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L'azione

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L'azione

L'azione civile

L'azione costituisce un diritto civico a fruire di una pubblica funzione. In altre parole è la facoltà di un soggetto di richiedere l'intervento dell'organo giurisdizionale per la tutela di un proprio diritto.

I requisiti dell'azione

Il titolo e l'interesse ad agire costituiscono gli elementi dell'azione. Occorre inoltre che il soggetto che propone la domanda sia a ciò legittimato.

L'eccezione

L'eccezione è il potere del convenuto di dedurre circostanze che escludono l'efficacia del titolo sul quale è fondata l'azione.

Il processo

Il processo

Affinché dalla proposizione della domanda si possa giungere alla sentenza o al provvedimento, deve normalmente intervenire una serie ordinata di atti, appunto il processo. La proposizione della domanda apre il processo e fa sorgere nel giudice il dovere di pronunciare, ma non è sempre sufficiente a provocare una pronuncia che decida la controversia, mediante l'accoglimento o la reiezione della domanda stessa. Perché tale risultato sia raggiungibile occorrono altre condizioni (presupposti processuali): la domanda deve essere rivolta al giudice competente da un soggetto capace, dev'essere seguita dalla necessaria attività processuale e questa deve essere valida.



Il processo come rapporto giuridico.

Il giudice e le parti operano nel processo al fine di giungere a un determinato risultato giuridico, che è rappresentato dal risultato conclusivo. L'attività dei vari soggetti del processo è coordinata dalla legge per il raggiungimento di questo risultato finale. In tal modo è posta una relazione giuridica fra i soggetti del processo; e questo si conura, nel suo complesso, come un rapporto giuridico. Il potere dovere del giudice di decidere la causa, di dare il provvedimento, deve essere concepito come un dovere inerente all'ufficio suo e non come un obbligo verso le parti. E così il potere delle parti di promuovere il processo e di agire per il suo svolgimento si deve concepire come il diritto a fruire di una pubblica funzione. Il rapporto giuridico processuale ha quindi carattere essenzialmente pubblico, come la funzione giurisdizionale di cui è esplicazione, e pubblici sono i diritti e i poteri che si esercitano nel processo.

Caratteri del processo civile. L'iniziativa della parte. Il principio dispositivo. Il contraddittorio

Il potere della farsi di promuovere il processo, mediante la proposizione della domanda, costituisce uno degli aspetti differenziali più marcati fra il processo civile quello penale e la differenza deriva dalla diversa finalità delle due giurisdizioni. L'interesse pubblico alla repressione dei reati esige che ogni qualvolta viene commesso un reato sia provveduto, affinché sia applicata la sanzione e a tal fine un organo apposito dello Stato, il pubblico ministero, deve promuovere l'azione penale, anche se la persona offesa dal reato non si duole. Nel processo civile, per contro, vige il principio della domanda di parte che è sancito dall'articolo 2907 del codice civile e ribadito dall'articolo 99 del codice procedura civile. Il giudice può provvedere solo su domanda della parte interessata salvo nelle rare ipotesi tassativamente previste dalla legge, nelle quali l'azione civile può essere promossa dal pubblico ministero. Al potere di porre la domanda è complementare, come si è accennato, il potere di fornire la prova dei fatti che stanno a fondamento della domanda e per il convenuto il potere di provare i fatti che stanno a fondamento dell'eccezione. La legge vieta al Giudice di ritenere i fatti non provati e, salvo rare eccezioni, anche di esperire indagini d'ufficio, e riserva alla parte il potere di iniziativa nella raccolta del materiale probatorio. Questo uno dei principi fondamentali più caratteristici del processo civile: il principio dispositivo. Un altro principio fondamentale del processo civile è il principio del contraddittorio: il giudice non può di regola statuire sulla domanda dell'attore se non sia stata data dal convenuto la possibilità d'interloquire. In tal modo il convenuto può sempre opporre alle ragioni dell'attore le proprie difese e normalmente anche le eccezioni di cui dispone, salvo che qualche norma particolare non gli imponga di differire talune eccezioni o di proporle in altra sede.

Il diritto processuale civile

Il complesso delle norme, che regolano il processo e che sono contenute in massima parte nel codice di procedura civile, costituisce il diritto processuale civile. La legge processuale regola la forma e il tempo degli atti del processo e l'ordine in cui quegli atti si debbono compiere; vincola le parti nel loro agire e anche il Giudice nell'esercizio del suo potere dovere, nella formazione dei provvedimenti.





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