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La rappresentanza

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La rappresentanza

Nozione

La rappresentanza è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall'interessato) un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. La ura dal rappresentante differisce da quella del nuncius. Il nuncius è colui che trasmette materialmente la dichiarazione altrui, ovvero un portavoce.

Rappresentanza diretta e indiretta

Perché si abbia la ura della rappresentanza vera e propria, o rappresentanza diretta, non basta che una persona agisca per conto di un'altra persona: essa deve anche agire in nome di quest'altra persona, dichiarare, in sostanza, che non compie l'atto per sé, ma in nome dell'interessato. Se una persona agisce nell'interesse altrui, ma non dichiara di agire in nome altrui, si ha la cosiddetta rappresentanza indiretta o impropria o mediata o interposizione gestoria. Mentre, nel caso della rappresentanza diretta, gli effetti del negozio si producono immediatamente e direttamente nella sfera del rappresentato, nella rappresentanza indiretta, invece, chi fa la dichiarazione acquista i diritti e diventa correlativamente soggetto degli obblighi nascenti dal negozio. La rappresentanza indiretta si denomina anche interposizione reale. ura particolare, che si avvicina alla rappresentanza indiretta, è l'autorizzazione, con cui una persona (autorizzante) conferisce ad altra (autorizzato) il potere di compiere negozi giuridici, diretti ad influire nella sfera dell'autorizzante, in nome, tuttavia, dell'autorizzato.



Negozi per i quali è esclusa la rappresentanza

Non in tutti i negozi è ammessa la rappresentanza: essa, di regola, è esclusa nei negozi che, per la loro natura, si vogliono riservare esclusivamente alla persona interessata e, perciò, in quelli di diritto familiare.

Fonte della rappresentanza

È chiaro che una persona, per poter agire in nome altrui, deve averne il potere. Questo potere può derivare dalla legge (rappresentanza legale) o essere conferito dall'interessato (rappresentanza volontaria). La rappresentanza legale ricorre quando il soggetto è incapace; si usa parlare di rappresentanza legale anche a proposito della cosiddetta rappresentanza organica, ossia con riguardo al potere di rappresentare un ente che spetta all'organo, che, in base allo statuto dell'ente stesso, ha la competenza ad esternare la volontà di quest'ultimo. Non si deve però confondere il potere rappresentativo, che riguarda la manifestazione esterna della volontà dell'ente, con il potere gestorio, che riguarda la direzione interna dell'ente. Diversa così dal concetto di rappresentanza legale come da quella di organo della persona giuridica è la nozione di ufficio privato: questo consiste nel potere di svolgere un'attività nell'interesse altrui e con effetti diretti nella sfera giuridica del soggetto sostituito, in adempimento di una funzione prevista dalla legge.

La procura

Ci occuperemo ora della rappresentanza volontaria. Il negozio con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla si chiama procura (nel linguaggio comune si parla anche di delega). Perciò il rappresentante volontario si chiama procuratore. La procura consiste in un negozio unilaterale che va tenuto distinto dal rapporto interno tra rappresentante e rappresentato: questo rapporto interno (cosiddetto rapporto di gestione) può derivare da un mandato o da un contratto di lavoro. Come ogni dichiarazione di volontà, la procura può essere espressa o tacita. Di regola, per la procura non è richiesta alcuna forma particolare: fa eccezione l'ipotesi in cui tale forma sia richiesta per il negozio da concludere. Per quanto riguarda i requisiti della procura è necessaria la capacità legale del rappresentato. La procura può concernere un affare o più affari determinati (procura speciale) o può riguardare tutti gli affari del rappresentato (procura generale). Sia la procura generale che quella speciale possono contenere limiti all'attività del procuratore: ed è naturale che il rappresentante possa vincolare il rappresentato solo nei limiti dei poteri conferitigli. Poiché in genere la procura è conferita nell'interesse del rappresentato, questi può modificarne l'oggetto o i limiti e può anche togliere al rappresentante il potere che egli aveva conferito. L'atto con il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura si chiama revoca della procura, ed è anch'esso un negozio unilaterale. La procura cessa, di regola, anche per la morte sia del rappresentante che del rappresentato; anche la nomina di un nuovo rappresentante per uno stesso affare o il compimento di questo da parte dello stesso rappresentato, purché siano comunicati al rappresentante, implicano revoca tacita della procura. La revoca e le modificazioni della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: il legislatore stabilisce che, se non si è provveduto a portare a conoscenza del terzo la revoca o la modificazione, il negozio concluso dal rappresentante, nonostante la revoca o la modificazione, resta valido.

Vizi della volontà e stati soggettivi del negozio rappresentativo

Il negozio concluso dal rappresentante sarà annullabile se egli versava in errore o è stato costretto alla sua conclusione da violenza. In ogni caso la malafede del rappresentato inquina il negozio, ancorché essa riguardi la sfera lasciata alla discrezionalità del rappresentante.

