentarli il giorno stesso alle Camere per la "conversione": !legge di conversione" si chiama l'atto con cui le Camere approvano (eventualmente modificandolo) un decreto-legge. E, qualora le Camere respingano il decreto - cioè neghino ad esso la conversione - o comunque trascorrano sessanta giorni senza che il decreto venga approvato, esso perde efficacia retroattivamente: è come se non fosse mai esistito.







Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta