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Le pene in senso stretto

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Le pene in senso stretto


Le pene si dividono in principali ed accessorie:

Art 17 stabilisce che le pene principali per i delitti sono:

pena di morte

ergastolo

reclusione

multa

Le pene principali per le contravvenzioni sono:

arresto



ammenda

Art 18 definisce pene detentive o restrittive della libertà personale l'ergastolo, la reclusione e l'arresto mentre sono pene pecuniarie la multa e l'ammenda.

Art 20 dice che le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna mentre le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna .

Il D.lg.28 agosto 2000 n.274ha inserito la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità come reati di competenza del giudice di pace.

a)La pena di morte:è oggi assorbita nell'ergastolo,l'art 27c.4 cost riconosce la soppressione della pena di morte

b)Ergastolo:disposto dall'art 22 crea però un problema di incompatibilità con i principi sanciti dalla cost soprtattutto con l'art 27 che prevede la rieducazione del condannato.La corte cost ha ritenuto legittimo l'ergastolo;negli ultimi anni questo è andato ridimensionandosi in quanto il condannato ha la possibilità di essere ammesso al lavoro all'aperto e può essere ammesso alla liberazione condizionale avendo scontato almeno 26 anni di pena.La sentenza n.274 del 27 settembre 1983 ha dichiarato illegittimo il divieto di ammettere i condannati all'ergastolo al godimento degli sconti di pena consentiti dall'istituto della liberazione anticipata.La legge n.663/86 hanno esteso agli ergastolani la possibilità di godere dei due istituti di semilibertà(dopo aver scontato almeno 20 anni di pena)e di liberazione anticipata;la stessa legge stabilisce che,ai fini del computo dei vent'anni di pena espiata,possono essere detratti 45 giorni per ogni semestre di pena scontata se il condannato partecipa all'opera di rieducazione.Dopo dieci anni che possono anche essere ridotti di un quarto per il beneficio precedentemente accennato,sono concedibili permessi-premio per non più di 45 giorni l'anno.La sentenza 28 aprile 1994 n.168 sancisce l'incompatibilità della detenzione perpetua con la minore età.

c)Reclusione:art 23 è la pena temporanea per i delitti,questa pena si estende da 15gg a 24 anni dopo un anno il condannato può essere ammesso al lavoro all'aperto.il giudice nella commisurazione della pena deve tenere conto dei limiti stabiliti dal legislatore.La disciplina della reclusione è oggi racchiusa nella legge sull'ordinamento penitenziario 26 luglio n.354 la quale indica la modalità di esecuzione della reclusione(avviene in case di reclusione;lavoro diurno e isolamento notturno;compatibilità con le esigenze della personalità del condannato;mantenimento dei contatti col mondo esterno,famiglia,lavoro istruzione,religione;il lavoro non deve avere carattere affittivo e deve essere remunerato in misura non inferiore a 2/3 delle tariffe sindacali.Il codice prevede poi cause di differimento dell'esecuzione della pena per le quali tale esecuzione viene 'spostata'.Il differimento è obbligatorio in caso di donne incinte o che cmq hanno partorito da meno di 6 mesi;è facoltativo quando è stata presentata domanda di grazia,il soggetto è in condizioni di grave infermità mentale opp quando la donna ha partorito da più di sei mesi e meno di un anno e il bambino non puo essere affidato a nessun'altro se non alle cure della madre.

d)Arresto:art25 è la pena detentiva temporanea per le contravvenzioni;pena che va da 5gg a 3 anni.

e)Multa:l'art 24 è la pena pecuniaria per i delitti, stabilisce che la multa è il amento allo stato di una somma non inferiore a £10.000 e non seriore a10 milioni.Se la multa non viene ate essa si converte in una sanzione c.d. di conversione:libertà controllata,lavoro sostitutivo.l'ammontare della multa deve essere proporzionato alle condizioni economiche del condannato

f)Ammenda:pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni.

g)Detenzione domiciliare:d.lgs n.274 del 2000 art 53;la sua durata non puo essere inferiore a 6gg ne superiore a 45.obbliga il condannato alla permanenza nel proprio domicilio e in luoghi di cura il sabato e la domenica.

h)Lavoro di pubblica utilità:consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un massimo di sei ore lavorative settimanali se il condannato ne fa richiesta possono essere anche più di sei ma non possono superare le otto ore giornaliere.



LE PENE ACCESSORIE:sono sanzioni che vengono comminate insieme ad un'altra pena in base alla quale esse sono complementari e accessorie.Tali pene sono previste per i delitti e per le contravvenzioni dall'art 19.Una pena accessoria comune a entrambi è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.Caratteristica tipica delle pene accessorie è che la loro applicazione è automatica e conseguono di diritto alla sentenza di condanna,hanno funzione di prevenzione generale e speciale e sono sospendibili.Le pene accessorie possono essere perpetue o temporanee,in ogni caso però non possono superare il limite minimo o massimo stabiliti dalla legge.

Le pene accessorie previste per i delitti sono:

a)INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI:priva il condannato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico,di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico di pubblico servizio,di gradi e dignità accademiche e onorificenze.L'interdizione perpetua consegue all'ergastolo e alla reclusione non inferiore a 5 anni;l'interdizione temporanea consegue alla reclusione e ai reati realizzati con abuso di poteri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio.

b)INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE:priva il condannato della possibilità di esercitare una professione per cui è necessario un particolare permesso(si applica nei casi di delitto commesso con abuso di professione).Tale interdizione non può avere durata inferiore a un mese ne superiore a 5 anni;decorso il termine si possono riottenere i permessi ecc..

c)INTERDIZIONE LEGALE:utilizzata per i delitti di maggior gravità,essa priva il soggetto della capacità di agire;essa consegue all'ergastolo e alla reclusione non inferiore a 5 anni.La condanna produce durante la pena la sospensione della potestà dei genitori salvo che il giudice disponga diversamente.

d)INTERDIZIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMRESE:art 32 bis;ha la funzione di irrobustire la risposta sanzionatoria nei confronti di alcune forme di criminalità tipiche dei c.d. colletti bianchi(reati collegati all'esercizio di un'attività imprenditoriale).Essa consegue alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso di potere.La durata di tale pena accessoria deve ritenersi uguale a quella principale se non è disposto diversamente.

e)INCAPACITà DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:è l'incapacità di concludere contratti con la pubblica amministrazione ;colpisce solo la persona del condannato e non anche l'impresa.Essa consegue alla commissione di determinati delitti previsti dalla legge(concussione,corruzione per un atto d'ufficio . )e che tali reati siano stati commessi durante l'esercizio o a causa di un'attività imprenditoriale

f)DECADENZA O SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTà DEI GENITORI:è la condanna per i delitti commessi con l'abuso della potestà dei genitori.Tale condanna prevede la sospensione per un periodo pari al doppio della pena inflitta;comporta inoltre la privazione di ogni diritto sui beni dei li.Si ha decadenza dalla potestà dei genitori con la condanna all'ergastolo e con la condanna per determinati delitti(contro moralità pubblica e buon costume).

Si ha sospensione con la condanna alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Le pene accessorie previste per le contravvenzioni sono:

a)SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O UN'ARTE:non comporta la decadenza del permesso o licenza gia regolarmente ottenuti ma li sospende.Essa non può avere durata inferiore a 15gg ne superiore a due anni.

b)SOSPENSIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE:ha contenuto affittivo simile all'interdizione;consegue all'arresto.



PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA:

Art 36,prevede la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali stabiliti dal giudice e a spese del condannato.La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata con affissione nel comune dove è stata pronunciata ,nel comune dove è avvenuto il delitto e nel comune dove il condannato aveva l'ultima residenza.



LE PENE SOSTITUTIVE:

Introdotte con la legge di modifica al sist penale n. 689/81 sono sostitutive alle pene di breve durata.Le sanzioni sostitutive sono:semidetenzione;libertà controllata;pena pecuniaria.Le prime due tendono a dissuadere dalla commissione di reati futuri,sono sanzioni autonome e collocabili sullo stesso piano delle pene principali.

Le sanzioni sostitutive si applicano in base a 3 condizioni:1)il giudice nella sentenza di condanna se ritiene di applicare una pena detentiva entro il limite di un anno può sostituirla con la semidetenzione,con la libertà controllata se la pena è entro sei mesi

e con la pena pecuniaria se non supera tre mesi.2)la sostituzione non è ammessa per particolari reati previsti dal c.p e da alcune leggi speciali,generalmente gli stessi esclusi dall'amnistia.3)l'ultima condizione è di natura soggettiva e negativa:la sostituzione non è ammessa nei confronti di coloro che sono stati condannati a 2 anni di reclusione e che abbiano commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente;nei confronti di coloro che abbiano commesso due volte reati della stessa indole e verso quelli che hanno subito la revoca della pena sostitutiva.



L'applicazione delle sanzioni sostitutive è affidata alla legge e al potere discrezionale del giudice che deve scegliere quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.L'inosservanza delle prescrizioni da parte del condannato comporta la conversione della parte di sanzione restante in pena detentiva sostituita.La revoca della pena sostitutiva si verifica al sopraggiungere di una delle condanne che avrebbero impedito l'applicazione della pena sostitutiva.


Le sanzioni sostitutive si applicano ex officio o su richiesta dell'imputato:quella su richiesta dell'imputato è detta patteggiamento.La legge 12 giugno 2003 n.134 disciplinai presupposti e gli effetti del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.La nuova disciplina prevede che l'imputato e il PM possono chiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva quando questa,tenuto conto delle circostanze e diminuita di un terzo non superi i cinque anni di reclusione o di arresto.La riforma individua cosi il patteggiamento ordinario e il patteggiamento allargato a seconda che la pena concordata si collochi al di sotto o al di sopra della soglia originaria dei due anni.

PATTEGGIAMENTO ORDINARIO:l'imputato può fruire dei seguenti benefici:1)la parte può condizionare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.2)la sentenza con cui il giudice dispone l'applicazione della pena indicata dalle parti non comporta il amento delle spese processuali.3)il giudice non può irrogare pene accessorie o misure di sicurezza fatta eccezione per la confisca sia essa obbligatoria o facoltativa.4)il reato si estingue se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole nel rispettivo termine di 5 o 2 anni.

PATTEGGIAMENTO ALLARGATO:non consente l'accesso ai benefici sopra elencati in più vi sono una serie di preclusioni di ordine soggettivo e oggettivo.Il patteggiamento.L'applicazione delle pene su richiesta è esclusa nei procedimenti per i delitti previsti dall'art 51c.3 bis c.p.c (delitti di associazione mafiosa o sequestro di persona)e per delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.Il patteggiamento non è possibile per i delinquenti abituali,professionali o per tendenza e i recidivi reiterati.L'aumento della soglia legale di pena porta ad allargare la possibilità di ottenere il patteggiamento anche per reati più gravi in quanto il limite edittale può risultare superiore a 10 anni.Con il patteggiamento si rischia però di dare maggiore privilegio al potere dispositivo delle parti piuttosto che all'intervento del giudice.



Le misure alternative alla detenzione rappresentano l'espressione del principio del finalismo rieducativi sancito dall'art.27 c.3 della cost,il che soddisfa anche l'esigenza di razionalizzazione del sistema penale.Prima della legge di riforma Gozzini(10 ottobre 1986 n.663)le misure alternative previste dal sistema penitenziario erano 3(affidamento in prova al servizio sociale;semilibertà e la liberazione anticipata).La legge Gozzini ha allargato e arricchito il sistema delle misure alternative,così hanno fatto anche altre leggi.La novità è rappresentata dal fatto che l'affidamento in prova può essere consentito anche senza l'osservazione della personalità in istituto.

A)L'affidamento in prova al servizio sociale è la più importante delle misure alternative;presuppone che sia iniziata l'esecuzione della pena detentiva la quale non deve essere superiore a 3 anni(art 47 ord.penitenz.)e deve essere anche una pena da espiare in concreto tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive. Il concetto di "pena da espiare in concreto" è da interpretare nel senso che va inteso come pena non superiore ai 3 anni togliendo da questi 3 anni le pene già espiate o quelle non più espiabili per il sopraggiungere di cause estintive.Per far si che il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova occorre che egli abbia atteggiamenti di chiara consapevolezza di aver commesso fatti delittuosi e occorre inoltre la presenza di elementi dai quali possa desumersi iniziato il processo di rieducazione. Se la legge Gozzini da un lato allarga i confini delle misure alternative alla detenzione dall'altro le restringe per la criminalità organizzata di stampo mafioso e terroristico. Originariamente l'art 47 c 2 ord. Penit.stabilisce che il procedim si basa sull'osservazione della personalità condotta almeno per un mese in istituto;ma il comma 3 successivamente modificato dall'art 2 della legge n.165/1998 consente di prescindere dall'osservazione della personalità qualora il condannato dopo la commissione del reato abbia tenuto un comportamento tale da permettere una prognosi favorevole sulla idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo(tale disciplina risulta ancora più favorevole rispetto a quella gia innovativa introdotta dalla legge Gozzini,che consentiva di prescindere dall'attività di osservazione del condannato,quando questo dopo un periodo di custodia cautelare ,avesse goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da permettere una prognosi positiva di rieducatività. Questa riforma detta Simeone, con lo scopo di facilitare l'acceso alla misura dell'affidamento da parte dei condannati in libertà, ha introdotto una nuova disciplina della sospensione e dell'esecuzione della condanna a pena detentiva. L'art 656 c.5 del c.p.p. ha stabilito l'automatica sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per preservare lo status libertatis del condannato. Il condannato deve presentare, dopo essere stato avvisato dal decreto sospensivo, entro 30 giorni l'istanza di concessione della misura alternativa al tribunale di sorveglianza. Qual ora la richiesta non venga accolta riprenderà corso l'ordine di esecuzione della pena. All'atto dell'affidamento è redatto un "verbale" con le prescrizioni che il condannato dovrà rispettare. La legge Gozzini rende obbligatorie alcune prescrizioni. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto con il rischio però che operi più nel senso del controllo che in quello dell'aiuto.



L'affidamento in prova è revocato quando il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione della prova o perché si è commesso un nuovo reato o perché sono state trasgredite le prescrizioni imposte. In caso di revoca ci sono state opinioni diverse se il tempo trascorso in affidamento debba essere considerato come pena regolarmente eseguita. La giurisprudenza ritiene che il periodo di affidamento in caso di revoca sia rilevante. La dottrina prevalente ha ritenuto il contrario. La corte costituzionale è intervenuta con tre sentenze in riguardo all'argomento: con la prima ha dichiarati illegittimo l'art 47 ord.penit. nella parte in cui non consente che il periodo di affidamento valga come espiazione di pena in caso di annullamento del provvedimento di ammissione. Con la seconda ha dichiarato illegittima la stessa norma nella parte in cui non prevede che valga come espiazione il periodo trascorso in affidamento nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova.Con l'ultima sentenza ha avvallato la tesi favorevole al computo del periodo passato in affidamento ma dall'altro lato ha dichiarati illegittimo l'art 47 nella parte in cui non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare tenute in conto le limitazioni impartite al condannato durante l'affidamento.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.La giurisprudenza sostiene che l'omessa revoca non equivale all'esito positivo della prova;l'esito positivo della prova non estingue né le obbligazioni civili derivanti dal reato né le pene accessorie.

B)L'affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti: Se la pena detentiva,inflitta entro il limite di 4 anni,deve essere eseguita verso un sogg tossicodipendente o alcooldipendente che stia svolgendo un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso ,l'interessato può richiedere di essere sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con l'autorità sanitaria o con uno degli enti.Si è voluto evitare così di debilitare ulteriormente il condannato.Abrogato l'art 47 bis.

C)La detenzione domiciliare:con la legge 165/98 si è ulteriormente ampliato il limite di pena(da 3 anni a 4). La corte cost.con sentenza n.215/90 ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art 47 ter nella parte in cui non consentiva la concessione della detenzione domiciliare al padre che dovesse assistere la prole qualora la madre fosse deceduta o impossibilitata ad occuparsene.E' stato poi ridotto da 65 a 60 il limite di età per gli anziani parzialmente inabili. L'art 47 ter inoltre stabilisce che la pena della reclusione non superiore a 4 anni e la pena dell'arresto possono essere espiate nella propria abitazione se si tratta di :a)donna incinta o madre di prole inferiore ai 10 ani con lei convivente. b)padre esercente la potestà su li di età inferiore a anni 10 essendo la madre impossibilitata o deceduta.c)persona in precarie condizioni di salute che richiedono costanti controlli ospedalieri.d)persona di età superiore a anni 60 se inabile anche parzialmente .e)persona di età minore di anni 21 con comprovate esigenze di salute,studio,lavoro e famiglia.La detenzione domiciliare può essere concessa quando non ci sono i presupposti per l'affidamento in prova purché la misura domiciliare si ritenga adeguata a non favorire la recidiva.Il comma 4 dell'art 47 ter stabilisce le modalità e le prescrizioni che il tribunale di sorveglianza deve fissare nel disporre la detenzione domiciliare;il comma 5 dello stesso art stabilisce che il condannato sottoposto al regime della detenzione domiciliare non è altrettanto sottoposto al regime penitenziario previsto.La revoca della detenzione domiciliare si ha qualora il sogg non rispetti le prescrizione impostegli.Il periodo trascorso verrà considerato come pena espiata.

D)La semilibertà:è una parziale limitazione della libertà personale alternata con un periodo di libertà;più che una misura alternativa essa rappresenta una vera e propria modalità di esecuzione della detenzione.La semilibertà può essere concessa ab inizio per le pene detentive brevi(6 mesi).

L'art 50 ord.penit.stabilisce che si può ottenere la semiliberta per le pene lunghe dopo aver scontato metà della pena;il comma 2 stabilisce che per i condannati per delitti connessi alla criminalità organizzata può essere concessa la semilibertà dopo aver espiato almeno due terzi della pena detentiva inflitta.Si ha revoca se il soggetto si mostra inidoneo al trattamento oppure rimane assente dall'istituto per più di 12h senza giustificato motivo;è obbligatoriamente revocata se il sogg rimane assente dall'istituto per più di 12h opp non vi fa rientro.Il tempo trascorso comunque considerato come pena espiata.L'istituto della semilibertà ha subito alcune innovazioni in quanto risulta praticamente automatica la sua applicazione se il sogg è stato condannato a non più di sei mesi;in più non è necessario il controllo della personalità.

E)La liberazione anticipata:L'art 54 ord.penit.stabilisce che se il condannato a pena detentiva partecipa in modo convinto all'opera di rieducazione può godere della detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena scontata(per tale computo ci si riferisce a una valutazione frazionata cioè per ogni singolo semestre).

In caso di revoca l'originaria disciplina dell'art54c.3 stabiliva che la riduzione di pena veniva revocata in caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio;con sentenza costituzionale n.186/1995 è stato introdotto il principio per cui la liberazione anticipata è revocabile solo se la condotta del sogg in relazione alla condanna subita appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

F)I peremessi premio:Le legge Gozzini ha ripristinato questo istituto.L'art30 ter stabilisce che, ai condannati che hanno tenuto una buona condotta e che non risultano socialmente pericolosi,il magistrato di sorveglianza sentito il direttore dell'istituto può concedere permessi premio di durata non superiore a 15 gg per un tot i non più di 45gg per ogni anno di espiazione.Per i minori di età i termini sono di 20 giorni e non più di 60 totali per ogni anno di espiazione.Il permesso premio infine risulta differente dal permesso c.d. di necessità il quale è una misura alternativa alla detenzione mentre il permesso premio è un modo di espiazione della pena fuori dal penitenziario.Un istituto analogo,fra le misure di detenzione,sono le licenze premio.

G)L'art 4 bis ord.penit.:dispone un trattamento differenziato verso i condannati appartenenti alla criminalità organizzata.I benefici possono essere concessi nei casi di coloro che collaborano con la giustizia.


CAP 3

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

La commisurazione della pena prevede la scelta della quantita di pena da infliggere al reo tra il max e il min edittali e anche il tipo di sanzione da applicare per il reato commesso(art 132 c.p.)

L'art 132 indica anche il potere discrezionale del giudice e indica il fatto che egli deve agire nei limiti stabiliti dalla legge nell'applicare la pena e deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale(l'obbligo di rispettare i limiti edittali della pena e l'obbligo di motivazione costituiscono i limiti per il giudice).

La discrezionalità in sede di commisurazione si limiterebbe a proseguire l'opera del legislatore concretizzandone le scelte.

L'art 133 solo apparentemente indica i criteri di commisurazione della pena capaci di vincolare il potere discrezionale del giudice,tale disposizione non riesce in realtà a fornire indicazioni univoche.


Si può parlare di una classificazione sistematica dei criteri di commisurazione :CRITERI FINALISTICI(fini da raggiungere con l'irrogazione della pena)CRITERI FATTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENA(selezionare le circostanze di fatto che assumono rilevanza)CRITERI LOGICI(per vedere il peso degli indici fattuali).


L'art 133indica i criteri di commisurazione della pena differenziati a seconda che afferiscano alla gravità del reato opp alla capacità a delinquere del colpevole.

Art 133 c.1:nell'esercizio del potere discrezionale il giudice deve tenere conto della gravità del reato desunta da 1)modalità d'azione,2)gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato,3)dall'intensita del dolo e dal grado di colpa.In una prima fase prevale l'intensità dell'elemento soggettivo,negli altri due momenti vi sono valutazioni più intese nell'accezione penalistica.

L'art 133 c.2 tratta la capacità a delinquere.Il giudice durante la commisurazione della pena deve tenere conto di questa capacità del colpevole desunta da:1)motivi a delinquere e carattere del reo,2)precedenti giudiziari(sottoposizione a misure di sicurezza o provvedim di interdizione)e precedenti penali(condanne anteriormente riportate) del reo,3)la sua vita precedente e fatti antecedenti il reato,4)condotta contemporanea e susseguente al reato,5)condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo.Si pertanto venuto a creare un dibattito sul fatto se la capacità a delinquere debba essere proiettata nel passato o nel futuro;si è però stati costretti a ricostruire il significato della capacità a delinquere mediante il richiamo a elementi esterni.

I singoli indici fattuali di capacità a delinquere menzionati dall'art133c.2 sono:

A)Motivi a delinquere:il movente è considerato generalmente la causa psichica che spinge il sogg a delinquere,un impulso o istinto che può anche essere a livello in conio dello stesso agente.

B)Carattere del reo:il carattere è secondo gli psicologi la combinazione di fattori "endogeni"(temperamento)ed "esogeni"(ambiente)che contribuiscono a integrare la personalità.I fattori endogeni spingerebbero l'uomo verso una condotta puramente animale mentre i fattori esterni verso una completa sottomissione all'ambiente;il carattere rappresenta una struttura di autocontrollo.Si allude quindi a tutte le componenti della personalità.(v.punti 3-4-5 sopra).Oggi però si pensa all'insufficienza dell'art 133,i giudici tendono comunque ad applicare le pene nel minimo o in prossimità del limite edittale.Appare così la necessità di dare una rilettura costituzionale dell'art 133.

L'art 27 c.1 Cost riconosce il principio delle responsabilità non solo personale me anche colpevole diretto alla valorizzazione dell'elemento soggettivo del reato.In bese alla costituzionalizzazione del principio nulla poena sine culpa si ritiene che il requisito della colpevolezza vada tenuto in conto anche in fase di commisurazione della pena;oltre la gravità del reato il giudice dovrà considerare l'intensità del dolo o il grado della colpa.Il criterio della colpevolezza è quindi guida per la determinazione della misura massima della pena.Inoltre l'art 27c.1 Cost pone il problema della commisurazione della pena nell'angolazione del divieto di responsabilità per fatto altrui;bisogna così evitare che il giudice impartisca pene esemplari e eccessivamente gravose all'autore singolo del reato(quindi sproporzionate rispetto al suo grado di colpevolezza)per impedire che soggetti terzi commettano in futuro un reato uguale.IL comma 3 dell'art27 Cost pone in luce il fatto che nella fase di commisurazione va tenuto in conto la rieducazione del condannato e questo anche nel momento dell'irrogazione della pena(quindi non solo durante l'esecuzione.Le esigenza di prevenzione speciale potranno rilevare soltanto in bonam partem: cioè il giudice applica una pena meno gravosa quando questo può facilitare il reinserimento sociale del reo.


Parte della dottrina si preoccupa di sottolineare che,se si include la prevenzione generale tra gli scopi principali della pena,coerenza imporrebbe di riconoscerle il medesimo spazio nello stadio della sua concreta irrogazione.


L'art 133bis c.p.introdotto dalla legge di modifica del sist penale 689/81 parla della commisurazione della pena pecuniaria.Il giudice nella commisurazione della multa o dell'ammenda deve tenere conto delle condizione economiche del reo le quali sono già incluse all'interno degli spazi edittali.Il legislatore tra i modelli della pena pecuniaria ha prescelto quello della c.d. somma complessiva (gli indici di commisurazione sono la gravità del reato e la capacità a delinquere).La dottrina propende invece per il c.d. tasso giornaliero che separi in due momenti autonomi la commisurazione della pena;nel primo momento viene fissato il numero dei tassi e nel secondo momento l'ammontare di ogni singolo tasso in base alle condizione economiche del reo.Il legislatore tace sugli indici di cui deve tenere conto il giudice in sede di valutazione delle condizioni economiche del condannato;gli interpreti sostengono che bisogna tenere conto del reddito del reo al momento della condanna.Parte della dottrina propone di tenere conto soltanto i beni patrimoniali il cui valore superi uno standard medio.Dal computo delle disponibilità economiche del reo dovranno essere sottrate le obbligazioni pecuniarie gravanti sul reo.L'accertamento delle condiz econ dal parte del giudice deve essere fatto in base alle dichiarazioni fornitegli dal reo;inoltre il giudice può o aumentare o diminuire la multa o l'ammenda quando ritenga,in base alle condiz econ,che la misura massima sia inefficace o la misura minima sia eccesivamente gravosa.


Con la legge di modifica del sist penale(689/81)si è aumentato il potere discrezionale del giudice dando nuove possibilità di sostituzione delle pene detentive brevi.l'art 58 di suddetta legge indica che il giudice può scegliere tra le pene sostitutive quella più idonea al reinserimento sociale del reo,egli sceglie semprechè non si tratti di pena detentiva breve superiore ai 3 mesi.Se però si presume che le prescrizioni non verranno adempiute dal reo non si può proseguire con la sostituzione della pena.Il giudice deve in ogni caso fornire motivazione.

