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Le funzioni del Parlamento



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Le funzioni del Parlamento

La funzione centrale del Parlamento è quella legislativa, ma non è la sola.

Funzione di Indirizzo Politico concede o nega la fiducia al Governo. Il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo non può venir meno. Se ciò accade il Governo è costretto a dimettersi. Per esercitare questa funzione il Parlamento si avvale di determinati atti come le mozioni e le risoluzioni per sollevare un dibattito su una certa questione o per indicare al governo determinati orientamenti che è tenuto a osservare.

Funzione di Controllo approva il bilancio annuale dello Stato e autorizza la ratifica dei trattati internazionali. Si serve di strumenti come le interrogazioni e le interpellanze, quesiti che i parlamentari possono rivolgere al Governo per avere chiarimenti o per conoscere i motivi di una posizione presa riguardo a un avvenimento importante. 

Funzione Ispettiva viene realizzata attraverso le inchieste parlamentari (mafia).

Funzione Elettiva elegge il Presidente della Repubblica, nomina i giudici della Corte Costituzionale e un terzo dei componenti del CSM.

Funzione Giurisdizionale pone in stato di accusa il Presidente della Repubblica, concede l'amnistia (cancella il reato) e l'indulto (cancella la pena).

Funzione Legislativa (artt. 70-71) è esercitata collettivamente dalle due Camere. Emana le leggi ordinarie e costituzionali. L'iniziativa di legge è riservata al Governo e ai parlamentari ed è consentita anche al popolo.



- Disegno di legge: viene preparato dal Governo, poi approvato dal Consiglio dei ministri e, infine, presentato al Parlamento. E' un'iniziativa che ha molte probabilità di essere tramutata in legge.

- Proposta di legge: può essere presentata da ogni singolo parlamentare alla Camera a cui appartiene. Può essere presentata anche da 50.000 elettori, da ogni Consiglio regionale e dal Cnel con proposte relative alle materie di sua competenza (economia, lavoro, legislazione sociale).

art. 72 Procedimento ordinario: la commissione ha il compito di istituire i lavori preparatori e la legge viene approvata in aula dopo che l'assemblea ha esaminato e discusso la proposta. Poi ogni Camera la vota articolo per articolo e con voto finale; la legge viene approvata quando nessuna delle due Camere deve apportare più modifiche.

Procedimento abbreviato: per accelerare i lavori parlamentari la legge può essere approvata direttamente della commissione. Questo è consentito in casi di urgenza.

art. 73 Poi il Presidente della Repubblica con la sua firma promulga la legge, che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il periodo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore è detto vacatio legis (in genere 15 giorni).

art. 74 Il Capo dello Stato può esercitare il diritto di veto sospensivo rinviando alle Camere una legge che gli è stata presentata per la promulgazione. Ciò può accadere se la legge è in contrasto con la Costituzione o per motivi di opportunità politica.







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