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L'articolo 138 della Costituzione, L'articolo 139 della Costituzione



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L'articolo 138 della Costituzione



"Le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.



Non si fa luogo a referendum se la legge  è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."


La norma prevede una procedura articolata e complessa per poter modificare, estendendolo o riducendolo, il testo della Costituzione. Il sistema descritto dall'articolo 138 ha lo scopo di garantire e proteggere il nostro ordinamento democratico. Infatti, i membri dell'Assemblea costituente avevano vissuto l'esperienza del regime fascista ed avevano assistito allo svuotamento delle norme dello Statuto Albertino, poste a tutela delle libertà fondamentali dei cittadini e alla loro sostituzione con le leggi ordinarie autoritarie ed antidemocratiche. Il timore che si potesse ripetere una simile esperienza spinse i Costituenti ad adottare un diverso tipo di Costituzione, non più flessibili come lo Statuto Albertino, ma rigida. In tal modo si affermò la supremazia della Costituzione su tutte le altre leggi e si sancì la sua immodificabilità con le leggi ordinarie del Parlamento. Tuttavia la consapevolezza che negli anni potevano rivelarsi necessari dei cambiamenti, ha indotto l'Assemblea Costituente a prevedere il complesso procedimento di revisione descritto dalla norma in esame. Questo sistema è circondato da numerose garanzie, come le doppie votazione del Parlamento, la necessità della maggioranza assoluta, che richiede anche l'appoggio delle opposizioni, ed il referendum popolare. Grazie a questi strumenti sono impediti colpi di mano da parte delle forze politiche di maggioranza al Governo, in grado di compromettere il nostro ordinamento democratico.


L'articolo 138 riguarda anche le Regioni a statuto speciale, in quanto il loro statuto è approvato con legge costituzionale seguendo l'iter parlamentare aggravato previsto dal suddetto articolo; in quanto tali, gli statuti possono anche derogare alle norme della Costituzione avendo la stessa valenza normativa nell'ambito del sistema gerarchico delle fonti.




L'iter delle leggi costituzionali:



















































L'articolo 139 della Costituzione


"La forma repubblica non può essere oggetto di revisione costituzionale."


Per forma repubblicana si intendono i principi e i valori posti a fondamento di uno Stato democratico.

L'Assemblea Costituente nello stabilire questo fondamentale limite alla revisione costituzionale faceva riferimento all'impossibilità di reintrodurre la monarchia, avendo il popolo scelto la forma di governo repubblicana con il referendum del 2 giugno del 1946. Oggi che la possibilità di un ritorno al sistema monarchico appare quanto mai remota, si interpreta la norma in senso ampio. La Corte costituzionale ha ritenuto che non possano essere oggetto di revisione, oltre alla forma repubblicana, neppure i diritti e le libertà riconosciute ai cittadini, né i principi fondamentali dell'ordinamento, come il principio pluralista di eguaglianza, di solidarietà, di unità ed indivisibilità della Nazione, di tutela del lavoro. In tal modo la corte ha voluto proteggere il sistema di valori democratici e di libertà su cui si fonda la nostra società.







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