Il potere discrezionale del giudice è fornito dal nostro ordinamento anche in campo delle misure alternative alla detenzione(introdotte dalla legge n.354/75 poi modificate dalla legge 663/86 e infine dalla l.165/1998).Il tribunale di sorveglianza istituito presso la corte d'appello esercita questo potere discrezionale.Affidamento in prova;semilibertà; liberazione anticipata;permessi premio e detenzione domiciliare sono concessi in relazione al comportamento del reo e in funzione del suo reinserimento sociale.


CAP 4

LE VICENDE DELLA PUNIBILITA'

Art 44 c.p indica che per la punibilità del reato occorra il verificarsi di una condizione,il colpevole risp del reato anche se la condizione verificatasi non è stata da lui voluta.Le condizioni obbiettive di punibilità devono consistere in eventi futuri ed incerti concomitanti o successivi rispetto alla condotta dell'agente.L'introduzione di queste condizioni porta alla delimitazione della rilevanza penale di certi comportamenti e svolgono funz di garanzia al rispetto del principio de legalità.Per la concreta punibilità del fatto occorre che la condizione di punibilità si verifichi.

Le condizioni obbiettive si dividono in intrinseche ed estrinseche:le prime incidono sull'interesse protetto approfondiscono una lesione già implicita nella commissione del fatto;le seconde riflettono valutazioni dio opportunità connesse ad un interesse esterno al profilo offensivo del reato.


Il codice distingue le cause di estinzione del reato dalle cause di estinzione della pena:le prime operano prima della sentenza definitiva di condanna,nelle seconde la sentenza di condanna c'è ma si paralizza l'esecuzione della sanzione.La dottrina classifica le cause di estinzione del reato in modo eterogeneo e le divide in:Generali(se sono collocate nella parte generale del cod e perciò riferibili a tutti o cmq a un gran numero di reati);Speciali(nella parte speciale del cod e se si riferiscono a reati particolari previsti in leggi speciali)Condizionate(x es sospensione condizionale della pena);Incondizionate(x es morte del reo) .

Un altro criterio ha fondamento più omogeneo e le divide in: Fatti naturali(dove è del tutto irrilevante la volontà umana x es morte del reo);Atto di clemenza( es grazia ecc);Comportamento dello stesso autore(x es oblazione).

Le cause di estinzione hanno efficacia personale e devono essere dichiarate immediatamente dal giudice e sottostanno al principio del favor rei nell'ipotesi di concorso di più cause estintive.

Le cause estintive singole sono:

ART 150: Morte del reo:se avviene prima della condanna estingue il reato;estingue sia le pene principali che quelle accessorie ma non le obbligazioni civili nascenti dal reato(amento spese processuali xes)Nell'ipotesi di fondato dubbio sull'esistenza in vita dell'imputato il giudice deve sospendere il provvedimento.


ART 151:Amnistia propria:lo stato rinunci a punire un determinato numero di reati. L'amnistia si divide in propria(se si verifica prima della condanna definitiva;essa rappresenta una causa estintiva del reato)e impropria(presuppone la condanna definitiva;è una causa di estinzione della pena).

La funz dell'amnistia potrebbe essere quella di recupero sociale e pacificazione. Anche la Cost. si occupa dell'amnistia all'art 79 in particolare quest'ultimo è stato riscritto dopo la legge cost 6 marzo 1992 n.1 e affida la concessione dell'amnistia alle competenze del parlamento il quale deve concederla con legge approvata con maggioranza dei 2/3(l'approvazione deve avvenire art per art ).

L'art 79 Cost. indica che devono essere stabiliti i termini entro i quali i reati devono essere stati commessi per poter usufruire dell'applicazione del beneficio. IL canone tempus commissi delicti serve per determinare l'applicabilità dell'amnistia a u determinato singolo delitto;la legge approvata dal parlamento che contiene l'atto di clemenza deve indicare i reati amnistiati. Fermo resta che in alcuni casi l'amnistia non è concessa(per delinquenti abituali,professionali o per tendenza;l'amnistia è rinunciabile e non estingue le obbligazioni civili derivanti dal reato.


ART157:Prescrizione del reato:è una causa estintiva costituita dal decorso del tempo senza che alla commissione del reato segua una sentenza di condanna irrevocabile.

La corte cost. ha dichiarato illegittimo l'art 157 nella parte in cui non consentiva la rinunciabilità della prescrizione. Alcuni reati per la loro gravità sono imperscrittibili l'art 157 stabilisce termini di prescrizione per l'estinzione del reato. Per il computo della pena ai fini della prescrizione si prende come punto di riferimento la pena edittale prevista nel massimo per il reato tentato o consumato e su questa si deve tener conto delle aggravanti e delle attenuanti quando sono stabilite dalla legge congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria per determinare il tempo necessario a prescrivere si guarda solo la pena detentiva.