Il conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato

In generale il potere di rappresentanza è conferito nell'interesse del rappresentato. Se il rappresentante è portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con quelli del rappresentato si ha il conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante. Nel caso in cui il rappresentante venda il bene del rappresentato ad una società di cui lui stesso o sua moglie è socio, può darsi che sia stato diligente e abbia conseguito un risultato vantaggioso per il rappresentante, ma vi è il sospetto che anziché curare gli interessi del rappresentato abbia avuto di mira il proprio vantaggio (conflitto potenziale). L'atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi è viziato, perciò, indipendentemente dal fatto che il rappresentato sia stato effettivamente danneggiato. Naturalmente il conflitto di interessi è irrilevante se il rappresentato, essendone a conoscenza, autorizzi il rappresentante a concludere egualmente il negozio. Se il rappresentante agisce in conflitto di interessi con il rappresentato, il negozio è annullabile su domanda del rappresentato. Rientra nello schema del conflitto di interessi la ura del contratto con se stesso che è, di regola, annullabile: è valido quando il rappresentato abbia autorizzato espressamente la conclusione del contratto oppure il contenuto del contratto sia stato determinato preventivamente dallo stesso rappresentato in guisa da escludere la possibilità di conflitto.

Rappresentanza senza potere

Si può anche verificare il caso che lo svolgimento di attività negoziale in nome altrui non sia preceduto dal conferimento del potere di rappresentanza da parte dell'interessato. Il negozio compiuto da chi ha agito come rappresentante senza averne il potere (difetto di potere) o eccedendo i limiti delle facoltà conferitigli (eccesso di potere) non produce alcun effetto nella sfera giuridica dell'interessato: il negozio è perciò inefficace. L'interessato può, con una propria dichiarazione di volontà, approvare ciò che è stato fatto da altri senza che egli avesse attribuito il potere di rappresentarlo. Questa dichiarazione si chiama ratifica; essa può essere espressa o tacita: inoltre ha effetto retroattivo. L'articolo 1399 prevede che il terzo contraente possa invitare l'interessato a chiarire definitivamente se intenda o meno ratificare il negozio stipulato dal falso procuratore, assegnandogli un termine entro il quale dovrà pronunziarsi, perché altrimenti, scaduto tale termine, il suo silenzio viene equiparato dal legislatore ad un rifiuto della ratifica. Se il contatto rimane inefficace vi è da chiedersi se il terzo possa chiedere il risarcimento dei danni allo pseudo rappresentante. Se avrebbe potuto accorgersene usando la normale diligenza, non può pretendere alcun risarcimento; se invece è stato ingannato, non si è accorto e non avrebbe potuto accorgersi, con l'ordinaria diligenza, di aver a che fare con una persona in realtà priva del potere di spendere, allora avrà diritto di chiedere il risarcimento del danno subito. Comunque il terzo non potrà pretendere tutto quanto avrebbe potuto ricavare dall'affare sfumato, ma potrà chiedere soltanto, oltre al rimborso delle spese sostenute, il risarcimento per aver perso eventuali occasioni di stipulare altro contatto.

La gestione di affari altrui

La legge, nel caso in cui taluno senza esservi obbligato e, quindi, spontaneamente, assume la gestione di affari altrui, stabilisce che, qualora la gestione sia stato utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui. Non si deve guardare, perciò, all'esito finale, ma occorre, invece, tener conto dell'utilità iniziale e vedere, quindi, se l'affare stesso si prevedeva necessario o utile, in base alla valutazione che il dominus come buon padre di famiglia avrebbe fatto al momento in cui fu intrapreso.

Altre ure di cooperazione nell'altrui attività giuridica

La rappresentanza si distingue da altre ure in cui una persona presta il proprio ausilio all'attività giuridica altrui. La forma più semplice è costituita dal consiglio che una persona può dare ad un'altra sulla convenienza o sulla necessità di un determinato atto: chi consiglia resta naturalmente del tutto estranea all'atto. Forme più complesse di cooperazione si riscontrano nell'assistenza, nella mediazione, nel contratto per persona da nominare. Nel momento della conclusione di un contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Se segue entro tre giorni la dichiarazione di nomina, accomnata dalla dichiarazione di accettazione da parte della persona indicata, si producono gli stessi effetti che si sarebbero verificati se fosse stata conferita la procura anteriormente al negozio. Se manca la dichiarazione di nomina, il negozio produce effetti direttamente nei confronti di colui che ha stipulato il contratto riservandosi di fare la dichiarazione di comando, ma poi non l'ha fatta. Le parti possono convenire che la dichiarazione di nomina possa essere effettuata entro un termine maggiore dei tre giorni fissati dalla legge, purché si tratti di un termine certo e determinato. Il contratto per persona da nominare si distingue dalla rappresentanza indiretta, in quanto non occorre un nuovo negozio perché gli effetti si producano a favore dell'interessato: basta la dichiarazione unilaterale di nomina, purché fatta nel termine innanzi detto. Si distingue dall'interposizione fittizia o simulata perché in questa, con l'intesa dell'altra parte, il contraente dichiara apparentemente e fittiziamente di agire in nome proprio, ma, in realtà, chi contrae è l'interponente; nel caso del contratto per persona da nominare il contraente, invece, dichiara di contrarre per persona da nominare. Il contratto per persona da nominare si distingue inoltre dal contratto per conto di chi spetti. La natura del contratto per persona da nominare è disputata: secondo l'opinione che riteniamo preferibile si chiama rappresentanza innominata, perché il terzo dichiara di agire in nome altrui, ma non rivela la persona per cui agisce. La dichiarazione di nomina e l'accettazione sono negozi unilaterali. Essi servono ad integrare il contratto, che reca in bianco il nome della persona nei cui confronti deve produrre i suoi effetti: perciò essi devono rivestire la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto.





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