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L'applicazione e l'interpretazione della legge



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L'applicazione e l'interpretazione della legge

L'applicazione della legge

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole. Se si tratta di norme di organizzazione, la loro applicazione consiste nella creazione degli organi previsti e nel loro funzionamento; se si tratta di norme di condotta, la loro applicazione consiste nel non fare ciò che è proibito e nel fare ciò che è doveroso. La maggior parte delle liti che insorgono quotidianamente non vengono portati all'esame del giudice e quindi si può avere:

  1. rinuncia alla lite da parte di uno dei litiganti, che accetta il punto della controparte;
  2. transazione, ossia un accordo con quale le parti compongono la lite facendosi reciproche concessioni rispetto agli iniziali punti di vista;
  3. compromesso, ossia accordo per deferire alla soluzione della controversia ad uno o più arbitri privati.

Ciascuna delle parti, se non vuole lasciare insoluta la lite, ha sempre il diritto di rivolgersi ai giudici; di fronte all'iniziativa giudiziale, il convenuto può assumere uno dei seguenti atteggiamenti:



  1. non costituirsi in giudizio, rinunciando a difendersi;
  2. costituirsi in giudizio per opporsi all'accoglimento della domanda dell'attore. Le ragioni su cui il convenuto si fonda per chiedere la reiezione delle domande attrici si chiamano eccezioni e possono essere 'di fatto' o 'di diritto';

c.   costituirsi in giudizio per proporre a sua volta delle domande inconvenzionali contro l'attore.

Per risolvere sia le questioni di fatto sia le questioni di diritto è indispensabile aver individuato la disposizione da applicare e averla 'interpretata'.

L'interpretazione della legge

Interpretare un testo normativo non vuol dire solo accertare (conoscere) quanto il testo in sé già esprime, bensì decidere (scegliere) che cosa si ritiene che il testo effettivamente possa significare. Va respinta l'idea secondo cui di ogni disposizione una sola sarebbe l'interpretazione 'esatta', essendo ogni altra 'erronea' (o falsa). Di ogni disposizione normativa possono ammettersi 'letture' plurime. Le formulazioni delle leggi sono spesso in conflitto fra loro: conflitti che si superano ricorrendo a criteri di gerarchia tra le fonti, a criteri cronologici, a criteri di specialità. Nell'interpretazione della legge non rientrano soltanto l'attività interpretativa in senso stretto, ma altre operazioni, quali la ricerca e l'individuazione della norma da applicare, l'integrazione della legge, l'analisi dei comportamenti. Dal punto di vista dei soggetti che svolgono l'attività interpretativa si suole distinguere tra interpretazione giudiziale, dottrinale ed autentica. L'interpretazione giudiziale ha di fatto una notevole autorità a causa delle tendenze alla consolidazione della giurisprudenza; ciò non svaluta l'importanza dell'interpretazione dottrinale, che è costituita dallo studio dei cultori delle materie giuridiche; non costituisce vera attività interpretativa l'interpretazione autentica, ossia quella che proviene dallo stesso legislatore.

Le regole dell'interpretazione

L'indagine dell'interprete non può limitarsi alla lettura della legge. Si tenta di individuare non 'l'intenzione' (soggettiva), ma lo 'scopo' (obiettivo). Altri criteri cui l'interprete si rivolge sono:



  1. il criterio logico, attraverso l'argomentum a contrario (volto ad escludere dalla norma quanto non vi appare espressamente compreso); l'argomentum a simili (volto ad estendere la norma per comprendervi anche fenomeni simili a quelli risultanti dal contenuto letterale della disposizione); l'argomentum fortiori (volto ad estendere la norma in modo da includervi fenomeni che a maggior ragione meritano il trattamento riservato a quello risultante dal contenuto letterale della disposizione); l'argomentum ad absurdum (volto ad escludere quell'interpretazione che dia luogo ad una norma assurda);
  2. il criterio storico;
  3. il criterio sistematico;
  4. il criterio sociologico;
  5. il criterio equitativo, volto ad evitare interpretazioni che contrastino col senso di giustizia della comunità.

L'analogia

È impossibile che il legislatore, per quanto possa essere attento, riesca a disciplinare l'intero ambito dell'esperienza umana; il giudice si trova spesso di fronte a problemi che nessuna norma prevede (le lacune dell'ordinamento); perciò l'articolo 12, comma 2 delle preleggi, prevede che il giudice possa procedere applicando 'per analogia' le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe. Ciò significa applicare ad un caso non ha regolato una norma non scritta ricordata da una norma scritta, la quale risulta dettata per regolare un caso diverso ma simile a quello da decidere. Il ricorso all'analogia è sottoposto a dei limiti: l'analogia non è consentita per le leggi penali, né per quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.







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