Sulla decorrenza del termine per la prescrizione (c.d. dies a quo) l'art. 58 stabilisce regole precise. Se la punibilità dl reato dipende dal verificarsi di una condizione il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui questa si verifica, se invece, il reato è punibile a querela, istanza, o richiesta, il termine decorre dal giorno del commesso reato

Il dies a quo non si computa nel termine. Il corso della prescrizione può essere interrotto o sospeso. La prescrizione rimane sospesa e il decorso del termine si ferma e riprende dal giorno della cessazione della causa sospensiva. L'interruzione prevede che il tempo già decorso venga meno e cominci a decorrere ex novo et ex integro. Se gli atti interrottivi sono plurimi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; in nessun caso i termini stabiliti per la prescrizione possono essere prolungati oltre la metà.

Se c'è concorso di più pers nel reato la sospensione e l' interruzione hanno effetti per tutti; nel concorsi di reati ognuno segue la sua strada salvo per reati connessi.



IL C.P. prevede 2 forme di oblazione:

a) oblazione comune: art.162 dispone che nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda se il contravventore a prima della condanna può are solo un terzo della pena massima stabilita: il amento estingue il reato.

L'oblazione giudiziale si applica in presenza delle seguenti condizioni: per contravvenzioni per le quali la legge prevede la sola pena dell'ammenda; che il contravventore presenti domanda di ammissione all'oblazione prima dell'apertura del dibattito; che il contravventore hi subito. In presenza di questa condizioni l'oblazione è automatica.

b) oblazione speciale: art. 162bis prevista per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; deve essere applicata discrezionalmente dal giudice. Il contravventore può are fino alla metà del massimo dell'ammenda oltre le spese del procedimento; presentata la domanda di oblazione (che può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale) il giudice può ammettere il contravventore se non ricorrono ipotesi di esclusione.


La sospensione condizionale della pena è considerata come una causa estintiva (il codice Rocco inizialmente fissava il limite massimo per la concessione della sospensione condizionale in sei mesi.La sospensione condizionale svolge una generica funzione di prevenzione speciale fondata sulla sufficienza della sola pronuncia di condanna e sulla minaccia della sua futura esecuzione.

Con legge 11 giugno 2004 n.145 ha notevolmente modificato la disciplina della sospensione condizionale:i presupposti di applicazione della sospensione condizionale ordinaria della pena sono du(sentenza di condanna a pena detentiva ovvero a pena pecuniaria che,sola o congiunta a pena detentiva ,non superi un determinato periodo;una prognosi favorevole alla personalità del condannato).IL LIMITE oggettivo dopo la riforma del 1974 è che la pena detentiva non può essere superiore a 2 anni;se si tratta di minore di anni 18 la pena massima è di anni 3;se si tratta giovani adulti tra i 18 e i 21 anni il limite di pena è di 2 anni e 6 mesi così come per gli ultrasessantenni.IL giudice concederà la sospensione condizionale della pena qualora si presuma che il colpevole si asterrà dal commettere reati.Sussistono due deroghe:1)se un sogg non a la pena pecuniaria questa si converte in pena detentiva ma egli può beneficiare comunque della condizionale sempre che ci si trovi nei limiti stabiliti dalla legge.2)se la pena è inferiore ad 1 anno e c'è stato risarcimento da parte del reo il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa un anno.La sospensione condizionale non può essere applicata in alcuni casi,in presenza di condizioni ostative.L'art 164 c.2 stabilisce che non può essere concessa:1)a chi ha riportato una condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta la riabilitazione.2)al delinquente o contravventore abituale o professionale.3)a chi ,insieme alla pena, è stata inflitta un'ulteriore misura di sicurezza perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso.

Il giudice può subordinare alla sospensione condizionale alcune   obbligazioni(amento di una determinata somma ecc . );la legge n.145 del 2004 ha allargato ulteriormente la gamma degli obblighi cui può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale.

Può esservi inoltre una seconda concessione del beneficio purchè la pena cumulata a quella precedente non superi i limiti oggettivi stabiliti dalla legge.La sospensione condizionale è revocata di diritto se nel periodo in cui la pena rimane sospesa il condannato commette un reato della stesse indole o non adempia gli obblighi impostigli oppure la condanna subita per un reato o una contravvenzione commessi anteriormente,cumulata con l'attuale condanna,superino i limiti concessi dall'art 163(in questo caso vi può anche essere revoca da parte del giudice).La concessione della sospensione condizionale sospende la pena per 5 anni se la condanna è per delitto;2 se per contravvenzione.





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